N. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 agosto 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 23 agosto 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 39 del 6-10-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma,
via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, nei confronti
della Provincia autonoma di Trento in persona del presidente pro
tempore della giunta provinciale, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale degli articoli 4 comma 1, 4 comma 5
lett. b), 4 comma 11, e 6 comma 7 della legge della Provincia di
Trento, 17 giugno 2004, n. 6, pubblicata in B.U.R. n. 25 del 22
giugno 2004, recante «disposizioni in materia di organizzazione, di
personale e di servizi pubblici», per contrasto con gli articoli 97,
98 e 117 e dell'art. 9 dello Statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol della Costituzione (giusta delibera del
Consiglio dei ministri del 29 luglio 2004).

1. - La legge provinciale indicata in epigrafe detta disposizioni
in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici,
modificando e integrando la legislazione provinciale preesistente
anche per adeguarla ai principi delle leggi dello Stato e alla
normativa comunitaria, in particolare il suo art. 4 contempla
«modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e
della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 12» e l'art. 6 detta
«disposizioni in materia di trasferimento di personale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol». Alcune delle disposizioni
contenute in questi due articoli si pongono in contrasto con le norme
costituzionali.
2.a) L'art. 4, comma 1, della legge provinciale, che aggiunge il
comma 3-bis all'art. 8 della l.p. n. 7/1997, prevedendo la
possibilita' di destinare «personale provinciale, anche con qualifica
dirigenziale, a prestare temporaneamente servizio presso la
Rappresentanza italiana presso l'Unione europea o altri organismi
comunitari e sopranazionali» e disponendone il distacco, eccede dalla
competenza statutaria, in quanto appare in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lettera a) e g) della Costituzione, il quale attribuisce
allo Stato competenza esclusiva in materia di politica estera e
rapporti internazionali e di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. La
materia e' infatti disciplinata dall'art. 168 del d.P.R. 5 gennaio
1967, n. 18 e dall'art. 58 della legge 5 febbraio 1996 n. 52, che
prevedono che la figura dell'esperto provinciale o regionale sia
reperita tra «funzionari» e non dirigenti, disponendone il
collocamento fuori ruolo e non il distacco e che la designazione
avvenga ad opera della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e la nomina da parte del Ministro degli
affari esteri.
Sembra che la provincia intenda giustificare la sua normativa
sostenendo che l'art. 58 della legge n. 52/1996 si riferisce ai
quattro funzionari regionali e delle province autonome relativi al
contingente aggiuntivo derivato dall'elevazione da venticinque a
ventinove posti del numero massimo di esperti da inviare,
restringendo il collocamento fuori ruolo al solo personale dello
Stato; aggiunge altresi' che il richiamo a quanto previsto nel
vigente ordinamento statale presuppone l'avvenuta adozione degli atti
di designazione e di nomina previsti.
Inoltre tale disciplina attiene - secondo la provincia -
all'organizzazione interna del personale della provincia, di
esclusiva competenza provinciale, e non interferisce con la
competenza esclusiva dello Stato in materia di politica estera e di
ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato. Ma tali
osservazioni non superano il rilievo di incostituzionalita': in
effetti la nomina degli esperti (non dirigenti) - sia dei primi 25
del suddetto art. 168, sia dei secondi 4 del pur citato art. 58 - e'
di competenza del Ministero e comporta il collocamento fuori ruolo
nell'organismo di provenienza, con l'inserimento nell'organico della
rappresentanza permanente, sicche' la norma regionale, prevedendo una
destinazione «per distacco» di personale «anche con qualifica
dirigenziale», non rimane affatto nel mero ambito dell'organizzazione
interna del personale della provincia, ma urta inesorabilmente contro
la normativa statale che dovrebbe essere rispettata.
b) L'art. 4, comma 5, lettera b) che introduce il comma 1-bis
nell'art. 47 della l.p. n. 7/1997, nella parte in cui prevede che il
personale insegnante temporaneo e il restante personale con contratto
a termine di durata non superiore ad un anno con orario di lavoro
intero, previa autorizzazione della struttura competente, possa
svolgere «altra attivita» a condizione che la stessa non determini
conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza o sia
incompatibile con il rispetto degli obblighi di lavoro, viola le
disposizioni statutarie (art. 9, punto 2, dello Statuto speciale e
relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 405/1988 e
successive modifiche), che attribuiscono alla legislazione
concorrente la materia dell'istruzione, in riferimento ai principi
generali dell'ordinamento scolastico di cui all'art. 508 del d.lgs.
16 aprile 1994 n. 297 (t.u. delle disposizioni vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e all'art.
53 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), il cui
combinato disposto disciplina le incompatibilita' del personale
docente, vietando l'esercizio di attivita' commerciale, industriale o
professionale, nonche' la possibilita' di assumere o mantenere
impegni alle dipendenze di privati. L'unica opportunita' consentita
al personale docente e' quella disciplinata dall'art. 508, comma 15,
del d.lgs. n. 297/1994, dell'esercizio della libera professione,
previa autorizzazione del dirigente scolastico.
La norma si pone altresi' in contrasto con l'art. 98 della
Costituzione secondo cui «i pubblici impiegati sono al servizio
esclusivo della Nazione.».
c) L'art. 4, comma 11, che riconosce, ope legis, ai soli effetti
giuridici, la qualifica di «direttore di divisione» al personale
avente la qualifica di «direttore di sezione», la cui decorrenza di
inquadramento decorre dalla data della deliberazione della giunta
provinciale che affida le nuove mansioni al personale interessato,
eccede la competenza statutaria, in quanto viola l'art. 97, primo e
terzo comma, della Costituzione, poiche' il passaggio dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni ad una fascia funzionale superiore,
comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a
funzioni piu' elevate, e' soggetto alla regola del pubblico concorso
disposta dal terzo comma dell'art. 97 della Costituzione, cosi' come
piu' volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
(sentenze n. 194/2002, n. 373/2002, n. 274/2003), secondo la quale
«l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni
piu' elevate non sfugge, di norma, alla regola del pubblico concorso,
cui e' possibile apportare deroghe solo se particolari situazioni ne
dimostrino la ragionevolezza.».
d) Analoghi rilievi di illegittimita' per eccesso di competenza
statutaria e per violazione dell'art. 97, primo e terzo comma, della
Costituzione devono essere formulati in relazione alla disposizione
di cui all'art. 6, comma 7, la quale prevede che il personale
regionale trasferito alla provincia, con le modalita' previste dalla
l.r. n. 3/2003 e che sia stato incaricato presso la regione della
reggenza di ripartizione per almeno cinque anni, venga inquadrato, a
domanda, nella qualifica di dirigente a decorrere dalla preposizione
a uno degli incarichi previsti dagli articoli 25 e 27 della l.p.
n. 7/1997.


P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio dei ministri conclude chiedendo che
la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma
1, comma 5, lett. b) e comma 11, e dell'art. 6 comma 7 della legge
della Provincia di Trento 17 giugno 2004, n. 6.
Si produce, unitamente a copia della legge provinciale impugnata,
estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 luglio
2004 con allegata relazione.
Roma, addi' 7 agosto 2004
Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara

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