RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 ottobre 2008 , n. 84
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 ottobre 2008 (della Regione Valle d'Aosta)

(GU n. 1 del 7-1-2009) 
 
   Ricorso  della  Regione  Valle  d'Aosta,  con sede in Aosta, p.zza
Deffeyes,  n. 1,  c.f.  80002270074  in  persona  del  Presidente pro
tempore,  dr.  Augusto Rollandin, rappresentato e difeso, in forza di
procura  a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione
della  Giunta  regionale  n. 2940 del 10 ottobre 2008, dal prof. avv.
Francesco  Saverio  Marini,  presso  il  cui studio sito in Roma, via
Monti Parioli n. 48, ha eletto domicilio;
   Contro  il  Governo  in  persona  del Presidente del Consiglio dei
Ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, piazza Colonna
n. 370,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli
articoli  13,  commi  da  1 a 3, e 61, comma 17, del decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112,  recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria», come convertito
con  modificazioni  dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel
supplemento  ordinario  n. 196  alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21
agosto 2008.
                              F a t t o
   1.  -  Con la legge n. 133 del 2008, pubblicata il 21 agosto 2008,
e'  stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 25
giugno  2008,  n. 112,  recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della  finanza  pubblica  e la perequazione tributaria». L'art. 13 di
tale  decreto  introduce  misure per la valorizzazione del patrimonio
residenziale pubblico.
   In  particolare,  il primo comma dell'art. 13 dispone che, al fine
di  valorizzare  gli  immobili residenziali costituenti il patrimonio
degli  Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e
di  favorire  il  soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore dello stesso decreto-legge
n. 112/2008  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro  per  i  rapporti  con  le  regioni  promuovono,  in sede di
Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali  aventi  ad  oggetto  la  semplificazione  delle  procedure di
alienazione degli immobili di proprieta' dei predetti Istituti.
   Il secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, cosi'
come  modificato  dalla  legge di conversione, individua i criteri di
cui  occorre  tener  conto  ai  fini  della  conclusione dei suddetti
accordi  con  regioni  ed  enti locali. Tali criteri consistono nella
«determinazione  del  prezzo  di  vendita delle unita' immobiliari in
proporzione  al  canone  di locazione» (art. 13, comma 2, lettera a);
nel  «riconoscimento  del  diritto di opzione all'acquisto, purche' i
soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione, in
favore  dell'assegnatario  non  moroso  nel  pagamento  del canone di
locazione  o  degli  oneri  accessori  unitamente al proprio coniuge,
qualora  risulti  in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di
rinunzia  da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime
di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio,
purche'   la  convivenza  duri  da  almeno  cinque  anni,  dei  figli
conviventi,  dei figli non conviventi» (art. 13, comma 2, lettera b);
nella «destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di  interventi  volti  ad  alleviare  il disagio abitativo» (art. 13,
comma 2, lettera c).
   Il terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge n. 112/2008 dispone,
infine, che nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo
1,  comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, puo' essere
prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di
stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
   2.   -   L'art.  61  del  decreto-legge  n. 112/2008,  cosi'  come
modificato  dalla  legge di conversione n. 133/2008, introduce alcune
misure  di  riduzione della spesa pubblica nonche' l'abolizione della
quota  di  partecipazione  al  costo per le prestazioni di assistenza
specialistica.
   Il  diciassettesimo  comma  dell'art.  61  dispone  che  le  somme
provenienti  dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al
medesimo articolo 61, con esclusione di quelle disciplinate nei commi
14 e 16, «sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni
dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio  dello  Stato»  e che tale disposizione «non si applica agli
enti  territoriali  e  agli  enti,  di  competenza  regionale o delle
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, del Servizio sanitario
nazionale».
   L'art.   61,  comma  17,  del  decreto-legge  n. 112/2008  prevede
altresi' che le somme versate dagli enti e dalle amministrazioni sono
riassegnate  ad un apposito fondo di parte corrente, la cui dotazione
finanziaria  e'  stabilita  in  200 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno  2009. L'ulteriore disciplina introdotta dalla disposizione
in  esame concerne la destinazione del suddetto fondo. In particolare
si prevede la possibilita' che una quota del fondo sia destinata alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del  soccorso  pubblico  e che
un'ulteriore    quota    sia   destinata   al   finanziamento   della
contrattazione integrativa di alcune amministrazioni.
   3.  -  Tutto  cio'  premesso,  l'odierna  ricorrente,  ritenuta la
lesione   delle   proprie  attribuzioni  costituzionali,  impugna  le
disposizioni  indicate  in epigrafe del presente atto, per i seguenti
motivi di
                            D i r i t t o
1)  Violazione  dell'art.  117  Cost.,  quarto  comma,  in  combinato
disposto  con  l'art.  10  della  legge Cost. n. 3/2001, da parte dei
commi  1,  2  e  3 dell'art. 13 del d.l. n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, in legge n. 133/2008.
   L'art.  13  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112, recante
«disposizioni  urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la  competitivita',  la  stabilizzazione  della finanza pubblica e la
perequazione  tributaria», convertito, con modificazioni, nella legge
n. 133  del  2008,  introduce, ai commi 1, 2 e 3, una serie di misure
per  la  valorizzazione  del  patrimonio  residenziale  pubblico  che
appaiono lesive delle competenze legislative della regione valdostana
in materia di «edilizia residenziale pubblica».
   In  particolare,  il  primo  comma  dell'art.  13  attribuisce  al
Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti ed al Ministro per i
rapporti  con  le  regioni  il  compito  di  promuovere,  in  sede di
Conferenza  unificata,  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, la conclusione di accordi con regioni ed enti
locali  aventi  ad  oggetto  la  semplificazione  delle  procedure di
alienazione  degli immobili di proprieta' degli Istituti autonomi per
le  case  popolari,  comunque denominati, al fine di valorizzare tali
immobili residenziali e di favorire il soddisfacimento dei fabbisogni
abitativi.  Il  secondo  comma  del  medesimo  art.  13,  cosi'  come
modificato  dalla  legge  di  conversione,  individua  puntualmente i
criteri  di  cui  occorre  tener  conto ai fini della conclusione dei
suddetti  accordi  con  regioni  ed enti locali (v. art. 13, comma 2,
lettere a), b) e c): criteri riguardanti la determinazione del prezzo
di vendita delle unita' immobiliari, il riconoscimento del diritto di
opzione   all'acquisto   in   favore   dell'assegnatario  nonche'  la
destinazione dei proventi delle alienazioni. Inoltre, col terzo comma
dell'art.  13,  il  legislatore statale dispone che negli accordi con
regioni  ed  enti  locali  puo'  essere  prevista  la facolta' per le
amministrazioni  regionali  e  locali  di  stipulare  convenzioni con
societa'  di  settore  per lo svolgimento delle attivita' strumentali
alla vendita dei singoli beni immobili.
   Tale disciplina, come gia' accennato, investe la materia «edilizia
residenziale  pubblica» gia' trasferita alla regione dagli artt. 62 e
63  del  d.P.R.  n. 182  del  1982  e,  ora,  spettante alla potesta'
legislativa piena della Regione Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 117,
quarto  comma, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge
cost.   n. 3   del   2001,   ed  appare  pertanto  costituzionalmente
illegittima.
   A tale riguardo deve richiamarsi un recente orientamento di questa
ecc.ma  Corte  e,  in  particolare, la sentenza n. 94 del 2007 (ma si
veda  anche  l'ord. n. 32 del 2008), con la quale e' stata dichiarata
l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi  597,  598,  599  e  600
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  all'esito  di  in  un  giudizio  di legittimita'
costituzionale  promosso  dalla  Regione  Valle  d'Aosta  e  da altre
regioni.  Non puo' non osservarsi, infatti, che l'art. 13, commi da 1
a  3,  del  decreto-legge  n. 112/2008  riproduce  nella  sostanza  i
contenuti   dei   succitati   commi  della  legge  finanziaria  2006,
ridisciplinando le modalita' di vendita degli immobili costituenti il
patrimonio  regionale  di edilizia residenziale pubblica, e si espone
pertanto   ad   analoghe  valutazioni  in  ordine  alla  legittimita'
costituzionale  della  disciplina statale, invasiva, ora come allora,
della competenza legislativa regionale in materia.
   Nella  sentenza  n. 94  del  2007,  questa ecc.ma Corte, dopo aver
compiuto  un  ampio  excursus sull'evoluzione della materia «edilizia
residenziale pubblica» con riferimento all'originario Titolo V, Parte
seconda,  della  Costituzione,  ha  osservato  che,  a  seguito della
revisione  costituzionale  del  2001,  «il  quadro sistematico non e'
cambiato,  nel  senso  che la consistenza della materia non ha subito
variazioni  dipendenti  da una nuova classificazione costituzionale o
da una diversa sistematizzazione legislativa di principio». Tuttavia,
essendo  mutata  la  «sistematica  costituzionale  sul  riparto delle
competenze  legislative  tra lo Stato e le regioni», l'assenza di una
specifica  materia  «edilizia  residenziale  pubblica»  negli elenchi
contenuti nel secondo e terzo comma dell'art. 117 Cost., non consente
di  concludere  puramente  e  semplicemente  nel  senso che tutti gli
aspetti  di  tale  materia  debbano  essere  ricondotti alla potesta'
legislativa  residuale  delle  regioni,  ai  sensi  del  quarto comma
dell'art.  117  cost.  Piuttosto,  ha  affermato questa ecc.ma Corte,
nell'attuale  quadro costituzionale la materia «edilizia residenziale
pubblica»  possiede  carattere  «trasversale»  e  «si  estende su tre
livelli  normativi»: il primo riguarda la determinazione dell'offerta
minima  di  alloggi  destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno
abbienti, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera m), Cost., e nella quale si
inserisce   la   fissazione  di  principi  che  valgano  a  garantire
l'uniformita'  dei  criteri  di  assegnazione  su tutto il territorio
nazionale;  il  secondo  livello normativo riguarda la programmazione
degli  insediamenti  di  edilizia  residenziale  pubblica, che ricade
nella  materia  «governo  del  territorio»,  ai sensi del terzo comma
dell'art.  117 Cost.; infine, «il terzo livello normativo, rientrante
nel  quarto  comma  dell'art.  117  Cost.,  riguarda  la gestione del
patrimonio   immobiliare   di   edilizia   residenziale  pubblica  di
proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri
enti  che  a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione
regionale» (Corte cost., sent. n. 94/2007).
   Ora  non  v'e'  dubbio  che la disciplina introdotta dall'art. 13,
commi  1,  2  e  3,  del  decreto-legge  n. 112/2008, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  n. 133/2008,  incida  sul terzo livello
normativo  cui  si e' fatto cenno e cioe' in un ambito spettante alla
potesta'  legislativa  regionale  residuale  di  cui  al quarto comma
dell'art. 117 Cost. Il legislatore statale ha, infatti, dettato norme
sulla  gestione  del  patrimonio immobiliare di edilizia residenziale
pubblica di proprieta' degli Istituti autonomi per le case popolari o
degli  altri  enti  che a questi sono stati sostituiti ad opera della
legislazione  regionale  ed ha cosi' invaso la competenza legislativa
spettante in materia alla Regione Valle d'Aosta ex art. 117, comma 4,
Cost.,  in  virtu' dell'applicazione della clausola di maggior favore
di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
   L'esame  puntuale dei singoli commi dell'art. 13 del decreto-legge
n. 112/2008,   oggetto  di  impugnazione,  conferma  quanto  sin  qui
affermato.
   Anzitutto,  il  comma  1  dell'art.  13  si  pone  l'obiettivo «di
valorizzare gli immobili residenziali costituenti il patrimonio degli
Istituti  autonomi  per  le  case popolari, comunque denominati, e di
favorire   il   soddisfacimento   dei   fabbisogni  abitativi».  Tale
valorizzazione  deve  essere ottenuta, a tenore del medesimo comma 1,
mediante  «la  semplificazione  delle  procedure di alienazione degli
immobili  di  proprieta'  dei  predetti  Istituti». La specificazione
delle  modalita'  di  semplificazione  e'  demandata  ad  accordi con
regioni  ed enti locali promossi, in sede di Conferenza unificata, di
cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
dai  Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dei
rapporti con le regioni.
   E'  evidente che il fine perseguito dal legislatore statale con la
disciplina  dettata  dal comma 1 dell'art. 13 - analogamente a quanto
osservato   da   questa  ecc.ma  Corte  nella  sent.  n. 94/2007  con
riferimento  al  comma 597 dell'art. 1 della legge finanziaria 2006 -
non  e'  quello  di  dettare  una  disciplina  generale  in  tema  di
assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale pubblica, di
competenza   statale,   bensi'   quello   di  regolare  le  procedure
amministrative  ed  organizzative  per  arrivare  ad  una piu' rapida
cessione  degli  immobili.  La  disciplina statale censurata, dunque,
interviene  nella  gestione degli alloggi di proprieta' degli IACP (o
di  altri  enti  sostitutivi  di  questi),  cioe'  di  un  patrimonio
immobiliare  non appartenente allo Stato ma ad enti strumentali della
Regione.  In  tal  modo essa lede la competenza legislativa esclusiva
della  Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di edilizia residenziale
pubblica,  in  violazione  dell'art.  117,  quarto  comma,  Cost., in
combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3/2001.
   Ne'  varrebbe  obiettare,  in  senso  contrario,  che  il  comma 1
dell'art.  13,  affidando  ai  Ministri  delle  infrastrutture  e dei
trasporti e per i rapporti con le regioni il compito di «promuovere»,
in  sede  di  Conferenza  unificata, la conclusione degli accordi con
regioni  ed  enti  locali  aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure  per  l'alienazione  degli  immobili, avrebbe rispettato il
principio di leale collaborazione chiamato a sovrintendere i rapporti
tra enti territoriali. Il principio di leale collaborazione, infatti,
come  piu'  volte  sottolineato  dalla giurisprudenza costituzionale,
anche  in  relazione  alla  materia  «edilizia residenziale pubblica»
(Corte  cost.,  sent.  n. 94/2007),  non  puo'  essere invocato nelle
ipotesi   in   cui   si   versi  in  un  ambito  materiale  riservato
esclusivamente   alle   regioni,   giacche'   in   tali   ipotesi  e'
costituzionalmente   preclusa   allo   Stato   ogni  possibilita'  di
intervento nella disciplina della materia.
   A  conclusioni  analoghe si perviene con riguardo al secondo comma
dell'art.  13  impugnato  col  presente  ricorso.  Tale disposizione,
infatti,  individua  analiticamente  i «criteri» di cui si deve tener
conto  nella  conclusione  degli accordi previsti dal primo comma del
medesimo  art.  13.  Non  si  tratta,  tuttavia, di principi generali
destinati  a stabilire criteri uniformi di assegnazione degli alloggi
di  edilizia residenziale pubblica finalizzati alla soddisfazione del
diritto  all'abitazione  o  ad  evitare  forti squilibri territoriali
nella  politica  sociale  della  casa, che potrebbero, i primi, farsi
rientrare  nella  competenza  legislativa  esclusiva  statale  di cui
all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  m),  i secondi, autorizzare
«chiamate  in  sussidiarieta'»  (secondo  quanto  chiarito  da questa
ecc.ma.  Corte  nella  seni.  n. 166  del  2008).  Ne'  e'  possibile
ricondurre i suddetti criteri a scelte di natura programmatoria degli
insediamenti  di edilizia residenziale pubblica o comunque a progetti
idonei  ad  avere  un  qualsiasi impatto con il territorio, e percio'
riconducibili  alla  materia «governo del territorio» di cui al terzo
comma  dell'art.  117  Cost.  Al  contrario, essi si configurano come
limiti   ed   indirizzi   per  le  scelte  regionali  in  materia  di
semplificazione   delle  procedure  di  alienazione  degli  immobili,
giungendo  in  buona  sostanza  a  predeterminare  il contenuto degli
accordi  previsti  dal  primo  comma dell'art. 13, e dunque investono
pienamente   la  gestione  del  patrimonio  immobiliare  di  edilizia
residenziale  pubblica di proprieta' degli IACP o degli altri enti ad
essi  assimilabili,  comunque denominati, rientrante nella competenza
legislativa esclusiva della Regione Valle d'Aosta.
   Infine,  anche  il  terzo  comma  dell'art.  13  del decreto-legge
n. 112/2008    appare    lesivo    della    competenza    legislativa
costituzionalmente riconosciuta alla Regione Valle d'Aosta in materia
di  edilizia residenziale pubblica. Tale disposizione prevede infatti
che  -  fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  1, comma 6, del
decreto-legge  25  settembre  2001,  n. 351  (Disposizioni urgenti in
materia   di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
immobiliare  pubblico  e di sviluppo dei fondi comuni di investimento
immobiliare),  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, in tema di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare
pubblico  -,  all'interno  degli accordi per la semplificazione delle
procedure  di alienazione degli immobili previsti dal primo comma del
medesimo   art.   13   «puo'  essere  prevista  la  facolta'  per  le
amministrazioni  regionali  e  locali  di  stipulare  convenzioni con
societa'  di  settore  per lo svolgimento delle attivita' strumentali
alla  vendita  dei  singoli  beni  immobili».  Tale disposizione deve
considerarsi   immediatamente  lesiva  della  competenza  legislativa
valdostana  in  materia  di  edilizia residenziale pubblica, giacche'
interviene   sulle   possibili   scelte   gestionali   della  regione
relativamente  alla  vendita  degli  alloggi  e  dunque  su un ambito
materiale  che  e'  riservato  al legislatore regionale valdostano ai
sensi dell'art. 117, comma 4, Cost., in combinato disposto con l'art.
10 della legge cost. n. 3/2001.
2)  Lesione  dell'autonomia finanziaria e legislativa della regione e
violazione  dell'art.  48-bis  dello  statuto  speciale  per la Valle
d'Aosta  (legge  cost.  n. 4  del  1948),  per contrasto con la norma
interposta  di  cui  al decreto legislativo n. 282/2000 in materia di
finanziamento  all'Ateneo  valdostano,  nonche'  con  il principio di
leale  collaborazione  e  di  ragionevolezza,  da parte dell'art. 61,
comma  17,  del  d.-l. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in
legge n. 133/2008.
   L'art.  48-bis,  comma  1,  dello  statuto  speciale  per la Valle
d'Aosta (legge cost. n. 4 del 1948), aggiunto dall'art. 3 della legge
cost.  n. 2 del 1993, delega il Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi  recanti  le  disposizioni  di  attuazione  dello Statuto
speciale.  Il  comma  2 dello stesso articolo specifica, inoltre, che
gli schemi dei decreti legislativi «sono elaborati da una commissione
paritetica  composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal
Governo  e  tre  dal  Consiglio  regionale della Valle d'Aosta e sono
sottoposti al parere del Consiglio stesso».
   In  conformita'  all'art. 48-bis dello statuto valdostano e' stato
adottato  il  decreto  legislativo 21 settembre 2000, n. 282, recante
«norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della Regione Valle
d'Aosta  in  materia  di  potesta'  legislativa regionale inerente il
finanziamento  dell'universita' e l'edilizia universitaria». L'art. 1
di  tale decreto legislativo prescrive, al comma 1, che "agli effetti
di  cui al comma 121 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127,
la  Regione autonoma Valle d'Aosta emana norme legislative in materia
di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 dello stesso articolo
e  di  edilizia  universitaria,  ivi  comprese la scelta delle aree e
l'acquisizione  anche  mediante esproprio, degli immobili necessari».
Il  comma  seguente dispone che, successivamente all'emanazione delle
predette  norme legislative, «la regione autonoma della Valle d'Aosta
esercitera'  le  relative  funzioni amministrative». Infine, il terzo
comma  dell'art.  1  del d.lgs. n. 282/2000 stabilisce che la Regione
Valle  d'Aosta  esercitera' le funzioni legislative ed amministrative
previste  dai  due  precedenti  commi  «successivamente al decreto di
autorizzazione  di  cui  al  comma 120, secondo periodo, dell'art. 17
della legge 15 maggio 1997, n. 127».
   Le  norme di attuazione dello statuto valdostano introdotte con il
d.lgs.   n. 282/2000   si   riferiscono   alla  peculiare  disciplina
legislativa  dell'Universita'  della Valle d'Aosta prevista dall'art.
17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione  e di controllo), secondo cui, «in deroga alle procedure di
programmazione  di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  e'  consentita  l'istituzione di una
universita'   non   statale   nel  territorio  rispettivamente  della
Provincia  autonoma  di  Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati». Contestualmente il
comma  120  dell'art.  17 della legge n. 127/1997 stabilisce altresi'
che  l'autorizzazione, per le due menzionate Universita' non statali,
«al  rilascio  di titoli di studio universitari aventi valore legale,
e' concessa con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica,  previa  intesa  rispettivamente  con la
Provincia  autonoma  di  Bolzano  e  con  la  Regione  autonoma Valle
d'Aosta».  La  suddetta  disposizione ha avuto, poi, attuazione - per
quanto  concerne  la  Regione  Valle  d'Aosta - con la delibera della
Giunta  regionale  18  settembre  2000,  n. 3134,  che  ha  istituito
l'Universita'  della  Valle d'Aosta/Universite' de la Vallee d'Aoste,
cui  ha  fatto  seguito il d.p.g.r. 21 settembre 2000, n. 460 recante
l'approvazione  dello  statuto  e  del  regolamento  didattico  della
medesima  universita'.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e
della  ricerca  scientifica  del  31  ottobre  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  13  novembre 2000, e' stata infine concessa
l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore legale.
   Deve,  inoltre, considerarsi che l'art. 17 della legge n. 127/1997
al   comma   121  prefigura  gia'  con  chiarezza  le  modalita'  per
l'attribuzione  alla Regione Valle d'Aosta della potesta' legislativa
in  materia  di  finanziamento  dell'ateneo  istituito  ai  sensi del
predetto  comma  120.  Infatti,  tale  disposizione  prevede che, per
l'attribuzione  alla Regione valdostana della potesta' legislativa in
materia, «si procedera', successivamente al decreto di autorizzazione
di  cui  al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis
dello  statuto  speciale  per  la  Valle d'Aosta, approvato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni».
   Dunque,  in conformita' a quanto previsto dalla legge n. 127/1997,
perfezionatosi  l'iter formativo dell'ateneo valdostano ed emanato il
decreto  ministeriale  di  autorizzazione  al  rilascio  di titoli di
studio   universitari,   e'  stato  emanato  il  decreto  legislativo
n. 282/2000,  sopra  richiamato, di attuazione dello statuto speciale
della  Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  potesta' legislativa
regionale  inerente  il  finanziamento  dell'universita' e l'edilizia
universitaria,  ai  sensi  dell'art.  48-bis  dello  statuto speciale
valdostano.
   In  attuazione  della  disciplina statale introdotta dall'art. 17,
commi  120  e  121, della legge n. 127/1997 e dall'art. 1 del decreto
legislativo  n. 282/2000,  la  Regione  Valle d'Aosta ha approvato la
legge  regionale  4  settembre  2001,  n. 25,  avente  ad  oggetto il
finanziamento  dell'Universita' della Valle d'Aosta/Universite' de la
Vallee  d'Aoste,  la  programmazione  degli  interventi in materia di
edilizia  universitaria  nonche'  l'istituzione della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  universitario. L'art. 2 di tale legge
regionale,  cosi'  come modificato dall'art. 46 della legge regionale
19  dicembre  2005,  n. 34,  autorizza, al comma 1, «il finanziamento
dell'Universita'  della  Valle d'Aosta mediante trasferimenti annuali
correnti  e  di investimento posti a carico della regione» e dispone,
al  comma  2,  che  l'ammontare annuo complessivo dei finanziamenti a
favore   dell'ateneo   valdostano   «e'   determinato   con  appositi
stanziamenti,  a  carico  del  bilancio regionale, tenuto conto degli
oneri gravanti sul bilancio dello Stato». Il terzo comma del medesimo
art.  2  prevede  inoltre  che  «le  modalita' di trasferimento delle
risorse  finanziarie  a copertura del fabbisogno dell'universita' per
l'attivita'  didattica,  amministrativa e di ricerca, per l'esercizio
delle  funzioni  in  materia  di  diritto allo studio e delle risorse
finanziarie  di  investimento  sono stabilite con deliberazione della
giunta regionale».
   Resta  peraltro  fermo  che all'Universita' della Valle d'Aosta si
applica  la  disciplina  dettata  dalla  legge 29 luglio 1991, n. 243
(universita'  non  statali legalmente riconosciute) ed in particolare
l'art.  1  di  tale legge, secondo cui «le universita' e gli istituti
superiori  non  statali  legalmente  riconosciuti operano nell'ambito
delle  leggi  che  h  riguardano, nonche' dei principi generali della
legislazione in materia universitaria in quanto compatibili».
   Rispetto  al quadro normativo sin qui richiamato, l'art. 61, comma
17,  del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, in
legge  n. 133/2008,  nel prevedere il versamento ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio dello Stato delle somme provenienti dalle
riduzioni  di  spesa  disposte  al  medesimo  articolo,  ove ritenuto
applicabile  all'Universita' della Valle d'Aosta risulta lesivo delle
competenze  legislative ed amministrative in materia di finanziamento
all'ateneo  valdostano  attribuite  alla  Regione  Valle  d'Aosta dal
decreto  legislativo n. 282/2000 in attuazione dell'art. 48-bis dello
statuto speciale valdostano.
   La  disposizione  impugnata,  infatti,  stabilendo  che  «le somme
provenienti  dalle  riduzioni  di spesa e le maggiori entrate» di cui
all'art.  61  del decreto-legge n. 112/2008 «sono versate annualmente
dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad
apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello Stato», sembra
dettare  una  disciplina potenzialmente idonea a trovare applicazione
anche  nei confronti dell'Universita' della Valle d'Aosta. L'ampiezza
della  previsione legislativa statale viene peraltro circoscritta dal
successivo  periodo  del  medesimo comma 17 dell'art. 61 in esame, ma
solo  con  riferimento  agli  «enti  territoriali»  ed agli «enti, di
competenza  regionale  o  delle  Province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano, del Servizio sanitario nazionale».
   La  disciplina  statale dettata dal comma 17 dell'art. 61, quindi,
non  trova  applicazione  nei  confronti degli enti territoriali e di
quelli  del S.s.n. per espressa previsione legislativa. Ma poiche' lo
stesso  legislatore  non  ha previsto alcuna esclusione nei confronti
delle  universita'  degli  studi,  in genere, e nemmeno di quelle non
statali  legalmente  riconosciute,  in  particolare,  e  tantomeno si
riferisce  all'Universita'  della  Valle  d'Aosta, deve ritenersi che
l'art.  61,  comma  17,  del  decreto-legge  n. 112/2008 sia per tale
profilo  viziato  da  illegittimita'  costituzionale. La disposizione
censurata,  infatti,  nella  parte  in  cui non esclude l'Universita'
della  Valle d'Aosta dall'applicazione della normativa che dispone il
versamento  ad apposito capitolo del bilancio dello Stato delle somme
provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo art. 61, lede
l'autonomia  legislativa  ed amministrativa riconosciuta alla Regione
Valle  d'Aosta in materia di finanziamento dell'Ateneo valdostano dal
decreto  legislativo  n. 282/2002  che  ha  dato  attuazione all'art.
48-bis  dello  statuto  speciale  valdostano,  in conformita' ed agli
effetti di cui all'art. 17, comma 121, della legge n. 127/1997.
   A  tale riguardo deve dunque ritenersi che la disposizione statale
censurata,  qualora  ritenuta applicabile all'Universita' della Valle
d'Aosta,  inciderebbe  su un ambito materiale che e' stato attribuito
alla  potesta'  legislativa  (ed  amministrativa) della Regione Valle
d'Aosta  attraverso  un  atto  legislativo (il decreto legislativo di
attuazione  dello statuto speciale valdostano), previsto da una norma
di  rango  costituzionale (l'art. 48-bis dello Statuto speciale), che
non  puo'  essere  derogato  o  tacitamente  abrogato  da  una  legge
ordinaria  dello  Stato  o  da  un  atto  ad  essa equiparato che sia
adottato senza osservare il peculiare procedimento previsto dall'art.
48-bis dello Statuto. Quest'ultimo, come gia' ricordato, nel delegare
al  Governo la potesta' di adottare decreti legislativi di attuazione
dello  statuto  speciale della Regione Valle d'Aosta, prevede infatti
un  diretto  coinvolgimento  della  regione  attraverso  il potere di
proposta  spettante  alla  Commissione paritetica e quello consultivo
attribuito  al  Consiglio  regionale  della Valle d'Aosta. Del resto,
anche  i  contributi statali in relazione alle strutture didattiche e
scientifiche  sono  fissati,  ai  sensi dell'art. 17, comma 120 della
legge   n. 127   del  1997,  attraverso  l'adozione  di  un  Ministro
dell'universita' previa intesa con la Regione Valle d'Aosta.
   E'   allora   di   immediata   evidenza  che  lo  Stato  non  puo'
legittimamente     incidere     negativamente    sul    finanziamento
dell'Universita'   della   Regione   Valle   d'Aosta,   senza   alcun
coinvolgimento  della  regione  e  con  una fonte diversa dal decreto
legislativo  di attuazione (di cui all'art. 48-bis dello statuto) con
il  quale la medesima competenza legislativa e' stata attribuita alla
regione  valdostana.  Per  tale  ragione,  l'art.  61,  comma 17, del
decreto-legge   n. 112/2008,   qualora   ritenuto  applicabile  anche
all'Universita'  della  Valle  d'Aosta, dovrebbe ritenersi viziato da
illegittimita'  costituzionale  per  contrasto, anzitutto, con l'art.
48-bis  dello  statuto  speciale  valdostano attraverso la violazione
della norma interposta introdotta col decreto legislativo n. 282/2002
di  attuazione  dello  statuto  medesimo,  nonche' per violazione del
principio di leale collaborazione.
   Non    puo',    peraltro,    ignorarsi    che   il   finanziamento
dell'universita'  e' prevalentemente a carico del bilancio regionale,
con   la  conseguenza  che  l'applicazione  dell'impugnata  normativa
finirebbe  per  «trasformare»  le  riduzioni  di  spesa o le maggiori
entrate  dell'ateneo valdostano (e, dunque, un atteggiamento virtuoso
dello  stesso)  in  un  irragionevole  e illegittimo trasferimento di
risorse  economiche  dalla regione allo Stato. Tale trasferimento non
solo   determinerebbe   una   lesione  dell'autonomia  legislativa  e
finanziaria  della  Regione,  ma  paradossalmente  si  tradurrebbe in
un'irragionevole  sanzione  nei confronti del principale finanziatore
(la regione, appunto) di un ente (l'ateneo de quo) con un bilancio in
attivo,   in   ragione   di   una   sana   ed   efficiente   gestione
economico-finanziaria.
   A tale riguardo deve, infine, considerarsi che il tenore letterale
dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 non consente di
escludere  con  certezza  l'efficacia  delle relative norme anche nei
riguardi  dell'Universita'  della  Valle d'Aosta. La possibilita' che
esse  vadano  interpretate  in  senso lesivo delle attribuzioni della
regione  valdostana  in materia di finanziamento del suddetto Ateneo,
induce  a  farle  oggetto  di impugnazione, sulla scorta della solida
giurisprudenza  di codesta ecc.ma Corte, per la quale «il giudizio in
via  principale  puo'  concernere  questioni  sollevate sulla base di
interpretazioni   prospettate   dal   ricorrente  come  possibili,  a
condizione    che    queste   ultime   non   siano   implausibili   e
irragionevolmente  scollegate  dalle  disposizioni impugnate cosi' da
far  ritenere  le  questioni del tutto astratte o pretestuose» (sent.
n. 412 del 2004).

        
      
                              P. Q. M.
   Con   riserva  di  ulteriormente  argomentare,  la  Regione  Valle
d'Aosta, come sopra rappresentata e difesa, chiede che codesta ecc.ma
Corte  costituzionale,  in  accoglimento del presente ricorso, voglia
dichiarare   l'illegittimita'  costituzionale  del  decreto-legge  25
giugno  2008,  n. 112,  recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico,  la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della  finanza pubblica e la perequazione tributaria», pubblicato nel
supplemento  ordinario  n. 152/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale  - n. 147 del 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni,
in  legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 196  alla  Gazzetta  ufficiale  -  serie  generale - n. 195 del 21
agosto  2008,  limitatamente  alle  norme  di  cui  ai commi da 1 a 3
dell'art.  13,  ed  al  comma  17  dell'art.  61,  nella parte in cui
risultano  applicabili  alla  Regione  Valle  d'Aosta e quindi lesive
delle  sue competenze costituzionalmente garantite, sotto i profili e
per le ragioni dianzi esposte.
     Roma, addi' 15 ottobre 2008
                 Prof. Avv. Francesco Saverio Marini

        

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