Ricorso n. 84 del 18 ottobre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 84 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 ottobre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 2-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, e per
legge domiciliato.
Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 31 agosto 2005 (art. 1 e 2) in base
alla deliberazione 29 settembre 2005 del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
La legge regionale del 12 agosto 2005 della Regione Abruzzo
recante «Nuove norme sulle competenze degli organi di direzione
politica» discostandosi profondamente dalla disciplina statale in
materia (legge n. 145/2002) presenta alcuni profili di illegittimita'
costituzionale contenuti negli articoli 1 e 2 della legge, in
particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e
di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione
(art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui
all'art. 117, comma 2, lett. g, e 1) Cost.
1) Preliminarmente si osserva che e' prevista la «decadenza
automatica» all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale
di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in
qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della
regione.
2) In particolare l'art. 1, comma 1 della legge impugnata che
prevede la decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi
valutazione tecnica circa la professionalita' e le competenze delle
persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i
principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.). Cio', in mancanza di soluzioni
alternative (salvo l'eventuale conferma delle nomine nei 45 gg.
successivi alla decadenza) contenute invece nella legge statale
n. 145/2002 che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del
dirigente e senza la possibilita' di individuare una esplicita o
implicita ragione per dettare tale decadenza.
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2, prevede che le nomine di
vertice delle societa' controllate e partecipate dalla regione
abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale.
Cio' succede la competenza regionale in quanto va a confliggere
l'art. 2383 comma 2, del codice civile, che determina invece la
durata nominale massima della carica di amministratore e di
componente del consiglio sindacale delle S.p.A., in tre anni,
invadendo la materia «dell'ordinamento civile» di cui all'art. 117,
comma 2, lettera i) della Costituzione).
Inoltre l'art. 2 prevede la retroattivita' di tali disposizioni,
disponendo la decadenza automatica delle nomine gia' effettuate, a
decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Tale
previsione viola il principio di affidamento e il diritto
all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., in quanto determina la
risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle
cariche che ancora non prevedeva la fiduciarieta' delle stesse, e per
delle quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa
circa i risultati conseguiti e l'attivita' svolta dai soggetti di cui
si determina la decadenza.
Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni in oggetto si
differenziano dall'analoga norma prevista dall'art. 6 della legge
statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini), la quale, pur contemplando
la possibilita' di revocare le nomine gia' conferite, prevede un
ambito di applicazione ben piu' ristretto, in quanto fa riferimento
esclusivamente a quelle nomine che, assegnate nei sei mesi
antecedenti la scadenza naturale della legislatura, sono legate
fiduciariamente ai Governi il cui mandato e la cui rappresentativita'
politica sono da considerarsi a termine. Cio' rende ragionevole la
considerazione dell'inadeguatezza dei soggetti nominati a rispettare
il nuovo indirizzo politico.
La legge regionale in esame, invece, non prevedendo alcun termine
a partire dal quale trovi operativita' la decadenza delle cariche,
prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di
derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse
deve legarsi a valutazioni negative circa l'operato dei soggetti
interessati. Si ravvisa, in tal senso, la lesione dei principi di
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione di cui
all'art. 97 Cost.
P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2 e art. 2
della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005.
Saranno depositati:
1) l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29
settembre 2005;
2) rapporto del Dip.to affari regionali.
Roma, addi' 3 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 44 del 2-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, e per
legge domiciliato.
Contro la Regione Abruzzo in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005
pubblicata sul B.U.R. n. 44 del 31 agosto 2005 (art. 1 e 2) in base
alla deliberazione 29 settembre 2005 del Consiglio dei ministri che
unitamente al presente ricorso verra' depositata.
La legge regionale del 12 agosto 2005 della Regione Abruzzo
recante «Nuove norme sulle competenze degli organi di direzione
politica» discostandosi profondamente dalla disciplina statale in
materia (legge n. 145/2002) presenta alcuni profili di illegittimita'
costituzionale contenuti negli articoli 1 e 2 della legge, in
particolare rispetto ai principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e
di buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione
(art. 97 Cost.) oltre che la lesione delle competenze statali di cui
all'art. 117, comma 2, lett. g, e 1) Cost.
1) Preliminarmente si osserva che e' prevista la «decadenza
automatica» all'atto dell'insediamento del nuovo consiglio regionale
di tutte le nomine degli organi di vertice degli enti regionali in
qualunque momento conferite dagli organi di direzione politica della
regione.
2) In particolare l'art. 1, comma 1 della legge impugnata che
prevede la decadenza automatica, prescindendo da qualsiasi
valutazione tecnica circa la professionalita' e le competenze delle
persone precedentemente nominate e/o incaricate, contrasta con i
principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.). Cio', in mancanza di soluzioni
alternative (salvo l'eventuale conferma delle nomine nei 45 gg.
successivi alla decadenza) contenute invece nella legge statale
n. 145/2002 che possono comunque garantire il rapporto di lavoro del
dirigente e senza la possibilita' di individuare una esplicita o
implicita ragione per dettare tale decadenza.
Inoltre, il medesimo art. 1, comma 2, prevede che le nomine di
vertice delle societa' controllate e partecipate dalla regione
abbiano una durata pari a quella della legislatura regionale.
Cio' succede la competenza regionale in quanto va a confliggere
l'art. 2383 comma 2, del codice civile, che determina invece la
durata nominale massima della carica di amministratore e di
componente del consiglio sindacale delle S.p.A., in tre anni,
invadendo la materia «dell'ordinamento civile» di cui all'art. 117,
comma 2, lettera i) della Costituzione).
Inoltre l'art. 2 prevede la retroattivita' di tali disposizioni,
disponendo la decadenza automatica delle nomine gia' effettuate, a
decorrere dal momento dell'entrata in vigore della legge stessa. Tale
previsione viola il principio di affidamento e il diritto
all'ufficio, di cui agli artt. 2 e 51 Cost., in quanto determina la
risoluzione di rapporti instaurati in un regime di conferimento delle
cariche che ancora non prevedeva la fiduciarieta' delle stesse, e per
delle quali dovrebbe pertanto richiedersi la valutazione negativa
circa i risultati conseguiti e l'attivita' svolta dai soggetti di cui
si determina la decadenza.
Si sottolinea, inoltre, che le disposizioni in oggetto si
differenziano dall'analoga norma prevista dall'art. 6 della legge
statale n. 145/2002 (c.d. legge Frattini), la quale, pur contemplando
la possibilita' di revocare le nomine gia' conferite, prevede un
ambito di applicazione ben piu' ristretto, in quanto fa riferimento
esclusivamente a quelle nomine che, assegnate nei sei mesi
antecedenti la scadenza naturale della legislatura, sono legate
fiduciariamente ai Governi il cui mandato e la cui rappresentativita'
politica sono da considerarsi a termine. Cio' rende ragionevole la
considerazione dell'inadeguatezza dei soggetti nominati a rispettare
il nuovo indirizzo politico.
La legge regionale in esame, invece, non prevedendo alcun termine
a partire dal quale trovi operativita' la decadenza delle cariche,
prescinde da qualsiasi ragionevole motivazione che consente di
derogare al principio generale secondo cui la cessazione delle stesse
deve legarsi a valutazioni negative circa l'operato dei soggetti
interessati. Si ravvisa, in tal senso, la lesione dei principi di
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione di cui
all'art. 97 Cost.
P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecc.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2 e art. 2
della legge della Regione Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005.
Saranno depositati:
1) l'estratto della delibera del Consiglio dei ministri 29
settembre 2005;
2) rapporto del Dip.to affari regionali.
Roma, addi' 3 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti