Ricorso n. 82 del 22 agosto 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 22 agosto 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 41 del 9.10.2013)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
Contro la Regione Sardegna, in persona del suo Presidente p.t.,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale del testo di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria elettorale ai sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", approvata a
maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale ai
sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale della Regione
Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 32 dell'11 luglio 2013, limitatamente all'art. 22,
come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2013,
per violazione degli artt. 3 e 51 Cost.
Fatto
In data 11 luglio 2013, sul n. 32 del Bollettino ufficiale della
Regione Autonoma della Sardegna, e' stata pubblicato il testo di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria elettorale ai sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", approvata - ai
sensi dell' art. 15, comma 2, dello Statuto speciale della Regione
Sardegna - a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio
regionale.
La Legge, per quanto qui interessa, nel regolare il sistema
elettorale regionale del Presidente della Regione e del Consiglio
regionale, prevede tra l'altro, nella disposizione transitoria
contenuta all'art. 22, comma 3 - applicabile "qualora debbano
svolgersi le elezioni regionali senza che sia stata approvata una
legge di adeguamento al sistema elettorale introdotto dalla presente
legge" - che "il Presidente della Regione che si sia dimesso dalla
carica determinando la cessazione anticipata della legislatura non
puo' in ogni caso essere nuovamente candidato al successivo turno
elettorale regionale".
La disposizione ora richiamata e' in radicale contrasto con il
generale principio di ragionevolezza, nonche' con gli artt. 3 e 51
della Costituzione, e deve pertanto essere impugnata, come con il
presente atto effettivamente la si impugna, affinche' ne sia
dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente
annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di
Diritto
1. La legge il cui art. 22 oggi si censura e' stata approvata (ma
non ancora promulgata, ai sensi dell'art. 15, commi II e IV, e
dell'art. 33 dello Statuto) sulla base della disposizione di cui
all'art. 15 dello Statuto regionale, cosi' come modificato dapprima
dall'art. 3 della legge Cost. 31 gennaio 2001, n. 2 (contenente
"Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano), quindi dall'art. 1, comma I, lett. a), della legge Cost. 7
febbraio 2013, n. 3 ("Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto
speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26
febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione ed elezione del
Consiglio regionale").
2. Nessuna norma statutaria prevede che la legge regionale possa
disporre, sia pure per un periodo transitorio, specifiche limitazioni
alla possibilita' per i soggetti eleggibili di presentare la propria
candidatura a Presidente della Regione.
Nulla prevedono, in particolare, gli artt. 34, 35 e 39 - che
espressamente e in modo succinto disciplinano la carica
presidenziale.
Il richiamato art. 15, nel rimettere alla legge regionale, tra
l'altro, la determinazione delle "modalita' di elezione, sulla base
dei principi di rappresentativita' e di stabilita', ... del
Presidente della Regione", e "i casi di ineleggibilita' e
incompatibilita'", testualmente dispone che la detta legge (quella
ora pubblicata sul BURAS dell'11 luglio 2013 e della quale si discute
in questa sede) deve regolamentare la materia "in armonia con la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della
Repubblica".
Di qui discende l'identificazione del parametro costituzionale
che si assume violato, da identificarsi (oltre che con il generale
principio di ragionevolezza) con gli artt. 3 e 51 della Carta
fondamentale.
3. Orbene, l'art. 51 della Costituzione "garantisce a tutti i
cittadini... il diritto di accedere alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla
legge".
Codesta Ecc.ma Corte, sulla scorta di detta fondamentale
guarentigia, ha sempre rilevato che "costituisce principio
costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello
secondo cui la eleggibilita' costituisce la regola, mentre la
ineleggibilita' rappresenta una eccezione; sicche' le norme che
disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione" (Corte
Cost., 23-07-2010, n. 283 e numerose altre).
Svariate pronunce si sono conseguentemente succedute riaffermando
detto canone, si' da incidere su norme in vario modo restrittive del
diritto di elettorato passivo: cosi', ad esempio, Corte cost.,
28-07-1993, n. 344 (in tema di eleggibilita' alla camera dei deputati
per i consiglieri regionali), e Corte Cost. 06-12-2004, n. 376 (nella
quale si sottolinea espressamente come il principio di ragionevolezza
sia "da scrutinarsi con particolare rigore nella materia
elettorale").
4. Con specifico riferimento alla potesta' legislativa in tema di
ineleggibilita' ed incompatibilita', codesta Corte ha quindi piu'
volte affermato (a partire da Corte Cost., n. 105/57) che "la
disciplina regionale d'accesso alle cariche elettive dev'essere
strettamente conforme ai principi della legislazione statale, a causa
della esigenza di uniformita' in tutto il territorio nazionale
discendente dall'identita' di interessi che comuni e province
rappresentano riguardo alle rispettive comunita' locali" (Corte
Cost., 17-07-2007, n. 288). "E' proprio il principio di cui all'art.
51 Cost.", prosegue codesta Corte, "a svolgere il ruolo di garanzia
generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni
cittadino con i caratteri dell'inviolabilita'".
Detti principi-cardine dell'ordinamento democratico trovano
applicazione anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale,
dovendo pacificamente lo Stato garantirne l'uniforme applicazione su
tutto il territorio nazionale.
5. E' cosi' stata dichiarata costituzionalmente illegittima,
sempre con riferimento a leggi della Regione Sicilia, la previsione
di nuove o diverse cause d'ineleggibilita' (sentenze n. 162/1995, n.
571/1989, n. 108/1969, n. 105/1957); la previsione come causa
d'ineleggibilita' di situazioni previste a livello nazionale come
cause d'incompatibilita' o di anomale discipline
dell'incompatibilita' (sentenze n. 235/1988, n. 432/1987, n.
162/1985); la mancata previsione di cause d'ineleggibilita' presenti
nella legislazione statale (sentenze n. 84/ 1994, n. 463/1992).
6. E' pur vero che la giurisprudenza costituzionale ha anche
affermato "che discipline legislative differenziate possono essere
ammissibili" laddove si contempli la situazione di categorie di
soggetti che "si presentino diverse, messe a raffronto con quelle
proprie delle stesse categorie di soggetti nel restante territorio
nazionale ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, e
finalizzati alla tutela di un interesse generale" (cosi' Corte Cost.,
288/2007 cit. e numerose altre).
Ma cio', ai soli fini - pure costituzionalmente garantiti - di
"assicurare la primaria esigenza dell'autenticita' della competizione
elettorale" (Corte Cost., n. 5/1978), "nei limiti strettamente
necessari alla tutela di altro interesse costituzionalmente protetto
e secondo la regola della necessita' e della ragionevole
proporzionalita'" (cfr. Corte Cost., n. 141/1996).
Deve, dunque, sussistere un nesso di necessarieta' e
proporzionalita' fra la limitazione e questi obiettivi, e deve
accertarsi che la ineleggibilita' sia proporzionata al fine e "non
finisca piuttosto per alterare i meccanismi di partecipazione dei
cittadini alla vita politica". In sostanza e' necessario un
"bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo... e
la tutela delle cariche pubbliche" onde evitare indebite influenze
sulla par condicio della competizione elettorale (cosi' Corte Cost.,
n. 306/2003).
Una diversa previsione normativa sarebbe in evidente violazione
del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), determinando una
disparita' di trattamento con il diritto di elettorato passivo goduto
in altre Regioni; e, in quanto palesemente irrazionale e
ingiustificata, urterebbe anche con il fondamentale principio -
immanente all'ordinamento - di ragionevolezza.
7. Nella fattispecie in esame, l'ineleggibilita' e
incandidabilita' del Presidente della Regione al successivo turno
elettorale in caso di dimissioni rassegnate dalla stesso, non e'
ragionevolmente giustificabile.
Il Legislatore regionale, in particolare, omette del tutto di
chiarire quali situazioni peculiari della Regione, o comunque quali
specifici e ragionevoli motivi, finalizzati alla tutela
dell'interesse generale, giustifichino una simile regolamentazione.
D'altro canto, le dimissioni del Presidente della Regione sono di
per se' atto "neutro" e non significativo, potendo essere motivate
dalle piu' svariate ragioni politiche, organizzative, personali.
Una intenzione lato sensu punitiva, quale quella che traspare
dalla nonna che si impugna, appare pertanto del tutto irrazionale e
sprovvista di adeguato sostegno motivazionale.
8. Alla luce di tutto quanto precede, l'art. 22 del testo di
legge della Regione Sardegna "Legge statutaria elettorale ai sensi
dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna n. 32
dell'11 luglio 2013, privo com'e' di ragioni che consentano di
superare il fondamentale e generalissimo enunciato di liberta'
contenuto nella disposizione costituzionale sulla eleggibilita',
nella parte in cui opera il restringimento del diritto di elettorato
passivo, finisce per violare i precetti costituzionali contenuti
negli articoli 3 e 51 della Costituzione, nonche' il fondamentale
canone di ragionevolezza, e dovra' conseguentemente essere annullato.
P. Q. M.
Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia
dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente
annullare, per i motivi tutti ut supra specificati, l'art. 22 del
testo di legge della Regione Sardegna "Legge statutaria elettorale ai
sensi dell'art. 15 dello statuto speciale per la Sardegna", approvata
a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale ai
sensi dell'art. 15, comma 2, dello Statuto speciale della Regione
Sardegna, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 32 dell'11 luglio 2013, come da delibera del
Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2013, per violazione degli
artt. 3 e 51 Cost. e del principio di ragionevolezza.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1. estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 2 agosto
2013;
2. copia della legge regionale impugnata;
3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali.
Con ogni salvezza.
Roma, 6 agosto 2013
L'Avvocatura dello Stato: Salvatorelli