RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009 , n. 82
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Marche). 
 
 
(GU n. 45 dell'11-11-2009) 
 
 
    Ricorso della Regione  Marche,  in  persona  del  Presidente  pro
tempore della Giunta regionale, a cio' autorizzato con  deliberazioni
della  Giunta  regionale,  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  prof.
Stefano Grassi del  Foro  di  Firenze  ed  elettivamente  domiciliato
presso lo studio di quest'ultimo in Roma,  piazza  Barberini  n.  12,
come da procura speciale per atto  del  notaio  Stefano  Sabatini  di
Ancona, n. rep. 49535 del 23 settembre 2009; 
    Contro lo Stato, in persona  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  pro  tempore,  per  la  dichiarazione   di   illegittimita'
costituzionale in parte  qua  della  legge  23  luglio  2009,  n.  99
(Disposizioni  per  lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione   delle
imprese, nonche' in materia di energia),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, supplemento ordinario, art. 25,  in
particolare, comma 2, lettere a), f), g), h); nonche' art. 26,  comma
1, per violazione degli articoli 3, 117, terzo e stesto comma, 118  e
120, secondo comma, della  Costituzione,  nonche'  del  principio  di
«leale collaborazione». 
    1. - L'art. 25 della legge n. 99  del  2009  dispone  una  delega
legislativa al Governo finalizzata ad una riforma  complessiva  della
normativa attualmente vigente in materia di produzione di energia  da
fonte nucleare. Il comma 1 prevede, infatti, entro il termine di  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della  delega,  l'emanazione  di
«uno o piu' decreti legislativi di  riassetto  normativo  recanti  la
disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di  impianti
di  produzione  di  energia  elettrica  nucleare,  di   impianti   di
fabbricazione del combustibile nucleare, dei  sistemi  di  stoccaggio
del combustibile irraggiato e dei rifiuti  radioattivi,  nonche'  dei
sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei   materiali   e   rifiuti
radioattivi  e  per  la  definizione  delle  misure  compensative  da
corrispondere  e  da   realizzare   in   favore   delle   popolazioni
interessate». 
    L'oggetto della delega e' direttamente riconducibile (e  comunque
destinato ad incidere fortemente) in ambiti di competenza legislativa
concorrente  di  cui  all'art.  117,  terzo   comma,   Cost.,   quali
«produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale  dell'energia»  e
«governo del territorio». Tale incidenza e' ancor piu'  evidente,  se
si  considera  l'ulteriore  estensione  degli  oggetti  affidati   al
legislatore delegato, ad opera dell'ultimo periodo dello stesso comma
1, secondo il quale «con i medesimi decreti sono  altresi'  stabiliti
le  procedure  autorizzative  e  i  requisiti   soggettivi   per   lo
svolgimento  delle  attivita'  di  costruzione,  di  esercizio  e  di
disattivazione degli impianti di cui al primo periodo». 
    La delega assume senza dubbio la finalita'  di  riformare  e  non
semplicemente  di  riordinare  l'ordinamento  esistente:   ad   essa,
pertanto, non puo' che essere  riconosciuta  natura  «innovativa».  A
dimostrazione della inconfutabilita' di  una  simile  interpretazione
della portata della delega  debbono  essere  considerati  almeno  due
elementi: da un lato, l'attribuzione esplicita al Governo del compito
di procedere  al  «riassetto  normativo»,  espressione  pacificamente
intesa, a tutti i livelli, come riferita ad interventi  di  «modifica
sostanziale» delle discipline  vigenti  in  un  determinato  settore;
dall'altro lato, l'indicazione, quali vincoli di contenuto imposti al
legislatore delegato, di principi e criteri direttivi - quelli di cui
all'art. 20  della  legge  n.  59  del  1997  e  quelli,  ancor  piu'
specifici, individuati nel successivo comma 2 - particolarmente  atti
ad orientare una vera e propria  opera  di  riforma  delle  normative
esistenti e non una  semplice  loro  ricognizione  e  semplificazione
formale. 
    Quanto al procedimento di attuazione  della  delega,  l'art.  25,
sempre al comma 1, prevede il potere di proposta del  Ministro  dello
sviluppo economico, il concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare  e  con   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, il semplice parere  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del  1997,  nonche'  il
consueto parere delle Commissioni parlamentari competenti. 
