Ricorso n. 85 del 19 ottobre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 9-11-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia.
Contro la Regione Puglia in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9
dell'11 agosto 2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005 recante «Moratoria per le
procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure
autorizzative in materia di impianti di energia eolica».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 5 ottobre 2005 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Con la legge in esame la Regione Puglia sospende, fino alla
definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale
e, comunque, fino e non oltre il 30 giugno 2006, le procedure
autorizzative, presentate successivamente al 31 maggio 2005, per la
realizzazione di impianti eolici, con esclusione di quelli di
microgenerazione a unica turbina di potenzialita' nominale fino a 1
MW, destinati in via prioritaria all'autoconsumo, nonche' degli
impianti di piccola taglia, definiti dalla legge stessa attraverso la
specificazione della loro potenza massima.
La legge presenta vizi di legittimita' costituzionale
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1 e
collegato comma 3, e viene impugnata per i seguenti motivi:
1) le disposizioni regionali si pongono in contrasto con i
principi fondamentali in materia produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia, al cui rispetto e' tenuta la Regione
Puglia, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione. Tali principi
sono disciplinati nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, che da' attuazione alla direttiva 2001/77/CE, dichiara
di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili le opere per la
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, (nonche'
le opere e le infrastrutture connesse, indispensabili per la loro
realizzazione) e prevede il rilascio entro un termine predefinito di
un'autorizzazione unica da parte della regione, nel rispetto della
normativa ambientale e di tutela paesaggistica e storico-artistica;
2) considerato che l'incremento della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (fra le quali e' annoverato l'eolico)
e' obiettivo perseguito dallo Stato in attuazione di impegni
internazionali, (Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno
2002, n. 120) e comunitari, (direttiva 2001/77/CE, attuata con il
citato decreto legislativo n. 387 del 2003), impegni di cui e'
responsabile lo Stato nei confronti degli ordinamenti internazionale
e comunitario, la norma regionale si pone in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione, circa l'obbligo
di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e
comunitario e lede la competenza esclusiva statale in materia di
rapporti internazionali e con l'Unione europea, di cui all'art. 117,
comma 2, lettera a) della Costituzione;
3) considerato che il produrre energia mediante fonti
rinnovabili, quali quella eolica, e' esigenza finalizzata dalla legge
nazionale alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente, la Regione
Puglia, imponendo una moratoria sulla realizzazione di determinati
impianti di energia eolica, invade la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione;
4) la Regione Puglia subordinando la realizzazione di
impianti eolici di produzione di energia elettrica alla approvazione
di un Piano regionale, incide indebitamente ed unilateralmente nel
complessivo sistema elettrico nazionale, introducendo misure
particolari di sfavore atte ad incidere sullo sviluppo del mercato
delle fonti rinnovabili di derivazione eolica, frapponendo ostacoli
al libero accesso nel settore dell'energia e creando uno squilibrio
nella concorrenza fra i diversi modi di produzione dell'energia. Al
contrario l'interesse nazionale nel settore energetico impone di
ridurre la dipendenza e la vulnerabilita' del sistema anche
attraverso la diversificazione delle fonti e l'aumento della
produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione
regionale, quindi si pone in contrasto con la competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, e con gli indirizzi
legittimamente assunti nella legislazione statale di settore.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9 dell'11 agosto
2005 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102,
del 12 agosto 2005, recante: «Moratoria per le procedure di
valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in
materia di impianti di energia eolica» con ogni consequenziale
pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la
Regione Puglia faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 6 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 9-11-2005)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia.
Contro la Regione Puglia in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9
dell'11 agosto 2005, pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia n. 102 del 12 agosto 2005 recante «Moratoria per le
procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure
autorizzative in materia di impianti di energia eolica».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 5 ottobre 2005 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del Ministro
proponente).
Con la legge in esame la Regione Puglia sospende, fino alla
definizione e approvazione del piano energetico ambientale regionale
e, comunque, fino e non oltre il 30 giugno 2006, le procedure
autorizzative, presentate successivamente al 31 maggio 2005, per la
realizzazione di impianti eolici, con esclusione di quelli di
microgenerazione a unica turbina di potenzialita' nominale fino a 1
MW, destinati in via prioritaria all'autoconsumo, nonche' degli
impianti di piccola taglia, definiti dalla legge stessa attraverso la
specificazione della loro potenza massima.
La legge presenta vizi di legittimita' costituzionale
relativamente alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1 e
collegato comma 3, e viene impugnata per i seguenti motivi:
1) le disposizioni regionali si pongono in contrasto con i
principi fondamentali in materia produzione, trasporto e
distribuzione dell'energia, al cui rispetto e' tenuta la Regione
Puglia, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione. Tali principi
sono disciplinati nell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, che da' attuazione alla direttiva 2001/77/CE, dichiara
di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili le opere per la
realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, (nonche'
le opere e le infrastrutture connesse, indispensabili per la loro
realizzazione) e prevede il rilascio entro un termine predefinito di
un'autorizzazione unica da parte della regione, nel rispetto della
normativa ambientale e di tutela paesaggistica e storico-artistica;
2) considerato che l'incremento della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili (fra le quali e' annoverato l'eolico)
e' obiettivo perseguito dallo Stato in attuazione di impegni
internazionali, (Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno
2002, n. 120) e comunitari, (direttiva 2001/77/CE, attuata con il
citato decreto legislativo n. 387 del 2003), impegni di cui e'
responsabile lo Stato nei confronti degli ordinamenti internazionale
e comunitario, la norma regionale si pone in contrasto con quanto
disposto dall'art. 117, comma 1, della Costituzione, circa l'obbligo
di conformarsi ai vincoli derivanti dall'ordinamento internazionale e
comunitario e lede la competenza esclusiva statale in materia di
rapporti internazionali e con l'Unione europea, di cui all'art. 117,
comma 2, lettera a) della Costituzione;
3) considerato che il produrre energia mediante fonti
rinnovabili, quali quella eolica, e' esigenza finalizzata dalla legge
nazionale alla salvaguardia ed alla tutela dell'ambiente, la Regione
Puglia, imponendo una moratoria sulla realizzazione di determinati
impianti di energia eolica, invade la competenza esclusiva statale in
materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, comma 2, lettera
s) della Costituzione;
4) la Regione Puglia subordinando la realizzazione di
impianti eolici di produzione di energia elettrica alla approvazione
di un Piano regionale, incide indebitamente ed unilateralmente nel
complessivo sistema elettrico nazionale, introducendo misure
particolari di sfavore atte ad incidere sullo sviluppo del mercato
delle fonti rinnovabili di derivazione eolica, frapponendo ostacoli
al libero accesso nel settore dell'energia e creando uno squilibrio
nella concorrenza fra i diversi modi di produzione dell'energia. Al
contrario l'interesse nazionale nel settore energetico impone di
ridurre la dipendenza e la vulnerabilita' del sistema anche
attraverso la diversificazione delle fonti e l'aumento della
produzione di energia da fonti rinnovabili. La disposizione
regionale, quindi si pone in contrasto con la competenza esclusiva
statale in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117,
comma 2, lettera e) della Costituzione, e con gli indirizzi
legittimamente assunti nella legislazione statale di settore.
P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1, comma 1 e 3, della legge regionale n. 9 dell'11 agosto
2005 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 102,
del 12 agosto 2005, recante: «Moratoria per le procedure di
valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in
materia di impianti di energia eolica» con ogni consequenziale
pronuncia e si confida che, prima della discussione del ricorso la
Regione Puglia faccia autonomamente cessare la materia del
contendere.
Roma, addi' 6 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo