Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 settembre 2015 (della Regione Veneto).
 


(GU n. 44 del 2015-11-04)

    Proposto dalla regione Veneto (codice fiscale  n.  …  -
partita IVA n. …), in persona del Presidente  della  giunta
regionale  dott.  Luca  Zaia   (codice   fiscale   …),
autorizzato con  delibera  della  giunta  regionale  n.  1157  dell'8
settembre 2015 (allegato 1), rappresentato e difeso,  per  mandato  a
margine del presente atto, tanto  unitamente  quanto  disgiuntamente,
dagli  avvocati  Ezio   Zanon   (codice   fiscale   …)
coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (codice  fiscale
…) del Foro di Roma, con domicilio  eletto  presso  lo
studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5 (per  eventuali
comunicazioni:  fax   …,   posta   elettronica   certificata
…),   contro   il   Presidente    del
Consiglio  dei   ministri   pro-tempore,   rappresentato   e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e'  domiciliato
ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 44, 47, lettera  f),
66, 180 e 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  recante  «Riforma
del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega  per  il
riordino  delle  disposizioni  legislative  vigenti»   (in   Gazzetta
Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162).
 
                               Motivi
 
    1) Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  44,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema  nazionale
di  istruzione  e  formazione  e  delega  per   il   riordino   delle
disposizioni legislative vigenti» per violazione degli  articoli  97,
117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della  Costituzione  della  Repubblica
italiana.
    L'art. 1, comma 44, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle disposizioni  legislative  vigenti»,  statuisce
che, «nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione  e
nel rispetto delle competenze delle regioni, al potenziamento e  alla
valorizzazione delle conoscenze e delle competenze degli studenti del
secondo ciclo nonche' alla trasparenza e alla qualita'  dei  relativi
servizi possono concorrere anche le istituzioni formative accreditate
dalle regioni per  la  realizzazione  di  percorsi  di  istruzione  e
formazione   professionale,    finalizzati    all'assolvimento    del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. L'offerta  formativa
dei percorsi di cui al presente comma e' definita, entro  centottanta
giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  dal
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  Al  fine
di garantire agli allievi iscritti ai percorsi  di  cui  al  presente
comma pari opportunita' rispetto agli studenti delle  scuole  statali
di istruzione secondaria  di  secondo  grado,  si  tiene  conto,  nel
rispetto delle competenze delle regioni, delle  disposizioni  di  cui
alla presente legge. All'attuazione del presente  comma  si  provvede
nell'ambito delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente e della dotazione organica dell'autonomia e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
    Onde  giudicare  della  legittimita'   costituzionale   di   tale
disposizione occorre  in  via  prodromica  ricostruire  il  complesso
quadro   delle   competenze   legislative   disegnato   dalla   Carta
costituzionale  in  ordine  alle  materie  istruzione  e   formazione
professionale.
    L'art. 117, comma 2, lettera n), della  Costituzione  attribuisce
alla  competenza  legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  peculiare
materia «norme generali  sull'istruzione».  Il  successivo  comma  3,
inserisce,  invece,  tra  le  materie  di   competenza   concorrente,
«l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e  con
esclusione della istruzione e della formazione professionale».
    Ne emerge un complesso e sovrapposto quadro  di  competenze,  che
esige, al fine di delimitare reciprocamente le attribuzioni statali e
regionali e definire la rispettiva  interferenza,  di  sciogliere  le
difficolta' esegetiche connesse alla determinazione del significato e
della portata dell'espressione «norme  generali  sull'istruzione»  di
cui   all'art.   117,   comma   2,   lettera   n),   Cost.,   e   del
rapporto-differenziazione di queste rispetto ai principi fondamentali
dell'istruzione di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
    A tal riguardo la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare
che:  «le  norme  generali  in  materia  di  istruzione  sono  quelle
sorrette, in relazione al loro contenuto,  da  esigenze  unitarie  e,
quindi,   applicabili   indistintamente   al   di   la'   dell'ambito
propriamente  regionale.  Le   norme   generali   cosi'   intese   si
differenziano,  nell'ambito  della  stessa  materia,   dai   principi
fondamentali  i  quali,  pur  sorretti  da  esigenze  unitarie,   non
esauriscono  in  se  stessi  la  loro  operativita',  ma   informano,
diversamente  dalle  prime,  altre  norme,  piu'  o  meno   numerose»
(sentenza n. 279/2005).
    Pare, dunque, che il discrimine tra  norme  generali  e  principi
fondamentali  vada  rinvenuto  nella   «dimensione»   teleologica   e
precettiva delle disposizioni. Ossia, ove sottese alle norme vi siano
«esigenze unitarie» che prescindano e  travalichino  le  peculiarita'
territoriali, si avra'  una  «norma  generale»,  mentre,  laddove  la
disposizione esigera' un'attuazione «territoriale»,  ci  si  trovera'
innanzi a meri principi fondamentali.
    Tale criterio e' stato ulteriormente specificato e chiarito nella
fondamentale decisione n. 200 del 2009  della  Corte  costituzionale,
che costituisce uno snodo esegetico imprescindibile nel  fissare  una
precisa linea di demarcazione tra le competenze legislative statali e
regionali in materia di istruzione e formazione.
    In essa i giudici di codesta ecc.ma Corte hanno  ritenuto  essere
«norme generali sull'istruzione (...) quelle disposizioni statali che
definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione
e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario
ed uniforme in tutto il territorio nazionale,  assicurando,  mediante
una offerta formativa omogenea, la sostanziale parita' di trattamento
tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione  (interesse
primario di rilievo costituzionale), nonche' la liberta' di istituire
scuole e la parita' tra le scuole statali e non statali  in  possesso
dei requisiti richiesti dalla legge». Si  specifica,  poi,  che  tali
«norme generali», devono essere suscettibili di «disciplinare un dato
settore ordinamentale con piena  idoneita'  normativa  dal  punto  di
vista verticale (dall'alto verso il  basso,  o  meglio  dal  soggetto
regolatore ai soggetti regolati)» e devono essere «funzionali,  anche
nei loro profili di rilevanza organizzativa, ad assicurare,  mediante
la previsione  di  una  offerta  formativa  sostanzialmente  uniforme
sull'intero territorio nazionale, l'identita'  culturale  del  Paese,
nel rispetto della liberta' di insegnamento di cui all'art. 33, primo
comma, Cost.».
    Cio' che, dunque, caratterizza le norme generali  sull'istruzione
e' la loro «infrazionabilita'» e autosufficienza precettiva,  che  ne
espande necessariamente la portata sull'intero territorio  nazionale,
sia  sotto  un  profilo  regolamentare  che  organizzatorio.  Il  che
giustifica, se  non  impone,  il  riconoscimento  di  una  competenza
legislativa esclusiva in capo allo Stato.
    I principi fondamentali dell'«istruzione», invece,  a  differenza
delle  norme  generali,   portano   con   se'   l'idea   del   limite
dell'esercizio della  potesta'  statale  e,  secondo  codesta  ecc.ma
Corte, conglobano in se' «quelle  norme  che,  nel  fissare  criteri,
obiettivi,  direttive  o  discipline,  pur  tese  ad  assicurare   la
esistenza di elementi di base  comuni  sul  territorio  nazionale  in
ordine alle modalita' di fruizione del servizio  dell'istruzione,  da
un lato, non sono riconducibili a  quella  struttura  essenziale  del
sistema   d'istruzione   che   caratterizza   le    norme    generali
sull'istruzione, dall'altro, necessitano, per la loro  attuazione  (e
non  gia'  per  la  loro  semplice  esecuzione)  dell'intervento  del
legislatore  regionale  il  quale  deve  conformare  la  sua   azione
all'osservanza  dei  principi  fondamentali  stessi»   (sentenza   n.
200/2009).
    Peraltro, ad avviso di codesto ecc.mo  Giudice,  «lo  svolgimento
attuativo dei predetti principi e' necessario  quando  si  tratta  di
disciplinare  situazioni  legate  a   valutazioni   coinvolgenti   le
specifiche realta' territoriali delle regioni, anche sotto il profilo
socio-economico». Ossia «la funzione  dei  principi  fondamentali  e'
quella di costituire un punto di riferimento in  grado  di  orientare
l'esercizio del potere  legislativo  regionale  (...)  Cio'  implica,
nella concreta attuazione, che i principi fondamentali della materia,
operando sostanzialmente da raccordo tra le «norme generali» e quelle
di competenza regionale in tema di istruzione, passano attraverso  il
termine medio della legislazione delle regioni, adottata  nell'ambito
di scelte riservate all'autonomia  del  legislatore  regionale».  «In
questa prospettiva, dunque, la legislazione di principio  svolge  una
funzione di coordinamento e collegamento tra  il  sistema  scolastico
nazionale, nella sua essenza strutturale, e gli ambiti di disciplina,
connessi alle specificita' territoriali,  demandati  alla  competenza
delle regioni» (sentenza n. 200/2009).
    In tale quadro prospettico, l'elemento definitorio che conforma e
demarca lo spazio d'intervento riservato al legislatore regionale  e'
allora  il  criterio  della  «specificita'  territoriale»,  il  quale
«affiora principalmente nel settore della  programmazione  scolastica
regionale e in quello  inerente  al  dimensionamento  sul  territorio
della rete scolastica» (sentenza n. 200/2009), ove non e'  legittima,
dunque, alcuna indebita compressione della potesta' regionale.
    Tale ricostruzione  esegetica  necessita  pero'  di  un'ulteriore
specificazione.  Infatti,   l'art.   117,   comma   3,   Cost.,   nel
ricomprendere  la  materia  «istruzione»  tra  quelle  di  competenza
concorrente tra Stato e regioni, prevede espressamente due eccezioni,
la prima, con riguardo alla «autonomia delle istituzioni scolastiche»
e  la  seconda  con  riferimento  alla   «istruzione   e   formazione
professionale».
    Ora, l'autonomia delle istituzioni scolastiche e' ritenuta essere
una «non materia», ovvero un mero ambito  di  azione  amministrativa,
organizzatoria e  didattica,  che  deve  essere  lasciato  al  libero
esercizio delle istituzioni, fermo restando che tale  autonomia  «non
puo'  in  ogni  caso  risolversi  nella  incondizionata  liberta'  di
autodeterminazione, ma esige soltanto che a  tali  istituzioni  siano
lasciati adeguati spazi che le  leggi  statali  e  quelle  regionali,
nell'esercizio della potesta' legislativa  concorrente,  non  possono
pregiudicare» (sentenza n. 37/2005).
    Invece,  la  «istruzione  e  formazione  professionale»   e'   da
considerare una materia a pieno titolo, da far rientrare, per effetto
e nei limiti del silenzio dei commi 2 e 3 dell'art. 117 Cost.,  nella
competenza esclusiva  delle  regioni  (decisioni  n.  253/2006  e  n.
287/2012).
    A tal riguardo, pero',  occorre  rilevare  che  l'espressione  in
parola  non  e'  considerata  nella   giurisprudenza   costituzionale
un'endiadi,  che  circoscriva  un  unitario  ambito   di   competenza
legislativa.  Occorre,  cioe',  distinguere  gli   aspetti   relativi
all'istruzione, i quali soggiaceranno ai «limiti delle norme generali
sull'istruzione», dando vita cosi'  a  quella  che  e'  definita  una
competenza  residuale  regionale,  da  quelli   afferenti   la   sola
formazione professionale. La quale deve ritenersi sussumibile in toto
nella competenza legislativa  esclusiva  delle  regioni,  soggiacendo
percio'   ai   soli   limiti   «esterni»   derivanti   dall'eventuale
interferenza con altre materie di competenza statale.
    Si puo' cosi' rilevare come il comma 44 dell'art. 1  della  legge
in questa sede impugnata, nell'affidare al Ministero  dell'istruzione
il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, viola il combinato disposto dei commi 3 e
4 dell'art. 117 Cost., nella  parte  in  cui  viene  attribuita  alla
competenza  esclusiva  delle  regioni  la   materia   «istruzione   e
formazione professionale».
    E non e' sufficiente a sanare tale illegittima compressione della
competenza  legislativa  regionale  da  parte  dello  Stato  la  mera
previsione di una  concertazione,  sotto  forma  di  intesa,  con  la
Conferenza Stato-regioni. Cio' in  quanto  il  raccordo  in  sede  di
conferenze intergovernative, quale strumento di leale collaborazione,
puo' servire a raccordare i  vari  livelli  territoriali  di  governo
della Repubblica, in caso di concorrenza di  materie,  rispetto  alle
quali non sia possibile stabilire una prevalenza dell'una sull'altra,
ovvero puo' servire a giustificare una «attrazione» di  competenze  a
favore dello Stato, ove sia necessario soddisfare esigenze  unitarie,
altrimenti  esposte  a  pregiudizio.  Ma  non  puo'  in  nessun  caso
costituire un grimaldello per scardinare il  riparto  di  competenze,
sovvertendo l'ordine delle stesse, come pare  avvenuto  nel  caso  di
specie, in cui  si  elide  o,  meglio,  si  espropria  la  competenza
regionale in materia di formazione professionale senza che sussista e
senza che sia menzionata alcuna ragione a giustificazione di cio'. Si
determina, per effetto di cio', anche una lesione dell'art. 120 Cost.
per   effetto   dell'utilizzo   discorsivo   delle   forme   in   cui
ordinariamente si attua il principio di leale collaborazione.
    D'altronde, il ripetuto utilizzo nel testo  della  legge  statale
impugnata della formula di stile «nel rispetto delle competenze delle
regioni» lascia intendere che lo  stesso  legislatore  statale  abbia
avuto presente il problema  dell'interferenza  e  forse  anche  della
«invasione» dell'ambito di competenza  regionale  per  effetto  della
disposizione in parola, senza peraltro  che,  a  parte  una  generica
formula di salvaguardia, abbia inteso giustificare la stessa in alcun
modo, se non facendo  un  vago  richiamo  al  «sistema  nazionale  di
istruzione e formazione» e alle esigenze di «potenziare e valorizzare
le conoscenze e  le  competenze  degli  studenti  del  secondo  ciclo
nonche' la trasparenza e la qualita' dei relativi servizi».  Esigenze
le quali non costituiscono un valido  fondamento  per  la  violazione
della competenza regionale e per la attribuzione a un organo  statale
della competenza a  definire  l'offerta  formativa  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale, non facendo transitare esse la
norma in parola nell'ambito delle norme generali sull'istruzione, che
ricomprendono  unicamente  le  disposizioni  dirette  a  definire  la
struttura portante del  sistema  nazionale  di  istruzione,  ove  sia
necessaria  una  applicazione   unitaria   e   uniforme   sull'intero
territorio   nazionale,   secondo    l'insegnamento    della    Corte
costituzionale.
    Infatti, per effetto del combinato disposto dei commi 2,  3  e  4
dell'art. 117 Cost., si deve ritenere che la competenza in materia di
«istruzione e formazione professionale» appartenga alle regioni,  con
la conseguenza che il riconoscere  al  Ministero  dell'istruzione  il
compito di definire  la  relativa  offerta  formativa  determina  una
illegittima lesione delle competenze legislative  riconosciute  dalla
Carta  costituzionale   alle   regioni.   Le   quali   vedono   cosi'
marginalizzato  se  non  eliso  il  loro  ruolo  decisorio,   potendo
unicamente esprimere  le  loro  valutazioni  in  sede  di  Conferenza
Stato-regioni sotto forma di intesa. Peraltro surrogabile secondo  il
meccanismo di cui all'art. 3 del  decreto  legislativo  n.  281/1997,
espressamente richiamato dal comma 44  dell'art.  1  della  legge  13
luglio 2015, n. 107.
    In questo modo, la disposizione qui impugnata determina anche una
lesione degli articoli 97 e 118 della Costituzione, in  quanto  viola
l'autonomia amministrativa  riconosciuta  alle  regioni  dalla  Carta
costituzionale, senza che ricorrano ne' siano menzionate  le  ragioni
giustificative di una  attrazione  in  sussidiarieta',  oltreche'  il
canone di buon andamento dell'agire pubblico.
    Il  demandare,  infatti,  la  puntuale  definizione  dell'offerta
formativa  alle  strutture  ministeriali   determina   la   materiale
impossibilita' di tener conto delle peculiarita'  e  delle  variegate
realta' territoriali disseminate sul territorio nazionale,  sotto  un
profilo  socio-geografico-economico,  con   conseguente   pregiudizio
dell'efficienza e del buon andamento dell'agire pubblico,  cui  viene
reso difficile soddisfare l'interesse pubblico sotteso ad un  sistema
di formazione che garantisca, a fini  di  efficienza,  il  necessario
riconoscimento delle peculiarita' locali.
