Ricorso n. 86 del 1 dicembre 2003 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1 Dicembre 2003 - 1 Dicembre 2003 , n. 86
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° dicembre 2003 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 1 del 7-1-2004)
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 702 dal titolo «Norma di
interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20
giugno 1997, n. 19» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17
novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, in quanto intende conferire
efficacia retroattiva ad una nuova disciplina delle cause di
ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di deputato
regionale, si ritiene in contrasto con i principi costituzionali di
cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione per le ragioni che di
seguito si espongono.
L'iniziativa legislativa, impropriamente definita norma di
interpretazione autentica, comporta il retroattivo adeguamento del
regime delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei
deputati regionali alla normativa statale di cui alla legge
n. 154/1981, con la conseguente eliminazione di situazioni peculiari
previste dalla legge regionale n. 29/1951, da ritenere implicitamente
abrogate.
L'intervento del legislatore non puo' ricondursi a quello
dell'interpretazione autentica, atteso che sull'art. 13 della legge
regionale n. 19/1997 si e' costituito un costante orientamento
giurisprudenziale (Cassazione n. 9831/2002) confermato pure da
codesta ecc.ma Corte.
Nella recente sentenza n. 306 del 3 ottobre 2003 codesta ecc.ma
Corte ha infatti acclarato che con la disposizione dell'art. 13 della
legge regionale n. 19/1997 il legislatore siciliano ha inteso
disporre che le condizioni di ineleggibilita' previste
dall'ordinamento regionale restano ferme, ma sono tuttavia regolate
secondo la legge statale.
«Cio' in particolare significa, ove vi sia una coincidenza tra le
fattispecie della legge regionale e quella della legge statale
relativa a situazioni di incompatibilita', la trasformazione di cause
di ineleggibilita' previste dalla legge regionale n. 29/1951 in cause
di incompatibilita', ma anche la permanente vigenza delle residue
cause di ineleggibilita' previste dalla legge regionale, come tra le
altre quella prevista dall'art. 8, secondo comma della stessa legge».
Invero, la circostanza che le norme oggetto di interpretazione
autentica fossero in precedenza pienamente intese, di per se' non
determina l'illegittimita' costituzionale della legge interpretativa
per violazione del principio di eguaglianza, alla condizione che
risulti che questa non sia stata emanata per intenti discriminatori
(sent. n. 77/64).
Orbene, la tempestiva approvazione dell'iniziativa legislativa,
dopo un iter parlamentare particolarmente ed inusitatamente celere
(meno di un mese) e subito dopo il deposito della decisione di
codesta Corte n. 306 sulla questione di legittimita' costituzionale
sollevata nel corso di un giudizio elettorale, appare
inequivocabilmente finalizzata ad incidere sul contenzioso pendente e
cosi' a limitare indirettamente il diritto costituzionalmente
garantito dall'art. 51 all'accesso alla carica pubblica di una delle
parti in giudizio.
Con la sentenza n. 155/1990, codesta Corte ha affermato che nello
stato di diritto ogni bene giuridico deve trovare tutela secondo le
regole obiettive poste dalla normativa costituzionale, ed in
particolare nel rispetto della disciplina delle fonti legislative,
che deve essere rigorosamente osservata a garanzia dalla comunita'
per la stessa credibilita' dell'ordinamento giuridico.
Non e' percio' consentito al legislatore distorcere la funzione
dell'interpretazione autentica (alla quale si deve fare ricorso con
attenta moderazione, in ogni caso) con il connaturato effetto
retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che
hanno invece natura innovativa.
Orbene, la disposizione teste' approvata, anziche' chiarire il
significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 di guisa
che il contenuto precettivo di questo possa essere espresso dalla
coesistenza delle due norme, mostra palesemente il proprio carattere
fortemente innovativo (basti in proposito considerare la menzione
delle cause di incompatibilita' e la conseguente applicazione
dell'art. 4 della legge n. 154/1981) proprio nel raccordo con la
norma che si assume di interpretazione, venendo cosi' a configurare
un evidente superamento dell'intrinseco limite di ragionevolezza
della qualificazione normativa.
P. Q. M.
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di
legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario
dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto
siciliano con il presente atto impugna il d.d.l dal titolo «Norma di
interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20
giugno 1997, n. 19» approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13
novembre 2003 per violazione degli articoli 3, 97 e 51 della
Costituzione.
Palermo, addi' 21 novembre 2003;
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto Gianfranco
Romagnoli
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° dicembre 2003 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 1 del 7-1-2004)
L'assemblea regionale siciliana, nella seduta del 13 novembre
2003, ha approvato il disegno di legge n. 702 dal titolo «Norma di
interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20
giugno 1997, n. 19» pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 17
novembre 2003.
