Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  agosto  2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 

(GU n. 42 del 2015-10-21)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del
Presidente del Consiglio dei ministri pro  tempore,  rappresentato  e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF  …  per  il
ricevimento     degli     atti,     Fax     …     e     PEC
..),   presso   i   cui   uffici   e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12,
    Contro  La  Regione  Abruzzo  (CF  …)  in  persona  del
Presidente della  Giunta  Regionale  pro  tempore,  P.zza  S.  Giusta
Palazzo Centi - L'Aquila - cap. 67100.
    Per la  declaratoria  della  illegittimita'  costituzionale della
legge regionale Abruzzo n. 10/2015 del 21 maggio 2015, pubblicata sul
B.U.R. Regione Abruzzo n. 6 del 3  giugno  2015,  avente  ad  oggetto
«Norme per  l'alienazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  di
edilizia residenziale pubblica», in particolare l'art. 5, commi 3 e 5
della L.R. n. 10/2015, come da delibera del Consiglio dei ministri in
data 17 luglio 2015.
    La legge regionale in esame, che detta norme per l'alienazione  e
la valorizzazione del patrimonio di edilizia  residenziale  pubblica,
e' illegittima da un punto di vista costituzionale,  avendo  statuito
in materia di  legislazione  esclusiva  statale,  relativamente  alle
disposizioni contenute nell'articolo 5, commi 3 e 5, per i motivi  di
seguito specificati.
Illegittimita' costituzionale dell'art.  5,  commi  3  e  5  L.R.  n.
10/2015, per contrasto con l'art. 3, comma 1,  del  decreto-legge  28
marzo, 2014, n. 47, convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  23
maggio 2014, n. 80, recante «Misure per l'alienazione del  patrimonio
residenziale pubblico», per violazione degli artt. 47  e  117,  comma
secondo, lett. m) Cost.
    L'articolo 5, che reca disposizioni in  ordine  alla  gestione  e
reimpiego dei proventi derivanti dall'alienazione  degli  alloggi  di
Edilizia Residenziale Pubblica, prevede, ai commi 3 e 5:
        «3.  Le  ATER  programmano  l'utilizzo  dei  proventi   entro
l'esercizio finanziario successivo all'incasso:
          a.  nella  misura  minima  dell'80   per   cento   per   la
manutenzione degli alloggi nonche' per la realizzazione dei programmi
finalizzati alla valorizzazione,  riqualificazione  e  all'incremento
del   patrimonio   abitativo    pubblico    anche    attraverso    la
compartecipazione a  Programmi  di  Rigenerazione  Urbana,  che  sono
disciplinati dalla Giunta regionale  con  apposito  provvedimento  da
approvare entro centosessanta giorni  dall'entrata  in  vigore  della
presente legge;
          b. la parte residua puo' essere utilizzata per  il  ripiano
dei deficit finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci."
        «5. I Comuni con popolazione inferiore  ai  tremila  abitanti
utilizzano i proventi prioritariamente per interventi di manutenzione
straordinaria e recupero degli alloggi, il 20 per cento dei  proventi
puo' essere destinato alla realizzazione di opere  di  urbanizzazione
nei quartieri dove sono localizzati immobili di Edilizia Residenziale
Pubblica.»
    La disposizioni sopra specificate prevedono  rispettivamente  che
le  ATER  debbono  programmare  l'utilizzo  dei  proventi   derivanti
dall'alienazione degli alloggi di ERP, sia pur in quota parte  (nella
misura massima del  20  per  cento),  "per  il  ripiano  dei  deficit
finanziari delle ATER, desunti dai relativi bilanci" e , per i Comuni
con  popolazione  inferiore  ai  tremila   abitanti,   l'obbligo   di
utilizzare "prioritariamente" i predetti proventi per  interventi  di
manutenzione   straordinaria   e   recupero    degli    alloggi    e,
contestualmente, la mera facolta' di destinare il 20  per  cento  dei
predetti proventi alla realizzazione di opere di  urbanizzazione  nei
quartieri dove sono localizzati immobili di ERP.
    Queste disposizioni non sono in linea  con  le  norme  introdotte