    2) Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  47,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema  nazionale
di  istruzione  e  formazione  e  delega  per   il   riordino   delle
disposizioni legislative vigenti» per violazione degli  articoli  97,
117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della  Costituzione  della  Repubblica
italiana.
    L'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle  disposizioni  legislative  vigenti»  statuisce
che: «per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli
istituti tecnici superiori, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  con  il  Ministro
dello sviluppo economico e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono
emanate le  linee  guida  per  conseguire  i  seguenti  obiettivi,  a
sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio  e
dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:
        (omissis);
        f) prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata
in vigore  della  presente  legge  possano  attivare  nel  territorio
provinciale altri percorsi di formazione anche  in  filiere  diverse,
fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso  gli
istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio  non
inferiore a 100.000 euro.».
    Tale norma,  nel  quadro  esegetico  esplicitato  in  precedenza,
esorbita dalla competenza  statale  in  materia  di  «norme  generali
sull'istruzione» di cui all'art. 117,  comma  2,  lettera  n),  Cost.
nonche'  dall'ambito  dei  principi  fondamentali   in   materia   di
«istruzione» di cui all'art. 117, comma 3 Cost.
    Essa, infatti, dispone esclusivamente in materia di formazione  e
non  di  istruzione,  invadendo  e  ledendo   percio'   la   potesta'
legislativa  regionale  esclusiva  in  materia   di   «istruzione   e
formazione professionale».
    E cio' avviene in modo particolarmente  invasivo,  in  quanto  si
consente  alle  fondazioni  di  partecipazione  cui  fanno  capo  gli
istituti tecnici superiori di attivare altri percorsi  formativi  nel
territorio provinciale, ove invece la  definizione  dell'offerta  dei
percorsi realizzati da istituzioni formative dovrebbe ricadere  nella
esclusiva competenza regionale. In tal modo determinando non solo una
elisione delle attribuzioni riconosciute alle regioni, sotto forma di
lesione della competenza legislativa e amministrativa  regionale,  ma
ingenerando  pur  anche  la   possibilita'   di   sovrapposizioni   e
discordanze nella programmazione formativa territoriale complessiva e
locale,  con  conseguente  ulteriore  lesione  del  canone  di   buon
andamento di cui all'art. 97 Cost.
    Come rilevato nel precedente motivo di  impugnazione,  anche  per
questo profilo, il legislatore statale utilizza il mezzo  dell'intesa
in seno alle conferenze intergovernative come strumento  di  elusione
del dettato costituzionale o, meglio, come grimaldello atto a  creare
una  apparente  giustificazione  della   lesione   delle   competenze
regionali.
    Infatti l'intesa nella Conferenza unificata non  puo'  costituire
valido  titolo   legittimante   l'espropriazione   della   competenza
regionale esclusiva in materia di  formazione,  ne'  puo'  sanare  la
conseguente illegittimita' costituzionale in assenza dei  presupposti
delineati dalla giurisprudenza costituzionale, ossia  in  assenza  di
ragioni unitarie imprescindibili che giustifichino  un  accentramento
delle competenze legislative e amministrative. Ove, invece, la  leale
collaborazione serve a controbilanciare fenomeni «centripeti» e non a
giustificare e legittimare gli stessi.
    Ne deriva percio' una violazione anche dell'art. 120 Cost.  sotto
forma di elusione o, rectius, di una distorta applicazione del canone
di leale collaborazione.
    3) Illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  comma  66,  della
legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema  nazionale
di  istruzione  e  formazione  e  delega  per   il   riordino   delle
disposizioni legislative vigenti» per violazione degli  articoli  97,
117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della  Costituzione  della  Repubblica
italiana.
    L'art. 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante
«Riforma del sistema nazionale di istruzione e  formazione  e  delega
per il riordino delle disposizioni  legislative  vigenti»,  statuisce
che:  «A  decorrere  dall'anno  scolastico  2016/2017  i  ruoli   del
personale docente sono regionali, articolati in ambiti  territoriali,
suddivisi in sezioni separate per  gradi  di  istruzione,  classi  di
concorso e tipologie di posto. Entro il 30  giugno  2016  gli  uffici
scolastici regionali, su indicazione del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  sentiti  le  regioni  e  gli  enti
locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti  territoriali,  inferiore
alla provincia o alla citta' metropolitana, considerando:
    a) la popolazione scolastica;
    b) la prossimita' delle istituzioni scolastiche;
    c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche  conto  delle
specificita' delle aree interne, montane e delle piccole isole, della
presenza di scuole nelle carceri, nonche' di ulteriori  situazioni  o
esperienze territoriali gia' in atto.».
    Codesta ecc.ma Corte, a tal riguardo, ha gia' affermato che, «nel
complesso intrecciarsi in una stessa materia  (istruzione)  di  norme
generali, principi fondamentali,  leggi  regionali  e  determinazioni
autonome delle istituzioni scolastiche, si puo'  assumere  per  certo
che il prescritto ambito di legislazione regionale sta proprio  nella
programmazione delle  rete  scolastica»  (sentenza  n.  13/2004).  E,
conseguentemente, con specifico riferimento  alla  distribuzione  del
personale tra le istituzioni scolastiche, ha dichiarato, sempre nella
medesima decisione, che «la competenza statale non possa  esercitarsi
altro che con la determinazione dei principi organizzativi che spetta
alle regioni svolgere con una propria disciplina».
