Ricorso n. 82 del 27 ottobre 2014 (Provincia autonoma di Trento)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 ottobre 2014.
(GU n. 52 del 2014-12-17)
Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc.
…), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro
tempore dott. Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta
provinciale 6 ottobre 2014, n. 1713 (doc. 1) e delibera di ratifica
del Consiglio provinciale 14 ottobre 2014, n. 16 (doc. 2),
rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 28072 del 13
ottobre 2014 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale
rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod.
fisc. …) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod.
fisc. …) dell'Avvocatura della Provincia di Trento,
nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. …) di Roma,
con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n.5,
Roma,
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 53,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per
l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014,
per violazione:
dell'art. 75 dello Statuto speciale approvato con il d.P.R.
31 agosto 1972, n. 670;
del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare
articoli 9, 10 e 10-bis,
nei modi e per i profili di seguito illustrati.
Fatto
Il Titolo IV del d.l. 90/2014 contiene disposizioni volte, fra
l'altro, all'attuazione del processo civile telematico". Il capo II
reca «disposizioni per garantire l'effettivita' del processo
telematico».
L'art. 53, inserito in questo capo, detta la Norma di copertura
finanziaria, stabilendo che «alla copertura delle minori entrate
derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo,
valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52, 53 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno
2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione
dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno
2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per
l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si
provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del
contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono
apportate le seguenti modificazioni [...]".
Le minori entrate di cui all'art. 46, comma 1, riguardano la
marca da bollo prevista per le notifiche operate dagli avvocati; le
minori entrate di cui all'art. 52, comma 2, riguardano i diritti di
copia. L'aumento invece riguarda, come detto, il contributo
unificato.
Tale disposizione non stabilisce espressamente che siano
riservate allo Stato anche le "maggiori entrate derivanti
dall'aumento del contributo unificato" riscosso nel territorio della
Provincia di Trento. L'art. 53, co. 1, dunque, potrebbe - e ad avviso
della ricorrente Provincia dovrebbe - essere inteso nel senso di
riferirsi al maggior gettito che naturalmente, secondo le regole
ordinarie del sistema, sia destinato ad affluire al bilancio dello
Stato. In altre parole, a tale maggior gettito dovrebbe comunque
applicarsi l'articolo 75 dello Statuto, il quale riserva alle
Province autonome di Trento e di Bolzano i nove decimi del contributo
unificato (v. infra). Tutto cio', si sottolinea, in forza delle
ordinarie regole interpretative, che vietano di intendere norme
generali, di livello legislativo ordinario, come rivolte a
contraddire norme speciali, per giunta dotate di superiore forza
normativa, come le disposizioni dello Statuto di autonomia. Allo
stesso risultato, del resto, si perviene applicando il canone
dell'interpretazione costituzionalmente conforme.
Cio', del resto, a maggiore ragione in quanto, nella Provincia di
Trento, il calo delle predette entrate colpisce soprattutto la
Provincia stessa, che a norma di Statuto ne percepiva i nove decimi.
D'altro canto, l'assenza di espresse limitazioni nella
disposizione dell'art. 53, comma 1, e la mancanza di una clausola di
salvaguardia nel d.l. 90/2014 potrebbero indurre ad attribuire
all'art. 53, comma 1, un significato lesivo delle prerogative
costituzionali di questa Provincia. E' da ricordare che la sentenza
di codesta Corte n. 152 del 2011 ha ritenuto l'applicabilita' anche
nella Regione siciliana di norme che riservavano all'erario il
gettito di tributi compartecipati dalla Regione Sicilia, "posto che
il d.l. in esame non contiene alcuna formula che possa configurarsi
quale clausola di salvaguardia delle attribuzioni delle Regioni ad
autonomia speciale": clausola che, come detto, manca anche nel d.l.
90/2014; e che con la sentenza 145/2014 - pure relativa alla Regione
Sicilia - codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che, "destinando «le
maggiori entrate derivanti dal comma 3» alla copertura degli oneri
nascenti dall'art. 7-bis", il legislatore abbia "riservato allo Stato
il maggior gettito, ovunque conseguito".
Ora, nel caso in cui l'art. 53, comma 1, sia riferito anche al
maggior gettito riscosso nella provincia di Trento, esso sarebbe
illegittimo per le seguenti ragioni di
Diritto
Illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 75 St. e
degli artt. 9, 10 e 10-bis d. lgs. 268/1992
Come visto, l'art. 53, co. 1, destina allo Stato "le maggiori
entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115".
L'art. 75 dello Statuto speciale, dopo aver disposto che "sono
attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle
sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi
territori provinciali", assegna alle stesse province "i nove decimi
di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette,
comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad
eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici"
(lett. g).
La natura "erariale" del contributo unificato e' pacifica: v. la
sent. di codesta Corte 73/2005, punto 3 del Diritto.
Dunque, il maggior gettito del contributo unificato - riservato
allo Stato dalla norma impugnata - rientra evidentemente tra le
"entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque
denominate", di cui all'art. 75, co. 1, lett. g), St. In questi
termini, i nove decimi di esso spettano alla Provincia.
Da cio' deriva, con tutta evidenza, l'illegittimita' dell'art.
53, co. 1, qualora riferito anche al maggior gettito riscosso nella
provincia di Trento.
Tale illegittimita' non potrebbe essere contestata facendo valere
la clausola di possibile riserva all'erario statale prevista dalle
norme di attuazione di cui al d. lgs. 268/1992. Per quanto qui
rileva, infatti, l'art. 9 di tale decreto dispone che "il gettito
derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi
tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di
cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art.
10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di
nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non
rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province,
ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo
Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche'
contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi
quantificabile"; si aggiunge poi che "fuori dei casi contemplati nel
presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e
10-bis».
Per una piu' completa comprensione di questa clausola conviene
ricordare che l'art. 10 regolava la "quota variabile" di cui all'art.
78 dello Statuto, quota che e' stata soppressa dall'art. 1, comma
107, della legge n. 191 del 2009 (comma emanato ai sensi dell'art.
104 dello Statuto di autonomia), come parte del contributo delle
Province autonome al conseguimento degli obbiettivi di perequazione e
di stabilita'. In relazione ad essa il comma 6 dell'art. 10 stabiliva
che "una quota del previsto incremento del gettito tributario,
escludendo comunque gli incrementi derivanti dall'evoluzione
tendenziale, spettante alle province autonome e derivante dalle
manovre correttive di finanza pubblica previste dalla legge
finanziaria e dai relativi provvedimenti collegati, nonche' dagli
altri provvedimenti legislativi aventi le medesime finalita' e non
considerati ai fini della determinazione dell'accordo relativo
all'esercizio finanziario precedente, da valutarsi al netto delle
eventuali previsioni di riduzione di gettito conseguenti
all'applicazione di norme connesse, puo' essere destinata,
limitatamente agli esercizi previsti dall'accordo, al raggiungimento
degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dai
precedenti provvedimenti".
A sua volta, l'art. 10-bis dispone che "entro la data di cui al
comma 2 dell'art. 10 e' altresi' definito l'accordo tra il Governo e
il presidente della giunta regionale che individua: a) la quota da
destinare al bilancio dello Stato del gettito tributario derivante da
maggiorazioni di aliquote di tributi o dall'istituzione di nuovi
tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'art. 81
della Costituzione, delle spese di cui all'art. 9, qualora il
predetto gettito non risulti distintamente contabilizzato nel
bilancio dello Stato, ovvero temporalmente delimitato; b) l'eventuale
quota delle spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali
delegate alla regione, che rimane a carico del bilancio della regione
medesima, in relazione alle disposizioni di cui al comma 6 dell'art.
10, da determinarsi nei limiti del previsto incremento del gettito
tributario derivante dalle manovre correttive di finanza pubblica,
nonche' tenuto conto della quota di cui alla lettera a)".
In altre parole, sin da prima della modifica dello Statuto
concordata nel 2009 tra lo Stato e la Regione e le Province autonome
(e tradotta - a termini dell'art. 104 dello Statuto - nelle
pertinenti disposizioni della 1. n. 191 del 2009), solo attraverso lo
strumento dell'accordo possono essere riservate risorse allo Stato,
secondo le disposizioni degli artt. 10 e 10-bis dello stesso d. lgs.
n. 268/1992 , al di fuori dei rigorosi presupposti per la riserva
all'erario di cui all'art. 9 del d.lgs. 268/1992.
Ad avviso della ricorrente Provincia risulta evidente che, in
relazione all'art. 53, co. 1, d.l. 90/2014, non sussistono i
requisiti posti dall'art. 9 d. lgs. 268/1992 per la riserva
all'erario del "gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o
dall'istituzione di nuovi tributi".
Tali requisiti sono stati sintetizzati dalla sentenza di codesta
Corte n. 182/2010, secondo la quale "tale articolo richiede, per la
legittimita' della riserva statale, che: a) detta riserva sia
giustificata da «finalita' diverse da quelle di cui al comma 6
dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis» dello stesso
d.lgs. n. 268 del 1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal
«raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza
pubblica» (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di «spese
derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla
regione» (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) il gettito sia
destinato per legge «alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle
province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali»; c) il
gettito sia «temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato
distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile»".
Ora, l'art. 53, comma 1, non prevede una limitazione temporale
ne' del maggior gettito ne' della riserva di esso al bilancio statale
e, inoltre, non prevede la separata contabilizzazione.
Inoltre, il maggior gettito e' destinato a coprire non "spese" ma
"minori entrate" e, dunque, la riserva ha sostanzialmente uno scopo
di riequilibrio della finanza pubblica, cioe' uno scopo escluso
dall'art. 9 d. lgs. 268/1992. Anche qualora le "minori entrate"
fossero assimilabili alle spese, esse sono continuative (come risulta
dall'inciso "a decorrere dall'anno 2015"), e, dunque, anche sotto
questo profilo l'art. 53, co. 1, viola l'art. 9 d. lgs. 268/1992.
Pare chiara, dunque, l'illegittimita' della norma impugnata, per
violazione dell'art. 75, lett. g), dello Statuto speciale e degli
artt. 9, 10 e 10-bis d.lgs. 268/1992.
Si puo' qui ricordare che la sent. 142/2012 ha dichiarato, per
mancanza della delimitazione temporale, l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23, comma 21, d.l. 98/2011, "nella parte in
cui dispone che sia integralmente versato al bilancio dello Stato il
gettito dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica
provinciale percetto nei rispettivi territori delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e non attribuisce a ciascuna di tali Province
autonome i nove decimi di detto gettito" (v. anche le sentt. 241/2012
e 145/2014).
P.Q.M.
Per le esposte ragioni, la Provincia autonoma di Trento, come
sopra rappresentata e difesa,
Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 53, comma 1, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza
degli uffici giudiziari, convertito, con modificazioni, nella legge
11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190
del 18 agosto 2014, nelle parti, nei termini e sotto i profili
esposti nel presente ricorso.
Padova-Trento-Roma, 13 ottobre 2014
Prof. avv. Falcon - Avv. Pedrazzoli - Avv. Manzi