Ricorso n. 84 del 29 ottobre 2008 (Regione Valle d'Aosta)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2008 , n. 84
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 29 ottobre 2008 (della Regione Valle d'Aosta)
(GU n. 1 del 7-1-2009)
Ricorso della Regione Valle d'Aosta, con sede in Aosta, p.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074 in persona del Presidente pro tempore, dr. Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione della Giunta regionale n. 2940 del 10 ottobre 2008, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini, presso il cui studio sito in Roma, via Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio; Contro il Governo in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna n. 370, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 13, commi da 1 a 3, e 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008. F a t t o 1. - Con la legge n. 133 del 2008, pubblicata il 21 agosto 2008, e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria». L'art. 13 di tale decreto introduce misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico. In particolare, il primo comma dell'art. 13 dispone che, al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 112/2008 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti. Il secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, cosi' come modificato dalla legge di conversione, individua i criteri di cui occorre tener conto ai fini della conclusione dei suddetti accordi con regioni ed enti locali. Tali criteri consistono nella «determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari in proporzione al canone di locazione» (art. 13, comma 2, lettera a); nel «riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purche' i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purche' la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi» (art. 13, comma 2, lettera b); nella «destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo» (art. 13, comma 2, lettera c). Il terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 dispone, infine, che nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. 2. - L'art. 61 del decreto-legge n. 112/2008, cosi' come modificato dalla legge di conversione n. 133/2008, introduce alcune misure di riduzione della spesa pubblica nonche' l'abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica. Il diciassettesimo comma dell'art. 61 dispone che le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al medesimo articolo 61, con esclusione di quelle disciplinate nei commi 14 e 16, «sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato» e che tale disposizione «non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». L'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 prevede altresi' che le somme versate dagli enti e dalle amministrazioni sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione finanziaria e' stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'ulteriore disciplina introdotta dalla disposizione in esame concerne la destinazione del suddetto fondo. In particolare si prevede la possibilita' che una quota del fondo sia destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e che un'ulteriore quota sia destinata al finanziamento della contrattazione integrativa di alcune amministrazioni. 3. - Tutto cio' premesso, l'odierna ricorrente, ritenuta la lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, impugna le disposizioni indicate in epigrafe del presente atto, per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Violazione dell'art. 117 Cost., quarto comma, in combinato disposto con l'art. 10 della legge Cost. n. 3/2001, da parte dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 del d.l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008. L'art. 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008, introduce, ai commi 1, 2 e 3, una serie di misure per la valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico che appaiono lesive delle competenze legislative della regione valdostana in materia di «edilizia residenziale pubblica». In particolare, il primo comma dell'art. 13 attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministro per i rapporti con le regioni il compito di promuovere, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, al fine di valorizzare tali immobili residenziali e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi. Il secondo comma del medesimo art. 13, cosi' come modificato dalla legge di conversione, individua puntualmente i criteri di cui occorre tener conto ai fini della conclusione dei suddetti accordi con regioni ed enti locali (v. art. 13, comma 2, lettere a), b) e c): criteri riguardanti la determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari, il riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto in favore dell'assegnatario nonche' la destinazione dei proventi delle alienazioni. Inoltre, col terzo comma dell'art. 13, il legislatore statale dispone che negli accordi con regioni ed enti locali puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili. Tale disciplina, come gia' accennato, investe la materia «edilizia residenziale pubblica» gia' trasferita alla regione dagli artt. 62 e 63 del d.P.R. n. 182 del 1982 e, ora, spettante alla