Ricorso n. 83 del 10 settembre 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 10 settembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 43 del 2015-10-28)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato presso cui e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della Legge della Regione Piemonte n. 14
del 6 luglio 2015, pubblicata sul B.U.R n. 27 del 9 luglio 2015
«Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla
legge regionale 23 febbraio 1995 n. 24 (Legge generale sul servizio
di trasporto pubblico non di linea su strada)».
Con la legge n. 14 del 6 luglio 2015 che reca «Misure urgenti per
il contrasto dell'abusivismo» la Regione Piemonte ha disposto
modifiche alla legge regionale n. 24 del 23 febbraio 1995 - legge
generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada.
In particolare dopo l'art. 1 della legge regionale n. 24/1995,
rubricato «Settore di intervento» il quale dispone: «La presente
legge disciplina le competenze della Regione nel settore del
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea su strada
ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Si intendono come tali i servizi che provvedono al trasporto
collettivo od individuale di persone, con funzione complementare ed
integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono
effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non
continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di
volta in volta.
3. Costituiscono servizi pubblici non di linea su strada:
a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale;
b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura,
motocarrozzetta e veicoli a trazione animale)
con l'art. 1, della legge regionale n. 14/2015, e' stato inserito
l'art. 1-bis rubricato «Esclusivita' del servizio di trasporto».
L'art. 1-bis dispone: comma 1 «il servizio di trasporto di
persone che prevede la chiamata, con qualunque modalita' effettuata,
di un autoveicolo, con l'attribuzione di corresponsione economica,
puo' essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il
servizio di cui all'art. 1, comma 3, lettere a) e b)»;
comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6, comma
2-bis,».
I soggetti richiamati dalla norma regionale, ai quali e'
autorizzato in esclusiva l'esercizio del servizio di trasporto di
persone,ai sensi del richiamato art. 1, comma 3, lettere a) e b)
della 1.r. n. 24/1995 sono quelli che svolgono: a) servizio di taxi,
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale; b)
servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale. Finalita' evidente della modifica
normativa introdotta con la legge n. 14/2015 e' evidentemente rendere
esclusiva la attribuzione ai servizi taxi ed NCC dell'attivita' di
trasporto non di linea di persone,laddove nella precedente
formulazione della legge regionale poteva essere interpretato non
come tassativo.
La disposizione dell'art. 1 della legge regionale n. 14/2015
sopra riportata appare costituzionalmente illegittima, sotto i
profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 (che per
estratto autentico si produce) ai sensi dell'art. 127 Cost. la
impugna con il presente ricorso per i seguenti
M o t i v i
Violazione dell'art. 117, comma 1, e comma 2, lettera e) della
Costituzione.
La disposizione regionale impugnata viola sul piano sostanziale
l'art. 117 comma 1 Cost nella parte in cui assoggetta la legislazione
anche regionale al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario
e in particolare al principio di concorrenza.
Sul piano formale prima ancora la norma viola dell'art. 117,
comma 2, lett. e), della Costituzione nella parte in cui riserva alla
esclusiva competenza dello Stato la materia della concorrenza.
L'art. l della legge regionale n. 14/2015, come si e' ricordato,
introduce l'art. 1-bis nella legge n. 24/1995 (Legge generale sul
servizio di trasporto pubblico non di linea su strada)» e prevede,
come si e' detto, al comma 1 «il servizio di trasporto di persone che
prevede la chiamata con qualunque modalita' effettuata di un
autoveicolo con l'attribuzione di corresponsione economica, puo'
essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgono il
servizio di cui all'art. 1,comma 3, lettere a) e b)»;
al comma 2 «Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.
6,comma 2-bis,».
I soggetti, ai quali ora e' in esclusiva autorizzato l'esercizio
del servizio di trasporto di persone ai sensi del richiamato art. 1,
comma 3, lettere a) e b) della l.r. n. 24/1995 sono coloro che
svolgono: a) servizio di taxi, con autovettura, motocarrozzetta e
veicoli a trazione animale; b) servizio di noleggio con conducente
con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale.
La previsione della legge regionale n. 14/2015, pur in linea con
quanto gia' stabilito dalla legge n. 21/1992 «Legge quadro per il
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea»,
eccede dalle competenze regionali.
Occorre infatti evidenziare che la legge quadro statale,
risalendo al 1992, appare inadeguata rispetto alle nuove possibilita'
di mobilita' offerte dalle innovazioni tecnologiche verificatesi nel
frattempo e ulteriormente possibili in futuro.
Si pensi ad esempio alla recente diffusione:
a) dei servizi di trasporto di persone con tricicli
elettroassistiti, oggi molto diffusi nei centri storici;
b) al car sharing, servizio che utilizza tecnologie
satellitari e smartphone per effettuare la chiamata che rende
disponibile il veicolo e per calcolare il corrispettivo dovuto;
c) c.d. servizio Uber (servizio di trasporto attivo dal 2013
in Italia, a Roma e a Milano, che consente di' prenotare un servizio
alternativo al taxi, riservando l'automobile con autista tramite un
sms o un applet, attivata da uno smartphone e con le stesse modalita'
di pattuire preventivamente il corrispettivo.
La previsione di esclusivita' dei servizi Taxi e NCC, introdotta
dalla legge regionale n. 14/2015, comporta in sostanza che nella
Regione Piemonte non sia assolutamente possibile offrire servizi
innovativi del genere descritto; e che neppure sia possibile
introdurre da parte dello Stato,della regione o degli enti locali una
qualsiasi forma di disciplina di tali servizi innovativi, che fissi
eventuali requisiti oggettivi e soggettivi alla stregua dei quali sia
consentito lo svolgimento dei servizi stessi.
In tal modo la disciplina impugnata travalica chiaramente i
limiti della materia «trasporto locale» di competenza residuale delle
Regioni, ed invade la materia trasversale della «concorrenza».
E' infatti ben noto, alla stregua della giurisprudenza di codesta
Corte, che la nozione di concorrenza rilevante ai fini
dell'applicazione dell'art. 117 Cost. comprende tanto la disciplina
volta alla tutela in senso stretto dell'assetto concorrenziale del
mercato, cioe' alla repressione degli illeciti anticoncorrenziali;
quanto la disciplina volta alla promozione di un assetto sempre piu'
concorrenziale del mercato, visto come un presupposto dello sviluppo
economico.
Ora, la norma regionale impugnata pone chiaramente una «barriera
all'ingresso» nel mercato dei servizi locali di trasporto non di
linea su strada, che a priori esclude da tale mercato ogni forma
innovativa di soddisfacimento della relativa domanda.
Incidendo sullo sviluppo attuale e futuro del mercato in
questione, la normativa impugnata si pone quindi, oggettivamente,
come una forma di disciplina della concorrenza in tale mercato, e non
semplicemente delle modalita' amministrative e tecniche dell'offerta
dei relativi servizi. Essa esula quindi dalla ricordata competenza
residuale regionale e invade la competenza esclusiva statale in
materia di concorrenza.
Donde la violazione dell'art. 117 c. 2 lett. e) denunciata in
epigrafe.
Ma inoltre, come premesso, sul piano sostanziale la disciplina in
esame introduce comunque un ostacolo allo sviluppo del mercato che
appare ingiustificato e sproporzionato rispetto ad ogni possibile
declinazione degli interessi pubblici sottesi alla disciplina del
trasporto in questione. Vietare a priori ogni innovazione,
rinunciando a conoscere e, in conseguenza, a regolare qualunque
modalita' di offerta del servizio resa possibile dall'evoluzione
economica e tecnologica (si parla ormai correntemente di sharing
economy) solo perche' si tratta di forme non inquadrabili nelle
modalita' tipiche del servizio di taxi o di NCC, appare ictu oculi
una misura eccessiva rispetto alle finalita' di regolazione
complessiva del settore che la legge persegue.
Anche, in ipotesi, a volerla ricondurre alla competenza
regionale, la disposizione impugnata sarebbe quindi da annullare per
il suo contenuto incompatibile con il principio di concorrenza, che
impone di adottare normative che, qualora introducano condizionamenti
allo sviluppo del mercato, non superino quanto strettamente
necessario allo scopo, e si rivelino in concreto idonee al
perseguimento dello scopo stesso; che peraltro la restrittiva
innovazione normativa in esame neppure chiarisce in che cosa
consista.
Donde la rubricata violazione, altresi', dell'art. 117 c. 1 Cost.
P.T.M.
Si chiede che venga dichiarata la illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 14 del 6 luglio
2015.
Si produce per estratto copia conforme della delibera del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2015 completa di relazione.
Roma, 7 settembre 2015
Avvocato dello Stato: Aiello