Ricorso n. 81 del 7 agosto 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 agosto 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 42 del 2015-10-21)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF … per il
ricevimento degli atti, Fax … e PEC
..), presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
Contro La Regione Abruzzo (CF …) in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, P.zza S. Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100.
Per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della
legge regionale Abruzzo n. 10/2015 del 21 maggio 2015, pubblicata sul
B.U.R. Regione Abruzzo n. 6 del 3 giugno 2015, avente ad oggetto
«Norme per l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica», in particolare l'art. 5, commi 3 e 5
della L.R. n. 10/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 17 luglio 2015.
La legge regionale in esame, che detta norme per l'alienazione e
la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,
e' illegittima da un punto di vista costituzionale, avendo statuito
in materia di legislazione esclusiva statale, relativamente alle
disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 3 e 5, per i motivi di
seguito specificati.
Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 3 e 5 L.R. n.
10/2015, per contrasto con l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28
marzo, 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, recante «Misure per l'alienazione del patrimonio
residenziale pubblico», per violazione degli artt. 47 e 117, comma
secondo, lett. m) Cost.
L'articolo 5, che reca disposizioni in ordine alla gestione e
reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica, prevede, ai commi 3 e 5:
«3. Le ATER programmano l'utilizzo dei proventi entro
l'esercizio finanziario successivo all'incasso:
a. nella misura minima dell'80 per cento per la
manutenzione degli alloggi nonche' per la realizzazione dei programmi
finalizzati alla valorizzazione, riqualificazione e all'incremento
del patrimonio abitativo pubblico anche attraverso la
compartecipazione a Programmi di Rigenerazione Urbana, che sono
disciplinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da
approvare entro centosessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge;
b. la parte residua puo' essere utilizzata per il ripiano
dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci."
«5. I Comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti
utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione
straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei proventi
puo' essere destinato alla realizzazione di opere di urbanizzazione
nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale
Pubblica.»
La disposizioni sopra specificate prevedono rispettivamente che
le ATER debbono programmare l'utilizzo dei proventi derivanti
dall'alienazione degli alloggi di ERP, sia pur in quota parte (nella
misura massima del 20 per cento), "per il ripiano dei deficit
finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci" e , per i Comuni
con popolazione inferiore ai tremila abitanti, l'obbligo di
utilizzare "prioritariamente" i predetti proventi per interventi di
manutenzione straordinaria e recupero degli alloggi e,
contestualmente, la mera facolta' di destinare il 20 per cento dei
predetti proventi alla realizzazione di opere di urbanizzazione nei
quartieri dove sono localizzati immobili di ERP.
Queste disposizioni non sono in linea con le norme introdotte
dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
recante «Misure per l'alienazione del patrimonio residenziale
pubblico».
Infatti, detta norma statale, nel modificare l'articolo 13 del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto che «Le risorse
derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a
un programma straordinario di realizzazione o di acquista di nuovi
alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente».
La disposizione statale, venendo ad incidere sulla determinazione
dell'offerta di alloggi destinati ai ceti meno abbienti, e'
espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di
livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione come ripetutamente chiarito
dalla Corte costituzionale (da ultimo, con la sentenza n. 121 del
2010).
In particolare, codesta Ecc.ma Corte ha chiarito, con questa
decisione che : .1. - Lo Stato, prevedendo l'approvazione di un piano
nazionale di edilizia abitativa, ha inteso disciplinare in modo
unitario la programmazione in materia di edilizia residenziale
pubblica avente interesse a livello nazionale. Questa Corte ha gia'
precisato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica, non
espressamente contemplata dall'art. 117 Cost., «si estende su tre
livelli normativi»: «il primo riguarda la determinazione dell'offerta
minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno
abbienti. In tale determinazione - che, qualora esercitata, rientra
nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,
secondo comma, lettera m), Cost. - si inserisce la fissazione di
principi che valgano a garantire l'uniformita' dei criteri di
assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto
prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995. Il secondo livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia
residenziale pubblica, che ricade nella materia "governo del
territorio", ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., come
precisato da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006. Il terzo
livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost.,
riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti
ad opera della legislazione regionale» (sentenza n. 94 del 2007).
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la previsione di un
piano nazionale di edilizia abitativi si inserisce nel secondo
livello normativa, nel senso che lo Stato, con il suddetto piano,
fissa i principi generali che devono presiedere alla programmazione
nazionale ed a quelle regionali nel settore. Nello stabilire tali
principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie attribuzioni in
una materia di competenza concorrente, come il «governo del
territorio». L'attuazione tecnico-amministrativa della norma oggetto
di impugnazione e' demandata allo Stato, per quanto attiene ai
profili nazionali uniformi, con la conseguenza che la competenza
amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello
nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di
sussidiarieta' di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., allo Stato
medesimo. D'altra parte, questa Corte ha gia' precisato che «la
determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche
categorie di soggetti deboli non puo' essere disgiunta dalla
fissazione su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare
squilibri e disparita' nel godimento del diritto alla casa da parte
delle categorie sociali disagiate» (sentenza n. 166 del 2008).".
E' interessante anche osservare come, nel giudizio deciso con la
sentenza n. 121/2010, codesta Ecc.ma Corte, nel ritenere infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata da una Regione, ha
precisato che: 7. - Le questioni di legittimita' costituzionale
concernenti l'art. 11, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008 non sono
fondate.
La disposizione citata elenca i destinatari degli interventi da
realizzare con il piano nazionale di edilizia abitativa, individuando
nelle fasce piu' svantaggiate della popolazione i soggetti
beneficiari del piano stesso: a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate; d)
studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del
disagio abitativo per particolari categorie sociali); g) immigrati
regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
Regione.
A tale proposito, si deve ricordare quanto questa Corte ha
precisato, ai fini della individuazione dei limiti, nella materia de
qua, della competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui
all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.: «La determinazione
dei livelli minimi di offerta abitativa per categorie di soggetti
particolarmente disagiate, da garantire su tutto il territorio
nazionale, viene concretamente realizzata attribuendo a tali soggetti
una posizione preferenziale, che possa assicurare agli stessi il
soddisfacimento del diritto sociale alla casa compatibilmente con la
effettiva disponibilita' di alloggi nei diversi territori» (sentenza
n. 166 del 2008).
La norma censurata indica alcune categorie sociali, cui e'
riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte le altre,
in considerazione del particolare stato di disagio economico in cui
versano le persone in esse comprese. Questa individuazione
prioritaria rientra a pieno titolo nella determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni, che deve avere carattere soggettivo,
oltre che oggettivo, giacche' occorre sempre tener presenti le
differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto sulla
fissazione del singolo "livello minimo", da collegare alle concrete
situazioni dei soggetti beneficiari.
Le norme regionali impugnate dinanzi a codesta Ecc.ma Corte
costituzionale prevedono da un lato, l'obbligo, dall'altro, la
facolta' di una diversa destinazione dei proventi derivanti dalla
vendita degli alloggi medesimi, nel senso sopra specificato.
Queste disposizioni invadono la potesta' legislativa esclusiva
statale nella materia "livelli essenziali delle prestazioni",
violando gli articoli 47 e 117, comma 2, lettera m) della
Costituzione.
In particolare, esse sono in contrasto con le disposizioni
statali citate, che devono ritenersi principi fondamentali delle
materie "coordinamento della finanza pubblica" e "governo del
territorio", e violano pertanto l'art. 117, comma 3 della
Costituzione.
Per questi motivi, si chiede l'annullamento - sotto i vari
profili sopra evidenziati dell'art. 5, commi 3 e 5 della L.R. n.
10/2015, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.
P.Q.M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 3 e 5 della
Legge della Regione Abruzzo n.10/2015, come da delibera del Consiglio
dei ministri in data 17 luglio 2015.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri 17
luglio 2015;
2. copia della Legge regionale impugnata;
Con ogni salvezza.
Roma, 29 luglio 2015
L'Avvocato dello Stato: Rago