Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 27 novembre 2018 (della Regione Siciliana).

(GU n. 1 del 2019-01-02)

 

Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore Sebastiano Musumeci, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avvocati Maria Carmela Mineo (PEC: mariacarmelamineo@pec.it) e Marina Valli (PEC: …) dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana (fax …), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con deliberazioni della Giunta regionale che si allegano, Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi; piazza Colonna n. 370 presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici e' elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per la dichiarazione illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.G. del 21 settembre 2018, n. 220.

Fatto

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 settembre 2018, n. 220, e' stata pubblicata la legge 21 settembre 2018, n. 108, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», c.d. «Milleproroghe».

L'art. 13 del suddetto decreto-legge n. 91/2018, rubricato «Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese», quale risulta convertito, comprende commi 02, 03 e 04 che di seguito si riportano.

«02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonche' delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'art. 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' differita all'anno 2020.

Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.

04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti».

Tali disposizioni riguardano aspetti della disciplina del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane dei comuni capoluogo di provincia (c.d. Piano periferie).

Riportandosi alla ricostruzione operatane nella deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede consultiva 27 settembre 2018, n. 7, il quadro normativo sul quale le disposizioni oggi impugnate vanno ad incidere risulta il seguente.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), all'art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978 ha istituito, per l'anno 2016, il Piano periferie.

Per l'anno 2016, per attuare dette disposizioni, sono stati stanziati 500 milioni di euro su un apposito fondo, denominato Fondo per l'attuazione del programma periferie, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai fini della predisposizione di tale Programma, gli enti interessati hanno trasmesso i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalita' e le procedure stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e dal relativo bando.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 e' stata approvata la graduatoria dei progetti (n. 120) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Il valore finanziario complessivo dei progetti ammonta a 3.881.000.000 euro. La quota complessiva da imputare al finanziamento statale corrisponde a un valore di 2.061.321.739,61 euro.

Con lo stesso decreto si e' stabilito che i primi 24 progetti sono finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 978 (500 milioni), dunque sul Fondo per l'attuazione del programma periferie, mentre i restanti con le risorse messe successivamente a disposizione.

Il finanziamento e' effettuato in diverse tranche, come precisato da ultimo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, prevedendosi una quota di finanziamento anticipato del 20% dell'importo del singolo intervento di cui si compone il progetto.

Per i primi 24 enti - tra i quali il Comune di Messina - le convenzioni sono state sottoscritte nel mese di marzo 2017 e successivamente registrate dalla Corte dei Conti.

Per assicurare il finanziamento dei restanti enti (n. 96 tra comuni capoluogo di provincia e citta' metropolitane) si e' poi proceduto a rifinanziare le risorse stanziate dalla legge di stabilita' 2016, ai sensi dei commi 140 e 141 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).

Il citato comma 140 ha istituito un nuovo fondo da ripartire, Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per Panno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Ivi sono stati individuati i settori di spesa, fra i quali la riqualificazione delle periferie, rinviando a un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina sull'utilizzo del fondo, nonche' l'individuazione degli interventi e dei relativi importi.

Il comma 141 prevede che, in aggiunta alle risorse assegnate in sede di riparto del fondo di cui al comma 140, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), vengano destinati ulteriori finanziamenti, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, sono stati assegnati al programma periferie 800 milioni di euro: 270 per 2017, 270 per 2018 e 260 per 2019, a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Si prevede che le stesse risorse siano poi portate nel Fondo per lo sviluppo e la coesione e siano gestite secondo le procedure di cui all'art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014.

Ai Sensi dell'art. 1, comma 141, della citata norma, con delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, e' stato assegnato l'importo residuo di 761,32 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2014-2020. Per la precisione: 260 milioni di euro per il 2017, 247,00 milioni di euro per il 2018 e 254,32 milioni di euro per il 2019.

Essendosi cosi reso disponibile l'intero ammontare delle risorse necessarie per il Piano periferie (pari a 2.061,3 milioni), nel mese di gennaio 2018 sono state sottoscritte tutte le restanti convenzioni, ad esclusione di quella con il Comune di L'Aquila.

A seguito della registrazione presso la Corte dei conti delle convenzioni, i suddetti enti hanno avviato le operazioni di affidamento delle gare di progettazione e/o di esecuzione dei lavori.