    Conferma di tali assunti si rinviene in una recente pronuncia  di
codesta ecc.ma Corte, ove si afferma che la  «rete  scolastica  e  il
dimensionamento degli istituti» e' materia che «non  puo'  ricondursi
nell'ambito  delle  norme  generali  sull'istruzione  e  va,  invece,
ricompresa  nella  competenza  concorrente  relativa  all'istruzione»
(sentenza n. 147/2012).
    Cio' in quanto il dimensionamento della rete  scolastica  ha  una
diretta e immediata incidenza su situazioni strettamente legate  alle
varie realta' territoriali e alle  esigenze  socio-economiche  di  un
territorio (sentenza n. 200/2009).
    In un caso specifico si e', poi, sostenuto che «la  distribuzione
del personale all'interno delle istituzioni scolastiche sulla base di
scelte programmatiche e gestionali che rilevano solamente all'interno
della regione e' da ritenere appartenente alla competenza legislativa
dell'ente territoriale» (sentenza n. 235/2010).
    Tale esegesi ricostruttiva trova inoltre un diretto  addentellato
nella legislazione ordinaria precedente la riforma costituzionale del
2001, che, nell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998,  delega
alle regioni la programmazione dell'offerta formativa  e  della  rete
scolastica. Disposizione piu' volte riconosciuta  da  codesta  ecc.ma
Corte,  quale  parametro  esegetico  della  portata   precettiva   da
riconoscere all'art. 117 Cost. in materia di istruzione e  formazione
professionale (decisioni n. 13/2004 e n. 200/2009).
    Ne  consegue  che,  secondo  i  criteri  elaborati  dalla   Corte
costituzionale, la definizione degli ambiti  territoriali  dei  ruoli
del personale docente, in un dimensionamento inferiore alla provincia
o alla citta' metropolitana, deve ritenersi di competenza regionale e
non puo' essere affidato ad organi statali,  quali  sono  gli  uffici
scolastici regionali.
    Tale  attribuzione  a  organi  periferici   dello   Stato   della
competenza a definire l'ampiezza degli ambiti  territoriali,  dunque,
lede la competenza legislativa e amministrativa regionale in  materia
di istruzione, in quanto la norma impugnata non si limita a prevedere
principi fondamentali cui la regione debba  attenersi  nell'esercizio
della propria potesta' legislativa.
    Ma,  invece,  prescrive  una  disciplina   attributiva   di   una
competenza amministrativa e organizzatoria puntuale, che  non  lascia
alcun spazio decisorio alle regioni, ne' alcun margine  di  esercizio
dei poteri amministrativi che competono loro.
    E non vale a sanare tale illegittimita' la previsione della  mera
consultazione  delle  regioni  e  degli  enti  locali,  incapace   di
garantire il rispetto dell'architettura  delle  competenze  delineate
dalla Carta costituzionale.
    Si determina, percio', una  lesione  della  competenza  regionale
cosi' come delineata dai commi 2, 3 e 4, dell'art. 117 Cost., nonche'
degli articoli 118 e 120 Cost. sotto forma  di  lesione/elusione  del
canone di leale collaborazione.
    Si puo', con questo, prospettare una correlata lesione  dell'art.
97 Cost., essendo ben possibile immaginare  una  sovrapposizione  tra
gli ambiti individuati dalla regione nel dimensionamento  della  rete
scolastica regionale e gli ambiti di cui  al  comma  66  dell'art.  1
della legge in questa sede impugnata.  Con  conseguente  lesione  del
buon andamento e  dell'efficienza  dell'agire  pubblico  per  effetto
della sovrapposta e scoordinata attribuzione di competenze  derivante
dall'interferenza  della  disposizione  impugnata   con   il   quadro
normativo costituzionale e legislativo vigente.
    4) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi  180  e  181,
della legge 13 luglio 2015, n.  107,  recante  «Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti» per violazione degli  articoli  97,
117, commi 2, 3 e 4, 118 e 120 della  Costituzione  della  Repubblica
italiana.
    Al fine di permettere una compiuta contestualizzazione del quarto
motivo di impugnazione appare  opportuno  esporre  il  complessivo  e
articolato quadro normativo tracciato dai commi 180 e 181 dell'art. 1
della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    Il comma 180 statuisce che «Il Governo e' delegato  ad  adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge, uno o piu'  decreti  legislativi  al  fine  di  provvedere  al
riordino,   alla   semplificazione   e   alla   codificazione   delle
disposizioni  legislative  in  materia  di   istruzione,   anche   in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge».
    Il successivo art. 181 prevede,  tra  i  principi  ed  i  criteri
direttivi, il «riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di
formazione iniziale e di accesso nei ruoli di  docente  nella  scuola
secondaria,  in  modo  da  renderlo  funzionale  alla  valorizzazione
sociale e culturale della professione, mediante:
    1)  l'introduzione  di  un  sistema  unitario  e  coordinato  che
comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le procedure per
l'accesso alla professione, affidando i diversi  momenti  e  percorsi
formativi alle universita' o alle  istituzioni  dell'alta  formazione
artistica,  musicale  e  coreutica  e  alle  istituzioni  scolastiche
statali, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze
in un quadro di collaborazione strutturata;
    2) l'avvio di un  sistema  regolare  di  concorsi  nazionali  per
l'assunzione, con contratto retribuito a tempo determinato di  durata
triennale di tirocinio, di docenti nella scuola  secondaria  statale.
L'accesso al concorso e' riservato a coloro che sono in  possesso  di
un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche  e  musicali,  coerente  con  la
classe  disciplinare  di  concorso.  I  vincitori  sono  assegnati  a
un'istituzione scolastica o a una rete tra istituzioni scolastiche. A
questo fine sono previsti:
    2.1) la determinazione di requisiti  per  l'accesso  al  concorso
nazionale, anche in base al numero di crediti formativi  universitari
acquisiti nelle  discipline  antropo-psico-pedagogiche  e  in  quelle
concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche,  comunque  con
il limite  minimo  di  ventiquattro  crediti  conseguibili  sia  come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
    2.2) la disciplina relativa al trattamento economico  durante  il
periodo di tirocinio, tenuto anche conto  della  graduale  assunzione
della funzione di docente;
      3) il  completamento  della  formazione  iniziale  dei  docenti
assunti secondo le procedure di cui al numero 2) tramite:
        3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno di contratto,
di un diploma di specializzazione per  l'insegnamento  secondario  al
termine di un corso  annuale  istituito,  anche  in  convenzione  con
istituzioni scolastiche  o  loro  reti,  dalle  universita'  o  dalle
istituzioni dell'alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel campo della
didattica delle  discipline  afferenti  alla  classe  concorsuale  di
appartenenza, della pedagogia, della  psicologia  e  della  normativa
scolastica;
        3.2)  la  determinazione  degli  standard  nazionali  per  la
valutazione   finalizzata   al   conseguimento   del    diploma    di
specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato;
        3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali, l'effettuazione,
nei due anni successivi al conseguimento  del  diploma,  di  tirocini
formativi e la graduale assunzione della funzione docente,  anche  in
sostituzione di docenti assenti, presso  l'istituzione  scolastica  o
presso la rete tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
        3.4) la possibilita', per coloro che non hanno partecipato  o
non sono risultati vincitori nei concorsi nazionali di cui al  numero
2), di iscriversi a proprie spese ai percorsi di specializzazione per
l'insegnamento secondario di cui al numero 3.1);
      4)  la  sottoscrizione  del  contratto  di   lavoro   a   tempo
indeterminato, all'esito di positiva conclusione  e  valutazione  del
periodo di tirocinio, secondo la disciplina di cui ai commi da  63  a
85 del presente articolo;
      5) la previsione che il percorso di cui al  numero  2)  divenga
gradualmente  l'unico  per  accedere  all'insegnamento  nella  scuola
secondaria  statale,  anche  per  l'effettuazione  delle   supplenze;
l'introduzione di una disciplina transitoria in relazione ai  vigenti
percorsi formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti nonche'
in merito alla valutazione della competenza e della  professionalita'
per coloro che hanno conseguito l'abilitazione prima  della  data  di
entrata in vigore  del  decreto  legislativo  di  cui  alla  presente
lettera;
      6) il riordino  delle  classi  disciplinari  di  afferenza  dei
docenti e delle classi di laurea magistrale, in modo  da  assicurarne
la coerenza ai fini dei concorsi di cui al numero 2),  nonche'  delle
norme di attribuzione degli  insegnamenti  nell'ambito  della  classe
disciplinare di afferenza secondo principi di  semplificazione  e  di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della  competenza  nelle
discipline insegnate;
      7) la previsione dell'istituzione di percorsi di formazione  in
servizio, che integrino le competenze disciplinari e pedagogiche  dei
docenti,  consentendo,  secondo  principi  di  flessibilita'   e   di
valorizzazione,  l'attribuzione  di  insegnamenti  anche  in   classi
disciplinari affini;
      8)  la  previsione  che  il  conseguimento   del   diploma   di
specializzazione  di  cui  al  numero  3.1)  costituisca  il   titolo
necessario per l'insegnamento nelle scuole paritarie;
        c) promozione dell'inclusione scolastica degli  studenti  con
disabilita'  e   riconoscimento   delle   differenti   modalita'   di
comunicazione attraverso:
    1) la ridefinizione del ruolo del personale docente  di  sostegno
al fine  di  favorire  l'inclusione  scolastica  degli  studenti  con
disabilita', anche attraverso l'istituzione di appositi  percorsi  di
formazione universitaria;
    2) la revisione dei criteri  di  inserimento  nei  ruoli  per  il
sostegno didattico, al fine di garantire la continuita'  del  diritto
allo  studio  degli  alunni  con  disabilita',  in  modo  da  rendere
possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno
per l'intero ordine o grado di istruzione;
    3) l'individuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di
competenza istituzionale;
    4)  la  previsione  di  indicatori  per  l'autovalutazione  e  la
valutazione dell'inclusione scolastica;
    5) la revisione delle  modalita'  e  dei  criteri  relativi  alla
certificazione, che deve  essere  volta  a  individuare  le  abilita'
residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati
di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private
o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi
degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e  della
legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per
l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
    6) la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a
livello territoriale per il supporto all'inclusione;
    7)  la  previsione  dell'obbligo  di  formazione  iniziale  e  in
servizio per i dirigenti scolastici e per  i  docenti  sugli  aspetti
pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
    8) la previsione dell'obbligo di formazione in  servizio  per  il
personale  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario,   rispetto   alle
specifiche  competenze,  sull'assistenza  di  base  e  sugli  aspetti
organizzativi  ed  educativo-relazionali  relativi  al  processo   di
integrazione scolastica;
    9) la previsione della garanzia dell'istruzione  domiciliare  per
gli alunni che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 12,  comma
9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
      d) revisione dei percorsi  dell'istruzione  professionale,  nel
rispetto dell'art. 117 della Costituzione,  nonche'  raccordo  con  i
