N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 agosto 2004 (della Regione Toscana)
(GU n. 39 del 6-10-2004)

Ricorso della Regione Toscana, in persona del presidente pro
tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 737
del 2 agosto 2004, rappresentato e difeso, per mandato in calce al
presente atto, dagli avvocati Lucia Bora e Fabio Lorenzoni e presso
lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via del
Viminale n. 43;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per
la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1,
2, 3, 4, 9 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, per
violazione degli articoli 76, 117 e 118 della Costituzione.
Nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 145 del 23 giugno
2004 e' stato pubblicato il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 153
recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003 n. 38 in materia di
pesca marittima».
Si tratta del decreto che attua la delega, in materia di pesca
marittima, di cui alla legge n. 38/2003, gia' impugnata da questa
amministrazione, per violazione delle competenze regionali
costituzionalmente garantite.
Il decreto legislativo in oggetto, sul cui schema la Conferenza
Stato-regioni ha espresso parere negativo nella seduta del 29 aprile
2004, contiene disposizioni lesive delle competenze regionali e viene
pertanto impugnato per i seguenti motivi di

D i r i t t o

A) Tutte le impugnate disposizioni sono incostituzionali perche'
disciplinano un ambito materiale - la pesca marittima - che
l'art. 117, secondo comma, Cost. non riserva in via esclusiva allo
Stato. D'altra parte la pesca marittima non e' ricompresa nell'elenco
di materie soggette, ai sensi dell'art. 117 terzo comma Cost., alla
potesta' legislativa concorrente.
Ne consegue che in detta materia sussiste la potesta' legislativa
regionale di tipo residuale-esclusivo, ai sensi dell'art. 117, quarto
comma, Cost.
In materia di pesca, del resto, le regioni avevano gia'
competenze trasferite dal d.P.R. n. 616/1977, nella vigenza del
precedente Titolo V, parte seconda della Costituzione.
La disciplina della pesca inoltre presenta molteplici
interferenze con altre materie sempre di competenza delle regioni
(quali, ad esempio, il commercio e le attivita' produttive) e,
quindi, anche per tale motivo, e' rilevante il riconoscimento delle
attribuzioni regionali per quanto riguarda la pesca.
Ne' puo' sostenersi che la competenza statale sia legittimata
dalla necessita' di dare, in materia, attuazione a normative
comunitarie (che disciplinano molteplici aspetti inerenti la pesca):
tale attuazione infatti compete alle regioni nelle materie loro
attribuite, secondo quanto disposto dall'art. 117, quinto comma,
Cost.
E' vero che la materia della pesca puo' avere interferenze con la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e, in parte, con la tutela
della concorrenza sui mercati. Tuttavia detta interferenza con titoli
trasversali di competenza statale non puo' determinare una totale
espropriazione alle regioni della disciplina sostanziale della
materia, ma consente un intervento limitato agli aspetti rientranti
negli ambiti materiali statali, cio' anche considerando che la tutela
dell'ambiente e' un valore costituzionalmente protetto che, quindi,
delinea una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si
manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali
(sentenze n. 259/2004; n. 96/2003; n. 407/2002).
Invece con le impugnate disposizioni il legislatore statale non
ha circoscritto la normativa agli aspetti di sua competenza, ma ha
dettato una disciplina generale, dettagliata e completa di tutto il
settore della pesca marittima e non puo' sostenersi che le regioni
possano, anch'esse, intervenire con una propria disciplina.
Infatti, come gia' rilevato, la normativa qui contestata e'
completa e non lascia vuoti; le disposizioni sono dettagliate e
nemmeno cedevoli.
Dunque se il legislatore regionale intervenisse, si avrebbero
leggi regionali che costituirebbero «un mero duplicato» della legge
statale. Ma tale risultato, oltre ad essere irrazionale e
contrastante con un efficiente sistema amministrativo, viola
totalmente l'impianto costituzionale delineato dall'art. 117 Cost.
che non ammette che il legislatore statale e regionale disciplinino
gli stessi aspetti della medesima materia.
Le disposizioni impugnate non trovano giustificazione neppure in
virtu' dell'art. 118 Cost.
Infatti, in base alla giurisprudenza costituzionale, il criterio
di sussidiarieta' di cui alla citata norma puo' legittimare una
disciplina statale nella materia regionale ove lo Stato decida di
allocare a se' l'esercizio di determinate funzioni amministrative.
In tal caso, infatti, la potesta' legislativa «si sposta» dalla
regione allo Stato, in quanto tale spostamento e' necessario per
normare l'esercizio delle funzioni amministrative allocate in capo
allo Stato stesso.
Ma non e' questa l'ipotesi delle norme in esame in cui il
legislatore statale disciplina la materia indipendentemente dalle
esigenze di sussidiarieta' per l'esercizio delle funzioni
amministrative.
In denegata ipotesi resterebbe la denunciata illegittimita' per
l'assenza di adeguate forme di intesa con le regioni.
I motivi suddetti concretizzano una sicura violazione degli
artt. 117 e 118 Cost. e si riferiscono a tutte le disposizioni
impugnate.
B) Ulteriore illegittimita' costituzionale dell'art. 1 per
violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost.
L'art. 1, al primo comma, dispone che la normativa concerne la
razionalizzazione della disciplina e del sistema dei controlli sulla
pesca marittima svolta dagli imprenditori ittici, dai pescatori e
dagli altri soggetti per i quali e' responsabile direttamente ed
unitariamente lo Stato italiano secondo le norme comunitarie ed
internazionali.
La disposizione giustifica l'intervento legislativo con il
richiamo alla responsabilita' unitaria dello Stato: tuttavia tale
titolo non costituisce, nel sistema degli artt. 117 e 118 Cost., un
elemento che legittima la legislazione dello Stato in ambiti
materiali che, come la pesca marittima, sono di competenza regionale.
L'ultimo comma dell'art. 1 rinvia ad un regolamento il compito di
disciplinare il sistema di controllo sulle attivita' di pesca
sportiva e di pesca subacquea professionale. Tali aspetti rientrano
invece nell'ambito di competenza delle regioni; in ogni caso
contrasta con l'art. 117 sesto comma Cost. la previsione di un
regolamento in materia. Ne' tale illegittimita' puo' ritenersi
superata dal fatto che l'art. 10 prevede che il regolamento sia
adottato d'intesa con le regioni.
C) Ulteriore illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 3 e
4 per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
Gli articoli 2 e 3 prevedono l'iscrizione obbligatoria nel
registro dei pescatori marittimi, istituito presso le Capitanerie di
Porto, da parte di coloro che intendono esercitare la pesca marittima
professionale, nonche' nel registro delle imprese di pesca per gli
imprenditori ittici che esercitano la pesca marittima.
L'art. 4 stabilisce che le navi ed i galleggianti abilitati alla
navigazione per l'esercizio della pesca professionale devono essere
muniti di licenza di pesca.
Tali norme accentrano in capo allo Stato la tenuta dei registri
suddetti ed il rilascio delle licenze di pesca: tali aspetti invece
dovrebbero essere normati a livello regionale, ai sensi dell'art. 117
Cost. Dunque dovrebbe essere la legge regionale a disciplinare
l'istituzione dei registri e l'iscrizione nei medesimi, nel rispetto
del principio posto dell'obbligatoria iscrizione stabilito a livello
nazionale. Similmente le licenze di pesca dovrebbero essere
rilasciate dalle Regioni, nei limiti dei contingenti che lo Stato
intenda definire per garantire la tutela dell'ecosistema.
Invece le disposizioni impugnate non prevedono alcun ruolo del
legislatore regionale.
Ne' le norme possono ritenersi giustificate ai sensi
dell'art. 118 Cost. e comunque non e' prevista alcuna intesa con le
regioni.
D) Ulteriore illegittimita' costituzionale dell'art. 9 per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
La norma stabilisce che per le violazioni al decreto in oggetto,
l'autorita' competente a ricevere rapporto ai sensi dell'art. 17
della legge n. 689/1981 sia il capo del compartimento marittimo.
Anche tale norma appare incostituzionale perche' la competenza a
disciplinare il sanzionamento amministrativo appartiene all'ente
titolare della competenza sostanziale e, quindi, nel caso in esame,
vertendosi nella materia della pesca, la competenza e' regionale.
E) Ulteriore illegittimita' costituzionale dell'art. 10 per
violazione degli artt. 117 e 118 Cost.
La norma prevede che con futuro regolamento ministeriale saranno
stabilite le norme tecniche relative all'attuazione del presente
decreto legislativo.
La disposizione si pone in contrasto con l'art. 117 sesto comma
Cost. che ammette i regolamenti statali solo in ambiti materiali
riservati in via esclusiva allo Stato, ex art. 117 secondo comma
Cost.; la pesca marittima non rientra nell'elenco delle materie
statali. Ne' l'illegittimita' puo' ritenersi superata dalla
previsione per cui l'emanando regolamento va adottato previa intesa
con le regioni: l'intesa in parola infatti non puo' sanare
l'incostituzionalita' del regolamento che non costituisce la fonte
idonea a disciplinare la materia, stante il disposto dell'art. 117,
sesto comma Cost.


P. Q. M.
Si chiede che la Corte costituzionale accolga il presente ricorso
e, per l'effetto, annulli gli articoli 1, 2, 3, 4, 9 e 10 del decreto
legislativo 26 maggio 2004 n. 153 per i motivi indicati nel presente
ricorso.
Firenze - Roma, addi' 20 agosto 2004
Avv. Lucia Bora - Avv. Fabio Lorenzoni

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