    Il  comma  2  dell'art.  25  e'   espressamente   dedicato   alla
individuazione dei  principi  e  criteri  direttivi  specifici  della
delega. Tra questi, vengono in considerazione, ai fini della  lesione
delle  attribuzioni  legislative  e  amministrative  spettanti   alle
regioni, soprattutto quelli contemplati nelle lettere a),  f),  g)  e
h); in particolare: 
         nella lettera a) viene imposto al Governo di  prevedere  una
nuova funzione amministrativa statale consistente nella «possibilita'
di dichiarare i siti [in  questione]  aree  di  interesse  strategico
nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione»; 
        nella  lettera  f)  si  obbliga  il  legislatore  delegato  a
disciplinare le «modalita' di esercizio del  potere  sostitutivo  del
Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con
i diversi enti locali coinvolti, secondo  quanto  previsto  dall'art.
120 della Costituzione»; 
        nella lettera g) viene imposta - quale contenuto obbligatorio
dei decreti legislativi attuativi della delega - la previsione di una
«autorizzazione  unica»,  con  la  «previa  intesa  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  e  successive  modificazioni»,  per   «la   costruzione   e
l'esercizio di  impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica
nucleare e  di  impianti  per  la  messa  in  sicurezza  dei  rifiuti
radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine  vita
e tutte le opere  connesse»,  in  quanto  «considerati  attivita'  di
preminente interesse statale»; 
        nella lettera h), infine,  si  precisa  che  l'autorizzazione
unica dovra' essere rilasciata all'esito di un procedimento unico, in
relazione al quale e' espressamente  contemplata  la  garanzia  della
mera «partecipazione» delle amministrazioni interessate. 
    L'art. 26, comma 1, della legge indicata in epigrafe,  con  norma
di immediata  applicazione,  si  pone  a  completamento  del  disegno
riformatore di  cui  all'articolo  precedente,  stabilendo  che  «con
delibera del CIPE, da adottare entro sei mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente  legge  e  previo  parere  della  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, e successive modificazioni, su proposta  del  Ministro  dello
sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti,  sono  definite  le  tipologie  degli  impianti  per   la
produzione  di  energia  elettrica  nucleare   che   possono   essere
realizzati nel  territorio  nazionale.  La  Conferenza  unificata  si
esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i  quali  il
parere si intende acquisito». La norma, che  attribuisce  al  livello
statale una potesta' normativa secondaria o, al piu', una potesta' di
amministrazione generale, e' direttamente riconducibile alla  materia
«produzione,  trasporto  e  distribuzione  nazionale   dell'energia»,
incidendo indirettamente anche sul «governo del territorio»,  materie
entrambe contemplate tra quelle di potesta'  legislativa  concorrente
di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 
    2. - La Regione Marche  ha  espresso  la  volonta'  di  impugnare
davanti a questa Corte le citate disposizioni della legge n.  99  del
2009, perche' costituzionalmente illegittime e lesive  dell'autonomia
che la  Costituzione  riconosce  e  garantisce  alla  stessa  Regione
ricorrente, per i seguenti motivi di 
 
                            D i r i t t o 
 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  25,  comma  2,  lettera  a),
della legge indicata, per violazione degli artt. 117, terzo comma,  e
118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione  cosi'  come
elaborato nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    3. - Come si e' gia'  fatto  cenno,  tra  i  principi  e  criteri
direttivi della delega legislativa, il comma  2  dell'art.  25,  alla
lettera a), individua la «previsione della possibilita' di dichiarare
i siti aree di interesse strategico nazionale,  soggette  a  speciali
forme di vigilanza e di protezione». Tali siti,  come  e'  del  tutto
naturale, non possono che essere quelli concernenti la localizzazione
degli impianti individuati nel comma 1 del medesimo  articolo,  ossia
degli «impianti di produzione di energia elettrica nucleare» e  degli
«impianti di fabbricazione del combustibile nucleare». 
    E' dunque evidente che la disposizione impugnata, considerato  il
necessario riferimento ai tipi di impianti appena menzionati, prevede
l'attribuzione  in  capo  ad  organi  dello  Stato  di  una  funzione
amministrativa nella  materia  di  potesta'  legislativa  concorrente
«produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui
all'art.  117,  terzo  comma,  Cost.  e  che  la  suddetta   funzione
amministrativa, consistendo nella dichiarazione dei siti quali  «aree
di interesse strategico  nazionale,  soggette  a  speciali  forme  di
vigilanza e di protezione», finisce con il determinare in concreto la
vera e propria localizzazione degli impianti in questione, con  grave
impatto anche sulle competenze regionali in materia di  «governo  del
territorio». 
    Si tratta del ben noto fenomeno che  questa  Corte  ha  da  tempo
indicato come «chiamata in sussidiarieta'» da parte  dello  Stato  di
funzioni amministrative in materie nelle quali al legislatore statale
sarebbe ordinariamente precluso, in forza del solo  art.  117  Cost.,
dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva. Ma, in questi  casi,
la necessita' di allocare  una  funzione  amministrativa  al  livello
degli organi statali, in forza dell'art. 118 Cost.,  puo'  costituire
il legittimo fondamento di una simile disciplina legislativa, purche'
siano   rigorosamente   rispettate   alcune   condizioni    che    la
giurisprudenza di questa Corte ha individuato con estrema chiarezza. 
    Proprio nella materia dell'energia, tali chiarimenti risultano da
ultimo precisati, in via generale, nella sent. n. 383 del  2005,  con
la quale sono stati definiti -  facendo  applicazione  proprio  dello
statuto costituzionale della «chiamata in sussidiarieta'» - i giudizi
di  legittimita'  costituzionale   concernenti   i   piu'   rilevanti
interventi sulla legislazione nel  settore  energetico  degli  ultimi
anni. In questa sentenza (par. 15 del Considerato in diritto), questa
Corte muove dalla  considerazione  secondo  la  quale  «non  sembrano
esservi  problemi  al  fine  di  giustificare   in   linea   generale
disposizioni legislative come quelle in  esame  dal  punto  di  vista
della ragionevolezza della chiamata in  sussidiarieta',  in  capo  ad
organi dello Stato, di funzioni amministrative relative  ai  problemi
energetici di livello  nazionale,  al  fine  di  assicurare  il  loro
indispensabile  esercizio  unitario,  resta  invece   da   verificare
analiticamente   se   sussistano   le   altre   condizioni   che   la
giurisprudenza di questa Corte ha individuato come necessarie perche'
possa   essere   costituzionalmente   ammissibile    un    meccanismo
istituzionale  del  genere,  che  oggettivamente   incide   in   modo
significativo sull'ambito dei poteri regionali». La sentenza prosegue
ricordando quanto gia' chiarito nella sentenza n. 6 del  2004,  ossia
la necessita' «che la legislazione "detti una disciplina  logicamente
pertinente, dunque idonea alla regolazione delle suddette funzioni, e
che risulti limitata  a  quanto  strettamente  indispensabile  a  tal
fine"; inoltre, "essa deve risultare adottata a seguito di  procedure
che assicurino la partecipazione dei  livelli  di  governo  coinvolti
attraverso  strumenti  di  leale  collaborazione  o,  comunque,  deve
prevedere  adeguati  meccanismi  di  cooperazione   per   l'esercizio
concreto  delle  funzioni   amministrative   allocate   agli   organi
centrali". Infatti, nella perdurante assenza di ogni innovazione  nei
procedimenti legislativi statali diretta ad assicurare il  necessario
coinvolgimento delle regioni, la legislazione statale che  preveda  e
disciplini il conferimento delle funzioni  amministrative  a  livello
centrale nelle materie affidate alla potesta'  legislativa  regionale
"puo' aspirare a superare il vaglio  di  legittimita'  costituzionale
solo in presenza di una disciplina  che  prefiguri  un  iter  in  cui
assumano  il  dovuto  risalto  le   attivita'   concertative   e   di
coordinamento orizzontale, ovverosia le  intese,  che  devono  essere
condotte in base al  principio  di  lealta'"  (sentenza  n.  303  del
2003)». 
    In concreta applicazione di tali principi, la stessa sent. n. 383
del 2005 (par. 25 del Considerato in diritto)  ha  significativamente
dichiarato l'illegittimita' costituzionale, tra le altre, della norma
contenuta nella legge n. 239 del 2004 che  -  in  termini  del  tutto
analoghi a quelli della norma che  qui  si  censura  -  prevedeva  la
competenza   dello   Stato   in   tema   di   «individuazione   delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici, ai sensi della  legge
21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20  agosto  2002,
n. 190, al fine di garantire la  sicurezza  strategica,  ivi  inclusa
quella degli approvvigionamenti energetici e del  relativo  utilizzo,
il contenimento  dei  costi  dell'approvvigionamento  energetico  del
Paese, lo sviluppo delle tecnologie innovative per la generazione  di
energia elettrica e l'adeguamento della strategia nazionale o  quella
comunitaria per le infrastrutture  energetiche».  Secondo  quanto  ha
rilevato allora questa Corte,  infatti,  il  generico  richiamo  alla
disciplina contenuta nella legge n. 443 del 2001 e nel d.lgs. n.  190
del 2002 «non consente di ritenere che  la  previsione  in  questione
salvaguardi l'indispensabile ruolo spettante alle autonomie regionali
nell'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli   insediamenti
strategici necessari per garantire il soddisfacimento delle  esigenze
del settore energetico e, in particolare, che assicuri che anche tale
individuazione sia effettuata d'intesa con le regioni e  le  province
autonome interessate, cosi'  come  espressamente  dispone  il  citato
comma 1 dell'art. 1 della legge n. 443 del 2001  gia'  scrutinato  da
questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003. La predisposizione di un
programma di grandi infrastrutture per le  finalita'  indicate  dalla
disposizione impugnata implica necessariamente una forte compressione
delle competenze regionali non soltanto  nel  settore  energetico  ma
anche nella materia del governo del territorio, di talche', come gia'
sottolineato nel  par.  15,  e'  condizione  imprescindibile  per  la
legittimita'  costituzionale  dell'attrazione  in  sussidiarieta'   a
livello statale di tale funzione  amministrativa,  la  previsione  di
un'intesa in senso forte con le regioni nel  cui  territorio  l'opera
dovra' essere realizzata». 
    Pertanto, alla luce della  giurisprudenza  costituzionale  appena
richiamata, la norma contenuta nell'art. 25,  comma  2,  lettera  a),
della legge n. 99 del 2009, nella parte in cui impone al  legislatore
delegato di prevedere, in materie di  legislazione  concorrente,  una
nuova funzione amministrativa allocata in capo ad organi dello Stato,
consistente nella  possibilita'  di  dichiarare  «aree  di  interesse
strategico nazionale,  soggette  a  speciali  forme  di  vigilanza  e
protezione» i siti concernenti la localizzazione  sul  territorio  di
impianti di produzione di energia elettrica nucleare e di impianti di
fabbricazione del combustibile nucleare, si pone in contrasto con gli
artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.,  nonche'  con  il  principio  di
leale collaborazione, dal momento che non prevede, al  contempo,  che
la suddetta funzione  amministrativa  sia  esercitata  attraverso  un
meccanismo di codecisione paritaria, ossia mediante  l'intesa  forte,
con le Regioni territorialmente interessate. 
    La  norma   impugnata,   peraltro,   risulta   costituzionalmente
illegittima anche per la parte in cui i siti da  dichiarare  aree  di
interesse   strategico   nazionale   siano,   in   ipotesi,    quelli
riconducibili ad altri ambiti oggettivi della delega  legislativa  in
questione  e,  in  particolare,  ai  «sistemi   di   stoccaggio   del
combustibile  irraggiato  e  dei  rifiuti  radioattivi»,  nonche'  ai
«sistemi  per  il  deposito  definitivo  dei  materiali   e   rifiuti
radioattivi» cui fa riferimento il comma 1 dell'art. 25. 
    In relazione a tali  tipologie  di  siti,  infatti,  si  potrebbe
ritenere che l'ambito di potesta' legislativa che fornisce il  titolo
di intervento al legislatore statale sia costituito dalla materia  di
legislazione esclusiva «tutela dell'ambiente  e  dell'ecosistema»  di
cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. 
    Tuttavia, anche in tali  ipotesi,  la  giurisprudenza  di  questa
Corte ha  ritenuto  necessaria  la  previsione  di  idonee  forme  di
partecipazione al procedimento delle regioni interessate. 
    Proprio in un  caso  del  tutto  analogo  a  quello  che  qui  si
prospetta, la sent. n. 62  del  2005  (par.  15  del  Considerato  in
diritto) ha rilevato che «la localizzazione e la realizzazione di  un
unico impianto destinato a  consentire  lo  smaltimento  dei  rifiuti
radioattivi potenzialmente piu' pericolosi, esistenti o prodotti  sul
territorio  nazionale,  costituiscono  certamente  compiti   il   cui
esercizio unitario puo' richiedere l'attribuzione della competenza ad
organi statali»,  dal  momento  che  «l'attribuzione  delle  funzioni
amministrative  il  cui  esercizio  sia  necessario  per   realizzare
interventi di rilievo  nazionale  puo'  essere  disposta,  in  questo
ambito,  dalla  legge  statale,   nell'esercizio   della   competenza
legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, e in base ai criteri generali  dettati  dall'art.
118, primo comma, della Costituzione, vale  a  dire  ai  principi  di
sussidiarieta',  differenziazione  ed  adeguatezza».  Nel   passaggio
immediatamente successivo della stessa sentenza, pero', questa  Corte
ha precisato che «tuttavia, quando gli  interventi  individuati  come
necessari e realizzati dallo Stato, in vista di interessi unitari  di
tutela ambientale, concernono l'uso del territorio, e in  particolare
la realizzazione di opere e di insediamenti atti  a  condizionare  in
modo rilevante lo stato e lo sviluppo di singole  aree,  l'intreccio,
da un lato, con la competenza regionale  concorrente  in  materia  di
governo del territorio, oltre che  con  altre  competenze  regionali,
dall'altro lato con gli interessi  delle  popolazioni  insediate  nei
rispettivi  territori,  impone  che  siano  adottate   modalita'   di
attuazione degli  interventi  medesimi  che  coinvolgano,  attraverso
opportune forme di collaborazione, le regioni sul cui territorio  gli
interventi sono destinati a realizzarsi (cfr.  sentenza  n.  303  del
2003)». 
    Anche per questa parte,  dunque,  la  norma  impugnata  viola  le
attribuzioni costituzionali che gli arti. 117,  terzo  comma,  e  118
Cost., riconoscono  alle  regioni,  nonche'  il  principio  di  leale
collaborazione, laddove non prevede che  la  funzione  amministrativa
allocata in capo  ad  organi  dello  Stato  debba  essere  esercitata
mediante adeguate  forme  di  partecipazione  al  procedimento  delle
autonomie regionali. 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  25,  comma  2,  lettera  f),
della legge indicata, per violazione degli artt. 3, 117, terzo comma,
118 e 120, secondo comma,  Cost.,  nonche'  del  principio  di  leale
collaborazione cosi' come elaborato nella giurisprudenza della  Corte
costituzionale. 
    4. - La disposizione censurata, ancora tra i principi  e  criteri
direttivi della delega, contempla la «determinazione delle  modalita'
di esercizio del potere sostitutivo del Governo in  caso  di  mancato
raggiungimento delle necessarie intese  con  i  diversi  enti  locali
coinvolti, secondo quanto previsto dall'art. 120 della Costituzione». 
    Tale previsione, nella parte  in  cui  determina  il  sostanziale
svuotamento di significato delle intese in senso forte con la regione
interessata necessarie a  garantire  la  legittimita'  costituzionale
delle  fattispecie  di  «chiamata  in  sussidiarieta'»  di   funzioni
amministrative presso organi  statali  nelle  materie  di  competenza
legislativa concorrente che vengono in rilievo  nel  caso  di  specie
(cfr. le  gia'  richiamate  «produzione,  trasporto  e  distribuzione
nazionale  dell'energia»  e  «governo  del  territorio»),  si   pone,
innanzitutto, in palese contrasto con gli artt. 117, terzo  comma,  e
118 Cost.,. nonche' con il principio di leale collaborazione. 
    Questa Corte, invero, nella sent. n. 383 del 2005  (par.  30  del
Considerato  in  diritto),  ha  gia'   avuto   modo   di   dichiarare
l'illegittimita' costituzionale, proprio per  tali  ragioni,  di  una
norma legislativa  statale  sostanzialmente  identica  a  quella  qui
censurata. In quel caso, infatti, e' stato  definitivamente  chiarito
che «il secondo comma dell'art. 120 Cost. non puo'  essere  applicato
ad ipotesi, come quella prevista dalla  disciplina  impugnata,  nelle
quali l'ordinamento costituzionale impone  il  conseguimento  di  una
necessaria  intesa  fra  organi  statali  e  organi   regionali   per
l'esercizio concreto  di  una  funzione  amministrativa  attratta  in
sussidiarieta'  al  livello  statale   in   materie   di   competenza
legislativa  regionale  e  nella  perdurante  assenza   di   adeguati
strumenti   di   coinvolgimento   delle   regioni   nell'ambito   dei
procedimenti  legislativi  dello  Stato.   Nell'attuale   situazione,
infatti, come questa Corte ha piu' volte  ribadito  a  partire  dalla
sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n.  242  e  n.
285  del  2005),  tali  intese  costituiscono  condizione  minima   e
imprescindibile per la legittimita' costituzionale  della  disciplina
legislativa statale che effettui la "chiamata in  sussidiarieta'"  di
una funzione amministrativa in  materie  affidate  alla  legislazione
regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di  vere  e  proprie
intese "in senso forte", ossia di atti  a  struttura  necessariamente
bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una
delle parti. In questi casi, pertanto, deve escludersi che,  ai  fini
del  perfezionamento  dell'intesa,  la  volonta'  della   regione   .
interessata possa  essere  sostituita  da  una  determinazione  dello
Stato, il  quale  diverrebbe  in  tal  modo  l'unico  attore  di  una
fattispecie  che,  viceversa,  non   puo'   strutturalmente   ridursi
all'esercizio  di  un   potere   unilaterale.   L'esigenza   che   il
conseguimento di queste intese sia  non  solo  ricercato  in  termini
effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche
agevolato  per  evitare  situazioni  di  stallo,  potra'   certamente
ispirare  l'opportuna  individuazione,  sul  piano  legislativo,   di
procedure  parzialmente  innovative  volte  a   favorire   l'adozione
dell'atto  finale  nei  casi  in  cui  siano  insorte  difficolta'  a
conseguire l'intesa, ma tali procedure  non  potranno  in  ogni  caso
prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle
parti  coinvolte.  E  nei  casi  limite  di  mancato   raggiungimento
dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del
ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato
e Regioni». 
    La norma impugnata, in ogni caso, contraddice direttamente  anche
il disposto dell'art. 120, secondo  comma,  Cost.,  dal  momento  che
contempla una ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo
del  tutto  al  di   fuori   dei   presupposti   costituzionali   ivi
espressamente individuati, per i quali e' sempre necessario il previo
verificarsi di un inadempimento dell'ente sostituito rispetto ad  una
attivita' imposta ad esso come obbligatoria; e tale  non  puo'  certo
ritenersi, per definizione, l'intesa che una regione sia  chiamata  a
raggiungere per l'esercizio di una funzione amministrativa  posta  in
capo ad organi dello Stato. 
    Anche in forza di  tale  ultimo  rilievo,  e'  infine  manifesta,
altresi', la irragionevolezza intrinseca della norma in questione,  e
dunque la violazione  dell'art.  3  cost.  sotto  tale  profilo,  dal
momento  che  il  legislatore  statale  pretende  di  configurare  la
possibilita' per il Governo di «sostituirsi» ad un atto di intesa con
se' medesimo, atto che invece, per sua natura, non puo' che essere il
frutto  del  libero  incontro  tra  l'indirizzo  politico  statale  e
l'autonomia politica della regione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  25,  comma  2,  lettera  g),
della legge indicata, per violazione degli artt. 117, terzo comma,  e
118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione  cosi'  come
elaborato nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    5. - Come ulteriore principio e criterio direttivo della  delega,
la norma censurata stabilisce che «la costruzione  e  l'esercizio  di
impianti per  la  produzione  di  energia  elettrica  nucleare  e  di
impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o  per  lo
smantellamento di impianti nucleari a fine  vita  e  tutte  le  opere
connesse siano considerati attivita' di preminente interesse  statale
e, come  tali,  soggette  ad  autorizzazione  unica  rilasciata»  dal
«Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», «previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni». 
    Tale norma, nella parte in cui si limita ad imporre l'intesa  con
la Conferenza unificata e non, invece, l'intesa  con  ciascuna  delle
regioni interessate, la quale e'  sempre  stata  ritenuta  necessaria
dalla  Corte  costituzionale  per  le   ipotesi   di   «chiamata   in
sussidiarieta'» di funzioni amministrative presso organi statali  che
incidano sugli interessi  territorialmente  riferibili  a  specifiche
regioni in materie di competenza legislativa concorrente (quali,  nel
caso di specie, la «produzione, trasporto e  distribuzione  nazionale
dell'energia» e il «governo del territorio»), si  pone  in  contrasto
con i parametri costituzionali indicati, dal momento che e' del tutto
evidente che l'autorizzazione unica attiene alla costruzione  e  alla
messa in esercizio di singoli impianti territorialmente  localizzati,
cosi' da incidere non  gia'  sugli  interessi  pertinenti  all'intero
sistema degli enti  territoriali,  bensi'  su  quelli  specificamente
tutelati da singole regioni. 
    Cio' impone, sempre secondo quanto costantemente affermato  dalla
giurisprudenza  costituzionale,  la  previsione  dell'intesa  con  le
Regioni  direttamente  interessate,  in  posizione   di   codecisione
paritaria, non risultando sufficiente il  coinvolgimento  dell'organo
espressivo  della  posizione  dell'intero  sistema  delle   autonomie
territoriali. 
    In questo senso, si puo' richiamare quanto espressamente chiarito
da questa Corte nella gia' menzionata sent. n. 62 del 2005  (par.  17
del Considerato in diritto), laddove si afferma a chiare lettere  che
allorquando, «una volta individuato il sito, si debba provvedere alla
sua "validazione", alla specifica localizzazione e alla realizzazione
dell'impianto, l'interesse territoriale da prendere in considerazione
e a cui deve  essere  offerta,  sul  piano  costituzionale,  adeguata
tutela, e'  quello  della  Regione  nel  cui  territorio  l'opera  e'
destinata ad essere ubicata. Non basterebbe piu', a  questo  livello,
il  semplice  coinvolgimento  della  Conferenza  unificata,  il   cui
intervento non puo' sostituire quello, costituzionalmente necessario,
della singola regione interessata (cfr. sentenze n. 338 del 1994,  n.
242 del 1997, n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004)». 
    Nello stesso senso e in applicazione concreta di tali principi si
e' espressa, inoltre, la  sent.  n.  383  del  2005,  la  quale,  nel
dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  di  alcune  disposizioni
legislative statali contenute nel d.l. n. 239 del 2003 e nella  legge
n. 239 del 2004, ha  puntualmente  distinto  le  ipotesi  in  cui  il
coinvolgimento paritario  delle  autonomie  regionali  nell'esercizio
delle funzioni  amministrative  statali  attratte  in  sussidiarieta'
debba avvenire al livello complessivo del  sistema  delle  autonomie,
attraverso l'intesa in Conferenza unificata,  rispetto  alle  diverse
ipotesi  in  cui  esso  debba  avvenire  con  ciascuno   degli   enti
specificamente coinvolti, attraverso l'intesa da raggiungere  con  le
singole regioni direttamente interessate  (cfr.  le  diverse  ipotesi
argomentate nei part. 25 e 27 del Considerato in diritto, rispetto  a
quelle argomentate nei part. 18 e 24). 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  25,  comma  2,  lettera  h),
della legge indicata, per violazione degli arti. 117, terzo comma,  e
118 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione  cosi'  come
elaborato nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    6. - In termini del tutto analoghi e strettamente  connessi  alla
questione precedente si pone  la  illegittimita'  costituzionale  del
principio e criterio direttivo della delega contenuto  nella  lettera
h), del comma 2, dell'art. 25, con il quale e' imposto al Governo  di
prevedere «che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di  un
procedimento  unico   al   quale   partecipano   le   amministrazioni
interessate». 
    Considerato  che  gli  ambiti  oggettivi  di  riferimento   della
disciplina in esame sono sempre le materie  di  potesta'  legislativa
concorrente della «produzione, trasporto  e  distribuzione  nazionale
dell'energia» e del «governo del territorio»,  il  riferimento  della
norma  impugnata  ad  una  «mera   partecipazione»   non   altrimenti
qualificata  delle  amministrazioni  interessate,  tra  le  quali  e'
senz'altro da ricomprendere anche la regione, determina  un  evidente
contrasto  con  i  parametri  costituzionali  indicati,  cosi'   come
interpretati   dalla    piu'    volte    menzionata    giurisprudenza
costituzionale  sulla  «chiamata  in  sussidiarieta'»   di   funzioni
amministrative  presso  organi  statali  in  materie  di   competenza
legislativa concorrente. 
    La norma, pertanto, e' costituzionalmente illegittima nella parte
in cui prevede, anziche' l'intesa forte con  ciascuna  delle  regioni
direttamente interessate, la semplice «partecipazione» della  regione
al procedimento unico di rilascio dell'autorizzazione. 
Illegittimita' costituzionale dell'art.  26,  comma  1,  della  legge
indicata, per violazione dell'art. 117, terzo e sesto comma,  ovvero,
in via subordinata, degli  artt.  117,  terzo  comma,  e  118  Cost.,
nonche' del principio di leale collaborazione  cosi'  come  elaborato
nella giurisprudenza della Corte costituzionale. 
    7. - La disposizione in questione stabilisce che siano  «definite
le tipologie degli impianti per la produzione  di  energia  elettrica
nucleare che possono  essere  realizzati  nel  territorio  nazionale»
mediante una «delibera del CIPE, da adottare  entro  sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge e previo parere  della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e  del  mare,  sentite  le  Commissioni
parlamentari competenti». Il testo precisa, infine che «la Conferenza
unificata si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi
i quali il parere si intende acquisito». 
    Poiche' la norma risulta senza dubbio riconducibile alla  materia
di  competenza  legislativa  concorrente  «produzione,  trasporto   e
distribuzione nazionale dell'energia»  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, Cost., si possono dare solo due ipotesi alternative. 
    Se si ritiene, come sembrerebbe piu' plausibile in forza del dato
testuale, che la funzione affidata al CIPE abbia natura  propriamente
normativa, in forza del  suo  carattere  di  regolazione  generale  e
astratta, ci troveremmo palesemente in  una  ipotesi  di  illegittima
previsione  di  potere  regolamentare  in  materia  di   legislazione
concorrente, con evidente contrasto con quanto stabilisce l'art. 117,
sesto  comma,  Cost.,  ai  sensi  del  quale  il   potere   normativo
regolamentare spetta  allo  Stato  nelle  sole  materie  di  potesta'
legislativa esclusiva. 
    Ne'  in  una  simile  ipotesi  potrebbe   essere   legittimamente
invocabile  il  titolo  della  «chiamata  in  sussidiarieta'»   della
funzione regolamentare. Come e'  noto,  infatti,  questa  Corte,  fin
dalla pronuncia «capostipite» in materia (sent. n. 303 del 2003),  ha
radicalmente escluso che in forza dell'art. 118 Cost. possano  essere
consentite deroghe al riparto costituzionale del potere regolamentare
fissato dall'art. 117, sesto comma, Cost. Nella citata sentenza (par.
7 del Considerato in diritto) si legge infatti  che  «in  un  riparto
cosi' rigidamente  strutturato,  alla  fonte  secondaria  statale  e'
inibita in radice la  possibilita'  di  vincolare  l'esercizio  della
potesta'  legislativa  regionale  o  di  incidere   su   disposizioni
regionali preesistenti (sentenza 22 del 2003); e neppure  i  principi
di sussidiarieta' e  adeguatezza  possono  conferire  ai  regolamenti
statali una capacita' che e' estranea al loro valore, quella cioe' di
modificare  gli  ordinamenti  regionali  a  livello  primario.   Quei
principi, lo si e' gia' rilevato, non privano di contenuto precettivo
l'art.  117  Cost.,  pur  se,  alle  condizioni  e  nei  casi   sopra
evidenziati, introducono in esso elementi di  dinamicita'  intesi  ad
attenuare la  rigidita'  nel  riparto  di  funzioni  legislative  ivi
delineato. Non puo' quindi essere loro  riconosciuta  l'attitudine  a
vanificare  la  collocazione  sistematica  delle   fonti   conferendo
primarieta' ad atti che possiedono  lo  statuto  giuridico  di  fonti
secondarie e a degradare le fonti regionali a  fonti  subordinate  ai
regolamenti statali o comunque a questi condizionate. Se quindi, come
gia' chiarito, alla legge statale e' consentita l'organizzazione e la
disciplina delle funzioni amministrative assunte  in  sussidiarieta',
va precisato che la legge stessa non puo' spogliarsi  della  funzione
regolativa affidandola a fonti subordinate, neppure predeterminando i
principi che  orientino  l'esercizio  della  potesta'  regolamentare,
circoscrivendone la discrezionalita'». 
    Se, al contrario, si dovesse ritenere che  la  medesima  funzione
non abbia natura normativa  bensi'  soltanto  natura  amministrativa,
risulterebbe   riproponibile   il   fenomeno   della   «chiamata   in
sussidiarieta'» di funzioni amministrative in materia di legislazione
concorrente, con la necessita' pero', imposta dalla  gia'  richiamata
giurisprudenza della Corte costituzionale, di prevedere un meccanismo
di codecisione  paritaria,  nella  forma  dell'intesa  forte  con  il
sistema complessivo delle autonomie territoriali (ossia  in  sede  di
Conferenza unificata). Da questo punto di vista,  risulta  del  tutto
inadeguata la previsione  della  norma  censurata  che  contempla  lo
strumento  del  semplice  parere  della   Conferenza,   ulteriormente
indebolito  dalla  esplicita   previsione   della   possibilita'   di
prescinderne  decorso  l'esiguo  termine  di  sessanta  giorni  dalla
richiesta. 
    Proprio   in   questo   senso,    dichiarando    l'illegittimita'
costituzionale di norme analoghe, si e' gia'  espressa  questa  Corte
nella sent. n. 383 del 2005 (par. 26  del  Considerato  in  diritto),
laddove ha affermato che  «non  vi  e'  dubbio  che  le  disposizioni
impugnate  ineriscano   alla   materia   "produzione,   trasporto   e
distribuzione  nazionale  dell'energia"  e   che   la   chiamata   in
sussidiarieta' da parte dello  Stato  dei  poteri  amministrativi  di
determinazione  delle  linee  generali  di  sviluppo  della  rete  di
trasmissione   nazionale   dell'energia   elettrica   debba    essere
accompagnata dalla previsione di idonei  moduli  collaborativi  nella
forma dell'intesa  in  senso  forte  fra  gli  organi  statali  e  la
Conferenza unificata, rappresentativa  dell'intera  pluralita'  degli
enti regionali e locali. Analogamente si deve ritenere per  i  poteri
statali concernenti la determinazione dei  criteri  generali  per  le
nuove concessioni di distribuzione dell'energia elettrica  e  per  il
rilascio  delle  autorizzazioni  relative  alle  grandi  centrali  di
produzione, per i quali  non  puo'  essere  ritenuto  sufficiente  il
semplice parere  della  Conferenza  unificata  previsto  dalla  norma
impugnata». 
    Pertanto, nell'ipotesi in cui la funzione allocata presso il CIPE
dalla norma impugnata debba essere  considerata  come  avente  natura
meramente  amministrativa  e   non   normativa,   la   illegittimita'
costituzionale, risiederebbe nella previsione del  semplice  «parere»
della Conferenza unificata, anziche' della necessaria intesa forte. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che questa ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento
del presente ricorso, dichiari l'illegittimita' costituzionale  della
legge  23  luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo  e
l'internazionalizzazione  delle  imprese,  nonche'  in   materia   di
energia), art. 25, in particolare, comma 2, lettere a), f),  g),  h),
nonche' art. 26, comma 1, nei termini sopra esposti. 
    Con ossequio. 
        Firenze-Roma, addi' 29 settembre 2009 
 
                      Avv. prof. Stefano Grassi 
 

        

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