Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 settembre 2015 (del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).

(GU n. 45 del 2015-11-11)

    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso  i  cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la  Regione
Siciliana, in persona  del  Presidente  della  Giunta  p.t.,  per  la
declaratoria di incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  15,  della
legge regionale 10 luglio 2015 n. 12,  pubblicata  nella  G.U.  della
Reg. Sic. n. 29 del 17 luglio 2015, S.O.  n.  1,  avente  ad  oggetto
"Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.  Disposizioni  in
materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e
di  surrogazione  dei   consiglieri   comunali",   nonche'   in   via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge  costituzionale  n.
87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015  n.  9,
pubblicata nella G.U. della Reg. Sic., n. 20 del 15 maggio 2015, S.O.
n. 16, avente ad oggetto "Disposizioni  programmatiche  e  correttive
per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale", giusta delibera  del
Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.
 
                                *****
 
    I - Con la l.r. n. 12 del 2015 la Regione Siciliana ha introdotto
disposizioni correttive alla l.r. n. 9/2015 [contenente  disposizioni
finanziarie (legge di stabilita') per l'anno  2015],  in  seguito  ad
impegni assunti con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per  gli
affari regionali, le autonomie e lo sport in occasione dell'esame  di
conformita' a Costituzione della detta legge 9/2015, impugnata  dalla
Presidenza con riguardo ad altre disposizioni (ricorso notificato  il
14 luglio 2015 e depositato il successivo 17 luglio).
    La legge n.  12  del  2015  presenta  profili  di  illegittimita'
costituzionale in relazione all'art. 1, comma 15, che contrasta con i
principi fondamentali della normativa statale contenuti  nel  decreto
legislativo n. 502/1992, in materia  di  tutela  della  salute  e  di
pubblico concorso, e viola  gli  articoli  97,  117,  secondo  comma,
lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' lo Statuto
della Regione, art. 14 e 17.
    II - L'art. 1, comma 15, della legge n. 12 del 2015 cosi' recita:
«15. Al comma 1 dell'art. 85  della  legge  regionale  n.  9/2015  le
parole "da almeno quattro anni"  sono  soppresse  e  dopo  le  parole
"Servizio sanitario regionale" sono  inserite  le  parole  ",  previo
svolgimento di prova selettiva, ".»
    L'art. 85 della legge n.  9  del  2015  cosi'  recitava:  «1.  Il
personale medico, titolare di rapporti di continuita'  assistenziale,
che a seguito di verbale  definitivo  della  Commissione  medica  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'accertamento  delle
invalidita' civili, e' stato assegnato, da  almeno  quattro  anni,  a
servizi  propri  di  aziende  del  Servizio  sanitario  regionale,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  e'
collocato nell'organico dell'Azienda presso cui  presta  servizio  ed
alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro,
nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.»
    La nuova formulazione dell'art. 85 e', quindi, la  seguente:  «1.
Il  personale   medico,   titolare   di   rapporti   di   continuita'
assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della  Commissione
medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento
delle invalidita' civili, e' stato assegnato,  a  servizi  propri  di
aziende del Servizio sanitario regionale, previo svolgimento di prova
selettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' collocato  nell'organico  dell'Azienda  presso  cui  presta
servizio  ed  alle  cui  dipendenze  e'  riclassificato  il  relativo
rapporto  di  lavoro,  nell'ambito  dei  vincoli  di  spesa  per   il
personale.»
    III -  1.  L'art.  85  legge  n.  9/2015,  nella  sua  originaria
formulazione, non e' stato oggetto  di  impugnativa  da  parte  della
Presidenza del Consiglio  essendo  sopravvenuto  l'impegno  alla  sua
abrogazione  da  parte  dell'Assessore  all'Economia  della   Regione
Siciliana.
    Tuttavia, l'art. 1, comma 15, l.r. n. 12/2015, anziche'  abrogare
l'art. 85 l.r. n. 9/2015, ne apporta modifiche che non consentono  di
superare i rilievi di illegittimita' a  suo  tempo  ipotizzati  dalla
Presidenza del Consiglio e condivisi dalla Regione. Infatti, il detto
comma 15 dell'art. 1, nel sopprimere le  parole  "da  almeno  quattro
anni"  ed  aggiungere  le  parole  "previo   svolgimento   di   prova
selettiva", prevede ora la medesima  possibilita'  per  il  personale
medico  indicato  di  riclassificare  il  rapporto   di   lavoro   da
convenzionale a dipendente, ponendosi in  contrasto  con  i  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  tutela  della
salute e di accesso agli impieghi mediante pubblico concorso.
    2. Ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  prima  parte,  del  decreto
legislativo  n.  502/1992,  difatti,  il  rapporto  tra  il  servizio
sanitario regionale, i medici di medicina generale e  i  pediatri  di
libera scelta e'  disciplinato  da  apposite  convenzioni  di  durata
triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali. In base a tale
disposizione, i rapporti di continuita' assistenziale  del  personale
medico rientrano nella  medicina  convenzionata  e  non  gia'  in  un
rapporto di dipendenza con l'Amministrazione pubblica.
    La disposizione regionale in esame, intervenendo  in  materia  di
personale medico titolare di rapporti di  continuita'  assistenziale,
prevede a favore di detto  personale  la  collocazione  nell'organico
dell'Azienda -  peraltro  senza  aver  maturato  i  quattro  armi  di
servizio   in   precedenza   previsti   -,   con    la    conseguente
riclassificazione del rapporto di lavoro, presso aziende del Servizio
sanitario regionale, da convenzionale a dipendente.
    La norma si pone, quindi, in contrasto con il citato art.  8  del
decreto  legislativo  n.  502/1992,   concernente   "Riordino   della
disciplina in materia sanitaria" e con l'art. 117, comma 3 Cost., che
riserva alla  competenza  dello  Stato  la  disciplina  dei  principi
fondamentali in materia di tutela della salute.
    Inoltre,  la   trasformazione   del   rapporto   di   lavoro   da
convenzionale  a  dipendente  comporta  la  violazione  anche   della
normativa contrattuale del comparto  degli  enti  del  SSN  e  quindi
dell'art. 117, secondo comma, lettera  l),  della  Costituzione,  che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile  e
i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile,  quali  i
contratti collettivi.
    La disposizione regionale contrasta, inoltre,  con  il  principio
del  concorso  pubblico,  che  nel  settore  sanitario   e'   sancito
distintamente dall'art. 15,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.
502/1992, secondo  il  quale  "alla  dirigenza  sanitaria  si  accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi
del d.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483". La previsione di una  prova
selettiva, peraltro non specificata, per l'inserimento del  personale
in  questione  nell'organico  dell'Azienda,  non  e'  sufficiente   a
garantire  il  rispetto  del   principio   del   pubblico   concorso,
nell'assenza  di  indicazioni  specifiche  dei  requisiti   e   delle
procedure  previste  dalle  disposizioni  normative  e   contrattuali
nazionali. Per di piu', la modifica apportata amplia - addirittura  -
la sfera degli aspiranti medici anche a favore di coloro che  abbiano
effettuato meno di quattro anni di servizio  presso  le  Aziende  del
Servizio sanitario regionale, con  effetto  retroattivo  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015.
    La norma regionale viola, quindi, anche i principi in materia  di
accesso agli impieghi pubblici e di  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione sanciti all'art. 97 della Costituzione.
    3. Quanto alle potesta' statutarie della Regione, si osserva  che
lo Statuto della Regione Sicilia  ["Testo  coordinato  dello  Statuto
speciale della Regione Siciliana approvato  con  R.d.lgs.  15  maggio
1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n.  133-3  del
10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle
leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n.
63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI  n.
87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI
n. 26 del 1° febbraio 2001)"] attribuisce alla Regione Sicilia:
        - all'art. 14, comma 1, lettera p), la legislazione esclusiva
in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali",  nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato;
        -  all'art.  17  comma  1,  lettera   b),   la   legislazione
concorrente in materia di "igiene e sanita' pubblica", entro i limiti
dei  principi  e  degli  interessi  generali,  cui  si   informa   la
legislazione dello Stato.
    Pertanto, seppure la Regione siciliana  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 1, lettera  p)  dello  Statuto  Speciale,  gode  di  competenza
legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli
enti regionali", ed ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera  b),  gode
di competenza concorrente in materia di "igiene e sanita'  pubblica",
la disposizione in parola risulta  comunque  adottata  in  violazione
degli articoli 117,  comma  2,  lett.  l),  della  Costituzione  [che
riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia  di
"ordinamento civile"] e 117,  terzo  comma  della  Costituzione  [che
riserva allo Stato la determinazione  dei  Principi  fondamentali  in
materia di "tutela della salute"], in considerazione dei limiti posti
dagli stessi articoli 14  ["nei  limiti  delle  leggi  costituzionali
dello Stato"] e 17 ["entro i limiti dei principi  e  degli  interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato"].
    4.  Si  propone,   altresi',   la   questione   di   legittimita'
conseguenziale dell'art. 85 della legge regionale  n.  9/2015,  nella
misura in cui possa  essere  ritenuto  ancora  in  vigore  nella  sua
originaria formulazione (in seguito all'accoglimento della censura di
incostituzionalita' concernente le modifiche apportate  con  la  l.r.
12/2015).
    Per vero, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953: "La Corte
costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso  relativo  a
questioni di legittimita' costituzionale di una legge o  di  un  atto
avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione,  quali
sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresi',
quali sono le altre disposizioni legislative, la  cui  illegittimita'
deriva come conseguenza dalla decisione adottata" e secondo la  Corte
costituzionale (sentenza n. 2/2004): "L'illegittimita' conseguenziale
puo' essere applicata anche ai giudizi in via principale (sentenze n.
20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), in quanto esprime  un
principio di diritto processuale che e' valido per tutte le questioni
di legittimita' costituzionale previste dal Capo II legge n. 87/1953,
come si desume anche dalla dizione letterale del citato art. 27".
    Per le stesse motivazioni dianzi riportate a proposito  dell'art.
1, comma 15, l.r. 12/2015, anche l'art. 85  l.r.  9/2015,  nella  sua
originaria  formulazione,   si   deve   ritenere   costituzionalmente
illegittimo.
    5. Non servono ulteriori deduzioni per giustificare il fondamento
delle censure formulate, bastera',  quindi,  richiamare  la  costante
giurisprudenza  della  Corte  costituzionale  nella   materia,   gia'
invocata nel precedente ricorso del 14 luglio 2015, con il quale sono
state censurate le altre disposizioni della l.r. 9/2015 anche per  lo
sconfinamento dal rigido parametro della copertura finanziaria  delle
leggi di spesa e  dalla  illegittima  interferenza  con  la  potesta'
statale sul coordinamento della finanza  pubblica  che  ne  consegue,
ipotizzabili anche per la norma oggetto di censura  con  il  presente
ricorso.
    Per vero, la disciplina del rapporto di  lavoro  nelle  pubbliche
amministrazioni, attiene sicuramente  alla  materia  dell'ordinamento
civile di esclusiva competenza statale; ex plurimis, Corte  Cost.  31
gennaio  2014  n.  7  la  quale  ritiene  che  qualunque  ipotesi  di
regolamentazione del rapporto di lavoro  dipendente  pubblico  e'  da
ricomprendere nella "dinamica del rapporto di lavoro e  del  relativo
regime ed e',  quindi,  riconducibile  in  modo  piano  alla  materia
dell'«ordinamento civile»", con la  conseguenza  che  "L'inosservanza
della disciplina di  legge  statale  e  di  derivazione  contrattuale
collettiva ...rende,  dunque,  ancora  piu'  evidente  la  violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.  denunciata  in  capo
alla disposizione in oggetto.".
    Questi principi valgono sia per la costituzione del  rapporto  di
lavoro  sia  per  la  sua  disciplina  e  regolazione  giuridica   ed
economica; si vedano, ex plurimis, Corte Cost. 28 marzo 2014  n.  61;
Corte Cost. 3 dicembre 2014 n. 269 e Corte Cost. 18  luglio  2014  n.
211: "Secondo il costante orientamento di  questa  Corte,  a  seguito
della privatizzazione del rapporto  di  pubblico  impiego  -  operata
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421  (Delega  al  Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline  in  materia
di  sanita',  di  pubblico  impiego,  di  previdenza  e  di   finanza
territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo  1997,  n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti  alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), e dai  decreti  legislativi
emanati in attuazione di dette  leggi  delega  -  la  disciplina  del
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione  e'
retta dalle disposizioni del codice  civile  e  dalla  contrattazione
collettiva.
    ... Proprio a seguito di tale privatizzazione,  questa  Corte  ha
affermato che «i principi fissati  dalla  legge  statale  in  materia
costituiscono   tipici   limiti   di   diritto    privato,    fondati
sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di
garantire  l'uniformita'  nel  territorio  nazionale   delle   regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti  fra  privati  e,
come tali, si  impongono  anche  alle  Regioni  a  statuto  speciale»
(sentenza n. 189 del 2007).
    In particolare, dall'art. 2, comma 3,  terzo  e  quarto  periodo,
della legge  n.  421  del  1992,  emerge  il  principio  per  cui  il
trattamento  economico  dei  dipendenti  pubblici  e'   affidato   ai
contratti collettivi, di tal che la disciplina di  detto  trattamento
e, piu' in generale, la disciplina del rapporto di  impiego  pubblico
rientra  nella  materia  dell'«ordinamento  civile»  riservata   alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 61 del  2014,
n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339  e  n.  77
del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010)."
    In disparte  ogni  considerazione  sulla  mancanza  di  copertura
finanziaria della previsione normativa in esame, la  stessa  si  pone
come elemento di squilibrio  della  uniformita'  di  trattamento  del
personale  operante  nel  settore  della  sanita',   oltre   che   di
disarticolazione  dei  principi  della  finanza   pubblica   che   il
legislatore  costituzionale,  con  la  riserva   allo   Stato   della
competenza a legiferare in materia, ha voluto scongiurare.
    6. Le norme regionali in esame violano, come gia' rilevato, anche
i  principi  di  buon  andamento  e  imparzialita'   della   pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
    Palese  e'  la  violazione  dell'art.  97  Cost.  in  quanto   le
disposizioni censurate dispongono l'assunzione in ruolo di  personale
senza la preventiva selezione concorsuale.
    Sul punto, la giurisprudenza costituzionale e' vasta e granitica;
a conforto della  censura  bastera'  richiamare,  fra  le  tante,  la
recente sentenza Corte Cost. 30 gennaio 2015 n. 7:  "3.  E'  nota  la
copiosa giurisprudenza  di  questa  Corte  secondo  cui  il  pubblico
concorso e' forma generale e ordinaria di reclutamento del  personale
della pubblica amministrazione (si vedano, tra le  piu'  recenti,  le
sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del  2013;  n.
212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009), cui si puo'  derogare
solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze  di  interesse
pubblico (sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011;
n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).
    Il principio della necessita' del pubblico concorso e'  stato  di
recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative
che prevedevano il passaggio automatico di personale di  societa'  in
house, ovvero societa' o  associazioni  private,  all'amministrazione
pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del  2012;
n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010).
    Questa Corte ha ritenuto, infatti, che "il trasferimento  da  una
societa' partecipata dalla Regione alla Regione o ad  altro  soggetto
pubblico regionale  si  risolve  in  un  privilegio  indebito  per  i
soggetti  beneficiari  di  un  siffatto  meccanismo,  in   violazione
dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62  del  2012;  nello  stesso  senso,
sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del 2010)"
(sentenza n. 227 del 2013)....
    4.-  La  fondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  con
riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost.  comporta  l'assorbimento
dell'ulteriore censura di violazione  dell'art.  117  secondo  comma,
lettera l), Cost.".
    Peraltro, l'inquadramento nei ruoli del personale  della  Regione
degli  operatori  sanitari,  nella  misura  in  cui  costituisce  una
situazione non presente nell'ordinamento delle altre regioni, finisce
per costituire situazioni  locali  di  privilegio  nell'ambito  della
legislazione nazionale del comparto sanita', in quanto  il  personale
avente  le   medesime   caratteristiche,   collocato   presso   altre
amministrazioni pubbliche, si troverebbe di fronte a  una  diversa  e
deteriore  posizione  rispetto  a  quella  proposta   dalla   Regione
Siciliana.
    7. Con specifico riferimento al comparto della  sanita'  ed  alle
disposizioni  del  d.legs.  502/1992,  la  Corte  costituzionale   ha
censurato   in   piu'   occasioni    disposizioni    regionali    che
contraddicevano i principi dettati  dagli  art.  8,  comma  1,  prima
parte, e 15, comma 7, in riferimento  al  personale  ed  ai  sanitari
dirigenti.
    Si vedano, ad esempio: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293 ["E'
incostituzionale l'art. 1 l.reg. Veneto 26 giugno 2008  n.  3,  nella
parte in  cui  estende  ai  dirigenti  sanitari  la  possibilita'  di
ottenere  la  trasformazione  delle  posizioni  di  lavoro  a   tempo
determinato, gia' ricoperte da personale  precario  dipendente  degli
enti  del  servizio  sanitario  regionale,  in  posizioni  di  lavoro
dipendente a tempo indeterminato,  senza  individuare  presupposti  e
criteri di selezione concorsuali."]; Corte cost., 29 aprile 2010,  n.
150 ["E' incostituzionale l'art. 1 l.reg. Puglia 23 dicembre 2008  n.
45, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico,
dispone la stabilizzazione di personale dirigenziale medico,  assunto
a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti."];
Corte cost., 29 aprile 2010, n. 149 ["E'  incostituzionale  l'art.  7
l.reg. Calabria 15 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui,  in  deroga
al principio del concorso pubblico,  dispone  la  stabilizzazione  di
medici incaricati  nell'emergenza  sanitaria,  che  abbiano  maturato
almeno cinque anni in regime di convenzione, di  cui  almeno  tre  in
regime di emergenza, previo  mero  giudizio  di  idoneita'."];  Corte
cost., 12 luglio 1996, n. 243 ["La materia dei rapporti convenzionali
con i sanitari di medicina generale e con i pediatri di libera scelta
appartiene, con esclusione della fonte  legislativa  regionale,  alla
contrattazione collettiva, sulla base di  accordi  nazionali  con  le
organizzazioni sindacali di categoria  maggiormente  rappresentative,
di portata uniforme  sull'intero  territorio  del  paese,  di  durata
triennale, come e' confermato dall'art. 8 d.leg. 30 dicembre 1992  n.
502 di riordino della materia sanitaria ai sensi dell'art.  1  l.  23
ottobre 1992 n. 421."]
    Con  specifico  riferimento  alla  legislazione   della   Regione
Siciliana  in  materia  sanitaria,   la   Corte   costituzionale   e'
intervenuta annullando disposizioni  in  contrasto  con  i  parametri
costituzionali invocati nel  presente  ricorso,  si  vedano,  fra  le
altre, le sentenze 4 aprile 1993 n. 266; 27 dicembre 1991 n. 484;  30
dicembre 1997 n. 444;
    In  base  alle  statuizioni  e  principi  teste'  richiamati,  la
disposizione  regionale  siciliana  in  esame   risulta   palesemente
illegittima.

