Ricorso n. 85 dell'8 ottobre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2009 , n. 85
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 46 del 18-11-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della regione Campania, in persona del suo Presidente per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge regionale 22 luglio 2009, n. 10, recante: «Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocita' (autovelox) sulle strade di proprieta' regionale» (B.U.R. n. 48 del 3 agosto 2009). F a t t o e d i r i t t o La legge regionale n. 10 del 22 luglio 2009 recante «Regolamentazione e uso degli apparecchi di misurazione della velocita' (autovelox) sulle strade di proprieta' regionale» contiene disposizioni che contrastano con la Costituzione. Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che la disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza statale esclusiva di cui all'art. l17, secondo comma, Cost., in quanto, pur non essendo espressamente menzionata nella predetta disposizione, non per questo «puo' essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potesta' legislativa esclusiva delle regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, Cost. (Corte cost. sent. 29 dicembre 2004, n. 484). Nel caso all'esame, la legge regionale viola l'art. 117, secondo comma, lett. h) e lett. l) Cost., giacche' interviene in ambito di legislazione esclusiva statale, trattando di questioni attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in quanto relative alla regolamentazione e all'uso di dispositivi destinati all'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' stabiliti all'art. 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il «Nuovo codice della strada». Peraltro detti dispositivi, a mente dell'art. 45, comma 6 del medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sono soggetti «all'approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», secondo le procedure indicate all'art. 192 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, adottato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. L'intervento regionale si pone in palese difformita' anche rispetto a quanto disposto sia con decreto ministeriale 15 agosto 2007 - con cui si e' data «attuazione dell'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione» - e sia con la recente Circolare del 14 agosto 2009 «Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocita' sulle strade» emanata dal Ministero dell'interno - Dipartimento per la pubblica sicurezza - Servizio di Polizia stradale. Ne' le previsioni all'esame rientrano tra i poteri e i compiti degli enti proprietari delle strade, stabiliti dall'art. 14 del citato Nuovo Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). Cio' premesso in termini generali, vanno evidenziati, in particolare, i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) L'articolo 2, comma 1 prevede che «ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocita' devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei mezzi di trasporto. Non e' consentito l'uso repressivo di tali apparecchi». La disposizione contrasta pero' con il vigente impianto sanzionatorio stabilito nel codice della strada e risulta lesiva delle prerogative statali, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h) e lett. l) Cost., in quanto - vietando l'uso repressivo degli apparecchi - si prefigge di renderne impossibile l'utilizzo per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocita' e per l'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. Sotto tale profilo, la legge regionale disattende l'art. 142, comma 6 del citato codice, secondo cui «per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono considerate fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate ...»: in tal modo, evidentemente, si individua negli apparecchi uno strumento per la repressione delle violazioni su tutto il territorio nazionale. La previsione regionale peraltro, si pone in contrasto anche con quanto stabilito all'art. 201, comma 1-bis lettere e) e f) del citato Codice che consente la notificazione degli estremi delle violazioni che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in parola. 2) L'articolo 5, recante «disposizioni inerenti la segnaletica», riguarda la tipologia della segnaletica e la distanza che deve intercorrere tra questa e la postazione di controllo (il comma 2 stabilisce infatti che «tra la segnalazione e l'autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri»). Le prescrizioni regionali sono pero' diverse da quelle stabilite all'art. 2, comma 1 del citato decreto del 15 agosto 2007 in materia di tipologia di segnaletica, e contrastano con l'art. 45, comma 1 del nuovo codice della strada, che stabilisce l'uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo e omologazioni su tutto il territorio nazionale. In relazione a quanto precede deve censurarsi l'intervento regionale perche', dettando regole in materie attinenti la sicurezza e la circolazione stradale, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. h) Cost., violando altresi' la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione e ordinamento civile e penale, di cui al medesimo art. 117, secondo comma lett. l), come ritenuto da codesta ccc.ma Corte costituzionale nella nota sentenza n. 484/2004.
Si conclude perche' la legge regionale impugnata sia dichiarata costituzionalmente illegittima. Si producono: estratto della delibera del Consiglio dei ministri del 18 settembre 2009; relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro per i rapporti con le regioni. Roma, addi' 25 settembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo