RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8  ottobre 2009 , n. 85
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8  ottobre  2009  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
  
 
(GU n. 46 del 18-11-2009) 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e assistito dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui  uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei  confronti  della
regione Campania, in persona del suo Presidente per  la  declaratoria
della illegittimita' costituzionale della legge regionale  22  luglio
2009, n. 10, recante: «Regolamentazione e  uso  degli  apparecchi  di
misurazione della velocita' (autovelox) sulle  strade  di  proprieta'
regionale» (B.U.R. n. 48 del 3 agosto 2009). 
 
                     F a t t o  e  d i r i t t o 
 
    La  legge  regionale  n.  10   del   22   luglio   2009   recante
«Regolamentazione  e  uso  degli  apparecchi  di  misurazione   della
velocita' (autovelox) sulle strade di proprieta' regionale»  contiene
disposizioni che contrastano con la Costituzione. 
    Codesta ecc.ma Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che
la disciplina della circolazione stradale  rientra  nella  competenza
statale esclusiva di cui  all'art.  l17,  secondo  comma,  Cost.,  in
quanto, pur  non  essendo  espressamente  menzionata  nella  predetta
disposizione, non  per  questo  «puo'  essere  collocata  nell'ambito
residuale ascritto alla potesta' legislativa esclusiva delle  regioni
ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117, Cost. (Corte  cost.
sent. 29 dicembre 2004, n. 484). 
    Nel caso all'esame, la legge regionale viola l'art. 117,  secondo
comma, lett. h) e lett. l) Cost., giacche' interviene  in  ambito  di
legislazione esclusiva statale, trattando di questioni attinenti alla
sicurezza  della  circolazione  stradale,  in  quanto  relative  alla
regolamentazione e all'uso di dispositivi destinati  all'accertamento
delle violazioni dei limiti di velocita' stabiliti all'art.  142  del
d.lgs. 30 aprile  1992,  n.  285,  recante  il  «Nuovo  codice  della
strada». 
    Peraltro detti dispositivi, a mente dell'art.  45,  comma  6  del
medesimo d.lgs. n. 285 del 1992, sono  soggetti  «all'approvazione  o
omologazione da  parte  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»,  secondo  le  procedure   indicate   all'art.   192   del
Regolamento di esecuzione e di  attuazione  del  nuovo  codice  della
strada, adottato con d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 
    L'intervento  regionale  si  pone  in  palese  difformita'  anche
rispetto a quanto disposto sia con  decreto  ministeriale  15  agosto
2007 - con cui si e' data «attuazione dell'art. 3, comma 1, lett.  b)
del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti
modificative del codice della strada per incrementare  i  livelli  di
sicurezza nella circolazione» - e sia con la recente Circolare del 14
agosto  2009  «Direttiva  per  garantire  un'azione   coordinata   di
prevenzione e  contrasto  dell'eccesso  di  velocita'  sulle  strade»
emanata dal Ministero dell'interno -  Dipartimento  per  la  pubblica
sicurezza - Servizio di Polizia stradale. 
    Ne' le previsioni all'esame rientrano tra i poteri  e  i  compiti
degli enti proprietari  delle  strade,  stabiliti  dall'art.  14  del
citato Nuovo Codice della strada (d.lgs. n. 285/1992). 
    Cio'  premesso  in  termini  generali,  vanno   evidenziati,   in
particolare, i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 
        1) L'articolo 2, comma 1 prevede che «ai  fini  del  corretto
utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocita' devono essere
impiegati  esclusivamente  a  scopo  preventivo  e  per  indurre  una
maggiore consapevolezza dell'uso  dei  mezzi  di  trasporto.  Non  e'
consentito l'uso repressivo di tali apparecchi». 
    La  disposizione  contrasta  pero'  con   il   vigente   impianto
sanzionatorio stabilito nel codice  della  strada  e  risulta  lesiva
delle prerogative statali, di cui all'art. 117, secondo comma,  lett.
h) e lett. l) Cost., in quanto  -  vietando  l'uso  repressivo  degli
apparecchi - si  prefigge  di  renderne  impossibile  l'utilizzo  per
l'accertamento  delle  violazioni  dei  limiti  di  velocita'  e  per
l'applicazione del conseguente sistema sanzionatorio. 
    Sotto tale profilo, la legge  regionale  disattende  l'art.  142,
comma 6  del  citato  codice,  secondo  cui  «per  la  determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocita'  sono  considerate  fonti  di
prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate ...»:
in  tal  modo,  evidentemente,  si  individua  negli  apparecchi  uno
strumento per la repressione delle violazioni su tutto il  territorio
nazionale. 
    La previsione regionale peraltro, si pone in contrasto anche  con
quanto stabilito all'art. 201, comma 1-bis lettere e) e f) del citato
Codice che consente la notificazione degli estremi  delle  violazioni
che siano state accertate per mezzo dei dispositivi di rilevamento in
parola. 
        2)  L'articolo   5,   recante   «disposizioni   inerenti   la
segnaletica», riguarda la tipologia della segnaletica e  la  distanza
che deve intercorrere tra questa e la  postazione  di  controllo  (il
comma 2 stabilisce infatti che «tra  la  segnalazione  e  l'autovelox
deve esserci una distanza di quattro  chilometri»).  Le  prescrizioni
regionali sono pero' diverse da quelle stabilite all'art. 2, comma  1
del citato decreto del 15 agosto 2007  in  materia  di  tipologia  di
segnaletica, e contrastano con l'art. 45, comma 1  del  nuovo  codice
della strada, che stabilisce  l'uniformita'  della  segnaletica,  dei
mezzi  di  regolazione  e  controllo  e  omologazioni  su  tutto   il
territorio nazionale. 
    In  relazione  a  quanto  precede  deve  censurarsi  l'intervento
regionale perche', dettando regole in materie attinenti la  sicurezza
e la circolazione stradale, contrasta con l'art. 117, secondo  comma,
lett. h) Cost., violando altresi' la competenza esclusiva statale  in
materia di giurisdizione e ordinamento civile e  penale,  di  cui  al
medesimo art. 117, secondo comma lett. l), come ritenuto  da  codesta
ccc.ma Corte costituzionale nella nota sentenza n. 484/2004. 

        
      
    Si conclude perche' la legge regionale impugnata  sia  dichiarata
costituzionalmente illegittima. 
    Si producono: 
        estratto della delibera del Consiglio  dei  ministri  del  18
settembre 2009; 
        relazione, allegata alla medesima delibera, del Ministro  per
i rapporti con le regioni. 
          Roma, addi' 25 settembre 2009 
 
             L'Avvocato dello Stato: Gabriella D'Avanzo 
 

        

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