Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 dicembre 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

(GU n. 4 del 2019-01-23)

 

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Marche, in persona del suo presidente pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Regione Marche n. 44 del 7 novembre 2018, recante «Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria" e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria», pubblicata nel B.U.R. n. 96 del 7 novembre 2018, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2018.

Fatto

La legge regionale in epigrafe indicata dispone, all'art. 2: «1. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della L.R. n. 7/1995 e' inserito il seguente:

"5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.».

Per effetto della novella introdotta dall'art. 2 sopra citato, il testo dell'art. 29 legge regionale n. 7/1995 risulta il seguente:

«Art. 29 (Tesserino di caccia). - 1. I titolari di licenza di caccia che esercitano l'attivita' venatoria sul territorio regionale devono essere in possesso di apposito tesserino.

2. Il tesserino viene rilasciato dal comune di residenza e deve indicare:

a) le generalita' del titolare;

b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta fra quelle previste dall'art. 27, comma 3;

c) l'ambito territoriale di caccia prescelto;

d) le specifiche norme stabilite con il calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'esercizio della caccia da parte di residenti in altre regioni, le indicazioni di cui al comma 2 devono risultare dal tesserino rilasciato dalla Regione di residenza.

4. Il tesserino, su modello stabilito dalla Giunta regionale in conformita' a quanto previsto dal calendario venatoria e' predisposto dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di caccia ed e' valido per una sola stagione venatoria.

5. Il tesserino e' personale; non puo' essere rilasciato piu' di un tesserino intestato alla stessa persona.

5-bis. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati.

6. In caso di deterioramento involontario o di smarrimento del tesserino, il comune di residenza ne rilascia un duplicato, previa esibizione di copia della denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia o del vecchio tesserino deteriorato, che deve essere ritirato.

7. Ai fini del rilascio del tesserino ai cittadini della Repubblica di San Marino ivi residenti che scelgono di esercitare la caccia nel territorio della regione, la giunta regionale provvede a trasmettere all'organo della Repubblica stessa competente in materia di caccia un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

8. Entro il 15 marzo di ogni anno i comuni trasmettono alla giunta regionale il numero complessivo dei tesserini rilasciati e all'ATC l'elenco dei cacciatori che hanno ritirato il tesserino.

8-bis. Entro trenta giorni successivi al termine della stagione venatoria, i cacciatori devono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le associazioni venatorie, all'ATC il tesserino di caccia. L'ATC rilascia apposita ricevuta di riconsegna del tesserino di caccia. Entro il trenta aprile di ogni anno l'ATC invia alla struttura organizzativa competente in materia di caccia e all'OFR l'elaborazione dei dati riferiti alla precedente stagione venatoria, dei tesserini di caccia, secondo le modalita' stabilite dalla Giunta regionale.

8-ter. Al cacciatore che non riconsegna il tesserino entro il termine di cui al comma 8-bis, e' applicata una sanzione pari ad euro 50,00. Ai fini dell'applicazione della sanzione medesima, l'ATC trasmette alla regione l'elenco dei cacciatori inadempienti.

8-quater. I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello stabilito ai sensi del comma 4 e rilasciato dall'ATC. Le modalita' relative alla riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 27-bis, comma 2.».

L'art. 2 della legge regionale n. 44/2018 e' illegittimo per contrasto con i precetti di cui all'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) della Costituzione, per le seguenti ragioni in

Diritto

1. Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) Cost.

La normativa in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio e' recata dalla legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatoria».

La Corte costituzionale considera la disciplina ivi contenuta, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., quale nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte cost. n. 233/2010).

La giurisprudenza della Corte costituzionale, ha, altresi', affermato il principio per cui «spetta allo Stato, nell'esercizio della potesta' legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stabilire standard minimi e uniformi di tutela della fauna, ponendo regole che possono essere modificate dalle regioni, nell'esercizio della loro potesta' legislativa in materia di caccia, esclusivamente nella direzione dell'innalzamento del livello di tutela» (tra le tante, sentenze n. 303 del 2103, n. 278, n. 116 e n. 106 del 2012).

Cio' posto, si deve qui rammentare che l'art. 12, comma 12-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e' stato introdotto dall'art. 31 della legge 7 luglio 2016, n. 122 in relazione al Caso EU pilot 6955/14/ENVI; tale disposizione nazionale, risolvendo le criticita' sollevate dalla Commissione europea nel suddetto caso, prevede: «12-bis, La fauna selvatica stanziate e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento».

La norma nazionale, prevedendo l'annotazione sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento, ha come scopo quello di fornire un dato reale sul prelievo venatorio la cui violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 31, comma 1, lettera i) della legge n. 157 del 1992.

La disposizione regionale che con il presente atto si impugna, si pone innanzi tutto in contrasto con la norma nazionale, in quanto vi deroga, e non gia' per introdurre un regime di maggior tutela, bensi' determinando un abbassamento del livello di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema.

Infatti, l'art 2 della legge regionale n. 44/2018 ha inserito nell'art. 29 della legge regionale n. 7/1995, dopo il comma 5, il comma 5-bis, prevedendo: «Il cacciatore deve annotare, negli appositi spazi del tesserino personale, il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria dopo gli abbattimenti accertati».

La norma regionale, intesa nel senso che i capi non debbano essere necessariamente annotati «subito dopo l'abbattimento», si pone in contrasto con la norma statale interposta e - dunque - con l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost., invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ed introducendo una deroga alla legge nazionale che riduce il livello di tutela della fauna selvatica.

Per effetto dell'applicazione della disposizione regionale in esame potrebbero, invero, non venire riportati sul tesserino venatorio i capi di selvaggina feriti, non rinvenuti, o quelli per cui, anche se abbattuti, particolari condizioni di tempo, luce e sparo ne impediscano il recupero. Situazioni e condotte - quelle appena descritte - che sarebbero peraltro difficilmente sanzionabili nella prassi.

2. Violazione dell'art. 117, comma 1 Cost.

La norma qui censurata, inoltre, modificando una legge dello Stato introdotta allo scopo di superare le criticita' oggetto del caso EU pilot 6955/14/ENVI richiamato al punto che precede, ripropone le illegittimita' riscontrate dalla Commissione europea, in violazione del parametro costituzionale in rubrica, a mente del quale «La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Per tutte le suesposte ragioni l'art. 2 della legge regionale Marche n. 44/2018 deve essere dichiarato incostituzionale.

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra specificati, l'art. 2 della legge della Regione Marche n. 44/2018.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:

1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 21 dicembre 2018;

2. rapporto del Dipartimento degli affari regionali;

3. copia della legge regionale impugnata;

Con ogni salvezza.

 

Roma, 24 dicembre 2018

L'Avvocato dello Stato: Russo

 

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