Il provvedimento legislativo, in quanto intende conferire
efficacia retroattiva ad una nuova disciplina delle cause di
ineleggibilita' ed incompatibilita' alla carica di deputato
regionale, si ritiene in contrasto con i principi costituzionali di
cui agli articoli 3, 97 e 51 della Costituzione per le ragioni che di
seguito si espongono.
L'iniziativa legislativa, impropriamente definita norma di
interpretazione autentica, comporta il retroattivo adeguamento del
regime delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' dei
deputati regionali alla normativa statale di cui alla legge
n. 154/1981, con la conseguente eliminazione di situazioni peculiari
previste dalla legge regionale n. 29/1951, da ritenere implicitamente
abrogate.
L'intervento del legislatore non puo' ricondursi a quello
dell'interpretazione autentica, atteso che sull'art. 13 della legge
regionale n. 19/1997 si e' costituito un costante orientamento
giurisprudenziale (Cassazione n. 9831/2002) confermato pure da
codesta ecc.ma Corte.
Nella recente sentenza n. 306 del 3 ottobre 2003 codesta ecc.ma
Corte ha infatti acclarato che con la disposizione dell'art. 13 della
legge regionale n. 19/1997 il legislatore siciliano ha inteso
disporre che le condizioni di ineleggibilita' previste
dall'ordinamento regionale restano ferme, ma sono tuttavia regolate
secondo la legge statale.
«Cio' in particolare significa, ove vi sia una coincidenza tra le
fattispecie della legge regionale e quella della legge statale
relativa a situazioni di incompatibilita', la trasformazione di cause
di ineleggibilita' previste dalla legge regionale n. 29/1951 in cause
di incompatibilita', ma anche la permanente vigenza delle residue
cause di ineleggibilita' previste dalla legge regionale, come tra le
altre quella prevista dall'art. 8, secondo comma della stessa legge».
Invero, la circostanza che le norme oggetto di interpretazione
autentica fossero in precedenza pienamente intese, di per se' non
determina l'illegittimita' costituzionale della legge interpretativa
per violazione del principio di eguaglianza, alla condizione che
risulti che questa non sia stata emanata per intenti discriminatori
(sent. n. 77/64).
Orbene, la tempestiva approvazione dell'iniziativa legislativa,
dopo un iter parlamentare particolarmente ed inusitatamente celere
(meno di un mese) e subito dopo il deposito della decisione di
codesta Corte n. 306 sulla questione di legittimita' costituzionale
sollevata nel corso di un giudizio elettorale, appare
inequivocabilmente finalizzata ad incidere sul contenzioso pendente e
cosi' a limitare indirettamente il diritto costituzionalmente
garantito dall'art. 51 all'accesso alla carica pubblica di una delle
parti in giudizio.
Con la sentenza n. 155/1990, codesta Corte ha affermato che nello
stato di diritto ogni bene giuridico deve trovare tutela secondo le
regole obiettive poste dalla normativa costituzionale, ed in
particolare nel rispetto della disciplina delle fonti legislative,
che deve essere rigorosamente osservata a garanzia dalla comunita'
per la stessa credibilita' dell'ordinamento giuridico.
Non e' percio' consentito al legislatore distorcere la funzione
dell'interpretazione autentica (alla quale si deve fare ricorso con
attenta moderazione, in ogni caso) con il connaturato effetto
retroattivo, attribuendo carattere interpretativo a disposizioni che
hanno invece natura innovativa.
Orbene, la disposizione teste' approvata, anziche' chiarire il
significato dell'art. 13 della legge regionale n. 19/1997 di guisa
che il contenuto precettivo di questo possa essere espresso dalla
coesistenza delle due norme, mostra palesemente il proprio carattere
fortemente innovativo (basti in proposito considerare la menzione
delle cause di incompatibilita' e la conseguente applicazione
dell'art. 4 della legge n. 154/1981) proprio nel raccordo con la
norma che si assume di interpretazione, venendo cosi' a configurare
un evidente superamento dell'intrinseco limite di ragionevolezza
della qualificazione normativa.
P. Q. M.
e con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di
legge, il sottoscritto Prefetto dr. Gianfranco Romagnoli, Commissario
dello Stato per la regione siciliana, visto l'art. 28 dello Statuto
siciliano con il presente atto impugna il d.d.l dal titolo «Norma di
interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge regionale 20
giugno 1997, n. 19» approvato dall'Assemblea regionale siciliana il 13
novembre 2003 per violazione degli articoli 3, 97 e 51 della
Costituzione.
Palermo, addi' 21 novembre 2003;
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Prefetto Gianfranco
Romagnoli