Ricorso n. 86 del 31 maggio 2012 (Provincia autonoma di Bolzano)
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano (codice fiscale ..), in persona del presidente pro tempore della provincia, dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale del 21 maggio 2012, rep. n. 23388 (allegato 1), rogata dal segretario generale della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano, dott. Hermann Berger, nonche' in virtu' di deliberazione
di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio n. 728 del 21 maggio 2012 (allegato 2), dagli avvocati professori Giuseppe Franco Ferrari (codice fiscale …) e Roland Riz (codice fiscale …), e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via di Ripetta n. 142;
Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012, per violazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige - decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonche' per violazione degli
artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale di autonomia, degli artt. 9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
Nel supplemento ordinario n. 53/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 24 marzo 2012 e' stata pubblicata la legge n. 27/2012, recante la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2012 «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita'».
Il qui impugnato art. 35, comma 4, di tale decreto-legge e' diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ex art. 35, comma 3 del medesimo decreto-legge.
In particolare, ai sensi del comma censurato, si provvede alla descritta finalita' con le maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote delle accise sulla energia di cui ai decreti ministeriali - Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2011. In relazione a tali maggiori entrate, il concorso previsto dall'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011 (legge di conversione n. 214/2011) - impugnato dalla provincia autonoma di Bolzano con ricorso iscritto all'n.r.g. 40/2012, tuttora pendente innanzi codesta Ecc.ma Corte -, e' incrementato di una somma pari a 235 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2012, e la quota di maggior gettito (pari a 6,4 milioni di euro), derivante dall'attuazione delle prescrizioni di cui ai citati decreti ministeriali, resta acquisita al bilancio statale.
Con il presente ricorso la provincia autonoma di Bolzano solleva questione di legittimita' costituzionale della sopra citata disposizione statale, per i seguenti motivi di
Diritto
1. Violazione e falsa applicazione del titolo VI dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare degli artt. 70, 75 e 79, nonche' degli artt. 103, 104 e 107 dello statuto speciale, degli artt. 9, 10 e 10-bis, decreto legislativo n. 268/1992, dell'art. 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10, legge costituzionale n. 3/2001, dell'art. 2, commi da 106 a 126, legge n. 191/2009, e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza.
L'accordo di Milano, stipulato nell'anno 2009 dalla regione Trentino-Alto Adige, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dal Governo, nelle persone dei Ministri Tremonti e Calderoli, ha sancito in capo alla provincia ricorrente, per il tramite della modificazione del titolo VI dello statuto speciale, un particolare regime di autonomia in materia finanziaria.
In dipendenza della predetta intesa, che ha trovato riscontro nell'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per l'anno 2009), si e' quindi instaurato un nuovo sistema di relazioni finanziarie Stato-regione Trentino-Alto Adige - province autonome.
Il risultante quadro statutario in materia finanziaria si caratterizza, tra l'altro, per la previsione espressa di una disposizione volta a disciplinare il concorso della regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e
di solidarieta', nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale.
L'art. 79 St., infatti, cosi' dispone:
«(1) La regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonche' all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:
a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
(2) Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
(3) Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione e le province concordano con il Ministro dell'economia e delle finanze gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle universita' non statali di cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale
finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010, gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti
dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle relative norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano sugli stessi il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente
sezione della Corte dei conti.
(4) Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La regione e le province provvedono alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli artt. 4 e 5.».
A completare il quadro di riferimento statutario concorrono l'art. 70, in virtu' del quale sono devoluti alle province autonome i proventi dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica, e l'art. 75, che attribuisce alle province autonome le quote di gettito delle entrate tributarie dello Stato indicate dallo statuto e percette nei rispettivi territori (imposte di registro e di bollo, tasse di concessione governativa, imposte sul consumo dei tabacchi, imposta sul valore aggiunto, accisa sulla
benzina sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione e le accise sui prodotti energetici), ed, in ogni caso, i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ulteriori rispetto a quelle sopra elencate.
La normativa di attuazione statutaria recata dal decreto legislativo n. 268/1992, disciplina agli artt. 9, 10 e 10-bis le ipotesi di riserva all'erario delle imposte esatte sul territorio provinciale e la procedura per la gestione dei rapporti finanziari Stato-provincia autonoma in relazione alle predette imposte. Codesta Ecc.ma Corte ha riconosciuto la natura tassativa di tale elencazione (C. Cost. n. 182/2010): in essa non compare l'imposta erariale sulla energia elettrica (ne' potrebbe, pena la patente contraddittorieta' con il disposto del gia' citato art. 70 St.).
