Ricorso n. 83 del 18 ottobre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 2-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, con sede in Bari, per la declaratoria di
incostituzionalita' e conseguente annullamento della legge Regione
Puglia del 12 agosto 2005, n. 12 (pubbl. in B.U.R. n. 103 del 16
agosto 2005) recante «Seconda variazione al bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2005» con specifico riguardo all'intero
titolo II nonche', in modo particolare, agli articoli 12 e 14 di tale
legge, per contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 33, 81 e 120
cost. nonche' coi principi fondamentali della legislazione statale
nelle materie in essi trattate; e a cio' a seguito ed in forza della
determinazione del Consiglio dei ministri di impugnativa della
predetta legge regionale assunta nella seduta del 5 ottobre 2005.
Nel B.U.R. n. 103 del 16 agosto 2005 della Regione Puglia risulta
pubblicata la epigrafata legge regionale n. 12/2005, con cui sono
state apportate ulteriori variazioni al bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2005.
Avverso tale legge, con specifico riguardo all'intero titolo II
nonche', in modo particolare, agli articoli 12 e 14, in quanto
ritenuti contrastanti con il vigente riparto costituzionale delle
competenze in materie di legislazione concorrente (o ripartita) e
quindi violative dei principi dettati o desumibili dalla legislazione
statale nelle materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127,
primo comma, Cost. (nuovo testo) e dell'art. 31, legge 11 marzo 1953,
n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno
2003, n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la
declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi
l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico
riguardo all'intero titolo II nonche' agli artt. 12 e 14, contenuti
nel medesimo titolo II di detta legge; e cio' sulla base delle
motivazioni e considerazioni che seguono.
Preliminarmente si rileva che, pur essendo la legge di cui
trattasi una variazione al bilancio, questa va a dettare, oltre a
norme di variazione al bilancio di previsione, contenute nel Titolo
I, anche disposizioni di carattere settoriale nelle piu' svariate
materie, contenute nel Titolo II. Tale Titolo II, contiene
dall'art. 3 all'art. 26, disposizioni varie di carattere settoriale
in materia di spettacolo e attivita' culturali, in materia
ambientale, in materia socio assistenziale, in materia sanitaria, in
materia di personale, in materia di ricerca scientifica, in materia
di attivita' produttive, in materia di universita', in materia di
commercio. Invero l'art. 16 del d.lgs. n. 76 del 2000, recante
«Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1,
comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208», dispone che la giunta
regionale con provvedimento amministrativo puo' effettuare variazioni
compensative tra capitoli della medesima unita' revisionale, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per
le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle
direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio
deve essere disposta o autorizzata con legge regionale. La legge di
approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori
provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare,
esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo. Tali variazioni
vengono approntate, al fine di istituire nuove unita' previsionali di
base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione
Europea, e, infine, per l'iscrizione delle relative spese. Inoltre
possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una
stessa unita' previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni
di spesa a carattere obbligatorio. Tale articolo e' da considerasi
principio fondamentale della materia «armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica», alla cui
osservanza, quindi, le Regioni sono tenute.
Cio' posto, tale Titolo II della legge in esame, si pone in
contrasto con l'art. 117, terzo comma cost., violando i principi
fondamentali della suddetta materia, contenuti nel d.lgs. n. 76/2000
e con l'art. 81 Cost.
