RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 Novembre 2003 - 27 Novembre 2003 , n. 85
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 novembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 1 del 7-1-2004)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rapp.to e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria
per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della
Regione Lazio, in persona del presidente della giunta regionale pro
tempore, avverso la legge della Regione Lazio dell'11 settembre 2003,
n. 29 (pubblicata nel BUR n. 26 del 20 settembre 2003), recante
«assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per
l'anno finanziario 2003»;

A seguito ed in forza della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 7 novembre 2003 (all. 1) che ha deciso l'impugnativa
della legge regionale di cui sopra.
Con il presente atto il Presidente del Consiglio dei ministri,
come sopra rapp.to e difeso, ricorre a codesta ecc.ma Corte
costituzionale per chiedere ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost.
(nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 (come
sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
la declaratoria di illegittimita' costituzionale della epigrafata
legge regionale, con particolare riguardo all'art. 45; e cio' sulla
base delle seguenti considerazioni.
Con la legge in epigrafe, la Regione ha inteso disporre
l'approvazione dell'assestamento del proprio bilancio per l'anno 2003
in concomitanza con l'approvazione del rendiconto per l'esercizio
finanziario 2002 in modo di poter aggiornare i dati definitivi della
precedente conclusa gestione applicati al bilancio corrente in via
presuntiva.
Con l'occasione, oltre all'adeguamento dei dati riguardanti i
residui attivi e passivi, le giacenze di cassa e l'avanzo di
amministrazione, vengono anche disposte integrazioni e modifiche di
talune leggi regionali nonche' di stanziamenti di spesa in relazione
alle accertate giacenze.
Vengono altresi' disciplinati aspetti relativi alla gestione del
personale regionale nonche' aspetti connessi al possesso del libretto
di idoneita' sanitaria da parte dei farmacisti e dipendenti delle
farmacie pubbliche e private.
Dall'esame della normativa di cui trattasi si ritiene che in essa
sussista un motivo di illegittimita' sotto il profilo costituzionale.
Invero, l'art. 45 disponendo l'esonero per i farmacisti ed i
dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di
idoneita' sanitaria di cui all'art. 14 della legge 283 del 1962,
nonche' l'esonero delle ASL dall'obbligo di provvedere al rilascio o
rinnovo del medesimo, sembra eccedere dalla competenza regionale.
Infatti detto art. 14, che prevede l'obbligo per tutti gli operatori
che comunque maneggiano alimenti, di essere muniti di tale libretto e
di sottoporsi a visite mediche periodiche e ad eventuali misure
profilattiche, con conseguenti sanzioni amministrative per i
contravventori, costituisce, secondo quanto affermato dalla Corte di
cassazione: «norma imperativa attinente all'ordine pubblico e posta a
tutela al diritto alla salute, costituzionalmente garantito alla
generalita' dei cittadini» (sent. n. 3302/1985, confermata dalla
n. 11486/1996 e n. 9447/1997).
Pertanto la disposizione regionale, contravvenendo a quanto
disposto dall'art. 14, che ha lo scopo di evitare che operatori non
sani o portatori di malattie vengano a contatto con prodotti
alimentari, esponendo l'utenza al pericolo di eventuali contagi,
viola un principio fondamentale della materia, in contrasto con
quanto disposto dall'art. 117 Cost., terzo comma, ed invade, inoltre,
attribuzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza riservata al
legislatore statale dal medesimo articolo, secondo comma, lettera h).
Per i motivi esposti e' dunque da ritenere che la legge regionale
in epigrafe, per quanto attiene alle disposizioni esonerative di cui
all'art. 45, sia censurabile per i dedotti profili di illegittimita'
costituzionale, analogamente a quanto gia' dalla ricorrente
Presidenza sostenuto nei confronti di altre analoghe disposizioni di
leggi regionali (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia) con riferimento,
genericamente, a tutti gli operatori che manipolano alimenti.

P. Q. M.
Tutto quanto sopra premesso, il Presidente del Consiglio dei
ministri chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio
11 settembre 2003, n. 29, nel suo art. 45.
Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione C.d.M. del 7 novembre 2003;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 12 novembre 2003
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino

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