RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 Novembre 2003 - 26 Novembre 2003 , n. 84
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 novembre 2003 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 52 del 31-12-2003)

L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.



L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 699 dal titolo «Norme
finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della regione per l'anno
finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di
organizzazione amministrativa e di sviluppo economico» pervenuto a
questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17 novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, inizialmente presentato dal governo
come una manovra finanziaria improntata al massimo rigore e volta a
proseguire sul cammino del risanamento dei conti pubblici, con la
finalita' precipua di reperire risorse per ripianare i deficit delle
aziende sanitarie per il 2002, durante l'iter parlamentare, e
egnatamente durante il dibattito in aula poco prima della e votazione
finale, si e' trasformata in una legge omnibus contenente le piu'
svariate e molteplici disposizioni attinenti ai diversi settori di
intervento regionale.
Il regolamento interno dell'A.R.S., recentemente modificato
proprio per evitare l'approvazione di estempo-ranei emendamenti privi
dell'indispensabile approfondimento e valutazione da parte delle
competenti commissioni di merito, ed in particolae di quella
«Bilancio» per la determinazione della quantificazione degli oneri e
della relativa copertura finanziaria, non e' stato purtroppo
sufficiente ad arginare la presentazione di proposte integrative e
modificative non solo della manovra finanziaria, ma di numerosissime
leggi di settore.
Con un c.d. maxi-emendamento del Governo, infatti, come peraltro
stigmatizzato da taluni deputati dell'opposizione prima della
votazione finale, sono state apportate modifiche ed integrazioni ad
altre 50 leggi regionali che spaziano, quale ambito d'intervento, dal
commercio ai consorzi fidi, al sostegno alle imprese, ai rapporti di
impiego nella sanita', ai contributi ad enti ed organismi pubblici e
privati, all'agricoltura, alla dirigenza pubblica, alla
stabilizzazione dei precari, alla Targa Florio, ad indennizzi a
vittime di disastri e alla creazione di un'Agenzia per le politiche
mediterranee, etc. etc.
Siffatto modus procedendi ha comportato l'adozione di numerose
norme in assenza di qualsivoglia approfondimento e ponderazione degli
effetti a carico delle esigue risorse della regione, che danno adito
a censure di costituzionalita'.
L'art. 10 viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto prevede il
differimento del pagamento delle rate dei finanziamenti agevolati
ottenuti dalle imprese operanti nel settore lapideo, in assenza di
qualsivoglia giustificazione a sostegno del privilegio concesso.
Dalla disposizione in questione consegue, peraltro, da un canto
un nocumento per gli enti erogatori del credito (IRFIS e IRCAC
entrambi finanziati dalla regione) che per due anni vedranno
ritardata, senza alcun onere a carico dei beneficiari, la
restituzione delle rate di finanziamento concesso e, dall'altro, la
contrazione dei rispettivi fondi di dotazione, con conseguente
limitazione della capacita' di credito in favore della rimanente
parte di imprenditori, che potrebbero legittimamente aspirare ai
finanziamenti per il sostegno delle proprie attivita' economiche.
L'art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso «appartenenti
alle altre due fasce», viola l'art. 97 della Costituzione.
Non appare invero consona al principio di buon andamento della
pubblica amministrazione la possibilita' del ricorso, per il
conferimento delle funzioni di dirigente generale, anche i dirigenti
di c.d. «terza fascia», i quali prima dell'entrata in vigore della
l.r. n. 10/2000 svolgevano funzioni riconducibili a quelle della
carriera direttiva e le cui capacita' professionali ed attitudinali
non sono state soggette, ne' vengono assoggettate ad alcuna
valutazione e verifica prima del conferimento dei nuovi compiti.
L'art. 12, terzo comma, viola gli articoli 3, 97 e 81, quarto
comma, della Costituzione.
Il legislatore, con la disposizione in questione, prevede
l'estensione del trattamento economico e giuridico riservato agli
assistenti sociali, al personale con la qualifica di interprete
appartenente al ruolo servizi speciali della Presidenza della
regione.
Appare ictu oculi l'irragionevolezza e la superficialita' con cui
si attribuisce una qualificazione giuridica ed economica ad una
categoria di personale, estendendo il trattamento riservato ad
un'altra categoria che svolge funzioni peraltro ben differenti e non
assimilabili e i cui appartenenti sono in possesso di titoli
professionali ai quali e' stato riconosciuto espressamente e
specificamente dalla normativa statale valore abilitante.
Dalla disposizione in questione deriverebbe inoltre un onere
finanziario legato alla progressione economica e giuridica, non
quantificato, a cui non si provvede a dare adeguata copertura.
Il quarto comma del medesimo art. 12 da' adito a censura per
violazione degli artt. 97 e 5 della Costituzione.
La norma censurata sostanzialmente dispone l'obbligatorieta', per
i comuni che abbiano stipulato patti territoriali o contratti d'area,
di affidare la gestione degli sportelli unici per le Attivita'
produttive a soggetti esterni pubblici o privati, responsabili della
gestione delle suddette forme associative.
E' evidente in questa fattispecie la compressione dell'autonomia
costituzionalmente garantita dall'art. 5 Cost. alle autonomie locali
che, per il solo fatto di far parte di un Patto territoriale o di un
contratto d'area, si vedono espropriate delle proprie funzioni
autorizzative con innegabili refluenze sul buon andamento della
pubblica amministrazione, laddove i singoli comuni associati abbiano
gia' istituito ed attivato i propri sportelli unici, le cui funzioni,
ora, ope legis verrebbero trasferite a soggetti estranei
all'amministrazione pubblica.
L'art. 16, limitatamente alla parola «diretto» contenuta
nell'inciso «anche mediante affidamento diretto di appositi incarichi
a singoli o a soggetti pubblici o privati operanti nel settore
connesso all'intervento medesimo», si pone in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
Ne' dal dibattito assembleare ne' dai lavori preparatori nelle
commissioni di merito e' emersa la giustificazione per l'introduzione
di una disciplina specifica e particolare per la gestione delle
risorse di un singolo capitolo di spesa del bilancio regionale, con
esclusione del ricorso alle vigenti disposizioni di carattere
generale in materia di scelta del contraente e di affidamento di
incarichi a soggetti esterni all'amministrazione.
La disposizione appare, altresi', censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio costituzionale dell'imparzialita'
della pubblica amministrazione, giacche' non contiene alcun criterio
per l'individuazione dei soggetti pubblici o privati, cui conferire
gli incarichi.
L'art. 30, terzo comma, limitatamente all'inciso «e da soggetti a
costoro collegati a qualunque titolo», viola l'art. 97 della
Costituzione.
L'estrema genericita' della natura del collegamento per
l'individuazione dei soggetti, cui e' affidata la verifica a campione
degli impianti termici, non garantisce il posesso da parte degli
stessi dei rigorosi requisiti tecnici e professionali richiesti dalla
vigente normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 31, poiche' comporta, in considerazione della
rideterminazione della rendita a seguito di provvedimenti dell'INPS o
dell'autorita' giudiziaria, un maggiore onere non quantificato ed al
quale non viene data copertura finanziaria, si pone in palese
contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione.
L'art. 34 viola gli artt. 3 e 81, quarto comma della
Costituzione.
La norma censurata prevede infatti il mantenimento in servizio,
sino al raggiungimento dell'eta' massima per il collocamento a
riposo, del personale proveniente dai soppressi enti economici
regionali transitato nella RESAIS S.p.A. ed assegnato agli uffici
della presidenza della regione.
Tale disposizione configura una palese disparita' di trattamento
nei confronti del rimanente personale dei soppressi enti, collocato a
riposo al raggiungimento dei requisiti minimi di legge per
l'ottenimento della pensione di vecchiaia o di anzianita', non
giustificata peraltro dalla sussistenza di esigenze peculiari
dell'amministrazione regionale, che possano essere soddisfatte
esclusivamente dalle unita' di personale in questione.
La norma comporta inoltre un onere finanziario non quantificato,
cui non si e' provveduto di conseguenza a dare la necessaria
copertura.
I commi 3 e 5 dell'art. 35 violano l'art. 119, sesto comma della
Costituzione, in quanto prevedono il pagamento delle quote interessi
a carico del bilancio della regione sul mutuo contratto dall'EAS per
il ripiano delle proprie passivita', limitatamente agli oneri
retributivi del personale, delle forniture passive d'acqua e dei
reattivi chimici.
Infatti, si ritiene che il divieto di indebitamento per spese
diverse da quelle di investimento non interessa i soli enti
esplicitamente elencati nella norma costituzionale (regioni,
province, comuni e citta' metropolitane), bensi' si estende agli
altri enti che in vario modo sono finanziariamente collegati con gli
stessi. In particolare, nel caso specifico, sembra configurarsi
un'elusione della norma costituzionale, atteso che viene consentita
all'EAS un'operazione di indebitamento che la stessa regione non
potrebbe porre in essere e della quale tuttavia si accolla gli oneri
connessi.
L'art. 36 definisce forme di utlizzazione e di mobilita' del
personale in servizio presso gli enti gestori del servizio idrico
integrato e prevede la facolta' dell'assessore regionale dei lavori
pubblici di utilizzare presso gli enti locali il personale in esubero
proveniente dagli enti pubblici o dai soggetti privati inglobati per
la gestione del servizio in questione, nel caso in cui non sia stata
trovata capienza negli organici degli ambiti territoriali di
riferimento. Tale previsione, contenuta nell'ultimo periodo del
secondo comma, e' in contrasto con gli artt. 5, 81, quarto comma e 97
della Costituzione, giacche' non solo impone agli enti locali di
utilizzare personale non proprio per finalita' istituzionali,
indipendentemente dalla vacanza di posti in organico e dalla
necessita' delle figure professionali in esubero, ma non prevede
altresi' l'indicazione dei mezzi finanziari idonei a coprire il
maggiore onere.
Palesemente irragionevole e quindi in contrasto con gli artt. 3 e
97 della Costituzione e' la previsione dell'art. 38, secondo cui
viene istituita la «certificazione di qualita' edilizia», senza
curarsi di individuare l'ambito di applicazione, i destinatari, gli
enti competenti al rilascio della certificazione medesima e gli
effetti giuridici dalla stessa scaturenti.
Il secondo comma dello stesso articolo, inoltre, configura
violazione dell'art. 12 dello statuto speciale, in quanto la
definizione di requisiti, criteri e modalita' per l'attribuzione del
riconoscimento assume carattere regolamentare solo in presenza di una
norma di legge che ne delimiti l'ambito e ne definisca i parametri di
riferimento, connotazioni che mancano alla disposizione in esame.
L'art. 39, quinto comma estende alle aziende sanitarie le
procedure di reclutamento e stabilizzazione di personale precario,
previste per gli enti locali dall'art. 78, sesto comma, legge
n. 388/2000.
L'intervento del legislatore nella materia non e' ritenuto
ammissibile, atteso che codesta ecc.ma Corte, con costante
giurisprudenza, ha acclarato che la competenza della regione in
materia di stato giuridico del personale, e quindi anche delle forme
di assunzione, puo' essere soltanto attuativa (ex plurimis sent.
n. 484/1991).
L'art. 54 configura palese violazione degli artt. 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, in quanto prevede in favore di un
cospicuo numero di lavoratori estromessi dal mercato misure
sostanzialmente assistenziali, non potendo non ravvisarsi tale
carattere nell'assunzione, da parte della societa' «Arte e Vita» che
eroga servizi in materia di conservazione e fruizione di beni
culturali, di personale privo verosimilmente della necessaria
qualificazione professionale, in quanto proveniente da imprese
manifatturiere e/o esercenti attivita' commerciali.
L'attuale previsione legislativa, oltre che superare il principio
di cui all'art. 97 in quanto consente l'inserimento in massa di
personale in una societa' a prevalente capitale pubblico con
specifiche finalita' da perseguire, snaturandone la connotazione e
facendola divenire un contenitore di lavoratori provenienti da
settori in crisi, concretizza altresi' una ingiustificata disparita'
di trattamento rispetto a tutti gli altri dipendenti licenziati da
imprese in difficolta' gestionali ed escluse dal beneficio in
questione.
Risulta altresi' violato il principio di cui all'art. 81, quarto
comma, laddove la copertura finanziaria risulta limitata al solo
esercizio 2003 a fronte di oneri destinati a protrarsi nel tempo.
Gli artt. 59, 60, 61 e 62 prevedono tutti forme di assunzione e
progressione in carriera di personale appartenente a diverse figure
professionali e gia' in servizio a vario titolo nel settore sanitario
regionale, in deroga alle ordinarie procedure previste dalla
normativa statale di riferimento.
Nello specifico le suddette disposizioni prevedono:
l'assunzione a domanda del personale ausiliario gia' in
servizio presso l'ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»
(art. 59);
l'accesso alle qualifiche dirigenziali, anche in
soprannumero, del personale dipendente delle AUSL a seguito di
concorsi riservati, in virtu' del possesso di un diploma di laurea
anche non attinente all'attivita' svolta (art. 60);
la trasformazione del rapporto di lavoro da convenzionato a
dipendente, a domanda, senza verifica alcuna della disponibilita' di
posti in organico e dell'idoneita' del personale, dei medici
specialisti che hanno prestato servizio per almeno cinque anni presso
i servizi d'emergenza ospedalieri (art. 61);
modalita' difformi da quelle previste a livello nazionale per
il reclutamento dei dirigenti pedagogisti (art. 62).
Da tutte le sopra richiamate lisposizioni non emerge un
intervento attuativo delle previsioni statali sulla materia cosi'
come consentito al legislatore regionale, atteso che esse sembrano
tendere, invece, alla realizzazione di interessi confliggenti con i
principi ricavabili dalla legislazione nazionale e, in pari tempo,
rivolti essenzialmente ad assicurare il perseguimento di scopi
particolaristici, attraverso modalita' non consentite dalla
legislazione statale di riferimento, per le singole fattispecie
assunte ad oggetto delle disposizioni medesime.
Tutte le norme in questione comportano altresi' violazione degli
art. 3, 97 e 32 della Costituzione, in quanto consentono forme di
reclutamento non selettive in favore di ben determinate categorie di
soggetti, che potrebbero non assicurare il raggiungimento degli
standard di professionalita' minimi necessari per garantire la tutela
del diritto alla salute.
Risulta inoltre violato l'art. 81, quarto comma giacche'
dall'attuazione delle disposizioni censurate deriverebbe un maggiore
onere che il legislatore non provvede ne' a quantificare ne' a dotare
di copertura finanziaria.
Il settimo comma dell'art. 76, infine, si pone in contrasto con
l'art. 97 della Costituzione e con l'art. 27 della legge n. 157/1992
in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto speciale in
quanto attribuisce alle societa' miste, istituite dall'art. 43 della
l.r. n. 33/1997 al solo scopo di gestire la vigilanza
sull'applicazione delle norme in materia di caccia nella regione, la
potesta' di rilasciare l'abilitazione a svolgere le mansioni di
guardia venatoria ed ambientalista.
L'introduzione della deroga a precise disposizioni nazionali e
regionali poste a tutela della verifica delle qualita' personali e
attitudinali delle guardie venatorie e ambientaliste, non appare
sorretta da specifiche necessita' ne' idonea a garantire un corretto
espletamento di potesta' pubbliche.

P. Q. M.

E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di
legge, il sottoscritto Prefetto
dott. Gianfranco Romagnoli, Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, visto l'art. 28
dello statuto siciliano, con il presente atto; Impugna i sottoelencati
artt. del d.d.l. dal titolo
«Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per
l'anno finanziario 2003.
Norme di razionalizzazione in materia di orgarizzazione amministrativa
e di sviluppo economico»
approvato dall'Assemblea regionale Siciliana il 13 novembre 2003: art.
10 per violazione dell'art.
3 della Costituzione; art. 11, quinto comma, limitatamente all'inciso
«appartenenti alle altre due
fasce» per violazione dell'art. 97 della Costituzione; art. 12, terzo
comma, per violazione degli
articoli, 3, 97 e 81 quarto comma, della Costituzione; art. 12, quarto
comma, per violazione
degli articoli 5 e 97 della Costituzione; art. 16, limitatamente alla
parola «diretto», per violazione
degli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 30, terzo comma, limitatamente
all'inciso «e da soggetti
a costoro collegati a qualunque titolo,» per violazione dell'art. 97
della Costituzione; art. 31 per
violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione; art. 34 per
violazione degli artt. 3 e 81,
quarto comma, della Costituzione; art. 35, terzo e quinto comma, per
violazione dell'art. 119,
sesto comma, della Costituzione; art. 36, secondo comma, ultimo periodo,
per violazione degli
artt. 5, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione; art. 38 per violazione
degli artt. 3 e 97 della
Costituzione; art. 39, quinto comma, limitatamente all'inciso «e le
aziende sanitarie,» per violazione
dell'art. 78, sesto comma, della legge n. 388/2000 e del d.lgs. n.
502/1992, e successive modifiche
ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lettere c)
e f) dello statuto speciale; art. 54
per violazione degli art. 3, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione;
artt. 59, 60, 61 e 62 per
violazione degli artt. 3, 32, 97 e 81, quarto comma, della Costituzione
nonche' del d.lgs. n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai limiti posti
dall'art. 17, lettera c) dello statuto
speciale; art. 76, settimo comma, per violazione dell'art. 97 della
Costituzione e dell'art. 27 della
legge n. 157/1992 in relazione ai limiti posti dall'art. 14 dello statuto
speciale.

Palermo, addi' 21 novembre 2003

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto Gianfranco
Romagnoli

Menu

Contenuti