Ricorso n. 81 del 27 ottobre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 ottobre 2014.
(GU n. 52 del 2014-12-17)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato c.f.
…, fax … e PEC …,
presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli articoli 42, commi 4 e 5, e 51,
comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 18 agosto 2014,
recante «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016», pubblicata
nel B.U.R. n. 32 del 18 agosto 2014, giusta delibera del Consiglio
dei ministri in data 15 ottobre 2014.
Con la legge regionale n. 26 del 18 agosto 2014 indicata in
epigrafe, che consta di settantaquattro articoli, la Regione
Basilicata ha emanato le disposizioni in tema di «Assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del
bilancio pluriennale 2014/2016».
In particolare, l'articolo 42, recante le «Misure di salvaguardia
ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti», prevede, al
comma 4, che «Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa
in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmato e'
possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i
rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trattamento parziale
degli stessi», e, al successivo comma 5, stabilisce che «Le
disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino
all'approvazione del nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non
oltre il 31 luglio 2015».
Il successivo articolo 51, comma 4, che contiene le «Modifiche
alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31», prevede che, dopo il
comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31,
sia inserito il seguente comma: «9-bis. Previa rideterminazione delle
dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza
pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell'espletamento dei
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e
comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali,
previo espletamento
di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le
funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo
dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3
giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato
spetta, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il
trattamento tabellare gia' in godimento e il trattamento accessorio
del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle
funzioni di cui al primo periodo del presente comma possono essere
conferite nei limiti delle disponibilita' delle risorse per il
trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale».
E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe,
la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1. L'articolo 42, commi 4 e 5, della legge regione Basilicata n.
26/2014 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) e l'articolo 117,
comma 1, della Costituzione.
La disciplina contenuta nell'articolo 42, commi 4 e 5, della
legge regione Basilicata n. 26/2014 citata procrastina alla data al
31 dicembre 2015 l'entrata in vigore dell'obbligo di collocare in
discarica esclusivamente rifiuti trattati e consente il conferimento,
sino a tale data, di rifiuti urbani che hanno subito un trattamento
parziale, senza specificare in cosa debba consistere tale
trattamento, in contrasto con il disposto degli articoli 7 e 17 del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, che dispone la
«Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti».
Il citato articolo 7 vieta, infatti, espressamente il
conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli
per i quali sia dimostrato che il trattamento non e' necessario (1) ;
e il successivo articolo 17, al comma 1, (2) prevede che le
discariche gia' autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti
per cui sono autorizzate sino al 31 dicembre 2008, termine cosi'
prorogato dall'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
Va sottolineato che la materia riguardante la gestione dei
rifiuti rientra, per consolidata giurisprudenza costituzionale, nella
potesta' esclusiva statale per i profili attinenti alla tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'articolo 117, comma 2,
lettera s), della Costituzione (sentenze n. 96/2003; n. 62/2005; n.
161/2005; n. 284/2006; n. 380/2007; n. 62/2008; n. 10/2009 e n.
249/2009; n. 54/2012; n. 285/13).
Va osservato, inoltre, delineando il quadro normativo di
riferimento, che costituisce elemento ineludibile ai fini
dell'adozione della normativa regionale, che in materia sono
intervenuti sia il legislatore comunitario con la direttiva CEE n.
1999/31/CE citata, sia la Corte di Giustizia, individuando i principi
generali, soprattutto per quanto concerne le discariche, (da ultimo
con la sentenza resa in data 15 ottobre 2014 nella causa C-323/13).
Si tratta, pertanto, di principi generali che non possono essere
derogati dalla Regione in considerazione del vincolo del rispetto del
diritto comunitario derivante dall'articolo 117, comma 1, Cost.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'articolo 42, commi 4 e 5,
della norma in esame viola sia l'articolo 117, comma 2, lettera s),
della Costituzione, con riferimento alla potesta' legislativa
esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema»; sia
l'articolo 117, comma 1, della Costituzione in materia di vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. L'articolo 51, comma 4, della legge regione Basilicata n. 26/2014
viola l'articolo 97 e l'articolo 117, comma 2, lett. l), della
Costituzione.
L'articolo 51, comma 4, che, come gia' detto supra, inserisce il
comma 9-bis all'art. 2 della legge regionale Basilicata 25 ottobre
2010, n. 31 citata, prevede la possibilita' di attribuire, nelle more
dell'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica
dirigenziale e, comunque, per non oltre due anni, le funzioni
dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo
dell'amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3
giuridico del comparto Regioni-Enti Locali in possesso dei requisiti
per l'accesso alla qualifica dirigenziale, previo espletamento di
apposite procedure selettive.
La disposizione de qua prevede, inoltre, che, al dipendente
incaricato spetti, per la durata dell'attribuzione delle funzioni, il
trattamento tabellare gia' in godimento e il trattamento accessorio
del personale con qualifica dirigenziale.
Va sottolineato che la predetta disposizione non consente di
ricondurre l'attribuzione delle funzioni in questione ne'
all'istituto della reggenza, ne' a quello dell'assegnazione di
mansioni superiori. Difatti il conferimento delle mansioni superiori
non potrebbe essere disposto nei casi in cui queste comportino il
passaggio dal livello del comparto a quello della dirigenza; mentre,
ove si trattasse di reggenza (come dovrebbe essere), il reggente non
dovrebbe avere diritto all'incremento della retribuzione, come
prevede espressamente, invece, la norma di cui trattasi.
«La disposizione in esame, dunque, viola la normativa vigente in
materia di pubblico impiego, l'articolo 97 della Costituzione e
l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia
dell'ordinamento civile e, quindi, i contratti collettivi che
rientrano nei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.
La qualificazione della fattispecie in esame come rientrante nella
materia dell'ordinamento civile e' consolidata nella giurisprudenza
costituzionale, attestata sulla linea, dominante, secondo la quale
tutte le regole in materia di rapporto di lavoro attengono all'area
dell'ordinamento civile e sono, quindi, per cio' solamente, di
competenza statale.
Nel quadro della giurisprudenza costituzionale cosi'
sostanzialmente coeso, va, infine, ricordato che, con la recente
sentenza n. 17 del 31 gennaio 2014, e' stata dichiarata
l'illegittimita' costituzionale di analoga disposizione regionale
(l'articolo 2 della legge regionale Abruzzo 28 dicembre 2011 n. 71).
(1) 7. Rifiuti ammessi in discarica. - 1. I rifiuti possono essere
collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione
non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia
tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non
contribuisce al raggiungimento delle finalita' di cui
all'articolo 1, riducendo la quantita' dei rifiuti o i rischi per
la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai
fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. 2.
Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi
esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della
normativa vigente. 3. Nelle discariche per i rifiuti non
pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti: a) rifiuti
urbani; b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che
soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla
normativa vigente; c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi
che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di
cui al comma 5. 4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi
possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i
criteri fissati dalla normativa vigente. 5. I criteri di
ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive e della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome.
(2) 17. Disposizioni transitorie e finali. - 1. Le discariche gia'
autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto
possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i
rifiuti per cui sono state autorizzate.
P.Q.M.
Per i suesposti motivi si conclude perche' gli articoli 42, commi
4 e 5, e 51, comma 4, della legge regionale Basilicata n. 26 del 18
agosto 2014, recante «Assestamento del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016»,
indicata in epigrafe, siano dichiarati costituzionalmente
illegittimi.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 15 ottobre 2014.
Roma, 16 ottobre 2014
L'Avvocato dello Stato: Palmieri