Ricorso n. 86 del 21 settembre 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 settembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 45 del 2015-11-11)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione
Siciliana, in persona del Presidente della Giunta p.t., per la
declaratoria di incostituzionalita' dell'art. 1, comma 15, della
legge regionale 10 luglio 2015 n. 12, pubblicata nella G.U. della
Reg. Sic. n. 29 del 17 luglio 2015, S.O. n. 1, avente ad oggetto
"Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in
materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e
di surrogazione dei consiglieri comunali", nonche' in via
consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge costituzionale n.
87 del 1953, dell'art. 85 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9,
pubblicata nella G.U. della Reg. Sic., n. 20 del 15 maggio 2015, S.O.
n. 16, avente ad oggetto "Disposizioni programmatiche e correttive
per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale", giusta delibera del
Consiglio dei Ministri 4 settembre 2015.
*****
I - Con la l.r. n. 12 del 2015 la Regione Siciliana ha introdotto
disposizioni correttive alla l.r. n. 9/2015 [contenente disposizioni
finanziarie (legge di stabilita') per l'anno 2015], in seguito ad
impegni assunti con la Presidenza del Consiglio-Dipartimento per gli
affari regionali, le autonomie e lo sport in occasione dell'esame di
conformita' a Costituzione della detta legge 9/2015, impugnata dalla
Presidenza con riguardo ad altre disposizioni (ricorso notificato il
14 luglio 2015 e depositato il successivo 17 luglio).
La legge n. 12 del 2015 presenta profili di illegittimita'
costituzionale in relazione all'art. 1, comma 15, che contrasta con i
principi fondamentali della normativa statale contenuti nel decreto
legislativo n. 502/1992, in materia di tutela della salute e di
pubblico concorso, e viola gli articoli 97, 117, secondo comma,
lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' lo Statuto
della Regione, art. 14 e 17.
II - L'art. 1, comma 15, della legge n. 12 del 2015 cosi' recita:
«15. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale n. 9/2015 le
parole "da almeno quattro anni" sono soppresse e dopo le parole
"Servizio sanitario regionale" sono inserite le parole ", previo
svolgimento di prova selettiva, ".»
L'art. 85 della legge n. 9 del 2015 cosi' recitava: «1. Il
personale medico, titolare di rapporti di continuita' assistenziale,
che a seguito di verbale definitivo della Commissione medica del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento delle
invalidita' civili, e' stato assegnato, da almeno quattro anni, a
servizi propri di aziende del Servizio sanitario regionale, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'
collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta servizio ed
alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo rapporto di lavoro,
nell'ambito dei vincoli di spesa per il personale.»
La nuova formulazione dell'art. 85 e', quindi, la seguente: «1.
Il personale medico, titolare di rapporti di continuita'
assistenziale, che a seguito di verbale definitivo della Commissione
medica del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento
delle invalidita' civili, e' stato assegnato, a servizi propri di
aziende del Servizio sanitario regionale, previo svolgimento di prova
selettiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, e' collocato nell'organico dell'Azienda presso cui presta
servizio ed alle cui dipendenze e' riclassificato il relativo
rapporto di lavoro, nell'ambito dei vincoli di spesa per il
personale.»
III - 1. L'art. 85 legge n. 9/2015, nella sua originaria
formulazione, non e' stato oggetto di impugnativa da parte della
Presidenza del Consiglio essendo sopravvenuto l'impegno alla sua
abrogazione da parte dell'Assessore all'Economia della Regione
Siciliana.
Tuttavia, l'art. 1, comma 15, l.r. n. 12/2015, anziche' abrogare
l'art. 85 l.r. n. 9/2015, ne apporta modifiche che non consentono di
superare i rilievi di illegittimita' a suo tempo ipotizzati dalla
Presidenza del Consiglio e condivisi dalla Regione. Infatti, il detto
comma 15 dell'art. 1, nel sopprimere le parole "da almeno quattro
anni" ed aggiungere le parole "previo svolgimento di prova
selettiva", prevede ora la medesima possibilita' per il personale
medico indicato di riclassificare il rapporto di lavoro da
convenzionale a dipendente, ponendosi in contrasto con i principi
fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della
salute e di accesso agli impieghi mediante pubblico concorso.
2. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, prima parte, del decreto
legislativo n. 502/1992, difatti, il rapporto tra il servizio
sanitario regionale, i medici di medicina generale e i pediatri di
libera scelta e' disciplinato da apposite convenzioni di durata
triennale, conformi agli accordi collettivi nazionali. In base a tale
disposizione, i rapporti di continuita' assistenziale del personale
medico rientrano nella medicina convenzionata e non gia' in un
rapporto di dipendenza con l'Amministrazione pubblica.
La disposizione regionale in esame, intervenendo in materia di
personale medico titolare di rapporti di continuita' assistenziale,
prevede a favore di detto personale la collocazione nell'organico
dell'Azienda - peraltro senza aver maturato i quattro armi di
servizio in precedenza previsti -, con la conseguente
riclassificazione del rapporto di lavoro, presso aziende del Servizio
sanitario regionale, da convenzionale a dipendente.
La norma si pone, quindi, in contrasto con il citato art. 8 del
decreto legislativo n. 502/1992, concernente "Riordino della
disciplina in materia sanitaria" e con l'art. 117, comma 3 Cost., che
riserva alla competenza dello Stato la disciplina dei principi
fondamentali in materia di tutela della salute.
Inoltre, la trasformazione del rapporto di lavoro da
convenzionale a dipendente comporta la violazione anche della
normativa contrattuale del comparto degli enti del SSN e quindi
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che
riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e
i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile, quali i
contratti collettivi.
La disposizione regionale contrasta, inoltre, con il principio
del concorso pubblico, che nel settore sanitario e' sancito
distintamente dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n.
502/1992, secondo il quale "alla dirigenza sanitaria si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato ai sensi
del d.P.R. del 10 dicembre 1997, n. 483". La previsione di una prova
selettiva, peraltro non specificata, per l'inserimento del personale
in questione nell'organico dell'Azienda, non e' sufficiente a
garantire il rispetto del principio del pubblico concorso,
nell'assenza di indicazioni specifiche dei requisiti e delle
procedure previste dalle disposizioni normative e contrattuali
nazionali. Per di piu', la modifica apportata amplia - addirittura -
la sfera degli aspiranti medici anche a favore di coloro che abbiano
effettuato meno di quattro anni di servizio presso le Aziende del
Servizio sanitario regionale, con effetto retroattivo a decorrere
dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015.
La norma regionale viola, quindi, anche i principi in materia di
accesso agli impieghi pubblici e di buon andamento della pubblica
amministrazione sanciti all'art. 97 della Costituzione.
3. Quanto alle potesta' statutarie della Regione, si osserva che
lo Statuto della Regione Sicilia ["Testo coordinato dello Statuto
speciale della Regione Siciliana approvato con R.d.lgs. 15 maggio
1946, n. 455 (pubblicato nella G.U. del Regno d'Italia n. 133-3 del
10 giugno 1946), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 2 (pubblicata nella GURI n. 58 del 9 marzo 1948), modificato dalle
leggi costituzionali 23 febbraio 1972, n. 1 (pubblicata nella GURI n.
63 del 7 marzo 1972), 12 aprile 1989, n. 3 (pubblicata nella GURI n.
87 del 14 aprile 1989) e 31 gennaio 2001, n. 2 (pubblicata nella GURI
n. 26 del 1° febbraio 2001)"] attribuisce alla Regione Sicilia:
- all'art. 14, comma 1, lettera p), la legislazione esclusiva
in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti regionali", nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato;
- all'art. 17 comma 1, lettera b), la legislazione
concorrente in materia di "igiene e sanita' pubblica", entro i limiti
dei principi e degli interessi generali, cui si informa la
legislazione dello Stato.
Pertanto, seppure la Regione siciliana ai sensi dell'art. 14,
comma 1, lettera p) dello Statuto Speciale, gode di competenza
legislativa esclusiva in materia di "ordinamento degli uffici e degli
enti regionali", ed ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera b), gode
di competenza concorrente in materia di "igiene e sanita' pubblica",
la disposizione in parola risulta comunque adottata in violazione
degli articoli 117, comma 2, lett. l), della Costituzione [che
riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di
"ordinamento civile"] e 117, terzo comma della Costituzione [che
riserva allo Stato la determinazione dei Principi fondamentali in
materia di "tutela della salute"], in considerazione dei limiti posti
dagli stessi articoli 14 ["nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato"] e 17 ["entro i limiti dei principi e degli interessi
generali cui si informa la legislazione dello Stato"].
4. Si propone, altresi', la questione di legittimita'
conseguenziale dell'art. 85 della legge regionale n. 9/2015, nella
misura in cui possa essere ritenuto ancora in vigore nella sua
originaria formulazione (in seguito all'accoglimento della censura di
incostituzionalita' concernente le modifiche apportate con la l.r.
12/2015).
Per vero, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87/1953: "La Corte
costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a
questioni di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto
avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali
sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresi',
quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita'
deriva come conseguenza dalla decisione adottata" e secondo la Corte
costituzionale (sentenza n. 2/2004): "L'illegittimita' conseguenziale
puo' essere applicata anche ai giudizi in via principale (sentenze n.
20 del 2000, n. 441 del 1994 e n. 34 del 1961), in quanto esprime un
principio di diritto processuale che e' valido per tutte le questioni
di legittimita' costituzionale previste dal Capo II legge n. 87/1953,
come si desume anche dalla dizione letterale del citato art. 27".
Per le stesse motivazioni dianzi riportate a proposito dell'art.
1, comma 15, l.r. 12/2015, anche l'art. 85 l.r. 9/2015, nella sua
originaria formulazione, si deve ritenere costituzionalmente
illegittimo.
5. Non servono ulteriori deduzioni per giustificare il fondamento
delle censure formulate, bastera', quindi, richiamare la costante
giurisprudenza della Corte costituzionale nella materia, gia'
invocata nel precedente ricorso del 14 luglio 2015, con il quale sono
state censurate le altre disposizioni della l.r. 9/2015 anche per lo
sconfinamento dal rigido parametro della copertura finanziaria delle
leggi di spesa e dalla illegittima interferenza con la potesta'
statale sul coordinamento della finanza pubblica che ne consegue,
ipotizzabili anche per la norma oggetto di censura con il presente
ricorso.
Per vero, la disciplina del rapporto di lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, attiene sicuramente alla materia dell'ordinamento
civile di esclusiva competenza statale; ex plurimis, Corte Cost. 31
gennaio 2014 n. 7 la quale ritiene che qualunque ipotesi di
regolamentazione del rapporto di lavoro dipendente pubblico e' da
ricomprendere nella "dinamica del rapporto di lavoro e del relativo
regime ed e', quindi, riconducibile in modo piano alla materia
dell'«ordinamento civile»", con la conseguenza che "L'inosservanza
della disciplina di legge statale e di derivazione contrattuale
collettiva ...rende, dunque, ancora piu' evidente la violazione
dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. denunciata in capo
alla disposizione in oggetto.".
Questi principi valgono sia per la costituzione del rapporto di
lavoro sia per la sua disciplina e regolazione giuridica ed
economica; si vedano, ex plurimis, Corte Cost. 28 marzo 2014 n. 61;
Corte Cost. 3 dicembre 2014 n. 269 e Corte Cost. 18 luglio 2014 n.
211: "Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito
della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata
dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), dall'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi
emanati in attuazione di dette leggi delega - la disciplina del
rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione e'
retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione
collettiva.
... Proprio a seguito di tale privatizzazione, questa Corte ha
affermato che «i principi fissati dalla legge statale in materia
costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati
sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di
garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole
fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e,
come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale»
(sentenza n. 189 del 2007).
In particolare, dall'art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo,
della legge n. 421 del 1992, emerge il principio per cui il
trattamento economico dei dipendenti pubblici e' affidato ai
contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento
e, piu' in generale, la disciplina del rapporto di impiego pubblico
rientra nella materia dell'«ordinamento civile» riservata alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 61 del 2014,
n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77
del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010)."
In disparte ogni considerazione sulla mancanza di copertura
finanziaria della previsione normativa in esame, la stessa si pone
come elemento di squilibrio della uniformita' di trattamento del
personale operante nel settore della sanita', oltre che di
disarticolazione dei principi della finanza pubblica che il
legislatore costituzionale, con la riserva allo Stato della
competenza a legiferare in materia, ha voluto scongiurare.
6. Le norme regionali in esame violano, come gia' rilevato, anche
i principi di buon andamento e imparzialita' della pubblica
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Palese e' la violazione dell'art. 97 Cost. in quanto le
disposizioni censurate dispongono l'assunzione in ruolo di personale
senza la preventiva selezione concorsuale.
Sul punto, la giurisprudenza costituzionale e' vasta e granitica;
a conforto della censura bastera' richiamare, fra le tante, la
recente sentenza Corte Cost. 30 gennaio 2015 n. 7: "3. E' nota la
copiosa giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pubblico
concorso e' forma generale e ordinaria di reclutamento del personale
della pubblica amministrazione (si vedano, tra le piu' recenti, le
sentenze n. 134 del 2014; n. 277, n. 137, n. 28 e n. 3 del 2013; n.
212, n. 177 e n. 99 del 2012; n. 293 del 2009), cui si puo' derogare
solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse
pubblico (sentenze n. 134 del 2014; n. 217 del 2012; n. 310 del 2011;
n. 9 del 2010; n. 293 e n. 215 del 2009; n. 81 del 2006).
Il principio della necessita' del pubblico concorso e' stato di
recente ribadito con specifico riferimento a disposizioni legislative
che prevedevano il passaggio automatico di personale di societa' in
house, ovvero societa' o associazioni private, all'amministrazione
pubblica (sentenze n. 134 del 2014; n. 227 del 2013; n. 62 del 2012;
n. 310 e n. 299 del 2011; n. 267 del 2010).
Questa Corte ha ritenuto, infatti, che "il trasferimento da una
societa' partecipata dalla Regione alla Regione o ad altro soggetto
pubblico regionale si risolve in un privilegio indebito per i
soggetti beneficiari di un siffatto meccanismo, in violazione
dell'art. 97 Cost. (sentenza n. 62 del 2012; nello stesso senso,
sentenze n. 310 e n. 299 del 2011, nonche' sentenza n. 267 del 2010)"
(sentenza n. 227 del 2013)....
4.- La fondatezza della questione di costituzionalita' con
riferimento all'art. 97, terzo comma, Cost. comporta l'assorbimento
dell'ulteriore censura di violazione dell'art. 117 secondo comma,
lettera l), Cost.".
Peraltro, l'inquadramento nei ruoli del personale della Regione
degli operatori sanitari, nella misura in cui costituisce una
situazione non presente nell'ordinamento delle altre regioni, finisce
per costituire situazioni locali di privilegio nell'ambito della
legislazione nazionale del comparto sanita', in quanto il personale
avente le medesime caratteristiche, collocato presso altre
amministrazioni pubbliche, si troverebbe di fronte a una diversa e
deteriore posizione rispetto a quella proposta dalla Regione
Siciliana.
7. Con specifico riferimento al comparto della sanita' ed alle
disposizioni del d.legs. 502/1992, la Corte costituzionale ha
censurato in piu' occasioni disposizioni regionali che
contraddicevano i principi dettati dagli art. 8, comma 1, prima
parte, e 15, comma 7, in riferimento al personale ed ai sanitari
dirigenti.
Si vedano, ad esempio: Corte cost., 13 novembre 2009, n. 293 ["E'
incostituzionale l'art. 1 l.reg. Veneto 26 giugno 2008 n. 3, nella
parte in cui estende ai dirigenti sanitari la possibilita' di
ottenere la trasformazione delle posizioni di lavoro a tempo
determinato, gia' ricoperte da personale precario dipendente degli
enti del servizio sanitario regionale, in posizioni di lavoro
dipendente a tempo indeterminato, senza individuare presupposti e
criteri di selezione concorsuali."]; Corte cost., 29 aprile 2010, n.
150 ["E' incostituzionale l'art. 1 l.reg. Puglia 23 dicembre 2008 n.
45, nella parte in cui, in deroga al principio del concorso pubblico,
dispone la stabilizzazione di personale dirigenziale medico, assunto
a tempo determinato, qualora in possesso di determinati requisiti."];
Corte cost., 29 aprile 2010, n. 149 ["E' incostituzionale l'art. 7
l.reg. Calabria 15 gennaio 2009 n. 1, nella parte in cui, in deroga
al principio del concorso pubblico, dispone la stabilizzazione di
medici incaricati nell'emergenza sanitaria, che abbiano maturato
almeno cinque anni in regime di convenzione, di cui almeno tre in
regime di emergenza, previo mero giudizio di idoneita'."]; Corte
cost., 12 luglio 1996, n. 243 ["La materia dei rapporti convenzionali
con i sanitari di medicina generale e con i pediatri di libera scelta
appartiene, con esclusione della fonte legislativa regionale, alla
contrattazione collettiva, sulla base di accordi nazionali con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative,
di portata uniforme sull'intero territorio del paese, di durata
triennale, come e' confermato dall'art. 8 d.leg. 30 dicembre 1992 n.
502 di riordino della materia sanitaria ai sensi dell'art. 1 l. 23
ottobre 1992 n. 421."]
Con specifico riferimento alla legislazione della Regione
Siciliana in materia sanitaria, la Corte costituzionale e'
intervenuta annullando disposizioni in contrasto con i parametri
costituzionali invocati nel presente ricorso, si vedano, fra le
altre, le sentenze 4 aprile 1993 n. 266; 27 dicembre 1991 n. 484; 30
dicembre 1997 n. 444;
In base alle statuizioni e principi teste' richiamati, la
disposizione regionale siciliana in esame risulta palesemente
illegittima.
P.Q.M.
Si promuove, pertanto, ai sensi dell'art. 127 Cost., la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge
regionale in esame e, ai sensi dell'art. 27 della legge 87/1953, la
questione di legittimita' conseguenziale dell'art. 85 della l.r. n.
9/2015, per violazione degli articoli 97, 117, secondo comma, lettera
l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche' dello Statuto
della Regione, art. 14 e 17, con riferimento agli art. 8, comma 1,
prima parte, e 15, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992,
giusta la delibera del Consiglio dei Ministri in epigrafe indicata e
si chiede che la Corte costituzionale adita voglia dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 15, della legge
regionale 10 luglio 2015 n. 12, avente ad oggetto "Modifiche alla
legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Disposizioni in materia di durata
delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione
dei consiglieri comunali", nonche' in via consequenziale, ai sensi
dell'art. 27 della legge costituzionale n. 87 del 1953, dell'art. 85
della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, avente ad oggetto
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di
stabilita' regionale", per violazione degli articoli 97, 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione nonche'
dello lo Statuto della Regione, art. 14 e 17.
Si produrra' copia della delibera del Consiglio dei Ministri.
Roma, 14 settembre 2015
Avvocato dello Stato: Albenzio