Ora, ai sensi dell'art. 104 statuto, il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e' retto dal principio di consensualita'; le disposizioni recate dal titolo VI dello statuto di autonomia possono essere, quindi, modificate solo su concorde richiesta della regione, delle province autonome e del Governo:
«bisogna osservare che l'autonomia finanziaria della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e' disciplinata dal titolo VI dello statuto speciale. Negli articoli che vanno da 69 a 86 di tale statuto sono regolati i rapporti finanziari tra lo Stato, la regione e le
province autonome, comprese le quote di compartecipazione ai tributi erariali. Inoltre, il primo comma dell'art. 104 dello stesso statuto stabilisce che «Fermo quanto disposto dall'art. 103 le norme del titolo VI e quelle dell'art. 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province». Il richiamato art. 103 prevede, a sua volta, che le modifiche statutarie debbano avvenire con il procedimento previsto per le leggi costituzionali. Dalle disposizioni citate si deduce che l'art. 104 dello statuto speciale, consentendo una modifica delle norme relative all'autonomia finanziaria su concorde richiesta del Governo, della regione o delle province, introduce una deroga alla regola prevista dall'art. 103, che impone il procedimento di revisione costituzionale per le modifiche statutarie, abilitando la legge ordinaria a conseguire tale scopo, purche' sia rispettato il principio consensuale» (C. Cost. n. 133/2010).
Nonostante cio', come gia' rilevato in narrativa, il comma 4 dell'art. 35, recante «Misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica», e' diretto ad assicurare al bilancio statale entrate pari a 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, che devono essere destinati all'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali ai sensi del comma 3 dell'art. 35. Alla predetta finalita' si provvede, ai sensi del comma 4 stesso, con le «maggiori entrate rivenienti nei territori delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote
dell'accisa sull'energia elettrica disposti dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento dell'accisa sull'energia elettrica a seguito della cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica».
Ai sensi del censurato comma 4, in relazione a tali maggiori entrate «il concorso alla finanza pubblica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsto dall'art. 28, comma 3, primo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal 2012 derivante all'erario dai decreti di cui al presente comma resta acquisita al bilancio dello Stato».
Si e' evidenziato che la provincia ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, cui la norma oggi assoggettata al vaglio di codesta Ecc.ma Corte espressamente rinvia.
Il citato art. 28, in patente violazione - anch'esso - dei principi che reggono il rapporto finanziario Stato-province autonome, prevede con decorrenza dall'anno 2012 e con le procedure previste dall'art. 27, legge n. 42/2009, un concorso alla finanza pubblica delle autonomie speciali e degli enti locali ricadenti nel loro territorio (860 milioni di euro e 60 milioni di euro). La stessa norma prevede che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'art. 27, legge n. 42/2009 cit., il predetto importo complessivo sia accantonato, proporzionalmente alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio
2007-2009, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.
Il comma 4 dell'art. 35 partecipa degli stessi profili di illegittimita' della norma recata dal citato art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, cui si ricollega in via immediata e diretta.
Innanzi tutto, le forme di concorso della provincia ricorrente (e degli enti locali del suo territorio) sono individuate in modo preciso ed esaustivo dall'art. 79 St. (comma 1, lettere da a) a d)).
Il successivo comma 2 espressamente individua nel meccanismo consensuale rinforzato di cui all'art. 104 St. l'unico strumento per la modificazione delle misure elencate dal precedente comma 1 (si veda, altresi', quanto previsto dal comma 106 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191).
E' evidente che, quindi, richiamando il comma 3 dell'art. 28, ed il sistema di accantonamento dallo stesso disciplinato, la disposizione oggi censurata viola il titolo VI dello statuto speciale, introducendo, al di fuori del procedimento rinforzato di
cui all'art. 104 St. (ed in violazione del principio pattizio in esso disciplinato), una nuova forma di concorso della provincia agli obiettivi di finanza pubblica, non prevista dall'art. 79 St.
Inoltre, l'art. 79, ultimo comma, St. espressamente stabilisce che «Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarieta', nonche' al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilita' interno, non trovano applicazione
con riferimento alla regione e alle province e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo».
