Ricorso n. 82 del 26 settembre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 82 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 19-10-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore, e, per quanto
occorrere possa, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore (per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
provinciale 20 giugno 2005, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 2 del
Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005
e recente «Modifiche di leggi provinciali nei settori
dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e
della tutela dell'ambiente e altre disposizioni».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 settembre 2005 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Con la disposizione indicata la Provincia autonoma di Bolzano
conferma nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26)
l'esclusione dal diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59,
60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in
relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo
storico artistico, «nel caso di trasferimento della proprieta', in
caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in
edifici soggetti alla tutela storico artistica e facenti parte di un
maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di
proprieta».
La disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670, che dispone che la potesta' delle province
autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro
competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8
(ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti
dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle
comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia
svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica».
Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973
n. 690 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico,
artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e i termini
attraverso i quali lo Stato e le province autonome posso esercitare
il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli articoli 31
e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.
In definitiva risulta violato l'art. 9 della Costituzione nella
parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita' aziendale
dei masi chiusi (ma, non escluso, anche per ragioni meramente
fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della
prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in
occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che
in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa
conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento
nazionale in relazione a tali beni.
Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto
di prelazione possa incidere sulla continuita' del «maso chiuso»,
tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo
procedimento amministrativo e nel successivo controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la
conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e
dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art 3, primo comma
Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal
legislatore provinciale. Di qui l'abuso da parte della provincia
dello strumento legislativo e con esso la violazione del dovere di
leale collaborazione nei confronti delle amministrazioni statali e
regionali.
La formulazione inoltre dell'articolo della legge provinciale,
nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di
proprieta' dai casi di successione aziendale tra parenti fino al
terzo grado, introduce dubbi sulla permanenza generalizzata
dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime
nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione,
per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte
proprietaria, rendendosi oltretutto estremamente difficile
l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della
provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.
Si ricorda che il Governo ha gia' impugnato per il medesimo
motivo la disposizione di cui all'art. 14 della legge provinciale 27
luglio 2004 n. 4, che ha introdotto l'art. 5-quinquies della legge
provinciale 12 giugno 1975, n. 26.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 14 settembre 2005
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 settembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 42 del 19-10-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma via dei Portoghesi 12, domicilia;
Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del
presidente della giunta provinciale pro tempore, e, per quanto
occorrere possa, della Regione Trentino-Alto Adige in persona del
presidente della giunta regionale pro tempore (per la declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge
provinciale 20 giugno 2005, n. 4, pubblicata sul supplemento n. 2 del
Bollettino Ufficiale del Trentino-Alto Adige n. 29 del 19 luglio 2005
e recente «Modifiche di leggi provinciali nei settori
dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e
della tutela dell'ambiente e altre disposizioni».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 9 settembre 2005 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Con la disposizione indicata la Provincia autonoma di Bolzano
conferma nella normativa provinciale in materia di tutela dei beni
culturali e ambientali (legge provinciale 12 giugno 1975 n. 26)
l'esclusione dal diritto di prelazione, previsto dagli articoli 59,
60, 61 e 62 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 in
relazione ai trasferimenti di immobili assoggettati al vincolo
storico artistico, «nel caso di trasferimento della proprieta', in
caso di successione aziendale entro il terzo grado di parentela in
edifici soggetti alla tutela storico artistica e facenti parte di un
maso chiuso. Resta fermo l'obbligo di denuncia dei trasferimenti di
proprieta».
La disposizione si pone in contrasto con l'art. 4 dello Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972 n. 670, che dispone che la potesta' delle province
autonome di emanare norme giuridiche nelle materie di loro
competenza, in particolare all'art. 8, punti 3 (tutela e
conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare) e 8
(ordinamento delle minime unita' culturali, anche agli effetti
dell'art. 847 del codice civile, ordinamento dei masi chiusi e delle
comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini), sia
svolta «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento
giuridico della Repubblica».
Va ricordato al riguardo che l'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973
n. 690 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige concernente tutela e patrimonio storico,
artistico e popolare» prevede esplicitamente le modalita' e i termini
attraverso i quali lo Stato e le province autonome posso esercitare
il diritto di prelazione, gia' previsti in generale dagli articoli 31
e 32 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.
In definitiva risulta violato l'art. 9 della Costituzione nella
parte in cui, per finalita' di conservazione dell'unita' aziendale
dei masi chiusi (ma, non escluso, anche per ragioni meramente
fiscali), si deroga senza alcuna ragionevolezza alla previsione della
prelazione a favore dello Stato (o della provincia autonoma) in
occasione dei trasferimenti di beni immobili culturali, principio che
in materia costituisce connotato tipico e punto finale della stessa
conservazione, tutela e fruizione, prevista dall'ordinamento
nazionale in relazione a tali beni.
Appare per contro evidente che, allorche' l'esercizio del diritto
di prelazione possa incidere sulla continuita' del «maso chiuso»,
tale ultimo interesse ha pieno diritto d'ingresso nel relativo
procedimento amministrativo e nel successivo controllo
giurisdizionale sul corretto esercizio della prelazione, con la
conseguenza che l'esclusione tout court dalla prelazione e
dall'obbligo di denuncia non appare giustificata (art 3, primo comma
Cost.) in relazione agli obiettivi perseguiti e/o dichiarati dal
legislatore provinciale. Di qui l'abuso da parte della provincia
dello strumento legislativo e con esso la violazione del dovere di
leale collaborazione nei confronti delle amministrazioni statali e
regionali.
La formulazione inoltre dell'articolo della legge provinciale,
nella parte in cui, derogando esplicitamente all'art. 59 del decreto
legislativo n. 42 del 2004, sembra distinguere i trasferimenti di
proprieta' dai casi di successione aziendale tra parenti fino al
terzo grado, introduce dubbi sulla permanenza generalizzata
dell'obbligo di denuncia dei trasferimenti immobiliari, in un regime
nel quale le declaratorie di vincolo e le misure di conservazione,
per acquisire efficacia, devono essere notificate alla parte
proprietaria, rendendosi oltretutto estremamente difficile
l'esercizio delle funzioni di conservazione e tutela da parte della
provincia autonoma in relazione ai beni di cui si discute.
Si ricorda che il Governo ha gia' impugnato per il medesimo
motivo la disposizione di cui all'art. 14 della legge provinciale 27
luglio 2004 n. 4, che ha introdotto l'art. 5-quinquies della legge
provinciale 12 giugno 1975, n. 26.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 12 della legge provinciale 20 giugno 2005, n. 4, con ogni
consequenziale pronuncia e si confida che, prima della discussione
del ricorso la Provincia autonoma di Bolzano faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.
Roma, addi' 14 settembre 2005
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo