Ricorso n. 84 del 27 ottobre 2014 (Regione Veneto)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 ottobre 2014 (della Regione Veneto).
(GU n. 54 del 2014-12-31)
Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. … - P.IVA
…), in persona del Presidente della Giunta Regionale dott.
Luca Zaia (C.F. …), autorizzato con deliberazione
della Giunta regionale n. 1842 del 14 ottobre 2014 (allegato n. 1),
rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto,
tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F.
…) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi
Manzi (C.F. …) del Foro di Roma, con domicilio eletto
presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Confalonieri, n. 5 (per
eventuali Comunicazioni: fax …, posta elettronica
certificata … contro il Presidente
del Consiglio dei Ministri pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art 76, comma 7, del
d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08
(Pubblicato nella G.U. 18 agosto 2014, n. 190)
Fatto
L'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, rubricato
«Spese di personale per gli enti locali e delle cartiere di
commercio» come convertito dalla legge n. 133/08 statuisce che «E'
fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di
personale e' pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno
precedente. Ai soli fini del calcolo delle facolta' assunzionali,
l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento
delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e
del settore sociale e' calcolato nella misura ridotta del 50 per
cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai
fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo
del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al
primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende
speciali, dalle istituzioni e societa' a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto
di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni
volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere
non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno,
d'intesa con la Conferenza unificata, e' modificata la percentuale di
cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del
computo della spesa di personale in termini aggregati. La
disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle societa'
quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza
delle spese di personale e' pari o inferiore al 35 per cento delle
spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e
comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno
e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le
assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni
fondamentali previste dall'art. 21, comma 3, lettera b), della legge
5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo
periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del
personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di
istruzione pubblica e del settore sociale.»
Tale disposizione e' stata abrogata dall'art. 3, comma 5, d.l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, che ha dettato una novella e dettagliata
disciplina in tale ambito. Nello specifico statuisce che «Negli anni
2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di
stabilita' interno procedono ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 16, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facolta' ad assumere
e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-ter,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e'
consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
L'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e'
abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le
politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18, comma 2-bis,
del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche
per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale fra
spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto
dal medesimo art. 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal
comma 5-quinquies del presente articolo.»
Tale ultima disposizione, nella parte in cui abroga la precedente
disciplina contenuta nell'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno 2008
n. 112, sostituendo alla stessa una nuova dettagliata disciplina, si
ritiene essere costituzionalmente illegittima per i seguenti
Motivi
Illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, comma
3 della Costituzione della Repubblica italiana.
La disposizione qui impugnata rientra nell'ambito materiale del
«coordinamento della finanza pubblica» di cui al terzo comma
dell'art. 117 Cost., ossia si tratta di una materia di competenza
legislativa concorrente.
Ne consegue che lo Stato puo' unicamente adottare provvedimenti
legislativi che statuiscano principi fondamentali di tale materia,
cui le Regioni devono dare attuazione mediante una conforme
normazione di dettaglio. A tal riguardo, codesta ecc.ma Corte
costituzionale ha rilevato che «possono essere ritenute principi
fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai
sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., le norme che si limitino a
porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel
senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non
generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo
strumenti o modalita' per il perseguimento dei suddetti obiettivi»
(sentenza n. 148 del 2012; conformi, ex plurimis, sentenze n. 232 del
2011 e n. 326 del 2010).
Si aggiunga che la Corte costituzionale ha affermato che qualora
la legge statale vincolasse all'adozione di misure analitiche e di
dettaglio in una determinata materia di competenza concorrente, (come
e' la misura consistente nel divieto di assunzione) essa verrebbe a
esorbitare illegittimamente il compito di formulare i soli principi
fondamentali della materia. Cfr. sentenza n. 159 del 2008.
Alla luce di cio' si deve ritenere che l'art. 3, comma 5, d.l. 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma
7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n.
133/08, sia illegittimo in quanto non si limita ad abrogare una norma
«vincolistica», gia' di per se' di dubbia costituzionalita', ma vi
sostituisce una disciplina di dettaglio sicuramente disforme ai
principi sopra menzionati, in quanto lesiva del dettato dell'art.
117, comma 3 della Costituzione della Repubblica italiana.
Illegittimita' costituzionale per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione della Repubblica italiana.
L'art. 3, comma 5, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, rubricato «Spese
di personale per gli enti locali e delle camere di commercio»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114
nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma 7, del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, come convertito dalla legge n. 133/08, si pone anche in
contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione sotto forma di
violazione dei canoni di eguaglianza, ragionevolezza e buon
andamento.
In particolare si rileva che, elidendo il divieto ad assumere
previsto nella norma abrogata nei confronti degli enti nei quali
l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per
cento delle spese correnti, si crea una ingiustificata
discriminazione tra gli enti locali che abbiano coerentemente ed
efficientemente perseguito il contenimento della spesa pubblica e
quelli che invece abbiano, intenzionalmente o no, sforato tale limite
percentuale. La mancanza di una previsione che tenga conto di cio',
nella novella disciplina, determina dunque un'ingiustificata
equiparazione di soggetti e comportamenti completamenti disformi,
taluni guidati da ragioni di pubblico interesse afferenti al
risparmio della spesa, altri invece palesemente non virtuosi e
forieri di inefficienza.
Cio' determina non solo una evidente diseguaglianza e
irragionevolezza della norma impugnata, ma anche una violazione del
canone del buon andamento di cui all'art. 97 che deve informare
l'agire pubblico e la disciplina legislativa che lo regola, non solo
nell'attribuire pubbliche potesta', ma anche nel disciplinarne
l'organizzazione e il funzionamento dell'apparato pubblico in tutte
la sua strutturazione. Ricollegando infatti un effetto premiale alla
violazione di una legge dedicata a perseguire il buon andamento della
funzione pubblica.
P.Q.M.
La Regione del Veneto chiede che l'Ecc.ma Corte costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 5, d.l.
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 nella parte in cui ha abrogato l'art. 76, comma
7, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge n.
133/08 (Pubblicato nella G.U. 18 agosto 2014, n. 190)
Si depositano:
1. deliberazione (allegato n. 1) della Giunta Regionale n.
1842 del 14 ottobre 2014 di autorizzazione a proporre ricorso e
affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.
Venezia-Roma, 17 ottobre 2014
avv. Zanon - avv. Manzi