Ricorso n. 81 del 13 agosto 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 agosto 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 40 del 2.10.2013)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
Contro la regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore,
perche' sia dichiarata l'incostituzionalita' dell'art. 2 legge
Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14, che inserisce l'art. 1-ter alla
l.r. marzo 2008, n. 2
La norma regionale in epigrafe e' palesemente illegittima e si
chiede che venga dichiarata incostituzionale per i seguenti
Motivi
La norma regionale denunciata inserisce l'art. 1-ter alla l.r. 1
marzo 2008, n. 2, (localizzazione e realizzazione delle centrali di
compressione a gas); e testualmente, recita: «La localizzazione e la
realizzazione di centrali di compressione a gas e' consentita al di
fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, ai sensi
della vigente normativa statale, nel rispetto delle vigenti norme e
procedure di legge, previo studio particolareggiato della risposta
sismica locale attraverso specifiche indagini geofisiche, sismiche e
litologiche di dettaglio».
La previsione regionale dunque subordina la localizzazione e la
realizzazione di centrali di compressione a gas ad uno «studio
particolareggiato della risposta sismica locale attraverso specifiche
indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio».
La disciplina relativa alla localizzazione di impianti a gas
rientra nella materia «produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia», assegnata dall'art. 117, comma terzo della
Costituzione, alla potesta' legislativa concorrente Stato/Regioni.
Nell'esercizio della sua potesta' legislativa, lo Stato ha
fissato i principi fondamentali in materia di localizzazione di
impianti energetici con la l. 23 agosto 2004, n. 239 («Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»).
Tale legge determina, altresi', quelle disposizioni per il
settore energetico che contribuiscono a garantire la tutela della
concorrenza, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela dell'incolumita' e
della sicurezza pubblica, la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
al fine di assicurare l'unita' giuridica ed economica dello Stato e
il rispetto delle autonomie regionali e locali, dei trattati
internazionali e della disciplina comunitaria.
L'art. 1, comma 4, di tale legge prevede che «Lo Stato e le
regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i
livelli essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nelle sue
varie forme e in condizioni di omogeneita' sia con riguardo alle
modalita' di fruizione sia con riguardo ai criteri di formazione
delle tariffe e al conseguente impatto sulla formazione dei prezzi,
garantiscono: (...) d) l'adeguatezza delle attivita' energetiche
strategiche di produzione, trasporto e stoccaggio per assicurare
adeguati standard di sicurezza e di qualita' del servizio nonche' la
distribuzione e la disponibilita' di energia su tutto il territorio
nazionale, nonche' «f) l'adeguato equilibrio territoriale nella
localizzazione delle infrastrutture energetiche, nei limiti
consentiti dalle caratteristiche fisiche e geografiche delle singole
regioni, prevedendo eventuali misure di compensazione e di
riequilibrio ambientale e territoriale qualora esigenze connesse agli
indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali
di attivita', impianti e infrastrutture ad elevato impatto
territoriale (...)».
L'art. 1, comma 3, l. n. 239/2004, inoltre, chiarisce che il
conseguimento dei suddetti obiettivi generali di politica energetica
e' assicurato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione, dallo Stato,
dall'Autorita' per l'energia elettrica e gas, dalle regioni e dagli
enti locali. In particolare, secondo il comma 7 dello stesso
articolo, spetta allo Stato, anche avvalendosi dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, "l'identificazione delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento
all'articolazione territoriale delle reti infrastrutturali
energetiche dichiarate di interesse nazionale ai sensi delle leggi
vigenti" (lettera g), e allo Stato "l'individuazione, di intesa con
la Conferenza unificata, della rete nazionale di gasdotti" (comma 8,
lett. b), n. 2).
Gli art. 29, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 112/98 e art.
52-quinquies d.P.R. 327/2001, sulla base dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, attribuiscono nella
materia di cui si tratta un potere autorizzatorio allo Stato,
riconoscendo quindi all'amministrazione statale "una competenza
amministrativa generale e di tz:po gestionale" a fronte di esigenze
di carattere unitano.
Il necessario coinvolgimento delle Regioni di volta in volta
interessate e' attuato dal D.P.R. 327/2001 mediante quello strumento
particolarmente efficace costituito dall'intesa in senso "forte", la
quale assicura una adeguata partecipazione di queste ultime allo
svolgimento del procedimento incidente sulle molteplici competenze
delle amministrazioni regionali e locali.
La disposizione regionale in esame, subordinando la realizzazione
e la localizzazione di centrali di compressione a gas ad uno previo
"studio particolareggiato della risposta sismica locale attraverso
specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio"
detta una disciplina di dettaglio che finisce per porre limiti
stringenti alla localizzazione di oleodotti e gasdotti di interesse
nazionale e ne impedisce di fatto la realizzazione su larga scala.
Pertanto, si pone in contrasto con i principi generali in materia di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui
all'art. 1, commi 3, 4, 7 e 8, della 1. 239/2004, sopra brevemente
richiamati, ed in violazione dell'art. 117, comma 3 della
Costituzione.
Inoltre, la norma regionale in esame si pone in contrasto con
l'art. 118 della Costituzione dal momento che interferisce
indebitamente con l'esercizio di funzioni amministrative che il
legislatore nazionale ha attribuito alla primaria competenza statale,
e che attengono alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli art. 29,
co. 2, lett. g), D. Lgs. n. 112/98 e art. 52-quinquies d.P.R.
327/2001, infatti, attribuiscono nelle attivita' inerenti la
produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia un
potere autorizzatorio allo Stato. In particolare, l'art. 29 del
d.lgs. 112/1998 al comma l dispone che sono "conservate allo Stato le
funzioni e i compiti concernenti l'elaborazione e la definizione
degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale,
nonche' l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una
articolata programmazione energetica a livello regionale".
Al comma 2, lettera g), inoltre, si chiarisce che sono conservate
allo Stato le funzioni concernenti "la costruzione e l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
superiore a 300 MW termici (...) le altre reti di interesse nazionale
di oleodotti e gasdotti".
La norma regionale censurata, dunque, si presenta invasiva
rispetto alle funzioni amministrative che la legge riserva alla
competenza statale.
La norma regionale in esame si pone, altresi', in contrasto con
l'art. 117, comma 2, lettera m) della Costituzione ("determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
nazionale") in quanto, finendo per ostacolare lo sviluppo della rete
dei gasdotti di interesse nazionale, e con essa l'efficiente
erogazione di gas, puo' determinare l'impossibilita' di provvedere
alle esigenze fondamentali dei cittadini.
Inoltre, la disposizione e' invasiva della competenza legislativa
esclusiva statale in materia di "ordine pubblico e sicurezza" di cui
all'art. 117, comma 2, lettera h). L'intervento legislativo
regionale, che e' finalizzato a condizionare, finendo per impedire,
la realizzazione di infrastrutture energetiche localizzate in aree
sismiche, appare sorretta principalmente da ragioni di sicurezza
consistenti, da un lato, nella volonta' di limitare eventuali danni
all'incolumita' pubblica e al territorio che il danneggiamento dei
gasdotti provocato da un sisma potrebbe causare, dall'altro, nel
tentativo di ridurre lo stesso rischio sismico.
Cosi' facendo la norma regionale in esame invade un ambito
materiale, quello dell'«ordine pubblico e della sicurezza» che la
Costituzione riserva alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato.
La Corte Costituzionale, con la recentissima sentenza n.
182/2013, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale di norme
della legge della Regione Abruzzo n. 28 del 2012, che erano state
impugnate dal Governo per motivi analoghi
In particolare, la Corte nell'accogliere i motivi di impugnativa
ha precisato che in materia di localizzazione di impianti di
oleodotti e gasdotti le norme nazionali di settore (art. 1, commi 7,
lettera g), e 8, lettera b), n. 2 della legge n. 239 del 2004 e art.
29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112), "hanno ridefinito, in modo unitario ed a livello nazionale, i
procedimenti di localizzazione e realizzazione della rete di
oleodotti e gasdotti, in base all'evidente presupposto della
necessita' di riconoscere un ruolo fondamentale agli organi statali
nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte
di esigenze di carattere unitario, tanto piu' valevoli di fronte al
rischio sismico".
Seppure, come affermato dalla Corte costituzionale nella medesima
sentenza.
«Tali esigenze unitarie, che si esprimono nelle richiamate norme
statali, non possono far venir meno la necessita' di un
coinvolgimento delle regioni nei suddetti procedimenti.
E' proprio in questa prospettiva che questa Corte ha ravvisato
nell'intesa lo strumento necessario ai fini dell'identificazione
delle «linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con
riferimento all'articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali energetiche dichiarate di interesse nazionale ai
sensi delle leggi vigenti», la previsione di una valutazione
unilaterale che prescinde dal coinvolgimento dello Stato "sottrae la
scelta al confronto - viceversa necessario - tra Stato e Regione,
pregiudica l'indefettibile principio dell'intesa e si pone in tal
modo in contrasto con i principi fondamentali posti dall'art. 1,
comma 7, lettera g), e comma 8, lettera b), n. 2, della legge n. 239
del 2004."
L'art. 2 della l.r. n. 14/2013, che inserisce l'art. 1-ter nella
l.r. 1° marzo 2008, n. 2, introducendo una disciplina di dettaglio
per la localizzazione di centrali di compressione a gas suscettibile
di porre limiti stringenti alla stessa localizzazione di dette
centrali di compressione, di interesse nazionale, finisce per
impedirne la realizzazione su larga parte del territorio regionale,
ponendosi cosi' in contrasto con i principi fondamentali in materia
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»
contenute nelle sopra citate norme statali, in violazione dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione, nonche', con riferimento
all'esercizio di funzioni amministrative che il legislatore nazionale
ha attribuito alla primaria competenza statale , dell'art. 118, primo
comma, Cost . La norma regionale inoltre, per le ragioni sopra
specificate, intervenendo in materie riconducibili a titoli di
competenza esclusiva dello Stato quali l'ordine pubblico e la
sicurezza, nonche' la determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale, viola l'articolo 117,
secondo comma lettere h) ed m), Cost.
P.Q.M.
Si confida che la disposizione regionale in epigrafe venga
dichiarata costituzionalmente illegittima.
Unitamente alla copia notificata del presente ricorso sara'
depositata nei termini copia conforme della determinazione del
28.9.2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione
Roma, 31 luglio 2013
L'Avvocato dello Stato: Bucalo