dall'art. 3, comma  1,  del  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80,
recante  «Misure  per  l'alienazione  del   patrimonio   residenziale
pubblico».
    Infatti, detta norma statale, nel modificare  l'articolo  13  del
decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133,  ha  previsto  che  «Le  risorse
derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente  a
un programma straordinario di realizzazione o di  acquista  di  nuovi
alloggi  di  edilizia  residenziale  pubblica   e   di   manutenzione
straordinaria del patrimonio esistente».
    La disposizione statale, venendo ad incidere sulla determinazione
dell'offerta  di  alloggi  destinati  ai  ceti  meno   abbienti,   e'
espressione della competenza esclusiva  dello  Stato  in  materia  di
livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma, lettera m), della  Costituzione  come  ripetutamente  chiarito
dalla Corte costituzionale (da ultimo, con la  sentenza  n.  121  del
2010).
    In particolare, codesta Ecc.ma  Corte  ha  chiarito,  con  questa
decisione che : .1. - Lo Stato, prevedendo l'approvazione di un piano
nazionale di edilizia  abitativa,  ha  inteso  disciplinare  in  modo
unitario  la  programmazione  in  materia  di  edilizia  residenziale
pubblica avente interesse a livello nazionale. Questa Corte  ha  gia'
precisato che la materia  dell'edilizia  residenziale  pubblica,  non
espressamente contemplata dall'art. 117 Cost.,  «si  estende  su  tre
livelli normativi»: «il primo riguarda la determinazione dell'offerta
minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze  dei  ceti  meno
abbienti. In tale determinazione - che, qualora  esercitata,  rientra
nella competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi  dell'art.  117,
secondo comma, lettera m), Cost. -  si  inserisce  la  fissazione  di
principi  che  valgano  a  garantire  l'uniformita'  dei  criteri  di
assegnazione  su  tutto  il  territorio  nazionale,  secondo   quanto
prescritto dalla  sentenza  n.  486  del  1995.  Il  secondo  livello
normativo riguarda la programmazione degli insediamenti  di  edilizia
residenziale  pubblica,  che  ricade  nella  materia   "governo   del
territorio", ai sensi del  terzo  comma  dell'art.  117  Cost.,  come
precisato da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006.  Il  terzo
livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art.  117  Cost.,
riguarda  la  gestione  del  patrimonio   immobiliare   di   edilizia
residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti  autonomi  per  le
case popolari o degli altri enti che a questi sono  stati  sostituiti
ad opera della legislazione regionale» (sentenza n. 94 del 2007).
    Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la previsione di un
piano nazionale  di  edilizia  abitativi  si  inserisce  nel  secondo
livello normativa, nel senso che lo Stato,  con  il  suddetto  piano,
fissa i principi generali che devono presiedere  alla  programmazione
nazionale ed a quelle regionali nel  settore.  Nello  stabilire  tali
principi, lo Stato non fa che esercitare le proprie  attribuzioni  in
una  materia  di  competenza  concorrente,  come  il   «governo   del
territorio». L'attuazione tecnico-amministrativa della norma  oggetto
di impugnazione e'  demandata  allo  Stato,  per  quanto  attiene  ai
profili nazionali uniformi, con  la  conseguenza  che  la  competenza
amministrativa, limitatamente alle linee di programmazione di livello
nazionale, deve essere riconosciuta, in applicazione del principio di
sussidiarieta' di cui al primo comma dell'art. 118 Cost., allo  Stato
medesimo. D'altra parte, questa  Corte  ha  gia'  precisato  che  «la
determinazione dei livelli minimi di offerta abitativa per specifiche
categorie  di  soggetti  deboli  non  puo'  essere  disgiunta   dalla
fissazione su scala nazionale degli interventi, allo scopo di evitare
squilibri e disparita' nel godimento del diritto alla casa  da  parte
delle categorie sociali disagiate» (sentenza n. 166 del 2008).".
    E' interessante anche osservare come, nel giudizio deciso con  la
sentenza n. 121/2010, codesta Ecc.ma Corte, nel ritenere infondata la
questione di legittimita' costituzionale sollevata da una Regione, ha
precisato che: 7.  -  Le  questioni  di  legittimita'  costituzionale
concernenti l'art. 11, comma 2, del d.l. n. 112  del  2008  non  sono
fondate.
    La disposizione citata elenca i destinatari degli  interventi  da
realizzare con il piano nazionale di edilizia abitativa, individuando
nelle  fasce  piu'  svantaggiate   della   popolazione   i   soggetti
beneficiari del piano stesso: a) nuclei familiari  a  basso  reddito,
anche monoparentali o monoreddito; b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani  in  condizioni  sociali  o  economiche  svantaggiate;  d)
studenti fuori sede; e) soggetti sottoposti a procedure esecutive  di
rilascio; f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione  del
disagio abitativo per particolari categorie  sociali);  g)  immigrati
regolari  a  basso  reddito,  residenti  da  almeno  dieci  anni  nel
territorio nazionale ovvero da  almeno  cinque  anni  nella  medesima
Regione.
    A tale proposito,  si  deve  ricordare  quanto  questa  Corte  ha
precisato, ai fini della individuazione dei limiti, nella materia  de
qua, della competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato,  di  cui
all'art. 117, secondo comma, lettera m),  Cost.:  «La  determinazione
dei livelli minimi di offerta abitativa  per  categorie  di  soggetti
particolarmente  disagiate,  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale, viene concretamente realizzata attribuendo a tali soggetti
una posizione preferenziale, che  possa  assicurare  agli  stessi  il
soddisfacimento del diritto sociale alla casa compatibilmente con  la
effettiva disponibilita' di alloggi nei diversi territori»  (sentenza
n. 166 del 2008).
    La norma  censurata  indica  alcune  categorie  sociali,  cui  e'
riconosciuta una posizione preferenziale rispetto a tutte  le  altre,
in considerazione del particolare stato di disagio economico  in  cui
versano  le  persone  in   esse   comprese.   Questa   individuazione
prioritaria rientra a pieno titolo nella determinazione  dei  livelli
essenziali delle prestazioni, che deve  avere  carattere  soggettivo,
oltre che  oggettivo,  giacche'  occorre  sempre  tener  presenti  le
differenti condizioni di reddito, che incidono in modo diretto  sulla
fissazione del singolo "livello minimo", da collegare  alle  concrete
situazioni dei soggetti beneficiari.
    Le norme regionali  impugnate  dinanzi  a  codesta  Ecc.ma  Corte
costituzionale  prevedono  da  un  lato,  l'obbligo,  dall'altro,  la
facolta' di una diversa destinazione  dei  proventi  derivanti  dalla
vendita degli alloggi medesimi, nel senso sopra specificato.
    Queste disposizioni invadono la  potesta'  legislativa  esclusiva
statale  nella  materia  "livelli  essenziali   delle   prestazioni",
violando  gli  articoli  47  e  117,  comma  2,  lettera   m)   della
Costituzione.
    In particolare,  esse  sono  in  contrasto  con  le  disposizioni
statali citate, che  devono  ritenersi  principi  fondamentali  delle
materie  "coordinamento  della  finanza  pubblica"  e  "governo   del
territorio",  e  violano  pertanto  l'art.   117,   comma   3   della
Costituzione.
    Per questi motivi,  si  chiede  l'annullamento  -  sotto  i  vari
profili sopra evidenziati dell'art. 5, commi 3  e  5  della  L.R.  n.
10/2015, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

 
                               P.Q.M.
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 5, commi 3 e 5 della
Legge della Regione Abruzzo n.10/2015, come da delibera del Consiglio
dei ministri in data 17 luglio 2015.
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  17
luglio 2015;
        2. copia della Legge regionale impugnata;
    Con ogni salvezza.
 
        Roma, 29 luglio 2015
 
                    L'Avvocato dello Stato: Rago

 

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