Ricorso n. 84 dell'8 ottobre 2009 (Regione Toscana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2009 , n. 84
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2009 (della Regione Toscana).
(GU n. 46 del 18-11-2009)
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 785 del 14 settembre 2009, rappresentato e difeso, per mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'avv. Giovanni Pasquale Mosca; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma primo, dell'art. 17, comma 23, lett. e (nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71 della legge n. 133/2008) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 - recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali - nonche' dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 recante «Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009». Nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 e' stata pubblicata la legge n. 102 del 2009, di conversione del d.l. n. 78/2009, contenente molteplici disposizioni dal contenuto eterogeneo; nella stessa Gazzetta e' stato altresi' pubblicato il d.l. n. 103 del 2009, correttivo del citato decreto anticrisi. Le norme impugnate sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di D i r i t t o 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma della legge n. 102/2009 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del d.l. n. 103/2009 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., anche sotto il profilo della lesione del principio della leale collaborazione. L'art. 4 disciplina gli interventi urgenti per le reti dell'energia. La norma, nella formulazione antecedente la legge di conversione, al comma 1 attribuiva al Consiglio dei ministri, su proposta e di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con le regioni, il compito di individuare gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da effettuarsi con mezzi e poteri straordinari, nel caso in cui ricorrano ragioni di particolare urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico. A tal fine, al comma 2 dello stesso articolo, veniva previsto il potere di nomina, con le medesime modalita' di cui la precedente comma 1, quindi sempre d'intesa con le regioni, di un Commissario straordinario che agisce in deroga ed in sostituzioni di tutte le Amministrazioni altrimenti competenti. La norma cosi formulata pur incidendo senz'altro su una materia di spettanza regionale ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., prevedeva un intervento «amministrativo» dello Stato, in virtu' del principio di sussidiarieta' verticale ascendente, in ragione dell'urgenza e della straordinarieta' della situazione che ben potevano giustificare, da un punto di vista costituzionale, l'evocazione del potere al livello di governo statale, perche' era sempre prevista l'intesa con le regioni. Non si ravvisavano, pertanto, profili di illegittimita' costituzionale della disposizione. Oggi invece, nel testo novellato dalla legge di conversione n. 102/2009, il coinvolgimento delle regioni e' previsto esclusivamente per gli interventi relativi alla produzione dell'energia, mentre non e' contemplata alcuna intesa con le regioni per gli interventi relativi alla trasmissione cd alla distribuzione dell'energia. Tale previsione e' stata ugualmente riprodotta dall'art. l, comma 1, lett. a) del d.l. 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto anticrisi n. 78 del 2009, che ha sostituito l'art. 4, comma 1 sopra riportato. La limitazione dell'intesa determina evidenti conseguenze anche in ordine al procedimento di nomina del Commissario straordinario prevista dal successivo comma 2, il quale richiama - per le modalita' della nomina - proprio il comma 1. La disposizione, nella parte in cui ha soppresso la prevista intesa con le regioni per quanto attiene gli interventi relativi alla trasmissione ed alla distribuzione dell'energia, e' lesiva delle competenze regionali di cui agli artt. 117 e 118 Cost. Infatti la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia rientra nella potesta' legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. e gli interventi di trasmissione e distribuzione energetici interferiscono con materie di competenza regionale, come il governo del territorio, la tutela della salute, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Trova percio' applicazione il principio, piu' volte affermato dalla Corte costituzionale, per cui quando lo Stato decide di allocare a se stesso ai sensi dell'art. 118, Cost. la titolarita' di funzioni amministrative, dettando quindi anche la necessaria disciplina legislativa incidente in ambiti rientranti nella competenza regionale, deve essere prevista l'intesa con le regioni, a salvaguardia delle loro attribuzioni costituzionalmente previste (sentenze n. 303/2003; n. 6/2004; n. 383/2005). Nella richiamata sentenza n. 6/2004 la Corte costituzionale, proprio in riferimento alla materia dell'energia, ha dichiarato che l'intesa e' da considerarsi di natura forte, « nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l'impatto che una struttura produttiva come l'impianto energetico ha su molteplici funzioni regionali. Ancora, nella sentenza n. 383 del 2005, e' rilevato che «Nell'attuale situazione, come questa Corte ha piu' volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarieta'" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi case pertanto, deve escludersi che, ai fini' del perfezionamento dell'intesa, la volonta' della regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non puo' strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potra' certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'arto finale nei casi in cui siano insorte difficolta' a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritarie delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e regioni». Le norme impugnate non rispettano i richiamati principi, perche' eliminano l'intesa con le regioni, non sostituendola con meccanismi analoghi di leale collaborazione, per gli interventi di trasmissione e distribuzione dell'energia. Di qui i vizi denunciati. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e), per violazione degli artt. 117 e 119, Cost. Il comma 23 dell'art. 17 della legge n. 102 del 2009 appare incostituzionale nella parte in cui, con la lettera e), introduce due nuovi commi all'art. 71 della legge n. 133/2008, i quali prevedono: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale: conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto dell'incidenza sui propri territori di dipendenti pubblici; gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». La disposizione, cosi come formulata, obbliga le regioni a sostenere, tramite il fondo sanitario, l'onere delle visite fiscali ai dipendenti assenti dal servizio per malattia. Gli accertamenti medico-legali effettuati dalle Aziende sanitarie, rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario, ma questo non comporta che automaticamente le relative prestazioni siano effettuate a titolo gratuito. La regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute ed organizzazione del Servizio sanitario regionale, ha emanato nell'anno 2005 una delibera di Giunta (n. 622 del 6 giugno 2005: doc. 1) in base alla quale le visite fiscali richieste dai datori di' lavoro pubblici per i propri dipendenti assenti per malattia sono a titolo oneroso per il datore di lavoro, trattandosi di' certificazioni mediche richieste non nell'interesse del lavoratore, in quanto utente del servizio sanitario, ma nell'interesse dei datare di lavoro stesso (pubblico o privato) per accertare la legalita' dell'assenza del prestatore di lavoro. Tale delibera e' stata contestata dall'Amministrazione statale la quale sosteneva che il servizio di visita fiscale avrebbe dovuto essere gratuito per il datore di lavoro Pubblica Amministrazione, in quanto prestazione rientrante nei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza) dovuti al lavoratore. Il t.a.r. Toscana prima (sentenze n. 4353/2004; n. 6038/2006) e il Consiglio di Stato poi (Sez. V, n. 5690 del 2008) hanno rilevato che le suddette visite «si sostanziano... in un momento procedimentale tecnico volto a tutelare un interesse specifico dell'Amministrazione istante ed il loro espletamento non risponde, quindi, all'interesse diffuso della salute collettiva. Pertanto... la visita fiscale disposta nell'interesse dell'Amministrazione non integra un L.E.A.». Lo stesso principio e' stato affermato dalla Corte di cassazione, Sez. I, n. 13992 del 28 maggio 2008. La norma impugnata, invece, vanifica la legittima scelta organizzativa regionale, imponendo la gratuita' delle visite fiscali, facendo quindi ricadere il relativo onere sulle aziende sanitarie e, quindi, sul fondo sanitario regionale. La previsione e' lesiva delle attribuzioni regionali di cui all'art. 117, Cost., in materia di tutela della salute e di organizzazione del servizio sanitario. Infatti l'attivita' di' controllo medico-legale sulle condizioni di salute dei lavoratori dipendenti al fine di accertare, su richiesta del datore di lavoro, la legittimita' dell'assenza dal lavoro, pur rientrando nelle competenze delle ASL, non costituisce prestazione di cura e prevenzione e pertanto non risponde ai fini di tutela della salute collettiva garantiti dalla legge n. 833/1978, cosi' che non e' precluso alle regioni richiedere il pagamento delle prestazioni secondo una tariffa determinata. Il fondo sanitario, con cui le disposizioni impugnate prevedono che sia coperto l'onere economico delle ASL per le visite fiscali, deve invece essere utilizzato per far fronte alle prestazioni dirette alla tutela della salute; il finanziamento sanitario e' dunque finalizzato al soddisfacimento dei L.E.A., determinati in accordo Stato-regioni. Tanto e' vero che sia il d.P.C.m. 29 novembre 2001 che il successivo d.P.C.m. 28 novembre 2003 escludono totalmente dai L.E.A. le prestazioni rappresentate da «certificazioni mediche, comprese le prestazioni diagnostiche necessarie per il loro rilascio, non rispondenti ai fini della tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge». Cio' e' confermato anche dal d.P.C.m. 21 aprile 2008. Le norme impugnate individuano la quota necessaria a finanziare gli accertamenti medico-legali in riferimento all'espletamento delle visite fiscali, quale parte del Fondo Sanitario e non come fondo aggiuntivo da destinare agli scopi di cui sopra, pertanto la prestazione richiesta si configura come un L.E.A., per la cui definizione risulta necessario l'accordo in conferenza Stato-regione (secondo quanto la Corte costituzionale, con le sentenze n. 134 del 2006 e n. 88 del 2003, ha ritenuto costituzionalmente necessitato). Cio' costituisce una lesione delle competenze regionali in materia di tutela della salute di' cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Queste sono altresi' compromesse perche' si impone di utilizzare il finanziamento sanitario per prestazioni del tutto estranee alla finalita' del finanziamento stesso, riducendo le risorse per i L.EA., che restano cosi' a carico delle regioni. Le impugnate disposizioni violano anche l'art. 119, Cost. in quanto la regione, per garantire invariato il livello di assistenza sanitaria, e' costretta ad integrare il fondo sanitario regionale con proprie risorse finanziarie. Tale lesione dell'autonomia finanziaria regionale e' aggravata dal fatto che l'onerosita' delle visite fiscali per le aziende sanitarie e' subito operativa, mentre la quota del fondo sanitario per tale scopo e' prevista solo dal 2010, il che rende sin da subito percepibile la carenza finanziaria lamentata.
P. Q. M. Si confida che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 4, comma 1, dell'art. 17, comma 23, lett. e) (nella parte in cui introduce i commi 5-bis e 5-ter all'art. 71 della legge n. 133/2008) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche' dell'art. 1, comma 1 lettera a) del d.l. 3 agosto 2009, n. 103 per violazione degli artt. 117, 118, 119 Cost. anche sotto il profilo della lesione del principio di leale collaborazione. Si deposita: 1) delibera della Giunta regionale n. 622 del 6 giugno 2005. Si deposita altresi' la delibera di autorizzazione a promuovere il presente ricorso. Firenze-Roma, addi' 2 ottobre 2009 Avv. Lucia Bora