percorsi dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
        1) la ridefinizione degli indirizzi,  delle  articolazioni  e
delle opzioni dell'istruzione professionale;
        2) il potenziamento delle attivita' didattiche  laboratoriali
anche attraverso una rimodulazione, a parita'  di  tempo  scolastico,
dei quadri orari degli  indirizzi,  con  particolare  riferimento  al
primo biennio;
      e)  istituzione  del  sistema  integrato  di  educazione  e  di
istruzione dalla nascita fino a  sei  anni,  costituito  dai  servizi
educativi per l'infanzia e dalle scuole  dell'infanzia,  al  fine  di
garantire ai bambini e alle bambine pari opportunita' di  educazione,
istruzione, cura,  relazione  e  gioco,  superando  disuguaglianze  e
barriere territoriali, economiche, etniche e  culturali,  nonche'  ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di  lavoro  dei
genitori, della promozione della qualita'  dell'offerta  educativa  e
della continuita' tra i vari servizi  educativi  e  scolastici  e  la
partecipazione delle famiglie, attraverso:
        1) la definizione dei livelli  essenziali  delle  prestazioni
della scuola dell'infanzia e dei  servizi  educativi  per  l'infanzia
previsti dal  Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali, sentita la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni, prevedendo:
          1.1) la generalizzazione della scuola dell'infanzia;
          1.2)  la  qualificazione  universitaria  e  la   formazione
continua del personale dei servizi educativi per l'infanzia  e  della
scuola dell'infanzia;
          1.3) gli standard strutturali, organizzativi e  qualitativi
dei servizi educativi per l'infanzia e  della  scuola  dell'infanzia,
diversificati in base alla tipologia, all'eta'  dei  bambini  e  agli
orari di servizio, prevedendo tempi di compresenza del personale  dei
servizi  educativi  per  l'infanzia   e   dei   docenti   di   scuola
dell'infanzia, nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e  il
riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo della  scuola
dell'infanzia e del  primo  ciclo  di  istruzione,  adottate  con  il
regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254;
        2) la definizione delle funzioni e dei compiti delle  regioni
e degli enti locali al fine di potenziare la ricettivita' dei servizi
educativi per l'infanzia e la qualificazione del sistema integrato di
cui alla presente lettera;
        3) l'esclusione dei servizi educativi per l'infanzia e  delle
scuole dell'infanzia dai servizi a domanda individuale;
        4) l'istituzione di una quota capitaria per il raggiungimento
dei livelli essenziali, prevedendo il cofinanziamento  dei  costi  di
gestione, da parte dello Stato con trasferimenti  diretti  o  con  la
gestione diretta delle scuole dell'infanzia e da parte delle  regioni
e degli enti locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
        5) l'approvazione e il finanziamento di un  piano  di  azione
nazionale per  la  promozione  del  sistema  integrato  di  cui  alla
presente  lettera,  finalizzato   al   raggiungimento   dei   livelli
essenziali delle prestazioni;
        6) la copertura dei  posti  della  scuola  dell'infanzia  per
l'attuazione del piano di azione  nazionale  per  la  promozione  del
sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria  a  esaurimento
per il medesimo grado di istruzione  come  risultante  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge;
        7) la promozione della costituzione di  poli  per  l'infanzia
per bambini di eta'  fino  a  sei  anni,  anche  aggregati  a  scuole
primarie e istituti comprensivi;
        8)  l'istituzione,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  il
bilancio  dello  Stato,  di  un'apposita  commissione   con   compiti
consultivi e propositivi, composta da esperti nominati dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  dalle  regioni  e
dagli enti locali;
      f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio su  tutto
il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle  regioni
in tale materia, attraverso la  definizione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni, sia in relazione  ai  servizi  alla  persona,  con
particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in  relazione
ai servizi strumentali; potenziamento  della  Carta  dello  studente,
tenuto conto del sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale, al fine di attestare attraverso  la  stessa  lo  status  di
studente e rendere possibile l'accesso a programmi relativi a beni  e
servizi di natura culturale, a servizi per la mobilita'  nazionale  e
internazionale, ad ausili di natura tecnologica per lo studio  e  per
l'acquisto di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita'  aggiuntive  per  strumenti  di  pagamento   attraverso
borsellino elettronico;
      g)  promozione   e   diffusione   della   cultura   umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali,
teatrali, coreutici e cinematografici e  sostegno  della  creativita'
connessa alla sfera estetica, attraverso:
        1)  l'accesso,  nelle  sue  varie  espressioni  amatoriali  e
professionali,     alla     formazione     artistica,     consistente
nell'acquisizione  di  conoscenze  e  nel  contestuale  esercizio  di
pratiche connesse  alle  forme  artistiche,  musicali,  coreutiche  e
teatrali, mediante:
          1.1) il potenziamento della formazione  nel  settore  delle
arti nel curricolo delle scuole di ogni ordine e grado,  compresa  la
prima infanzia, nonche' la  realizzazione  di  un  sistema  formativo
della professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso  di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e didattico-metodologiche;
          1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole  di
ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche  con  soggetti
terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e
della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di  Trento
e di  Bolzano  anche  mediante  accordi  quadro  tra  le  istituzioni
interessate;
          1.3)  il  potenziamento  e  il  coordinamento  dell'offerta
formativa  extrascolastica  e  integrata  negli   ambiti   artistico,
musicale, coreutico e  teatrale  anche  in  funzione  dell'educazione
permanente;
        2) il riequilibrio  territoriale  e  il  potenziamento  delle
scuole  secondarie  di  primo  grado  a  indirizzo  musicale  nonche'
