N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 agosto 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 38 del 29-9-2004)

Ricorso del presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in
Roma, via dei Portoghesi 12 e' domiciliato contro il presidente della
giunta regionale del Piemonte per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 31 maggio 2004, n. 13 recante
«Regolamentazione delle discipline bionaturali» (pubblicata nel
B.U.R. Piemonte 3 giugno 2004 n. 22, in relazione all'art. 117, comma
3, Cost.

Giusta determinazione 23 luglio 2004 del Consiglio dei ministri,
ricorre il deducente per la dichiarazione dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale Piemonte 31 maggio 2004 n. 13,
siccome in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost.
1) Con la denunciata legge regionale la Regione Piemonte
istituisce il registro per gli operatori delle discipline
bio-naturali finalizzate alla conservazione ed al recupero dello
stato di benessere del cittadino.
Sono riconosciute discipline bio-naturali le pratiche che si
prefiggono il compito di promuovere lo stato di benessere ed un
miglioramento della qualita' della vita della persona. La giunta
regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
legge, identifica, con propria deliberazione, le discipline oggetto
di regolamentazione nonche' le attivita' specifiche afferenti le
pratiche e le discipline individuate.
La legge prevede:
l'istituzione di una Commissione permanente per le pratiche e
le discipline bio-naturali e ne individua i compiti;
l'istituzione del registro regionale degli operatori delle
pratiche e delle discipline bio-naturali, disciplinandone le
procedure di iscrizione.
Sono previste sanzioni per coloro i quali esrcitano l'attivita'
di operatore nelle discipline bio-naturali senza essere iscritti al
registro regionale.
E' inoltre previsto un periodo transitorio per la gestione del
registro regionale.
La legge istituisce una clausola valutativa provvedendo ad
identificare i parametri a cui la Giunta regionale e' tenuta ad
attenersi nella presentazione al Consiglio regionale di una relazione
annuale sullo stato d'attuazione delle disposizioni legislative.
Per gli anni 2004, 2005 e 2006 e' prevista una spesa di euro
100.000,00 per ciascun anno, di cui euro 50.000,00 per spese relative
alla promozione, divulgazione ed informazione delle pratiche delle
discipline del benessere di euro 50.000,00 per oneri di monitoraggio
sullo stato di attuazione della disciplina del benessere.
2) La legge appare censurabile per i seguenti motivi.
L'art. 1 della legge in esame, che istituisce il «registro per
gli operatori delle discipline bio-naturali, finalizzate alla
conservazione ed al recupero dello stato di benessere del cittadino»,
e l'art. 2 che riconosce a tali discipline «il compito di promuovere
lo stato di benessere ed un miglioramento della qualita' della vita
della persona», demandandone l'identificazione ad una delibera della
giunta regionale, nonche' gli articoli ad essi funzionalmente
collegati (artt. 3, 4, 5, 6, 7), eccedono dalla competenza regionale.
Infatti, nell'ambito di tali discipline, genericamente definite e non
identificate dalla legge in esame, devono ritenersi ricomprese le
professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione
e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici,
spetta invece allo Stato, come affermato dalla Corte nella sentenza
n. 353 del 2003.
Che tra le discipline bio-naturali siano comprese le professioni
sanitarie, anche non convenzionali, si desume, promozione, alla
conservazione ed al recupero dello stato di benessere e al
miglioramento della qualita' della vita della persona, anche dal
fatto che l'art. 3 della legge in esame ricomprende tra i componenti
della Commissione che verifica i requisiti richiesti agli operatori
delle discipline bio-naturali per l'iscrizione al sopra menzionato
registro, un rappresentante designato dall'ordine dei medici e un
rappresentante designato dall'ordine dei farmacisti.
3) Non puo' non rilevarsi che l'incostituzionalita' caratterizza
anche i succitati artt. 3, 4, 5, 6 e 7 dovendosi riconoscere che essi
sono funzionalmente - come prima detto - collegati con gli artt. 1 e
2, atteso che il loro contenuto dispositivo e', con tutta evidenza,
volto al raggiungimento dei fini della legge qui censurata, con
particolare attenzione alla regolamentazione e gestione delle
professioni sanitarie anche non convenzionali.
4) Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il
principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle
professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del
1999, devono riconoscersi in contrasto con l'art. 117, terzo comma,
della Costituzione.


P. Q. M.
Chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge 31 maggio 2004, n. 13 (artt. 1, 2 ed artt. 3, 4, 5, 6, 7 ai
primi due funzionalmente collegati) della Regione Piemonte, per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto
della deliberazione del Consiglio dei ministri 23 luglio 2004 e copia
della legge regionale Piemonte impugnata.
Roma, addi' 28 luglio 2004
Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo

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