potesta' legislativa piena della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, ed appare pertanto costituzionalmente illegittima. A tale riguardo deve richiamarsi un recente orientamento di questa ecc.ma Corte e, in particolare, la sentenza n. 94 del 2007 (ma si veda anche l'ord. n. 32 del 2008), con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dei commi 597, 598, 599 e 600 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), all'esito di in un giudizio di legittimita' costituzionale promosso dalla Regione Valle d'Aosta e da altre regioni. Non puo' non osservarsi, infatti, che l'art. 13, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 112/2008 riproduce nella sostanza i contenuti dei succitati commi della legge finanziaria 2006, ridisciplinando le modalita' di vendita degli immobili costituenti il patrimonio regionale di edilizia residenziale pubblica, e si espone pertanto ad analoghe valutazioni in ordine alla legittimita' costituzionale della disciplina statale, invasiva, ora come allora, della competenza legislativa regionale in materia. Nella sentenza n. 94 del 2007, questa ecc.ma Corte, dopo aver compiuto un ampio excursus sull'evoluzione della materia «edilizia residenziale pubblica» con riferimento all'originario Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, ha osservato che, a seguito della revisione costituzionale del 2001, «il quadro sistematico non e' cambiato, nel senso che la consistenza della materia non ha subito variazioni dipendenti da una nuova classificazione costituzionale o da una diversa sistematizzazione legislativa di principio». Tuttavia, essendo mutata la «sistematica costituzionale sul riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni», l'assenza di una specifica materia «edilizia residenziale pubblica» negli elenchi contenuti nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost., non consente di concludere puramente e semplicemente nel senso che tutti gli aspetti di tale materia debbano essere ricondotti alla potesta' legislativa residuale delle regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 cost. Piuttosto, ha affermato questa ecc.ma Corte, nell'attuale quadro costituzionale la materia «edilizia residenziale pubblica» possiede carattere «trasversale» e «si estende su tre livelli normativi»: il primo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., e nella quale si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformita' dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale; il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.; infine, «il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (Corte cost., sent. n. 94/2007). Ora non v'e' dubbio che la disciplina introdotta dall'art. 13, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008, incida sul terzo livello normativo cui si e' fatto cenno e cioe' in un ambito spettante alla potesta' legislativa regionale residuale di cui al quarto comma dell'art. 117 Cost. Il legislatore statale ha, infatti, dettato norme sulla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale ed ha cosi' invaso la competenza legislativa spettante in materia alla Regione Valle d'Aosta ex art. 117, comma 4, Cost., in virtu' dell'applicazione della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. L'esame puntuale dei singoli commi dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, oggetto di impugnazione, conferma quanto sin qui affermato. Anzitutto, il comma 1 dell'art. 13 si pone l'obiettivo «di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi». Tale valorizzazione deve essere ottenuta, a tenore del medesimo comma 1, mediante «la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti». La specificazione delle modalita' di semplificazione e' demandata ad accordi con regioni ed enti locali promossi, in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dei rapporti con le regioni. E' evidente che il fine perseguito dal legislatore statale con la disciplina dettata dal comma 1 dell'art. 13 - analogamente a quanto osservato da questa ecc.ma Corte nella sent. n. 94/2007 con riferimento al comma 597 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 - non e' quello di dettare una disciplina generale in tema di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di competenza statale, bensi' quello di regolare le procedure amministrative ed organizzative per arrivare ad una piu' rapida cessione degli immobili. La disciplina statale censurata, dunque, interviene nella gestione degli alloggi di proprieta' degli IACP (o di altri enti sostitutivi di questi), cioe' di un patrimonio immobiliare non appartenente allo Stato ma ad enti strumentali della Regione. In tal modo essa lede la competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta in materia di edilizia residenziale pubblica, in violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. Ne' varrebbe obiettare, in senso contrario, che il comma 1 dell'art. 13, affidando ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per i rapporti con le regioni il compito di «promuovere», in sede di Conferenza unificata, la conclusione degli accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure per l'alienazione degli immobili, avrebbe rispettato il principio di leale collaborazione chiamato a sovrintendere i rapporti tra enti territoriali. Il principio di leale collaborazione, infatti, come piu' volte sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, anche in relazione alla materia «edilizia residenziale pubblica» (Corte cost., sent. n. 94/2007), non puo' essere invocato nelle ipotesi in cui si versi in un ambito materiale riservato esclusivamente alle regioni, giacche' in tali ipotesi e' costituzionalmente preclusa allo Stato ogni possibilita' di intervento nella disciplina della materia. A conclusioni analoghe si perviene con riguardo al secondo comma dell'art. 13 impugnato col presente ricorso. Tale disposizione, infatti, individua analiticamente i «criteri» di cui si deve tener conto nella conclusione degli accordi previsti dal primo comma del medesimo art. 13. Non si tratta, tuttavia, di principi generali destinati a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica finalizzati alla soddisfazione del diritto all'abitazione o ad evitare forti squilibri territoriali nella politica sociale della casa, che potrebbero, i primi, farsi rientrare nella competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), i secondi, autorizzare «chiamate in sussidiarieta'» (secondo quanto chiarito da questa ecc.ma. Corte nella seni. n. 166 del 2008). Ne' e' possibile ricondurre i suddetti criteri a scelte di natura programmatoria degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o comunque a progetti idonei ad avere un qualsiasi impatto con il territorio, e percio' riconducibili alla materia «governo del territorio» di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. Al contrario, essi si configurano come limiti ed indirizzi per le scelte regionali in materia di semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili, giungendo in buona sostanza a predeterminare il contenuto degli accordi previsti dal primo comma dell'art. 13, e dunque investono pienamente la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprieta' degli IACP o degli altri enti ad essi assimilabili, comunque denominati, rientrante nella competenza legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta. Infine, anche il terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 appare lesivo della competenza legislativa costituzionalmente riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di edilizia residenziale pubblica. Tale disposizione prevede infatti che - fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, in tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico -, all'interno degli accordi per la semplificazione delle procedure di alienazione degli immobili previsti dal primo comma del medesimo art. 13 «puo' essere prevista la facolta' per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con societa' di settore per lo svolgimento delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili». Tale disposizione deve considerarsi immediatamente lesiva della competenza legislativa valdostana in materia di edilizia residenziale pubblica, giacche' interviene sulle possibili scelte gestionali della regione relativamente alla vendita degli alloggi e dunque su un ambito materiale che e' riservato al legislatore regionale valdostano ai sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001. 2) Lesione dell'autonomia finanziaria e legislativa della regione e violazione dell'art. 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948), per contrasto con la norma interposta di cui al decreto legislativo n. 282/2000 in materia di finanziamento all'Ateneo valdostano, nonche' con il principio di leale collaborazione e di ragionevolezza, da parte dell'art. 61, comma 17, del d.-l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008. L'art. 48-bis, comma 1, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948), aggiunto dall'art. 3 della legge cost. n. 2 del 1993, delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione dello Statuto speciale. Il comma 2 dello stesso articolo specifica, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi «sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del Consiglio stesso». In conformita' all'art. 48-bis dello statuto valdostano e' stato adottato il decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282, recante «norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria». L'art. 1 di tale decreto legislativo prescrive, al comma 1, che "agli effetti di cui al comma 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, la Regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione anche mediante esproprio, degli immobili necessari». Il comma seguente dispone che, successivamente all'emanazione delle predette norme legislative, «la regione autonoma della Valle d'Aosta esercitera' le relative funzioni amministrative». Infine, il terzo comma dell'art. 1 del d.lgs. n. 282/2000 stabilisce che la Regione Valle d'Aosta esercitera' le funzioni legislative ed amministrative previste dai due precedenti commi «successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127». Le norme di attuazione dello statuto valdostano introdotte con il d.lgs. n. 282/2000 si riferiscono alla peculiare disciplina legislativa dell'Universita' della Valle d'Aosta prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), secondo cui, «in deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, e' consentita