 
                               P.Q.M.
 
    Si promuove, pertanto, ai sensi dell'art. 127 Cost., la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  15,  della  legge
regionale in esame e, ai sensi dell'art. 27 della legge  87/1953,  la
questione di legittimita' conseguenziale dell'art. 85 della  l.r.  n.
9/2015, per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera
l), e 117, terzo comma,  della  Costituzione  nonche'  dello  Statuto
della Regione, art. 14 e 17, con riferimento agli art.  8,  comma  1,
prima parte, e 15, comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  502/1992,
giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata  e
si  chiede  che  la  Corte  costituzionale  adita  voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  15,  della  legge
regionale 10 luglio 2015 n. 12, avente  ad  oggetto  "Modifiche  alla
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in materia di durata
delle operazioni di voto per le elezioni comunali e  di  surrogazione
dei consiglieri comunali", nonche' in via  consequenziale,  ai  sensi
dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art.  85
della  legge  regionale  7  maggio  2015  n.  9,  avente  ad  oggetto
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015.  Legge  di
stabilita' regionale", per violazione degli articoli 97, 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo  comma,  della  Costituzione  nonche'
dello lo Statuto della Regione, art. 14 e 17.
    Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri.
        Roma, 14 settembre 2015
 
                   Avvocato dello Stato: Albenzio

 

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