l'aggiornamento  dell'offerta  formativa  anche  ad   altri   settori
artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio  di  poli,
nel  primo  ciclo  di  istruzione,   a   orientamento   artistico   e
performativo;
        3) la presenza e il  rafforzamento  delle  arti  nell'offerta
formativa delle scuole secondarie di secondo grado;
        4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici
promuovendo progettualita' e scambi con gli altri Paesi europei;
    5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di  tutta  la  filiera
del  settore  artistico-musicale,  con  particolare   attenzione   al
percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche  ai  fini
dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  e
all'universita';
    6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le
nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
    7)   il   supporto   degli   scambi   e   delle    collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia  italiane
che straniere,  finalizzati  anche  alla  valorizzazione  di  giovani
talenti;
    8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi nell'attivita' dei
soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero;
      h) revisione, riordino e adeguamento della normativa in materia
di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero  al  fine
di realizzare un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero
degli  affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e   il
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  nella
gestione della  rete  scolastica  e  della  promozione  della  lingua
italiana all'estero attraverso:
    1) la definizione dei criteri e  delle  modalita'  di  selezione,
destinazione  e  permanenza  in  sede   del   personale   docente   e
amministrativo;
    2) la revisione del trattamento economico del personale docente e
amministrativo;
    3)  la  previsione  della  disciplina  delle   sezioni   italiane
all'interno di scuole straniere o internazionali;
    4) la revisione della  disciplina  dell'insegnamento  di  materie
obbligatorie  secondo  la   legislazione   locale   o   l'ordinamento
scolastico italiano da affidare a insegnanti a contratto locale;
      i) adeguamento della normativa  in  materia  di  valutazione  e
certificazione delle competenze degli studenti, nonche'  degli  esami
di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente  in  materia  di
certificazione delle competenze, attraverso:
    1) la revisione delle modalita' di valutazione  e  certificazione
delle competenze  degli  studenti  del  primo  ciclo  di  istruzione,
mettendo in rilievo la funzione formativa  e  di  orientamento  della
valutazione, e delle modalita' di  svolgimento  dell'esame  di  Stato
conclusivo del primo ciclo;
    2) la revisione delle modalita' di  svolgimento  degli  esami  di
Stato relativi ai percorsi  di  studio  della  scuola  secondaria  di
secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di  cui
ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87,  88
e 89.».
    Il complesso delle enunciate  disposizioni  determina  una  fitta
rete di interferenze con la competenza esclusiva regionale in materia
di istruzione e formazione professionale e potenzialmente attribuisce
allo Stato competenza ad adottare non  solo  norme  di  principio  ma
anche disposizioni di dettaglio in materia di istruzione, al  di  la'
dei limiti delle norme generali sull'istruzione.
    In particolare, paiono lesive del  riparto  di  competenze,  come
delineato da codesta ecc.ma Corte, le disposizioni  che  affidano  al
legislatore delegato il compito di definire, e in  modo  dettagliato,
il sistema di formazione iniziale e  il  suo  completamento,  nonche'
l'istituzione di percorsi di formazione che integrano  le  competenze
disciplinari e pedagogiche dei docenti, senza prevedere, peraltro  in
alcun modo, la partecipazione regionale nella  relativa  definizione.
Cio' lede, in primo  luogo,  la  competenza  esclusiva  regionale  in
materia di  «istruzione  e  formazione  professionale»  e,  altresi',
consente al legislatore delegato di delineare  un  sistema  formativo
dei docenti che, anche ove lo si volesse far rientrare nella  materia
«istruzione», comunque dovrebbe  lasciare  al  legislatore  regionale
margini di attuazione.
    Analogamente, la successiva previsione di  un  sistema  formativo
della professionalita' degli educatori e dei docenti in  possesso  di
specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali
e  didattico-metodologiche,  il  potenziamento  e  il   coordinamento
dell'offerta  formativa  extrascolastica  e  integrata  negli  ambiti
artistico, musicale, coreutico e  teatrale  e  similari  disposizioni
disseminate nel corpo del comma impugnato, determinano, in assenza di
un necessario coinvolgimento decisorio delle regioni, una elisione o,
rectius, l'illegittima compressione della  competenza  legislativa  e
amministrativa  regionale  in  materia  di  istruzione  e  formazione
professionale nonche' una lesione del canone di leale  collaborazione
di cui all'art.  120  Cost.,  mancando  ogni  riferimento  al  limite
derivante dalle competenze riservate alle regioni;  con  cio'  quindi
abilitando il legislatore delegato ad invadere le potesta'  decisorie
delle regioni.
    Si determina percio' una lesione del quadro di  competenze  cosi'
come delineato dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost.  nonche'  dagli
articoli 118 e 120 Cost. che induce a  chiedere  la  declaratoria  di
illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei commi 180  e
181,  nelle  parti  in  cui  gli  stessi  determinano  una   indebita
compressione delle competenze regionali.

 
                               P.Q.M.
 
    La regione del Veneto chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni dell'art.
1, commi 44, 47, lettera f), 66, 180 e  181  della  legge  13  luglio
2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione  e
formazione e delega per il riordino  delle  disposizioni  legislative
vigenti» (in Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162).
    Si depositano:
        1) delibera della giunta regionale n. 1157  dell'8  settembre
2015,  di   autorizzazione   a   proporre   ricorso   e   affidamento
dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale.
 
          Venezia-Roma, 11 settembre 2015
 
               L'avv. Ezio Zanon - L'avv. Luigi Manzi
 

 

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