Ricorso n. 84 del 28 agosto 2013 (Regione Siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 agosto 2013 (della Regione siciliana).
(GU n. 42 del 16.10.2013)
Ricorso della Regione siciliana, in persona del Presidente pro
tempore on.le Rosario Crocetta, rappresentato e difeso, sia
congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del
presente atto, dagli Avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli,
elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione
siciliana in Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre
ricorso con deliberazione della Giunta regionale che si allega;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370
presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e
difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5 del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti per
il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015» come convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 entrambi per
violazione:
dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia nonche' del principio
di leale collaborazione;
degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche'
dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Fatto
Nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 e' stata
pubblicata la legge 24 giugno 2013, n. 71 che, all'art. l, comma 1,
ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015».
Il surriportato decreto reca, all'art. 7-bis rubricato
«Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati
dal sisma in Abruzzo» due commi, in particolare il tre ed il cinque,
lesivi delle prerogative statutarie della Regione siciliana.
Il comma tre stabilisce che «le misure dell'imposta fissa di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in
euro 16,00».
Il comma cinque prevede che «Agli oneri derivanti dal presente
articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
La previsione del comma tre, di rideterminazione dell'imposta
fissa di bollo, e' priva di una clausola di salvaguardia nei
confronti delle Regioni a statuto speciale e deve ritenersi alle
stesse direttamente applicabile in virtu' dell'inciso «ovunque
ricorrano» riferibile anche al comma cinque - per l'espresso richiamo
al comma tre nello stesso contenuto - che, nel quantificare gli oneri
derivanti dall'art. 1-bis per l'anno 2013 (quantificati in 98,6
milioni di euro) ed in 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2014 al 2019, dispone che tali oneri vengano affrontati con le
maggiori entrate derivanti dal comma tre.
Il combinato disposto delle due previsioni e' palesemente
illegittimo e lesivo dei parametri statutari indicati in epigrafe per
i seguenti motivi.
Diritto
Violazione dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia e del principio di
leale collaborazione.
Come precisato nella parte in fatto le previsioni dei commi
surriportati non disciplinano l'ambito di applicazione delle stesse e
l'utilizzo della locuzione «ovunque ricorrano» induce a ritenerle
direttamente applicabili su tutto il territorio nazionale in
violazione dei parametri rubricati per l'omessa previsione di una
clausola di salvaguardia delle prerogative statutarie delle Autonomie
Speciali e, dunque, anche di questa Regione.
Ed invero, come precisato da codesta ecc.ma Corte (sentenza n.
236/13) «La clausola di salvaguardia rimette l'applicazione delle
norme introdotte .....alle procedure previste dagli statuti speciali
e dalle relative norme di attuazione».
Pertanto, essa non costituisce una mera formula di stile, priva
di significato normativo, ma ha la «precisa funzione di rendere
applicabile il decreto agli enti ad autonomia differenziata solo a
condizione che siano "rispettati" gli statuti speciali» (sentenza n.
241 del 2012) ed i particolari percorsi procedurali ivi previsti per
la modificazione delle norme di attuazione degli statuti medesimi.
Nella fattispecie sottoposta oggi al vaglio di costituzionalita'
non e' ravvisabile ne' dall'esame del testo della legge di
conversione dell'art.7-bis, come introdotto in sede di conversione,
ne' dall'intero testo legislativo alcuna clausola del genere che
garantisca che il permanere del gettito dell'imposta fissa di bollo,
come rimodulato dal comma censurato, all'erario regionale o, in
subordine, che il contributo della Regione Siciliana all'azione di
rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati
dal sisma in Abruzzo venga effettuato rispettando i rapporti e i
vincoli che gli statuti speciali stabiliscono tra livello nazionale e
Regioni a statuto speciale (sent. n. 152/11).
Cio' in ossequio al principio affermato da consolidata
giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte per il quale «La previsione di
una procedura "garantita" al fine di applicare agli enti ad autonomia
speciale la normativa introdotta esclude, percio', l'automatica
efficacia della disciplina prevista dal decreto-legge per le Regioni
a statuto ordinario» (sentenza n. 178 del 2012). E' di tutta evidenza
la violazione dell'art. 43 dello Statuto di autonomia unitamente al
principio di leale collaborazione atteso che quando vengono sottratti
alla Regione siciliana tributi di sua spettanza occorre che venga
raggiunta una intesa circa le modalita' di compensazione del gettito
dei tributi in questione. Inoltre si rileva, in subordine e sotto
altro profilo, la violazione del principio di leale collaborazione,
la cui applicazione e' richiesta dalle norme statutarie e di
attuazione, in quei casi nei quali vengano dal legislatore statale
individuate «nuove entrate tributarie» (sent. n. 152/11).
Le previsioni impugnate si palesano, pertanto, non rispettose
delle surrubricate disposizioni statutarie in quanto immediatamente
applicabili alle Regioni ad autonomia speciale senza prevedere
espressamente il recepimento tramite le apposite procedure prescritte
dalla normativa statutaria e di attuazione statutaria.
Violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche'
dell'art.2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
I commi tre e cinque dell'art. 7-bis del decreto-legge in esame,
come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
24 giugno 2013, n. 71, sono altresi' lesivi dei surubricati parametri
statutari e di attuazione in quanto rideterminano l'imposta fissa di
bollo, tributo di spettanza regionale, destinandone illegittimamente
il relativo gettito, per il periodo dal 2013 al 2019, alla copertura
di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti dello
Stato, specificate dalla stessa legge in esame, e non disponendo
alcunche' per il periodo successivo.
Dall'esame del testo dei commi censurati risulta evidente che la
dizione «rideterminazione» dell'imposta fissa di bollo, utilizzata
dal legislatore statale, non e' riconducibile al concetto di «nuova
entrata tributaria» come esplicitato nella dettagliata e puntuale
elencazione effettuata da Codesta Corte con sentenza n. 241/2012 in
quanto non introduce alcun nuovo tributo ne' determina modificazione
di aliquote e, dunque, essa non e' riconducibile alla previsione
eccezionale di cui al combinato disposto dei parametri suindicati
proprio in quanto si limita ad una rideterminazione di imposte
preesistenti di importo fisso gia' spettanti alla Regione siciliana.
In subordine e senza recesso dalle su riportate, assorbenti
censure, qualora dovesse valutarsi la possibilita', meramente
eventuale, di accedere ad una diversa lettura delle disposizioni
censurate, essa non sarebbe conforme al combinato disposto dei
parametri rubricati.
Ed invero, come sopra evidenziato, nel caso sottoposto all'esame
di codesta ecc.ma Corte, si dispone di un tributo fisso il cui
gettito spetta interamente alla Regione e di conseguenza l'imposta
fissa di bollo, come rideterminata dall'art. 7-bis, commi 3 e 5 del
d.l. in questione non puo' che essere di spettanza regionale.
Dunque, accedendo ad una diversa, illegittima prospettazione, se
per il periodo 2013-2019, la destinazione del gettito in questione,
in misura rideterminata, dovesse rispondere a specifiche necessita'
contingenti e possedere, solo ipoteticamente, ma non e' questo il
caso, il requisito della novita' che anche in tale ipotesi - che si
prospetta per mera completezza difensiva - difetterebbe per darsi
luogo all'eccezionale attribuzione del gettito in questione allo
Stato, tale presupposto non si individua per gli anni successivi al
2019 per i quali sarebbe configurabile un grave danno a questa
Regione (Corte costituzionale sent. n. 241/2012) e per i quali non si
dispone alcunche' in ordine alla spettanza dell'intero gettito, come
rideterminato, alla Regione siciliana.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale ritenere e dichiarare
costituzionalmente illegittimi i commi tre e cinque dell'art. 7-bis
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio
2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione
degli interventi per Expo 2015» come convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 giugno 2013, n. 71, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2013, n. 147 entrambi per
violazione:
dell'art. 43 dello Statuto d'autonomia e del principio di
leale collaborazione;
degli artt. 36 e 37 dello Statuto d'autonomia nonche'
dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Con riserva di ulteriormente dedurre.
Si allega deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione
a ricorrere.
Palermo-Roma, 22 agosto 2013
Avv.ti Fiandaca - Valli