La predetta previsione quindi esclude che disposizioni di legge dello Stato possano derogare a quanto disposto dal titolo VI, confermando lo speciale regime di autonomia di cui la provincia di Bolzano gode e che esclude che in capo allo Stato sussista il potere di sostituirsi alla provincia stessa nell'esercizio di competenze che le spettano, nello specifico, per quanto qui piu' direttamente interessa, in rapporto alla individuazione, per il tramite del gia' citato meccanismo recato dall'art. 104 St., alle misure di concorso agli obiettivi finanziari de quibus, in patente violazione, peraltro, del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 120 Cost.
Il trasferimento all'Erario delle imposte percette sul territorio provinciale incide, inoltre, sul sistema di finanziamento della provincia, che, ai sensi degli artt. 70 e 75 St., si basa - secondo un regime esattamente opposto - sull'attribuzione alle autonomie delle entrate tributarie realizzate sul proprio territorio.
Determinando la devoluzione allo Stato delle maggiori entrate connesse all'aumento dell'accisa sull'energia elettrica conseguente alla cessazione dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa sull'energia elettrica, costituenti il bacino cui attingere al fine di garantire l'incremento - pari a 235 milioni di euro - del concorso provinciale agli obiettivi di finanza pubblica di cui al citato art. 28, comma 3, decreto-legge n. 201/2011, l'art. 35, comma 4, decreto-legge n. 1/2012, viola, poi, sotto ulteriore
profilo, l'art. 70 dello statuto speciale, che riserva espressamente alle province autonome i proventi dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.
La disposizione si pone altresi' in contrasto con la normativa di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) che disciplina i limiti ed i casi di riserva all'Erario delle imposte percette sul territorio provinciale (cfr., in particolare, art. 9) e conferma il sistema pattizio che regge i rapporti finanziari Stato-autonomie (ai sensi degli artt. 103, 104 e 107) anche nella individuazione del contributo provinciale al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica realizzato per il tramite del trasferimento allo Stato delle risorse ordinariamente devolute alla provincia (artt. 10 e 10-bis).
Ma v'e' di piu'.
Come chiarito da codesta Ecc.ma Corte «per valutare se la riserva al bilancio statale dell'imposta straordinaria sulle attivita' finanziarie e patrimoniali disposta dalla norma censurata sia legittima, occorre verificare se essa soddisfi le condizioni previste dall'evocato art. 9 del decreto legislativo n. 268 del 1992. In particolare, tale articolo richiede, per la legittimita' della riserva statale, che: a) detta riserva sia giustificata da "finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis" dello stesso decreto legislativo n. 268
del 1992, e cioe' da finalita' diverse tanto dal "raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica" (art. 10, comma 6) quanto dalla copertura di "spese derivanti dall'esercizio delle funzioni statali delegate alla regione" (art. 10-bis, comma 1, lettera b); b) il gettito sia destinato per legge "alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali"; c) il gettito sia "temporalmente
delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile"» (C. Cost., n. 182/2010). L'art. 35, comma 4, decreto-legge n. 1/2012, destina le maggiori somme correlate agli aumenti delle aliquote sull'energia elettrica percette nel territorio
provinciale ad aumentare la quota di «concorso alla finanza pubblica» gravante sulla provincia ai sensi del gia' citato art. 28, decreto-legge n. 201/2011.
Come precisato da codesta Ecc.mo Corte, perche' le disposizioni censurate superino il vaglio di costituzionalita' occorre verificare se le somme sottratte alla disponibilita' provinciale siano finalizzate alla copertura di «spese che abbiano i caratteri della novita', della specificita', della non continuativita' e della non riconducibilita' alle competenze legislative regionali o provinciali».
Nella specie, la verifica ha esito negativo.
In primo luogo, le somme de quibus sono evidentemente destinate al «raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica», di cui all'art. 10, comma 6, decreto legislativo n. 268/1992.
Inoltre, le somme predette vanno ad incrementare la quota di concorso al raggiungimento degli obbiettivi di finanza pubblica, difettando pertanto sia il carattere della novita' e non continuativita', in quanto non connesse a determinate, contingenti e sopravvenute esigenze che rendono necessario il trasferimento del cespite, sia quello della specificita', in quanto si risolvono nel finanziamento di misure non individuate specificamente, sia, infine, quello della non riconducibilita' alle competenze legislative regionali o provinciali, in quanto si verifica una evidente incisione delle competenze provinciali in materia finanziaria sancite dal titolo VI dello statuto speciale.
Infine, l'art. 35, comma 4, individua solo la decorrenza dell'imputazione delle somme sottratte alla disponibilita' provinciale (dall'anno 2012), senza pero' delimitare temporalmente l'efficacia della misura.