Il fondo di cui all'art. 1, comma 140, e' stato oggetto del rifinanziamento disposto con l'art. 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, per cui il fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, risulta rifinanziato per 800 milioni di curo per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di curo per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

Le risorse trasferite alla data della citata deliberazione della Corte dei Conti, per il Piano periferie, sono solo quelle a titolo di anticipazione a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 978, della legge n. 208 del 2015 (500 milioni di euro) per totali 81 milioni, ai primi 24 Comuni, in esito alle attivita' di verifica e monitoraggio, ai sensi delle convenzioni, sulla base degli avanzamenti dei progetti.

Intervenendo su tale quadro normativo e di attuazione amministrativa del medesimo, le norme del decreto-legge «Milleproroghe» prevedono il differimento dell'efficacia delle convenzioni riguardanti quegli interventi del Piano periferie finanziati con il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese e con il Fondo sviluppo e coesione di cui, rispettivamente, ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge di stabilita' per il 2017 e impongono alle amministrazioni locali coinvolte di rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti.

Sempre seguendo la Corte dei Conti, e' da evidenziare che tale obbligo di rimodulazione e' tanto piu' pregnante considerato che da esso dipendono gli effetti positivi sui saldi derivanti dalla sospensione dell'efficacia delle convenzioni, come calcolati dalla stessa legge.

La norma, trattandosi di spese in conto capitale, prevede effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal differimento di efficacia delle convenzioni, quantificati in un totale di circa 1030 milioni corrispondenti agli stanziamenti autorizzati, di competenza e di cassa, per gli anni 2018 e 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 (270 milioni per il 2018 e 260 per il 2019) e dalle delibere CIPE (247 per il 2018 e 254 per il 2019).

Tale calcolo presuppone che nessuna di queste somme sia stata o venga trasferita agli enti locali. Si tratta, in effetti, della totalita' delle somme stanziate, per competenza, con riferimento alle due annualita' per le quali l'efficacia delle convenzioni e' sospesa.

Da cio' consegue anche che non vi e' alcuna possibilita' di effettuare erogazioni, in corso di anno, in favore di enti locali i cui progetti risultino, alla data del 15 settembre 2018, effettivamente in esecuzione o conclusi, relativamente alle risorse rispetto alle quali sono stati calcolati gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto e corrispondenti agli stanziamenti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e alle delibere CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, riferiti agli anni 2018 e 2019.

Inoltre, anche con riferimento alle somme stanziate, per le medesime finalita', per gli esercizi precedenti e confluite nei residui del Fondo sviluppo e coesione, appare problematico che si possa procedere all'accertamento dei presupposti per i pagamenti, secondo gli avanzamenti stabiliti dai decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citati in costanza di una sospensione di efficacia delle convenzioni.

Si rappresenta che, per quanto riguarda la Sicilia, le disposizioni oggi all'esame di codesta ecc.ma Corte costituzionale producono effetti nei confronti di undici enti locali, i quali nella graduatoria dei 120 progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia figurano come di seguito si riporta:

Parte di provvedimento in formato grafico

Considerato che le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche a difesa delle attribuzioni dei propri enti locali (cfr. Corte Cost. sent. n. 298 del 2009 e precedenti ivi citati), ritenendo le suindicate disposizioni illegittime, si affida il ricorso ai seguenti motivi di

Diritto

1) Violazione degli articoli 114 e 119 della Costituzione.

Le norme oggetto della presente impugnativa non intervengono su un ordinario fondo di finanziamento di spesa previsto dalla legge e diretto agli Enti locali, eventualmente revocabile o modificabile con altra norma, ma su un programma in fase di esecuzione per differire l'efficacia di convenzioni stipulate al fine di realizzare progetti individuati in esito a procedura competitiva.

Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonche' i criteri per la sospensione ed eventuale revoca dei finanziamenti in caso di inerzia.

A decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei Conti (gennaio/marzo 2018) i Comuni, facendo legittimo affidamento sulla piena ed effettiva titolarita' del finanziamento e sulla piena efficacia degli obblighi convenzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di programmazione economico - finanziaria, hanno inserito nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche tali investimenti e nei bilanci di previsione triennali le relative previsioni di spesa. Conseguentemente, hanno avviato l'iter amministrativo per l'implementazione dei progetti (definizione delle procedure ad evidenza pubblica per la predisposizione dei progetti definitivi/esecutivi, definizione dei bandi gara per i lavori da realizzare e, in alcuni casi, realizzazione dei relativi lavori). I Comuni e le Citta' Metropolitane hanno quindi in ottemperanza agli obblighi convenzionali sostenuto, a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni, spese ed oneri amministrativi e gestionali estremamente consistenti, assumendo impegni in bilancio e specifici obblighi contrattuali verso terzi.

Il suddetto slittamento puo' creare un pesantissimo danno economico e sociale in tutti i settori coinvolti, in quanto mette in serio pericolo la possibilita' di attuazione dell'intero programma, anche a seguito di possibili fuoriuscite di partner privati, che, assieme agli enti pubblici, si sono impegnati a garantirne il cofinanziamento.

Il differimento dell'efficacia di tali convenzioni comporta quindi un ingiustificabile lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali impegnati in tali progetti, autonomia loro riconosciuta dall'art. 119 della Costituzione, in quanto lo Stato intervenendo, in modo unilaterale, autoritativo e rigido, sull'attivita' che gli enti locali stanno ponendo in essere per la realizzazione dei progetti viene ad incidere sull'equilibrio finanziario degli enti medesimi.

Codesto Giudice delle leggi anche da ultimo ha avuto occasione di rimarcare che «nell'ambito delle spese di natura pluriennale e, in particolare, degli investimenti, il principio della copertura consiste nell'assoluto equilibrio tra risorse e spese, sia in fase previsionale che durante l'intero arco di realizzazione degli interventi» cosicche' «la sottrazione ex lege di parte delle risorse attuative di programmi gia' perfezionati negli esercizi precedenti finisce per ledere anche l'autonomia dell'ente territoriale che vi e' sottoposto» nella misura in cui non consente di finanziare adeguatamente le funzioni (Corte Cost. nn. 10/2016 e 101/2018).

La circostanza che agli enti locali siciliani vengano a mancare risorse cospicue si ricava dai sopra trascritti importi dei finanziamenti congelati e dei relativi cofinanziamenti mentre per le criticita' derivanti da tale inaspettata carenza basti pensare alla situazione della finanza locale in Sicilia.

In ragione di tutto quanto sopra evidenziato, il pregiudizio arrecato in materia finanziaria comporta altresi' subordinazione degli enti locali rispetto allo Stato, in contrasto con l'art. 114 Cost. Pertanto si denuncia insieme che le norme sottoposte all'esame di codesta ecc.ma Corte costituzionale sono lesive del principio di pari dignita' costituzionale fra i soggetti costitutivi della Repubblica ed il riconoscimento della piena autonomia politica degli enti territoriali, nel perseguimento degli interessi generali di cui sono portatori nello svolgimento della funzione di rappresentanza della propria comunita', cosi' come sancito dall'art. 114, primo e secondo comma, della Costituzione.

Dopo la riforma del titolo V, infatti, il riconoscimento costituzionale della equiordinazione dei diversi enti che costituiscono la Repubblica e l'affermazione della pari dignita' fra le articolazioni territoriali del potere pubblico assurgono a criteri regolativi generali del nostro ordinamento; essi recano in se' ed implicano, pertanto, l'applicazione costante ed indefettibile della regola della leale collaborazione. In piu' occasioni il giudice costituzionale ha ribadito esplicitamente che nel nuovo quadro costituzionale la cooperazione istituzionale costituisce la condizione basilare per il corretto funzionamento del nostro assetto istituzionale, caratterizzato dalla complessita' e dalla molteplicita' dei soggetti che lo compongono.

Ne', per giustificare il blocco dell'operativita' del Piano Periferie, avrebbe pregio invocare la sentenza n. 74 del 13 aprile 2018.

Al riguardo basti considerare da un lato che la stessa norma, prevedendo il differimento dell'efficacia delle convenzioni, presuppone la persistente legittimita' delle stesse, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale e, dall'altro, che nel medesimo art. 13 del decreto-legge n. 98/2018 la legge di conversione ha inserito anche il comma 01, secondo cui per gli interventi rientranti nelle materie a competenza regionale, individuati con decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018, l'intesa puo' essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi.

Sembra quindi a questa Regione che le norme impugnate, che contraddicono l'intento perseguito dal comma 01, nulla abbiano a che fare con l'assolvimento dell'obbligo derivante dalla sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale.

2) Violazione dell'art. 81 della Costituzione recante i principi dell'equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria delle leggi, che rivestono un ruolo fondamentale a garanzia della compatibilita' delle scelte politiche rispetto alle risorse a disposizione. La sospensione, in corso d'esercizio finanziario, dell'efficacia delle convenzioni determina infatti una improvvisa e del tutto imprevedibile mancanza di copertura finanziaria delle obbligazioni gia' assunte comportando inevitabilmente a carico dei Comuni l'insorgere di spese non coperte da relativa entrata.

Danni ulteriori possono poi derivare dalla necessita' di modificare il bilancio pluriennale con l'emersione di un nuovo debito causato dal blocco del finanziamento, che puo' alterare il saldo di pareggio di bilancio e gli stessi equilibri di parte corrente, con un aumento del debito e degli oneri finanziari a carico dell'ente locale. Cio' in quanto il finanziamento in acconto 2018 a valere sul Programma straordinario per le periferie concorre gia' al saldo 2018, a fronte di impegni assunti nei confronti di terzi che in molti casi non possono essere sospesi.

Gli Enti potrebbero trovarsi nell'impossibilita' di rispettare i tempi di pagamento obbligatori di cui al decreto legislativo n. 231/2002 e successive modifiche, la cui sanzione e' l'automatica corresponsione di interessi moratori.

E viene percio' in rilievo che codesta ecc.ma Corte ha sempre affermato che copertura economica delle, spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della stessa medaglia, dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse, e che la forza espansiva dell'art. 81, terzo comma, Cost., presidio degli equilibri di finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione finanziaria e contabile (cfr. sentenza n. 274/2017 e giurisprudenza ivi richiamata).

3) Violazione degli articoli 3 e 97 Cost.

Le norme censurate violano altresi' il principio di buon andamento della pubblica amministrazione inteso quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell'azione amministrativa, secondo principi di legalita' e di buona amministrazione. Piu' volte il giudice costituzionale ha avuto modo di ribadire che il principio di continuita' dell'azione amministrativa e' strettamente correlato a quello di buon andamento; le norme censurate, sospendendo l'efficacia di atti pienamente esplicativi di effetti giuridici potenziali, nonche' gia' dispiegati e consolidati, violano il generale e preminente interesse pubblico alla certezza ed alla stabilita' dei rapporti giuridici gia' definiti dall'amministrazione (sul principio di continuita' dell'azione amministrativa e buon andamento, cfr. sent. n. 15/2017).

Da evidenziare inoltre che la disposizione costituzionale prevede, dopo la riforma, che per tutte le pubbliche amministrazioni l'equilibrio dei rispettivi bilanci sia prodromico al buon andamento e all'imparzialita' dell'azione amministrativa.

Le norme in oggetto, inoltre, vanificando di fatto il complesso processo amministrativo ed organizzativo posto in essere dagli enti attuatori del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, ledono altresi' il principio di economicita' dell'azione amministrativa, inteso quale corollario del buon andamento della pubblica amministrazione. Cio' si traduce, inevitabilmente, in una indebita compressione dell'autonomia di programmazione e di spesa riconosciuta agli enti locali quali soggetti autonomi costitutivi della Repubblica.

Le norme censurate violano, altresi', i principi di proporzionalita' e di ragionevolezza che devono sempre assistere le scelte del legislatore, anche con riferimento al legittimo affidamento maturato dai comuni firmatari delle convenzioni. Esse, infatti, prevedendo un blocco indiscriminato dell'efficacia dei contratti per destinare i conseguenti effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto al fondo finalizzato a «favorire gli investimenti delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti», realizzano una impropria commistione tra risorse statali gia' stanziate e messe a disposizione dei Comuni per autonome politiche di investimento e sviluppo del Paese e la prospettiva dell'abbandono del saldo di competenza e di qualsiasi altro vincolo diretto sull'utilizzo degli avanzi degli enti territoriali, che, come riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale con sentenze n. 247/2017 e n. 101 del 2018, costituiscono risorse proprie degli enti territoriali. Lo sblocco degli avanzi interessa una platea di Comuni ampia e disomogenea non necessariamente coincidente con la platea degli Enti attuatori del Programma; pertanto la norma, in modo del tutto arbitrario ed irragionevole, applica restrizioni uguali a situazioni che possono essere oggettivamente diverse, a seconda della situazione finanziaria dei diversi enti interessati.

Inoltre, tale intervento, come detto, si pone in contrasto con il doveroso rispetto del principio del legittimo affidamento.

In particolare, la giurisprudenza della Corte ha chiarito che «il valore dell'affidamento trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost.» e che eventuali disposizioni incidenti su rapporti costituiti non possono trasmodare in un regolamento irrazionale, frustrando l'affidamento dei cittadini nella sicurezza dei rapporti giuridici (Corte Cost. n. 149/2017).

Pertanto, a fronte di posizioni giuridico - soggettive adeguatamente consolidate, come sono certamente quelle di che trattasi, in quanto obblighi giuridici nascenti da convenzioni di diritto pubblico con efficacia e forza contrattuale, e' possibile prospettare la lesione del principio del legittimo affidamento in virtu' di un intervento legislativo non supportato da proporzionalita'.

Inoltre le norme censurate risultano intrinsecamente irragionevoli anche alla luce dell'assenza di una norma chiara che regoli gli effetti gia' prodotti in particolare nei confronti dei terzi.

Ne' e' da sottacere la circostanza che la certezza del finanziamento in oggetto puo' aver indotto i Comuni e le Citta' metropolitane, nella loro piena autonomia decisionale ed organizzativa, a rinunciare ad altro finanziamento pubblico, anche comunitario. Lo stesso legislatore, tra l'altro, ha escluso i Comuni beneficiari delle risorse di cui al Programma straordinario per le periferie dalla possibilita' di partecipare alla ripartizione del fondo per gli investimenti in sicurezza e manutenzione del territorio di cui all'art. 1 comma 853 e segg. della legge di bilancio 2018 (complessivamente pari a 850 milioni di euro nel triennio 2018-2020).

4) Violazione degli articoli 14, lett. o) e 15 dello Statuto speciale.

Le disposizioni di cui ai commi 02, 03 e 04 dell'art. 13 del decreto-legge «Milleproroghe» si sospettano anche di illegittimita' costituzionale con riferimento alle norme dello Statuto recanti la competenza regionale in materia di enti locali.

Invero, come gia' rappresentato, «le Regioni sono legittimate a denunciare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, indipendentemente dalla prospettazione della violazione della competenza legislativa regionale» (sent. 298/09) e cio' considerato che «la stretta connessione, in particolare [...] in tema di finanza regionale e locale, tra le attribuzioni regionali e quelle delle autonomie locali consente di ritenere che la lesione delle competenze locali sia potenzialmente idonea a determinare una vulnerazione delle competenze regionali» (sentenze n. 169 e n. 95 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 196 del 2004).

In ogni caso si rammenta che il «principio della correlazione fra funzioni e risorse» che, come sopra illustrato, le norme impugnate vengono ad alterare costituisce un principio immanente e pervasivo del sistema costituzionale, desumibile - per quanto attiene alla Regione Siciliana - anche dall'art. 15, comma 2, dello Statuto regionale siciliano (che afferma che nella Regione gli enti locali sono «dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria»); e pertanto le disposizioni censurate si rivelano comunque in contrasto oltre che con i gia' indicati parametri costituzionali anche con tale norma statutaria.

Si denuncia infine pure il contrasto in via, per cosi' dire, mediata, per effetto e in conseguenza della lesione delle competenze locali, delle prerogative regionali da parte della legge statale. Si precisa infatti che i pregiudizi che le norme impugnate possono arrecare ai Comuni e alle citta' metropolitane della Sicilia finiscono spesso per trasferirsi sulla Regione imponendole in maniera estemporanea oneri finanziari e amministrativi e cosi' facendole carico in definitiva di ulteriori competenze che non possono assegnarsi con legge ordinaria senza violare la potesta' legislativa esclusiva in materia di enti locali.

P.Q.M.

E per quanto si fa riserva di ulteriormente dedurre, si chiede che voglia codesta Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 02, 03 e 04 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, come convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana S.G. del 21 settembre 2018, n. 220 per violazione degli articoli 114 e 119, 81, 3 e 97 della Costituzione e degli articoli 14, lett. o) e 15 dello Statuto speciale.

Si allegano al presente atto:

delibere della Giunta regionale di autorizzazione a proporre il presente ricorso;

copia deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede consultiva, 27 settembre 2018, n. 7.

 

Palermo-Roma, 27 novembre 2018

Avv. Mineo - Avv. Valli

 

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