Ricorso n. 86 del 19 ottobre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 19 ottobre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 9-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato.
Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8 della
legge regionale della Calabria n. 13 del 17 agosto 2005 pubblicata
sul B.U.R. n. 3 del 20 agosto 2005 in base alla deliberazione 14
ottobre 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente
ricorso verra' depositata.
La legge regionale n. 13 del 2005 della Regione Calabria recante
«Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2003, n. 8» presenta alcuni profili di illegittimita'
costituzionale contenuti negli articoli 14 comma 5, in materia di
spoil system, 14, comma 5, 33 comma 2 in materia di emergenza
rifiuti, e 24 in materia di nomine universitarie.
La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale per i
seguenti motivi:
1. - L'articolo 14, comma 3, in materia di spoil system,
risulta illegittima nella parte in cui prevede la decadenza
automatica delle nomine effettuate dai direttori generali delle Asl
nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei
responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che
dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, per violazione
dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione,
di cui all'art. 97 Cost.
La decadenza automatica, infatti, esclude qualsiasi valutazione
tecnica circa la professionalita' delle persone decadute ed e'
suscettibile di pregiudicare l'imparzialita' dell'amministrazione e
di incidere anche sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, inficiando quindi il principio del buon andamento. Si
precisa, altresi', che tali nomine non sono effettuate dall'organo
politico, ma dal direttore generale delle aziende sanitarie ed
ospedaliere.
La norma, inoltre, incidendo su rapporti precedentemente
instaturatisi, il cui termine e' stabilito contrattualmente,
determina, da un lato, la lesione del principio di affidamento del
cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale,
tutelato dagli artt. 2 e 41 della Costituzione, dall'altro
l'invasione della competenza in materia di «ordinamento civile»,
riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato
dall'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., che pertanto risulta violata.
2. - L'articolo 14, comma 5 e l'articolo 33, comma 2, in
materia di emergenza rifiuti. Prevede che la regione sospenda la
realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro
(art. 14, comma 5) e la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di
smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di Reggio Calabria (art. 3,
comma 2), di cui all'ordinanza del commissario delegato per
l'emergenza ambientale, nominato a seguito della dichiarazione dello
stato d'emergenza nella regione, in attesa dell'approvazione ed
attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Lo stato d'emergenza nella Regione Calabria e' stato dichiarato
ai sensi dell'art. 5, comma l, legge n. 225/1992 con d.P.C.m. del 12
settembre 1997 e prorogato, da ultimo, con d.P.C.m. del 23 dicembre
2004, fino al 31 dicembre 2005. Durante tale stato d'emergenza, il
commissario delegato e' preposto ad effettuare gli interventi
necessari al superamento dell'emergenza ambientale nel settore sia
delle acque che dei rifiuti.
Le disposizioni di cui sopra, pertanto:
a) eccedono dalle competenze legislative regionali in materia
di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione, violandone i principi fondamentali di cui alla legge
n. 225/1992 (in particolare gli articoli 2, 5 e 12);
b) violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in
riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
nonche' l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, in
quanto i Piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle regioni
come previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, dalla direttiva
91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e dalla direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, attuate dal d.lgs.
n. 22/1997. L'articolo 22, comma 8, di quest'ultimo, prevede
espressamente che in caso di inerzia della regione il Ministro
dell'ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano. La sospensione adottata della legge
regionale di fatto blocca le iniziative intraprese dal commissario
delegato e viola i principi costituzionali da ultimo richiamati;
c) violano il principio di leale collaborazione, di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione in quanto la
vigente normativa di protezione civile (d.l. n. 343/2001, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 401/2001) dispone che le ordinanze
di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e
la regione interessata, proprio allo scopo di evitare che
disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere invasione
delle competenze reciproche. Con la norma in esame, quindi, la
regione, sospendendo unilateralmente gli effetti di provvedimenti
adottati previa intesa, viola il principio della leale
collaborazione.
3. - L'articolo 24, con riferimento, in particolare, ai commi
3, 5 e 6, in materia di nomine universitarie, nello stabilire le
modalita' con cui gli organi di indirizzo politico della regione (il
presidente della giunta ovvero del consiglio) procedono alle nomine
per le quali sono previsti il concerto ovvero l'intesa con altre
autorita' o amministrazioni, appare censurabile laddove prevede, che
l'autorita' regionale competente, da un lato, possa prescindere dal
gradimento delle predette autorita' o amministrazioni sulla proposta
di una terna di nomi indicati solo dalla regione, senza considerare
alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro
il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e
6) e che, dall'altro, debba precedere all'individuazione di una nuova
terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono
rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalita' e
competenza (comma 5).
4. - Le suddette disposizioni violano, in particolare:
l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 571 del 1999; laddove si
stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale
dell'azienda ospedaliero-universitaria e' nominato dalla regione,
acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. La suddetta norma
statale, prevedendo l'intesa tra regioni e rettore sulla nomina del
direttore generale (cfr. sent. Corte cost. n. 351/1991,
sull'accezione «forte» del concetto di intesa), pone i due soggetti
coinvolti nel procedimento in esame su di un piano di assoluta
parita'. L'art. 24 della legge regionale in esame ed in particolare
nel comma 5, elude il principio dell'intesa nella parte in cui il
ruolo svolto dal rettore di codeterminazione del contenuto dell'atto
di nomina connessa all'intesa sembra sostanziarsi in una mera
«attivita' consultiva non vincolante» (cfr. sent. Corte cost. n. 27
del 2004), venendo meno quella posizione assolutamente paritaria
necessaria affinche' possa parlarsi di intesa. Da ultimo, con
sentenza n. 378/2005, la Corte costituzionale ha affermato «... Che
l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a
priori la possibilita' di meccanismi idonei a superare l'ostacolo
che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato
raggiungimento di un'accordo sul contenuto del provvedimento da
adottare; anzi, la vastita' delle materie oggi di competenza
legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza
degli interessi pubblici e' tale da rendere imperiosa l'esigenza di
provvedere, l'opportunita' di prevedere siffatti meccanismi, fermo il
loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti
nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che
ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere
rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal
legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza
legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di
meccanismi che .... non declassino l'attivita' di codeterminazione
connessa all'intesa di una mera attivita' consultiva; che prevedano
l'allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui
all'art. 118 Cost.». Tali precetti possono essere applicati anche
alle intese tra regione e universita' in ragione della riconosciuta
autonomia di quest'ultima che deve conformarsi ai soli «limiti delle
leggi stabilite dallo Stato», ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione.
l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 517/1999, come
attuato dall'art. 6 del d.P.C.m. 24 maggio 2001, recante «Linee guida
concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e
universita' per lo svolgimento delle attivita' assistenziali delle
universita' nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
laddove si prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario
regionale e le universita' siano informati al rispetto del principio
della leale collaborazione.
La norma censurata, riducendo l'intesa ad un mero parere, da cui
puo' prescindersi al decorrere del tempo e che non mette in posizione
paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa finisce col
ledere l'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, sesto
comma, Costituzione, la potesta' legislativa concorrente nelle
materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
e viola i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 517/1999 (in
particolare l'articolo 4, comma 2) nonche' della legge n. 419 del
1998 (in particolare l'articolo 6) ed il principio di leale
collaborazione tra autonomie costituzionalmente garantite ai sensi
dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecce.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 3 e 5, dell'art. 33
comma 2, dell'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 17
agosto 2005.
Saranno depositati:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14
ottobre 2005;
2) rapporto sulla legge del Dip.to affari regionali.
Roma, addi' 15 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 19 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 9-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' per legge
domiciliato.
Contro la Regione Calabria in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8 della
legge regionale della Calabria n. 13 del 17 agosto 2005 pubblicata
sul B.U.R. n. 3 del 20 agosto 2005 in base alla deliberazione 14
ottobre 2005 del Consiglio dei ministri che unitamente al presente
ricorso verra' depositata.
La legge regionale n. 13 del 2005 della Regione Calabria recante
«Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per
l'anno 2005, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4
febbraio 2003, n. 8» presenta alcuni profili di illegittimita'
costituzionale contenuti negli articoli 14 comma 5, in materia di
spoil system, 14, comma 5, 33 comma 2 in materia di emergenza
rifiuti, e 24 in materia di nomine universitarie.
La legge presenta profili di illegittimita' costituzionale per i
seguenti motivi:
1. - L'articolo 14, comma 3, in materia di spoil system,
risulta illegittima nella parte in cui prevede la decadenza
automatica delle nomine effettuate dai direttori generali delle Asl
nei confronti dei direttori amministrativi e sanitari, nonche' dei
responsabili dei dipartimenti sanitari e amministrativi, oltre che
dei responsabili dei distretti sanitari territoriali, per violazione
dei principi di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione,
di cui all'art. 97 Cost.
La decadenza automatica, infatti, esclude qualsiasi valutazione
tecnica circa la professionalita' delle persone decadute ed e'
suscettibile di pregiudicare l'imparzialita' dell'amministrazione e
di incidere anche sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, inficiando quindi il principio del buon andamento. Si
precisa, altresi', che tali nomine non sono effettuate dall'organo
politico, ma dal direttore generale delle aziende sanitarie ed
ospedaliere.
La norma, inoltre, incidendo su rapporti precedentemente
instaturatisi, il cui termine e' stabilito contrattualmente,
determina, da un lato, la lesione del principio di affidamento del
cittadino nella libera esplicazione dell'autonomia negoziale,
tutelato dagli artt. 2 e 41 della Costituzione, dall'altro
l'invasione della competenza in materia di «ordinamento civile»,
riservata alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato
dall'art. 117, comma 2, lett. i) Cost., che pertanto risulta violata.
2. - L'articolo 14, comma 5 e l'articolo 33, comma 2, in
materia di emergenza rifiuti. Prevede che la regione sospenda la
realizzazione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro
(art. 14, comma 5) e la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di
smaltimento e stoccaggio dei rifiuti di Reggio Calabria (art. 3,
comma 2), di cui all'ordinanza del commissario delegato per
l'emergenza ambientale, nominato a seguito della dichiarazione dello
stato d'emergenza nella regione, in attesa dell'approvazione ed
attuazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti.
Lo stato d'emergenza nella Regione Calabria e' stato dichiarato
ai sensi dell'art. 5, comma l, legge n. 225/1992 con d.P.C.m. del 12
settembre 1997 e prorogato, da ultimo, con d.P.C.m. del 23 dicembre
2004, fino al 31 dicembre 2005. Durante tale stato d'emergenza, il
commissario delegato e' preposto ad effettuare gli interventi
necessari al superamento dell'emergenza ambientale nel settore sia
delle acque che dei rifiuti.
Le disposizioni di cui sopra, pertanto:
a) eccedono dalle competenze legislative regionali in materia
di protezione civile, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione, violandone i principi fondamentali di cui alla legge
n. 225/1992 (in particolare gli articoli 2, 5 e 12);
b) violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, in
riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario,
nonche' l'articolo 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, in
quanto i Piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle regioni
come previsto dalla direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, dalla direttiva
91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e dalla direttiva 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, attuate dal d.lgs.
n. 22/1997. L'articolo 22, comma 8, di quest'ultimo, prevede
espressamente che in caso di inerzia della regione il Ministro
dell'ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano. La sospensione adottata della legge
regionale di fatto blocca le iniziative intraprese dal commissario
delegato e viola i principi costituzionali da ultimo richiamati;
c) violano il principio di leale collaborazione, di cui
all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione in quanto la
vigente normativa di protezione civile (d.l. n. 343/2001, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 401/2001) dispone che le ordinanze
di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra il Governo e
la regione interessata, proprio allo scopo di evitare che
disposizioni, pur se eccezionali, possano porre in essere invasione
delle competenze reciproche. Con la norma in esame, quindi, la
regione, sospendendo unilateralmente gli effetti di provvedimenti
adottati previa intesa, viola il principio della leale
collaborazione.
3. - L'articolo 24, con riferimento, in particolare, ai commi
3, 5 e 6, in materia di nomine universitarie, nello stabilire le
modalita' con cui gli organi di indirizzo politico della regione (il
presidente della giunta ovvero del consiglio) procedono alle nomine
per le quali sono previsti il concerto ovvero l'intesa con altre
autorita' o amministrazioni, appare censurabile laddove prevede, che
l'autorita' regionale competente, da un lato, possa prescindere dal
gradimento delle predette autorita' o amministrazioni sulla proposta
di una terna di nomi indicati solo dalla regione, senza considerare
alcuna controproposta, qualora la preferenza non venga espressa entro
il termine previsto ovvero non sia adeguatamente motivata (commi 3 e
6) e che, dall'altro, debba precedere all'individuazione di una nuova
terna di nomi solo se uno o tutti i nominativi proposti vengono
rifiutati per mancanza dei soli requisiti di professionalita' e
competenza (comma 5).
4. - Le suddette disposizioni violano, in particolare:
l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 571 del 1999; laddove si
stabilisce il principio fondamentale per cui il direttore generale
dell'azienda ospedaliero-universitaria e' nominato dalla regione,
acquisita l'intesa con il rettore dell'universita'. La suddetta norma
statale, prevedendo l'intesa tra regioni e rettore sulla nomina del
direttore generale (cfr. sent. Corte cost. n. 351/1991,
sull'accezione «forte» del concetto di intesa), pone i due soggetti
coinvolti nel procedimento in esame su di un piano di assoluta
parita'. L'art. 24 della legge regionale in esame ed in particolare
nel comma 5, elude il principio dell'intesa nella parte in cui il
ruolo svolto dal rettore di codeterminazione del contenuto dell'atto
di nomina connessa all'intesa sembra sostanziarsi in una mera
«attivita' consultiva non vincolante» (cfr. sent. Corte cost. n. 27
del 2004), venendo meno quella posizione assolutamente paritaria
necessaria affinche' possa parlarsi di intesa. Da ultimo, con
sentenza n. 378/2005, la Corte costituzionale ha affermato «... Che
l'esigenza di leale cooperazione, insita nell'intesa, non esclude a
priori la possibilita' di meccanismi idonei a superare l'ostacolo
che, alla conclusione del procedimento, oppone il mancato
raggiungimento di un'accordo sul contenuto del provvedimento da
adottare; anzi, la vastita' delle materie oggi di competenza
legislativa concorrente comporta comunque, specie quando la rilevanza
degli interessi pubblici e' tale da rendere imperiosa l'esigenza di
provvedere, l'opportunita' di prevedere siffatti meccanismi, fermo il
loro carattere sussidiario rispetto all'impegno leale delle parti
nella ricerca di una soluzione condivisa. Tali meccanismi, quale che
ne sia la concreta configurazione, debbono in ogni caso essere
rispettosi delle esigenze insite nella scelta, operata dal
legislatore costituzionale, con il disciplinare la competenza
legislativa in quella data materia: e pertanto deve trattarsi di
meccanismi che .... non declassino l'attivita' di codeterminazione
connessa all'intesa di una mera attivita' consultiva; che prevedano
l'allocazione delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi
di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza di cui
all'art. 118 Cost.». Tali precetti possono essere applicati anche
alle intese tra regione e universita' in ragione della riconosciuta
autonomia di quest'ultima che deve conformarsi ai soli «limiti delle
leggi stabilite dallo Stato», ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione.
l'art. 1, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 517/1999, come
attuato dall'art. 6 del d.P.C.m. 24 maggio 2001, recante «Linee guida
concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e
universita' per lo svolgimento delle attivita' assistenziali delle
universita' nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517.
Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
laddove si prescrive che i rapporti tra il servizio sanitario
regionale e le universita' siano informati al rispetto del principio
della leale collaborazione.
La norma censurata, riducendo l'intesa ad un mero parere, da cui
puo' prescindersi al decorrere del tempo e che non mette in posizione
paritaria i due soggetti che devono addivenire all'intesa finisce col
ledere l'autonomia universitaria, tutelata dall'articolo 33, sesto
comma, Costituzione, la potesta' legislativa concorrente nelle
materie della tutela della salute e della ricerca scientifica e
tecnologica di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
e viola i principi fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 517/1999 (in
particolare l'articolo 4, comma 2) nonche' della legge n. 419 del
1998 (in particolare l'articolo 6) ed il principio di leale
collaborazione tra autonomie costituzionalmente garantite ai sensi
dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
P. Q. M.
Si chiede che voglia codesta Corte ecce.ma dichiarare la
illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 3 e 5, dell'art. 33
comma 2, dell'art. 24 della legge della Regione Calabria n. 13 del 17
agosto 2005.
Saranno depositati:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14
ottobre 2005;
2) rapporto sulla legge del Dip.to affari regionali.
Roma, addi' 15 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti