Ricorso n. 86 dell'8 ottobre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2009 , n. 86
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 46 del 18-11-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della regione pro tempore, con sede in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. Sul B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007». Il Governo ritiene che l'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12/2009 sia censurabile nella parte in cui inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo» e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) e 118, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti M o t i v i La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007» presenta aspetti di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e 118 relativamente all'art. 4, comma 25 che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», i quali, nel disciplinare alcuni aspetti dell'autorizzazione agli scarichi, si presentano difformi dalle norme statali di riferimento (art. 124, commi 2 e 7 del d.lgs. n. 152/2006). In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e 62/2008), e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e che «la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008). Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformita' e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse «primario» e «assoluto» (cfr. sent. nn. 151 del 1986 e n. 641 del 1987). Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008). Le regioni debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente pur potendo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela piu' elevati (sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008), con cio' incidendo sul bene ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, gia' salvaguardato dalla disciplina statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioe' di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, ai fini della loro completa e piena esplicazione. E', dunque, in questo senso che puo' intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte; per tutte, sentenza n. 246 del 2006), mentre non puo' certo dirsi che la materia ambientale non sarebbe una «materia» in senso tecnico (sent. n. 104/2008). Al contrario, l'ambiente e' un bene giuridico che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta allo Stato disciplinare come un'entita' organica, dettando cioe' norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto (sent. n. 104/2008) e che funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale. In materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., spetta quindi allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che viene a prevalere su quella dettata non solo dalle regioni ordinarie ma anche dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi, come confermato da codesta ecc.ma Corte costituzionale in diverse sentenze, tra cui la n. 378/2007 e la n. 62/2008. Cio' premesso si presentano illegittime, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e 118 della Costituzione, le seguenti norme regionali: a) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo turismo»: violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione. L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che la domanda di autorizzazione degli scarichi sia presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale. Alla regione e' consentita, dunque, dalla legge statale l'individuazione, a fronte di esigenze e peculiarita' territoriali, di un diverso soggetto competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi ed al rilascio delle stesse. Nel caso di specie, tale diverso soggetto viene indicato dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia nel gestore del servizio idrico integrato: l'adozione di un atto amministrativo, quale l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, viene cosi' delegata ad un soggetto privato. L'individuazione da parte della regione di un privato quale soggetto autorizzatore degli scarichi in pubblica fognatura non e' compatibile con il dettato della norma statale di cui rappresenta attuazione: il comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, infatti, nell'interpretazione che appare preferibile, abilita le regioni a scegliere un soggetto diverso dalla provincia e dall'Autorita' d'ambito ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, presupponendo tuttavia che tale scelta debba necessariamente ricadere su un ente locale (ad esempio, il Comune) o su un soggetto pubblico, in quanto tale abilitato alla cura di un interesse particolarmente rilevante quale la tutela dell'ambiente. Nel dare attuazione all'art. 124, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, l'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, ha esorbitato dallo spazio di disciplina che la legge statale, in una materia di competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. s) le ha attribuito, devolvendo la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi al gestore del servizio idrico integrato (che e' un soggetto privato). Viene, in tal modo, a snaturarsi anche la funzione dell'autorizzazione, che e' quella di verificare che non vi sia un uso indiscriminato di una risorsa limitata, come la capacita' ricettiva dei corpi idrici e, piu' in generale, dell'ambiente, la quale rende doverosa l'imputazione della relativa competenza in capo ad una pubblica amministrazione. Si rileva, ancora, un ulteriore profilo di illegittimita' dell'art. 16-bis per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione: nel prevedere, infatti, che «sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura», la disposizione in esame permette un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura. A un simile approdo ermeneutico conseguirebbe tuttavia lo snaturamento dell'atto autorizzativo, il quale, come delineato dal d.lgs. n. 152/2006, presuppone la necessita' di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilita' di uno scarico in fognatura sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico-ambientale, cosi' come sancito dagli artt. 101 a 108, 124 del d.lgs. n. 152/2006 nonche' dall'Allegato 5 (Tabella - parte III) dello stesso codice dell'ambiente. L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, nella parte in cui devolve al gestore del servizio idrico integrato la competenza a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi e nella parte in cui prevede che sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura appare, dunque, illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, poiche', come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, le regioni e le province autonome quando sono abilitate a dettare norme legislative in materia di ambiente non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, nella parte in cui devolve al gestore del servizio idrico integrato la competenza a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi viola, altresi', l'art. 118 della Costituzione, in quanto non appare adeguato, in base al principio di sussidiarieta', conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che da' il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico «primario» e «assoluto», come la tutela dell'ambiente, che deve ritenersi costituzionalmente affidato alla cura della pubblica amministrazione. b) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo»: violazione dell'artt. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. L'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006. Nell'individuare i soggetti ai quali deve essere rilasciata l'autorizzazione agli scarichi, tuttavia, l'art. 16-ter introduce una disciplina difforme da quella contenuta nel citato comma 2 dell'art. 124, poiche' il secondo periodo dell'art. 16-ter consente ai soggetti che conferiscono a un depuratore le acque reflue provenienti dalla propria attivita' di non richiedere - in ogni caso - a loro volta l'autorizzazione mentre, in base alla norma statale, lo stabilimento che conferisce lo scarico ad un depuratore e' esonerato dalla necessita' di munirsi dell'autorizzazione solo a condizione che le acque reflue vengano convogliate al terzo soggetto, titolare dello scarico finale, «tramite condotta». Questa necessario presupposto del conferimento dello scarico al gestore dell'impianto di depurazione e' assente nel testo dell'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della Legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009. La norma regionale impugnata prevede, infatti, che «in caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene sempre intestata al gestore dell'impianto di depurazione». Il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006 stabilisce, invece, che «l'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto» (neretto aggiunto). E' evidente, quindi, che 1'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, amplia il novero dei casi in cui, qualora lo scarico sia conferito ad un depuratore, lo stabilimento da cui provengono le acque reflue non e' tenuto a munirsi dell'autorizzazione, che e' richiesta solo al titolare dello scarico finale. Per la norma statale, infatti, l'esonero dall'autorizzazione allo scarico e' ammesso solamente a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». Questo presupposto pero' e' completamente assente nell'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009. La disposizione della legge regionale impugnata e' dunque costituzionalmente illegittima perche' la regione ha legiferato in materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s) abbassando il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa dello Stato. Gli artt. 16-bis e 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotti dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, violano, quindi, l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento (art. 124 d.lgs. n. 152/2006), concernenti l'autorizzazione agli scarichi, mirano a garantire elevati standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, che vengono compromessi dalla normativa regionale impugnata; l'art. 16-bis viola anche l'art. 118 della Costituzione disponendo il conferimento di una funzione amministrativa autorizzatoria non conforme al principio costituzionale di adeguatezza e di sussidiarieta'.
P. Q. M. Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia. urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni. Roma, addi' 24 settembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Fabrizio Fedeli