Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 settembre 2015 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 43 del 2015-10-28)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dall'  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12.
    Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta
regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Piemonte  n.  14
del 6 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R  n.  27  del  9  luglio  2015
«Misure urgenti per  il  contrasto  dell'abusivismo.  Modifiche  alla
legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale  sul  servizio
di trasporto pubblico non di linea su strada)».
    Con la legge n. 14 del 6 luglio 2015 che reca «Misure urgenti per
il  contrasto  dell'abusivismo»  la  Regione  Piemonte  ha   disposto
modifiche alla legge regionale n. 24 del 23  febbraio  1995  -  legge
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.
    In particolare dopo l'art. 1 della legge  regionale  n.  24/1995,
rubricato «Settore di intervento»  il  quale  dispone:  «La  presente
legge  disciplina  le  competenze  della  Regione  nel  settore   del
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada
ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
    2. Si intendono come tali i servizi che provvedono  al  trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione  complementare  ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di  linea  e  che  vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari  stabiliti  di
volta in volta.
    3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:
        a) il servizio di taxi  con  autovettura,  motocarrozzetta  e
veicoli a trazione animale;
        b) il servizio di  noleggio  con  conducente  e  autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale)
    con l'art. 1, della legge regionale n. 14/2015, e' stato inserito
l'art. 1-bis rubricato «Esclusivita' del servizio di trasporto».
    L'art. 1-bis dispone:  comma  1  «il  servizio  di  trasporto  di
persone che prevede la chiamata, con qualunque modalita'  effettuata,
di un autoveicolo, con l'attribuzione  di  corresponsione  economica,
puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti  che  svolgono  il
servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b)»;
    comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l'applicazione delle sanzioni previste  dall'art.  6,  comma
2-bis,».
    I  soggetti  richiamati  dalla  norma  regionale,  ai  quali   e'
autorizzato in esclusiva l'esercizio del  servizio  di  trasporto  di
persone,ai sensi del richiamato art. 1, comma  3,  lettere  a)  e  b)
della 1.r. n. 24/1995 sono quelli che svolgono: a) servizio di  taxi,
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli  a  trazione  animale;  b)
servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta  e
veicoli  a  trazione  animale.  Finalita'  evidente  della   modifica
normativa introdotta con la legge n. 14/2015 e' evidentemente rendere
esclusiva la attribuzione ai servizi taxi ed  NCC  dell'attivita'  di
trasporto  non  di  linea   di   persone,laddove   nella   precedente
formulazione della legge regionale  poteva  essere  interpretato  non
come tassativo.
    La disposizione dell'art. 1  della  legge  regionale  n.  14/2015
sopra  riportata  appare  costituzionalmente  illegittima,  sotto   i
profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo -  giusta
delibera del Consiglio dei Ministri  del  31  luglio  2015  (che  per
estratto autentico si  produce)  ai  sensi  dell'art.  127  Cost.  la
impugna con il presente ricorso per i seguenti
 
                             M o t i v i
 
Violazione dell'art. 117, comma  1,  e  comma  2,  lettera  e)  della
Costituzione.
    La disposizione regionale impugnata viola sul  piano  sostanziale
l'art. 117 comma 1 Cost nella parte in cui assoggetta la legislazione
anche regionale al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario
e in particolare al principio di concorrenza.
    Sul piano formale prima ancora  la  norma  viola  dell'art.  117,
comma 2, lett. e), della Costituzione nella parte in cui riserva alla
esclusiva competenza dello Stato la materia della concorrenza.
    L'art. l della legge regionale n. 14/2015, come si e'  ricordato,
introduce l'art. 1-bis nella legge n.  24/1995  (Legge  generale  sul
servizio di trasporto pubblico non di linea su  strada)»  e  prevede,
come si e' detto, al comma 1 «il servizio di trasporto di persone che
prevede  la  chiamata  con  qualunque  modalita'  effettuata  di   un
autoveicolo con  l'attribuzione  di  corresponsione  economica,  puo'
essere  esercitato  esclusivamente  dai  soggetti  che  svolgono   il
servizio di cui all'art. 1,comma 3, lettere a) e b)»;
    al comma 2 «Il mancato rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 1 comporta l'applicazione  delle  sanzioni  previste  dall'art.
6,comma 2-bis,».
    I soggetti, ai quali ora e' in esclusiva autorizzato  l'esercizio
del servizio di trasporto di persone ai sensi del richiamato art.  1,
comma 3, lettere a) e b)  della  l.r.  n.  24/1995  sono  coloro  che
svolgono: a) servizio di taxi,  con  autovettura,  motocarrozzetta  e
veicoli a trazione animale; b) servizio di  noleggio  con  conducente
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
    La previsione della legge regionale n. 14/2015, pur in linea  con
quanto gia' stabilito dalla legge n. 21/1992  «Legge  quadro  per  il
trasporto di persone mediante autoservizi  pubblici  non  di  linea»,
eccede dalle competenze regionali.
    Occorre  infatti  evidenziare  che  la  legge   quadro   statale,
risalendo al 1992, appare inadeguata rispetto alle nuove possibilita'
di mobilita' offerte dalle innovazioni tecnologiche verificatesi  nel
frattempo e ulteriormente possibili in futuro.
    Si pensi ad esempio alla recente diffusione:
        a)  dei  servizi  di  trasporto  di  persone   con   tricicli
elettroassistiti, oggi molto diffusi nei centri storici;
        b)  al  car  sharing,  servizio   che   utilizza   tecnologie
satellitari  e  smartphone  per  effettuare  la  chiamata  che  rende
disponibile il veicolo e per calcolare il corrispettivo dovuto;
        c) c.d. servizio Uber (servizio di trasporto attivo dal  2013
in Italia, a Roma e a Milano, che consente di' prenotare un  servizio
alternativo al taxi, riservando l'automobile con autista  tramite  un
sms o un applet, attivata da uno smartphone e con le stesse modalita'
di pattuire preventivamente il corrispettivo.
    La previsione di esclusivita' dei servizi Taxi e NCC,  introdotta
dalla legge regionale n. 14/2015,  comporta  in  sostanza  che  nella
Regione Piemonte non  sia  assolutamente  possibile  offrire  servizi
innovativi  del  genere  descritto;  e  che  neppure  sia   possibile
introdurre da parte dello Stato,della regione o degli enti locali una
qualsiasi forma di disciplina di tali servizi innovativi,  che  fissi
eventuali requisiti oggettivi e soggettivi alla stregua dei quali sia
consentito lo svolgimento dei servizi stessi.
    In tal modo  la  disciplina  impugnata  travalica  chiaramente  i
limiti della materia «trasporto locale» di competenza residuale delle
Regioni, ed invade la materia trasversale della «concorrenza».
    E' infatti ben noto, alla stregua della giurisprudenza di codesta
Corte,  che   la   nozione   di   concorrenza   rilevante   ai   fini
dell'applicazione dell'art. 117 Cost. comprende tanto  la  disciplina
volta alla tutela in senso stretto  dell'assetto  concorrenziale  del
mercato, cioe' alla repressione  degli  illeciti  anticoncorrenziali;
quanto la disciplina volta alla promozione di un assetto sempre  piu'
concorrenziale del mercato, visto come un presupposto dello  sviluppo
economico.
    Ora, la norma regionale impugnata pone chiaramente una  «barriera
all'ingresso» nel mercato dei servizi  locali  di  trasporto  non  di
linea su strada, che a priori esclude  da  tale  mercato  ogni  forma
innovativa di soddisfacimento della relativa domanda.
    Incidendo  sullo  sviluppo  attuale  e  futuro  del  mercato   in
questione, la normativa impugnata  si  pone  quindi,  oggettivamente,
come una forma di disciplina della concorrenza in tale mercato, e non
semplicemente delle modalita' amministrative e tecniche  dell'offerta
dei relativi servizi. Essa esula quindi  dalla  ricordata  competenza
residuale regionale e  invade  la  competenza  esclusiva  statale  in
materia di concorrenza.
    Donde la violazione dell'art. 117 c. 2  lett.  e)  denunciata  in
epigrafe.
    Ma inoltre, come premesso, sul piano sostanziale la disciplina in
esame introduce comunque un ostacolo allo sviluppo  del  mercato  che
appare ingiustificato e sproporzionato  rispetto  ad  ogni  possibile
declinazione degli interessi pubblici  sottesi  alla  disciplina  del
trasporto  in  questione.  Vietare   a   priori   ogni   innovazione,
rinunciando a conoscere  e,  in  conseguenza,  a  regolare  qualunque
modalita' di offerta  del  servizio  resa  possibile  dall'evoluzione
economica e tecnologica (si  parla  ormai  correntemente  di  sharing
economy) solo perche' si  tratta  di  forme  non  inquadrabili  nelle
modalita' tipiche del servizio di taxi o di NCC,  appare  ictu  oculi
una  misura  eccessiva  rispetto  alle   finalita'   di   regolazione
complessiva del settore che la legge persegue.
    Anche,  in  ipotesi,  a  volerla   ricondurre   alla   competenza
regionale, la disposizione impugnata sarebbe quindi da annullare  per
il suo contenuto incompatibile con il principio di  concorrenza,  che
impone di adottare normative che, qualora introducano condizionamenti
allo  sviluppo  del  mercato,  non   superino   quanto   strettamente
necessario  allo  scopo,  e  si  rivelino  in  concreto   idonee   al
perseguimento  dello  scopo  stesso;  che  peraltro  la   restrittiva
innovazione  normativa  in  esame  neppure  chiarisce  in  che   cosa
consista.
    Donde la rubricata violazione, altresi', dell'art. 117 c. 1 Cost.

 
                               P.T.M.
 
    Si chiede che venga dichiarata la  illegittimita'  costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte n.  14  del  6  luglio
2015.
    Si  produce  per  estratto  copia  conforme  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 completa di relazione.
        Roma, 7 settembre 2015
 
                    Avvocato dello Stato: Aiello
 

 

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