Ricorso n. 81 del 28 ottobre 2008 (Regione Lazio)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 ottobre 2008 , n. 81
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale costituzionale depositato in cancelleria il 28 ottobre 2008 (dalla Regione Lazio)
(GU n. 54 del 31-12-2008)
Ricorso della Regione Lazio, in persona del suo Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 730 del 17 ottobre 2008, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto, dal prof. avv. Angelo Pandolfo, ed elettivamente domiciliata in Roma, via di San Basilio n. 72, presso e nello studio del prof. avv. Angelo Pandolfo e dell'avv. Giampiero Falasca; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008). Le disposizioni sopra indicate devono ritenersi gravemente lesive delle competenze regionali e, quindi, incostituzionali, per i seguenti M o t i v i d i d i r i t t o Illegittimita' costituzionale per violazione dell'articolo 117 della Costituzione, commi 3, 4 e 6, e 118, primo comma. I) L'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, come convertito in legge dalla legge n. 133/2008, detta alcune rilevanti disposizioni in materia di organizzazione scolastica. In particolare, il comma 3 della norma assegna al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata, il compito di predisporre, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. Al fine di dare attuazione al piano anzidetto, il comma 4 del medesimo articolo 64 prevede che il Ministero dell'istruzione, con uno o piu' regolamenti ministeriali adottati sentita la Conferenza unificata, puo' disporre una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Tale regolamento potra', eventualmente, anche modificare norme di legge e dovra' essere emanato nel rispetto dei seguenti criteri, fissati dallo stesso comma 4: razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso per la flessibilita' nell'impiego dei docenti; ridefinizione di curricula vigenti nei diversi ordini di scuola; revisione dei criteri di formazione delle classi; rimodulazione della organizzazione didattica della scuola primaria; revisione dei criteri per determinare la consistenza complessiva degli organici del personale docente ed Ata; ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per adulti; definizione dei criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; adozione, da parte dello Stato, delle regioni e dei comuni, di misure utili a ridurre il disagio degli utenti, nel caso di chiusura o accorpamento di istituiti scolastici aventi sede nei piccoli comuni. II) La disciplina appena descritta, e in particolare la norma contenuta nell'art. 64, comma 4, del decreto-legge n. 122/2008, come convertito in legge dalla legge n. 133/2008, risulta gravemente lesiva della potesta' legislativa concorrente delle regioni nella materia dell'organizzazione scolastica. Come noto, la materia dell'istruzione e' oggetto di un concorso di competenze; la definizione delle norme generali sull'istruzione e' oggetto della potesta' legislativa esclusiva dello Stato, mentre la definizione di tutti gli altri aspetti e' oggetto delle potesta' legislativa concorrente, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. La conseguenza di questo riparto di competenze, in cui tutta la materia dell'istruzione risulta devoluta alla potesta' legislativa concorrente regionale, ad eccezione delle norme generali, e' che il legislatore nazionale non puo' disciplinare in dettaglio gli aspetti attinenti alla materia medesima, ma deve limitarsi ad individuare i principi fondamentali che dovranno essere rispettati dalle regioni nell'esercizio del proprio potere legislativo. La norma impugnata viola apertamente questo riparto di potesta' legislativa, nel momento in cui non si limita a dettare norme di carattere generale, ne' tanto meno individua principi e criteri direttivi che dovranno indirizzare la successiva legislazione regionale. La norma individua dei principi e criteri direttivi, ma non assegna - come imporrebbe l'art. 117 della Costituzione - alla legislazione regionale il compito di darvi attuazione; essa, piuttosto, individua in un regolamento del Ministero dell'istruzione la fonte legittimata a specificare tali principi e criteri direttivi. In tal modo, viene attribuito ad un regolamento ministeriale il compito di definire criteri, tempi e modalita' per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica. L'illegittimita' costituzionale della nuova disciplina risulta aggravato dal fatto che la norma statuisce che l'atto amministrativo potra' anche modificare le leggi vigenti, comprese quelle regionali legittimamente emanate per la disciplina di questi profili. E' di tutta evidenza come queste disposizioni siano palesemente contrarie al riparto di potesta' legislativa definito dall'art. 117 della Costituzione. III) Il regolamento ministeriale previsto dall'art. 64, comma 4, dovra' disciplinare alcuni aspetti di carattere propriamente organizzativo: il ridimensionamento della rete scolastica, la distribuzione del personale, come pure l'incremento, nell'ambito dell'organico del personale docente statale, dei posti attivati per le attivita' di tempo pieno e di tempo prolungato. Orbene, se - come e' evidente - il regolamento ministeriale dovra' intervenire su aspetti strettamente attinenti all'organizzazione scolastica, tale regolamento andra' a disciplinare materie che dovrebbero essere disciplinate dalla legge regionale, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla legge statale. A conferma di tale assunto, pare utile richiamare l'orientamento elaborato da codesta ecc.ma Corte, la quale ha piu' volte avuto modo di chiarire che la materia dell'organizzazione scolastica rientra nell'attribuzione di potesta' legislativa regionale concorrente. Le pronunce emanate sul punto hanno, infatti, ricondotto alla competenza regionale concorrente in materia di istruzione sia la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, sia la programmazione della rete scolastica e la gestione amministrativa del relativo servizio. Particolarmente significativo appare, ai fini dell'odierna impugnativa, il principio affermato dalla sentenza n. 13 del 2004; secondo la pronuncia «... il riparto imposto dall'art. 117 postula che, in tema di programmazione scolastica e di gestione amministrativa del relativo servizio, compito dello Stato sia solo quello di fissare principi. E la distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche, che certamente non e' materia di norme generali sulla istruzione, riservate alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto strettamente connessa alla programmazione della rete scolastica, tuttora di competenza regionale, non puo' essere scorporata da questa e innaturalmente riservata per intero allo Stato; sicche', anche in relazione ad essa, la competenza statale non puo' esercitarsi altro che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta alle regioni svolgere con una propria disciplina…". IV) L'impugnata disposizione viola anche l'art. 117, sesto comma della Costituzione, il quale dispone che «La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia». Secondo il precetto costituzionale, il regolamento statale infatti e' ammesso solo in materie di competenza esclusiva statale; nel caso di specie, come gia' evidenziato, il regolamento ministeriale e' chiamato a disciplinare una materia (l'organizzazione scolastica) pacificamente riconducibile potesta' legislativa concorrente. Esso, pertanto, non puo' essere fonte idonea a stabilire i principi vincolanti per il legislatore regionale in una materia soggetta alla competenza concorrente
P. Q. M. Si chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento dei motivi indicati nel presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito in legge dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». Roma, addi' 20 ottobre 2008 Prof. avv. Angelo Pandolfo