l'istituzione di una universita' non statale nel territorio rispettivamente della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». Contestualmente il comma 120 dell'art. 17 della legge n. 127/1997 stabilisce altresi' che l'autorizzazione, per le due menzionate Universita' non statali, «al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma Valle d'Aosta». La suddetta disposizione ha avuto, poi, attuazione - per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta - con la delibera della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 3134, che ha istituito l'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste, cui ha fatto seguito il d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 recante l'approvazione dello statuto e del regolamento didattico della medesima universita'. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica del 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000, e' stata infine concessa l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale. Deve, inoltre, considerarsi che l'art. 17 della legge n. 127/1997 al comma 121 prefigura gia' con chiarezza le modalita' per l'attribuzione alla Regione Valle d'Aosta della potesta' legislativa in materia di finanziamento dell'ateneo istituito ai sensi del predetto comma 120. Infatti, tale disposizione prevede che, per l'attribuzione alla Regione valdostana della potesta' legislativa in materia, «si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni». Dunque, in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 127/1997, perfezionatosi l'iter formativo dell'ateneo valdostano ed emanato il decreto ministeriale di autorizzazione al rilascio di titoli di studio universitari, e' stato emanato il decreto legislativo n. 282/2000, sopra richiamato, di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potesta' legislativa regionale inerente il finanziamento dell'universita' e l'edilizia universitaria, ai sensi dell'art. 48-bis dello statuto speciale valdostano. In attuazione della disciplina statale introdotta dall'art. 17, commi 120 e 121, della legge n. 127/1997 e dall'art. 1 del decreto legislativo n. 282/2000, la Regione Valle d'Aosta ha approvato la legge regionale 4 settembre 2001, n. 25, avente ad oggetto il finanziamento dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste, la programmazione degli interventi in materia di edilizia universitaria nonche' l'istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L'art. 2 di tale legge regionale, cosi' come modificato dall'art. 46 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34, autorizza, al comma 1, «il finanziamento dell'Universita' della Valle d'Aosta mediante trasferimenti annuali correnti e di investimento posti a carico della regione» e dispone, al comma 2, che l'ammontare annuo complessivo dei finanziamenti a favore dell'ateneo valdostano «e' determinato con appositi stanziamenti, a carico del bilancio regionale, tenuto conto degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato». Il terzo comma del medesimo art. 2 prevede inoltre che «le modalita' di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell'universita' per l'attivita' didattica, amministrativa e di ricerca, per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio e delle risorse finanziarie di investimento sono stabilite con deliberazione della giunta regionale». Resta peraltro fermo che all'Universita' della Valle d'Aosta si applica la disciplina dettata dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (universita' non statali legalmente riconosciute) ed in particolare l'art. 1 di tale legge, secondo cui «le universita' e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle leggi che h riguardano, nonche' dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili». Rispetto al quadro normativo sin qui richiamato, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133/2008, nel prevedere il versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa disposte al medesimo articolo, ove ritenuto applicabile all'Universita' della Valle d'Aosta risulta lesivo delle competenze legislative ed amministrative in materia di finanziamento all'ateneo valdostano attribuite alla Regione Valle d'Aosta dal decreto legislativo n. 282/2000 in attuazione dell'art. 48-bis dello statuto speciale valdostano. La disposizione impugnata, infatti, stabilendo che «le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate» di cui all'art. 61 del decreto-legge n. 112/2008 «sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato», sembra dettare una disciplina potenzialmente idonea a trovare applicazione anche nei confronti dell'Universita' della Valle d'Aosta. L'ampiezza della previsione legislativa statale viene peraltro circoscritta dal successivo periodo del medesimo comma 17 dell'art. 61 in esame, ma solo con riferimento agli «enti territoriali» ed agli «enti, di competenza regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale». La disciplina statale dettata dal comma 17 dell'art. 61, quindi, non trova applicazione nei confronti degli enti territoriali e di quelli del S.s.n. per espressa previsione legislativa. Ma poiche' lo stesso legislatore non ha previsto alcuna esclusione nei confronti delle universita' degli studi, in genere, e nemmeno di quelle non statali legalmente riconosciute, in particolare, e tantomeno si riferisce all'Universita' della Valle d'Aosta, deve ritenersi che l'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 sia per tale profilo viziato da illegittimita' costituzionale. La disposizione censurata, infatti, nella parte in cui non esclude l'Universita' della Valle d'Aosta dall'applicazione della normativa che dispone il versamento ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo art. 61, lede l'autonomia legislativa ed amministrativa riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia di finanziamento dell'Ateneo valdostano dal decreto legislativo n. 282/2002 che ha dato attuazione all'art. 48-bis dello statuto speciale valdostano, in conformita' ed agli effetti di cui all'art. 17, comma 121, della legge n. 127/1997. A tale riguardo deve dunque ritenersi che la disposizione statale censurata, qualora ritenuta applicabile all'Universita' della Valle d'Aosta, inciderebbe su un ambito materiale che e' stato attribuito alla potesta' legislativa (ed amministrativa) della Regione Valle d'Aosta attraverso un atto legislativo (il decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale valdostano), previsto da una norma di rango costituzionale (l'art. 48-bis dello Statuto speciale), che non puo' essere derogato o tacitamente abrogato da una legge ordinaria dello Stato o da un atto ad essa equiparato che sia adottato senza osservare il peculiare procedimento previsto dall'art. 48-bis dello Statuto. Quest'ultimo, come gia' ricordato, nel delegare al Governo la potesta' di adottare decreti legislativi di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta, prevede infatti un diretto coinvolgimento della regione attraverso il potere di proposta spettante alla Commissione paritetica e quello consultivo attribuito al Consiglio regionale della Valle d'Aosta. Del resto, anche i contributi statali in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono fissati, ai sensi dell'art. 17, comma 120 della legge n. 127 del 1997, attraverso l'adozione di un Ministro dell'universita' previa intesa con la Regione Valle d'Aosta. E' allora di immediata evidenza che lo Stato non puo' legittimamente incidere negativamente sul finanziamento dell'Universita' della Regione Valle d'Aosta, senza alcun coinvolgimento della regione e con una fonte diversa dal decreto legislativo di attuazione (di cui all'art. 48-bis dello statuto) con il quale la medesima competenza legislativa e' stata attribuita alla regione valdostana. Per tale ragione, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008, qualora ritenuto applicabile anche all'Universita' della Valle d'Aosta, dovrebbe ritenersi viziato da illegittimita' costituzionale per contrasto, anzitutto, con l'art. 48-bis dello statuto speciale valdostano attraverso la violazione della norma interposta introdotta col decreto legislativo n. 282/2002 di attuazione dello statuto medesimo, nonche' per violazione del principio di leale collaborazione. Non puo', peraltro, ignorarsi che il finanziamento dell'universita' e' prevalentemente a carico del bilancio regionale, con la conseguenza che l'applicazione dell'impugnata normativa finirebbe per «trasformare» le riduzioni di spesa o le maggiori entrate dell'ateneo valdostano (e, dunque, un atteggiamento virtuoso dello stesso) in un irragionevole e illegittimo trasferimento di risorse economiche dalla regione allo Stato. Tale trasferimento non solo determinerebbe una lesione dell'autonomia legislativa e finanziaria della Regione, ma paradossalmente si tradurrebbe in un'irragionevole sanzione nei confronti del principale finanziatore (la regione, appunto) di un ente (l'ateneo de quo) con un bilancio in attivo, in ragione di una sana ed efficiente gestione economico-finanziaria. A tale riguardo deve, infine, considerarsi che il tenore letterale dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 non consente di escludere con certezza l'efficacia delle relative norme anche nei riguardi dell'Universita' della Valle d'Aosta. La possibilita' che esse vadano interpretate in senso lesivo delle attribuzioni della regione valdostana in materia di finanziamento del suddetto Ateneo, induce a farle oggetto di impugnazione, sulla scorta della solida giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, per la quale «il giudizio in via principale puo' concernere questioni sollevate sulla base di interpretazioni prospettate dal ricorrente come possibili, a condizione che queste ultime non siano implausibili e irragionevolmente scollegate dalle disposizioni impugnate cosi' da far ritenere le questioni del tutto astratte o pretestuose» (sent. n. 412 del 2004).
P. Q. M. Con riserva di ulteriormente argomentare, la Regione Valle d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel supplemento ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 195 del 21 agosto 2008, limitatamente alle norme di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 13, ed al comma 17 dell'art. 61, nella parte in cui risultano applicabili alla Regione Valle d'Aosta e quindi lesive delle sue competenze costituzionalmente garantite, sotto i profili e per le ragioni dianzi esposte. Roma, addi' 15 ottobre 2008 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini