Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 10 agosto  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 42 del 5.10.2011)

 

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e  presso la stessa domiciliato in Roma alla  via  dei  Portoghesi  12,  giusta delibera del Consiglio dei ministri adottata nella  riunione  del  22 luglio 2011, ricorrente;

    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta regionale in carica, con sede in Bari alla via  Lungomare  N.  Sauro, 33, intimata;

    Per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale  dell'art. 5, comma 6, lett. g), e dell'art. 11,  comma  1,  della  legge  della Regione Puglia del 30 maggio 2011, n. 9, pubblicata nel B.U.R. Puglia del 3 giugno 2011, n. 87, recante «Istituzione dell'Autorita'  Idrica Pugliese»;

    Per violazione degli articoli 3, 51, 97  e  117,  secondo  comma, lett. s), e terzo comma, Cost.

 

                              F a t t o

 

    Con legge regionale del 30 maggio 2011, n. 9, pubblicata sul  BUR del 3 giugno 2011, n. 87, la Regione Puglia ha istituito l'«Autorita' Idrica Pugliese»".

    L'art. 5, comma 6, della  predetta  legge,  nel  disciplinare  le funzioni del Direttore generale, prevede tra  l'altro,  alla  lettera g), che egli «predispone lo schema di convenzione diretto a  regolare i  rapporti  tra  l'Autorita'  e  il  gestore  del  servizio   idrico integrato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio direttivo».

    L'art. 11 prevede inoltre, al  primo  comma,  che  «il  personale assunto a tempo indeterminato alla data del 1°  gennaio  2010  presso l'ATO  Puglia  e'  trasferito  all'Autorita'  Idrica  Pugliese,   che provvede  all'inquadramento  nello  stesso  profilo  professionale  e

relative attribuzioni economiche».

    Le suddette disposizioni si espongono a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di

 

                            D i r i t t o

 

    1. La disposizione contenuta nell'art.  5,  comma  6,  lett.  g), della legge regionale in esame, che prevede che il Direttore generale predisponga lo schema di convenzione diretto a regolare rapporti  tra Autorita' e gestore del servizio idrico integrato, da sottoporre  poi all'approvazione del Consiglio direttivo, si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento, che  attribuisce  attualmente  tale compito all'Agenzia Nazionale per la regolazione e la vigilanza sulle risorse idriche (analogamente  a  quanto  previsto,  nella  normativa previgente, per il Comitato per la Vigilanza sull'uso  delle  risorse idriche - CO.VI.R.I., poi sostituito dalla Commissione Nazionale  per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche - CO.N.VI.R.I.), e non al Direttore generale dell'Autorita'.

    Invero, l'art. 161, comma 4, lett. c), del d.lgs. 3 aprile  2006, n. 152, nel testo introdotto dall'art. 2, comma 15, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, stabiliva espressamente che  il  COVIRI  «predispone  con delibera una o piu' convenzioni tipo di cui all'art. 151 (e cioe' una

o piu' convenzioni tipo per disciplinare  i  rapporti  fra  Autorita' d'ambito e gestori del  servizio  idrico  integrato:  n.d.r.),  e  la trasmette al Ministro per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, che la adotta con proprio  decreto  sentita  la  Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano».

    Tale disposizione ha comportato  la  abrogazione  implicita,  per incompatibilita', dell'art. 151 del d.lgs. n. 152/2006,  nella  parte in cui attribuiva alle Autorita' d'ambito la funzione di  predisporre tali convenzioni. La ratio della novella legislativa  introdotta  dal d.lgs. n. 4/2008 e' chiaramente quella  di  garantire  gli  standards

minimi ed uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale.

    Il successivo art.  9-bis  del  d.-l.  28  aprile  2009,  n.  39, introdotto dalla legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77,  ha  poi soppresso  il  Comitato  per  la  vigilanza  sull'uso  delle  risorse idriche, sostituendolo con la Commissione Nazionale per la  vigilanza

sull'uso  delle  risorse  idriche,  ma  ha  devoluto  a  quest'ultima Commissione le stesse funzioni gia' attribuite al soppresso Comitato.

    Conseguentemente,   il   compito   di   redigere   una   o   piu' convenzioni-tipo per la regolazione  dei  rapporti  tra  Autorita'  e gestore e' stata trasferita ad essa CO.N.VI.RI.

    Da ultimo, il recente art. 10, comma  11,  del  d.-l.  13  maggio 2011, n. 70, convertito in legge con la legge 12 luglio 2011, n. 106, ha istituito l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, trasferendole  le  funzioni  gia'  attribuite  alla Commissione Nazionale per la Vigilanza sull'uso delle risorse idriche (art. 10, comma 15). In particolare - nell'ambito delle sue  generali funzioni in tema di  contratti  di  servizio,  di  definizione  degli obiettivi qualitativi dei  servizi  erogati,  di  monitoraggio  delle

prestazioni e di controllo degli aspetti tariffari - l'Agenzia ha  il compito di predisporre «una o piu' convenzioni tipo di  cui  all'art. 151 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152» (art. 10, comma  14,  lett.  b, d.-l. n. 39 del 2011), e cioe'  -  come  gia'  detto  -  una  o  piu'

convenzioni tipo per disciplinare i rapporti fra Autorita' d'ambito e gestori del servizio idrico integrato.

    L'excursus normativo dimostra dunque che in base  alla  normativa statale, a far corso dalla data di  entrata  del  d.lgs.  n.  4/2008, devono intendersi superate le originarie previsioni che  attribuivano all'Autorita' di ambito il compito di redigere ed approvare lo schema di convenzione di cui trattasi, essendo state  le  relative  funzioni attribuite al CO.VI.R.I.; e tale attribuzione e' stata  poi  devoluta prima  alla   CO.N.VI.RI,   ed   infine   (ed   espressamente)   alla neo-istituita Agenzia, ai sensi del citato art. 10, comma  14,  lett. b), del d.-l. n. 39 del 2009.

    Le  norme  statali  afferiscono  alla   materia   della   «tutela dell'ambiente e  dell'ecosistema»,  che  appartiene  alla  competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lett. s), della Costituzione, con la conseguenza che  le  sue  disposizioni

sono inderogabili per il  legislatore  regionale.  Da  cio'  consegue altresi' l'illegittimita' costituzionale della disposizione contenuta nella legge regionale impugnata che, ispirandosi verosimilmente  alle abrogate previsioni dell'art. 151, d.lgs. n. 152/2006, attribuisce al Direttore generale dell'Autorita' Idrica Pugliese le funzioni che  la

vigente normativa statale attribuisce all'Agenzia istituita dall'art. 10, comma 11, del d.-l. n. 70 del 2011.

    Questi principi sono stati gia' affermati da codesta Ecc.ma Corte costituzionale nell'ambito di una controversa di  analogo  contenuto, attinente alla legittimita' costituzionale  dell'art.  4,  comma  14, della legge regionale Liguria n. 39 del  2008  (che  attribuiva  alla

Giunta  regionale  la  competenza  ad  approvare  lo  schema-tipo  di contratto di servizio e di convenzione di cui all'art. 151 del d.lgs. n. 152 del 2006), in relazione al quadro  normativo  di  riferimento, rimasto  sostanzialmente  invariato,  stabilito   dal   nuovo   testo

dell'art. 161 dello stesso d.lgs.  Ed  invero,  con  la  sentenza  n. 325/2010 emessa il 17 novembre 2010  nell'ambito  di  tale  giudizio, codesta Ecc.ma Corte - dopo aver riconosciuto che il novellato  comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 152  del  2006  ha  «tacitamente  abrogato detto art. 151», e che la sostituzione del COVIRI con  la  CO.N.VI.RI non ha sostanzialmente modificato il quadro giuridico di  riferimento -  ha  affermato  che  la  prospettata  questione   di   legittimita' costituzionale e' fondata, in quanto  ''la  disciplina  del  servizio idrico integrato va ascritta alla competenza  esclusiva  dello  Stato nelle materie  'tutela  della  concorrenza'e  'tutela  dell'ambiente' (sentenza n. 246 del 2009)  e,  pertanto,  e'  inibito  alle  Regioni derogare a detta disciplina. Nella specie, la Regione e' intervenuta, appunto, in tali materie, dettando una  disciplina  che  si  pone  in contrasto con quella  statale,  in  quanto  attribuisce  alla  Giunta regionale una serie di competenze  amministrative  spettanti  -  come invece dispongono le norme interposte evocate dalla ricorrente  -  al COVIRI (ora CO.N.VI.RI.). Risulta cosi' violato  l'evocato  parametro

costituzionale, che riserva  allo  Stato  la  competenza  legislativa nella materia 'tutela dell'ambiente' (art. 117, secondo comma,  lett. s),  Cost.''»  (in  senso  analogo,  con  riguardo  alla   competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale e  per  l'inderogabilita' della relativa disciplina statale, cfr.  da  ultimo,  tra  le  tante, Corte cost., nn. 142/2010; 29/2010; 307/2009; 246/2009).

    2. Parimenti illegittimo  e'  l'art.  11  della  legge  regionale impugnata, che  prevede  che  tutto  il  personale  assunto  a  tempo indeterminato dall'ATO Puglia  venga  trasferito  presso  l'Autorita' idrica pugliese, a prescindere dalla circostanza che esso  sia  stato inquadrato nel comparto pubblico con procedura selettiva  concorsuale o meno.

    2.1. Tale disposizione non e' coerente con l'art. 17, commi da 10 a 13, del d.-l. 1° luglio 2009,  n.  78,  convertito  in  legge,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, con riferimento alla generalita' delle amministrazioni pubbliche, stabilisce, per  il personale  non  dirigente,  tassative  modalita'  di   valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita attraverso l'espletamento  di concorsi pubblici con parziale riserva di posti,  precludendo  quindi alle amministrazioni ogni diversa procedura  di  stabilizzazione  del personale non di ruolo, a decorrere dal  gennaio  2010.  La  predetta

norma statale di riferimento costituisce disposizione di principio ai fini  del  coordinamento  della  finanza  pubblica,  alla  quale   il legislatore regionale e' tenuto  ad  adeguarsi,  ai  sensi  dell'art. 117,terzo   comma,   cost.   Da   cio'   consegue    l'illegittimita' costituzionale della norma regionale  impugnata  che,  nel  prevedere l'inquadramento generalizzato nei ruoli  della  nuova  Autorita'  del personale a tempo indeterminato in servizio presso il soppresso  ATO, contrasta con le  predette  norme  di  principio  della  legislazione statale.

    2.2. La norma regionale in esame  viola  anche  il  principio  di uguaglianza  dettato  dall'art.  3  Cost.   perche',   senza   nessun ragionevole motivo, consente al solo personale a tempo  indeterminato assunto presso l'ATO Puglia di  essere  inquadrato  nei  ruoli  della neo-istituita Autorita', prescindendo dalla  regola  della  selezione concorsuale che si impone invece  per  la  generalita'  dei  pubblici dipendenti.

    2.3. Nel privilegiare il personale gia' in servizio presso  l'ATO Puglia, rispetto ad altri possibili aspiranti  all'assunzione  presso la neo-istituita Autorita', la norma viola  anche  l'art.  51  Cost., secondo cui «tutti i cittadini dell'uno o  dell'altro  sesso  possono accedere agli uffici  pubblici  ...  in  condizioni  di  eguaglianza,

secondo i requisiti stabiliti dalla legge».

    2.4.  L'automatico  e  generalizzato  inquadramento  di  tutti  i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'ATO Puglia  nei ruoli dell'istituenda Autorita' Idrica  Pugliese  viola  altresi'  la regola di accesso agli impieghi pubblici  tramite  concorso  pubblico stabilita dall'art. 97, comma 3, Cost., a tutela non solo del diritto

dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione, ma anche dell'interesse pubblico alla scelta dei  candidati  migliori mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano in possesso dei prescritti requisiti, a garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione.

    Con specifico riferimento a tale principio, codesta Ecc.ma  Corte costituzionale ha  costantemente  affermato  che  «il  principio  del pubblico concorso costituisce la  regola  per  l'accesso  all'impiego alle  dipendenze  delle  pubbliche  amministrazioni   pubbliche,   da rispettare  allo  scopo  di  assicurare  la  loro  imparzialita'   ed

efficienza. Tale  principio  si  e'  consolidato  nel  senso  che  le eventuali deroghe possono essere giustificate  solo  da  peculiari  e straordinarie ragioni di interesse pubblico»; ne' la deroga a  questo principio puo' essere giustificata dalla  semplice  esistenza  di  un

pregresso rapporto di servizio  con  il  personale  interessato  alla stabilizzazione, atteso che «al di la'  della  personale  aspettativa degli aspiranti, non risulta  sussistere  alcun  motivo  di  pubblico interesse che possa legittimare una deroga al principio del  concorso aperto a soggetti esterni all'amministrazione. In particolare, non e'

desumibile dalle  funzioni  amministrative  ed  esecutive  svolte  da questo personale  alcuna  peculiarita'  che  possa  giustificare  una prevalenza dell'interesse  ad  una  sua  stabilizzazione  presso  gli uffici  consiliari  rispetto  a  quello   di   assicurare   l'accesso all'impiego pubblico dei piu' capaci e meritevoli ed, in  tal  senso, l'imparzialita' ed il buon andamento della amministrazione regionale» (Corte cost., 3 marzo 2006, n. 81, che richiama,  tra  le  altre,  le sentenze n. 159 del 2005 e nn. 205 e 34 del 2004. Nello stesso senso, da ultimo, Corte cost., 18 febbraio 2011, n. 52).

 

                              P. Q. M.

 

    Voglia     l'Ecc.ma     Corte      costituzionale      dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma 6, lett. g), e  l'art. 1. comma 1, della legge della Regione Puglia del 30 maggio  2011,  n. 9, pubblicata nel  B.U.R.  Puglia  3  giugno  2011,  n.  87,  recante «Istituzione dell'Autorita' Idrica Pugliese»,  per  violazione  degli

articoli 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett.  S),  e  terzo  comma, Cost.

    Unitamente all'originale  notificato  del  presente  ricorso,  si depositano:

        1) copia della legge regionale impugnata;

        2) copia conforme della delibera del Consiglio  dei  ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2011, recante la determinazione di  proporzione  del  presente  ricorso,   con   allegata   relazione illustrativa.

          Roma, addi' 29 luglio 2011

 

                 L'Avvocato dello Stato: De Stefano

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