II. - 1) L'art. 12, rubricato «personale del servizio sanitario
regionale», al comma 1, autorizza il direttore generale dell'Azienda
ospedaliera universitaria «policlinico» ad incrementare la dotazione
organica fino ad un massimo del 12, al fine di attivare il complesso
chirurgico e dell'emergenza «ASCLEPIOS» di potenziare le sale
operatorie per la copertura delle urgenze, nonche' di istituire e
attivare l'«Unita' spinale» e di potenziare le attivita'
trapiantologiche e di oncoematologia pediatrica. Tale previsione
eccede dalla competenza regionale in materia di istruzione e ricerca
scientifica, violando l'autonomia universitaria riconosciuta
dall'art. 33 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che
l'atto del direttore generale dell'azienda di riferimento sia fatto
d'intesa con il rettore dell'universita', in conformita' ai criteri
stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e l'universita'
relativi anche al collegamento della programmazione della facolta' di
medicina e chirurgia con la programmazione aziendale, ai sensi
dell'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, da considerarsi principio
fondamentale in materia di istruzione e ricerca scientifica. Per i
suesposti motivi la disposizione in esame risulta illegittima per
violazione dell'art. 117, terzo comma, cost., in riferimento
all'art. 5 del d.lgs. n. 517/1999, nonche' dell'art. 33 cost., e
dell'art. 120 Cost.
Medesimi rilievi vanno fatti in riferimento al comma 5
dell'art. 12 in questione, che autorizza il direttore generale
dell'azienda ospedaliera universitaria (ospedali riuniti) di Foggia
ad incrementare la dotazione organica fino al 4, senza prevederne
l'intesa con il rettore.
2) L'art. 14, rubricato «organi e organizzazione degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico «De Bellis» e
«Oncologico», presenta profili di illegittimita' costituzionale in
quanto alcune disposizioni in esso contenute eccedono dalla
competenza legislativa regionale nelle materie di legislazione
concorrente della tutela della salute e della ricerca scientifica
(art. 117, terzo comma Cost.), con riferimento ai principi
fondamentali stabiliti dal d.lgs., n. 288 del 2003 (Riordino della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e
dall'Atto di intesa Stato-Regioni del 1° luglio 2004, emanato ad
integrazione del su menzionato d.lgs. n. 288 del 2003 (art. 5), in
violazione, quindi, del principio di leale collaborazione di cui
all'art. 120 Cost. e di quello dell'Intesa (cfr. sent. n. 303/2003
della Corte costituzionale).
Le censure afferiscono, in particolare, alle seguenti
disposizioni:
il comma 2, nel fissare in quattro anni la durata in carica
del Consiglio di indirizzo e verifica, si pone in contrasto con
l'art. 2, comma 1, dell'Atto di Intesa sopra menzionato laddove di
prevede che i componenti dell'organismo in oggetto durino in carica
cinque anni;
il comma 3, nello stabilire la durata quadriennale
dell'incarico del direttore scientifico degli IRCCS regionali, si
pone in contrasto con la previsione di una durata quinquennale dello
stesso contenuta nell'art. 3, comma 5, dell'Atto di intesa
Stato-Regioni;
i commi 4 e 9, nel rimettere, rispettivamente, l'approvazione
dello schema contrattuale del settore scientifico e la determinazione
del trattamento economico della stessa in capo alla giunta regionale,
si pongono in contrasto con quanto disposto dall'art. 5 del d.lgs.
n. 288/2003, in quale prevede che il direttore scientifico sia
nominato dal Ministro della salute, sentita la regione interessata, e
non gia' dalla stessa Ragione;
il comma 7, infine, nello stabilire che la gestione
commissariale degli IRCCS regionali (Ospedale Oncologico di Bari e e
Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte) termina entro trenta
giorni dalla entrata in vigore della legge regionale, si pone in
contrasto con l'art. 19 del d.lgs. n. 288/2003, il quale subordina
l'applicazione delle disposizioni dello stesso decreto alla
conclusione della procedura di conoscimento del carattere scientifico
degli IRCCS che, per i due Istituti regionali, risulta essere ancora
in corso di definizione.
P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, come in epigrafe
rapp.to e difeso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimi e quindi annullare l'intero titolo II
della legge della Regione Puglia del 12 agosto 2005, n. 12; o
comunque gli articoli 12 e 14 contenuti nel medesimo titolo II di
detta legge.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) estratto della deliberazione del C.d.m. del 5 ottobre
2005;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 7 ottobre 2005
L'avvocato dello Stato: Paolo Cosentino