Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2017 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 48 del 2017-11-29)

 

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, contro la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente in carica, con sede a Trieste, Piazza Unita' d'Italia, 1, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 ottobre 2017, dell'art. 11, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9 agosto 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 ottobre 2017.

Premesse di fatto

In data 9 agosto 2017, sul n. 32, S.O. n. 26, del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' stata pubblicata la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, intitolata «Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26».

In particolare, e per quanto qui interessa, il comma 9, dell'art. 11, della legge n. 31/2017 - nella delibera consiliare di impugnativa e' indicato, per un evidente errore materiale, il comma 4, ma il riferimento, come si evince inequivocabilmente dalla motivazione dell'atto, e' in realta' al comma 9 - stabilisce che per le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale non trova applicazione il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, fissato, da ultimo, dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Tale disposizione eccede le competenze legislative regionali, invade quelle statali ed e' percio' violativa di previsioni costituzionali: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

Motivi di diritto

L'art. 11 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 31/2017 contiene norme in materia di servizi istituzionali, generali e di gestione nonche' altre norme intersettoriali e contabili.

In particolare, il comma 9 stabilisce che «In esito ai processi di riforma ordinamentali del sistema delle autonomie locali e in virtu' della gia' raggiunta armonizzazione dei trattamenti economici del personale della regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'art. 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attivita' economiche e produttive, sanita' e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, societa' finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), al fine della concreta attuazione dei processi di riforma stessi, a decorrere dalla data di efficacia dei Contratti collettivi di comparto per il triennio 2016-2018, non trova applicazione, per le amministrazioni del Comparto unico e con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e contenimento della spesa della Regione e di quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonche' modifiche a disposizioni delle leggi regionali n. 19/2013, n. 9/2009 e n. 26/2014 concernenti gli enti locali), per gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia».

In buona sostanza, e come s'e' detto, la disposizione regionale in esame esenta le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e, con riferimento alle rispettive aree di contrattazione, dal limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Tale norma, com'e' noto, dispone che, nelle more della progressiva armonizzazione e convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche - armonizzazione e convergenza demandate, dall'art. 23, comma 1, del decreto legislativo citato, alla contrattazione collettiva nazionale -, «al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualita' dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016».

L'art. 11, comma 9, della legge regionale impugnata, ritenendo invece «gia' raggiunta (l')armonizzazione dei trattamenti economici del personale della regione e degli enti locali per effetto dell'autonomia contrattuale conseguente alla costituzione del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», dispensa le amministrazioni di quel comparto dall'osservanza del limite fissato dal decreto legislativo delegato n. 75/2017.

Cosi' disponendo, pero', l'anzidetta norma regionale viola, ad un tempo, i limiti posti alla potesta' legislativa della Regione sia dall'art. 117, comma 3, Cost. - che riserva allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - sia dagli artt. 4 e 68 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - i quali stabiliscono, rispettivamente, che la potesta' legislativa regionale in materia di stato giuridico ed economico del personale addetto agli uffici e agli enti regionali deve svolgersi «In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni» - art. 4, n. 1 - e che «Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale» - art. 68, comma 2.

Il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, stabilito, da ultimo, dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, costituisce infatti principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, non puo' essere derogato dalla legislazione regionale, neppure da quella delle regioni a statuto speciale.

Come evidenziato anche dalla deliberazione n. 425/2017 della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, la disciplina introdotta dall'art. 23 del d.lgs. n. 75/2017 - e, segnatamente, il limite ivi fissato all'ammontare complessivo delle risorse che possono essere annualmente destinate al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche -, si pone in linea di continuita' con la normativa vincolistica precedente - art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, inserito, in sede di conversione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - di contenuto pressoche' analogo sia pure nella riconosciuta diversita' dei tetti di spesa succedutisi nel tempo.

La sostanziale continuita' delle modalita' attuative dei provvedimenti vincolistici e la oggettiva sovrapponibilita' delle disposizioni in questione fa si' che le problematiche applicative si riproducano in termini sostanzialmente analoghi in costanza del nuovo limite di spesa introdotto nel 2017.

Come afferma l'Organo di controllo, pur in presenza di un mutamento del quadro ordinamentale all'interno del quale si collocano le disposizioni vincolistiche in esame (comunque caratterizzate dalla sostanziale riproduzione della struttura del limite di spesa, eccezion fatta per il diverso riferimento temporale), il legislatore nazionale ha voluto porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalita' dei dipendenti pubblici.

Ma se l'intento sotteso all'art. 23, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 - cosi' come del resto alle norme precedenti di analogo tenore - e' quello di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione collettiva integrativa destinati alla generalita' dei dipendenti pubblici, e' evidente che esso costituisce, come s'e' detto, principio fondamentale della legislazione dello Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica che, come tale, si impone necessariamente ed inderogabilmente a tutte le regioni, comprese quelle ad autonomia speciale (in questo senso, sia pure con riferimento al limite fissato dall'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, v. Corte cost. n. 61/2014, ove si legge che la disposizione ha siffatta natura perche' «introduce un limite per un settore rilevante della spesa per il personale, costituito dalle voci del trattamento accessorio» e, come tale, e' stata dunque «legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente nella predetta materia»; sulla legittimita' costituzionale della stessa norma e del limite da essa introdotto v. anche Corte cost. n. 178/2015).

Queste non possono infatti discostarsene sul presupposto del gia' avvenuto conseguimento dell'obiettivo cui quel limite e' preordinato - armonizzazione dei trattamenti economici del personale della regione e degli enti locali -, perche' solo allo Stato, in un quadro complessivo di coordinamento della finanza pubblica, compete operare una siffatta valutazione: valutazione che la reiterazione di quel limite, operata senza eccezioni con il d.lgs. n. 75/2017 anche per l'anno in corso, induce evidentemente a ritenere non ancora positivamente effettuata.

Da tanto consegue che la nonna regionale che quel limite deroga, contrastando con principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, quale posto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, lede, per un verso, il precetto di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione e viola, per un altro, le richiamate disposizioni statutarie - artt. 4, n. 1 e 68, comma 2 - che fissano e delimitano le competenze legislative regionali in materia di stato e trattamento economico del personale.

 

P. Q. M.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, l'art. 11, comma 9, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9 agosto 2017, come da delibera del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 6 ottobre 2017.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:

1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei ministri nella riunione del giorno 6 ottobre 2017, della determinazione di impugnare la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9 agosto 2017 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 32, S.O. n. 26, del 9 agosto 2017.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

 

Roma, addi' 7 ottobre 2017

Il Vice Avvocato generale dello Stato: Mariani

 

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