RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2008 , n. 87
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 ottobre 2008 (della Regione Lazio)

(GU n. 1 del 7-1-2009) 
 
   Ricorso  della Regione Lazio, in persona del Vice Presidente della
Giunta    regionale    Esterino   Montino,   legale   rappresentante,
rappresentato  e  difeso  dal  prof.  avv.  Antonio  Andreani, giusta
deliberazione   della  Giunta  regionale  dell'11  ottobre  2008,  ed
elettivamente  domiciliato  presso  il suo studio in Roma, via Panama
n. 52 (Lexjus), per mandato a margine del presente ricorso; contro il
Sig  Presidente  del Consiglio dei ministri, pro-tempore, sedente per
la  carica  in  Roma,  Palazzo  Chigi,  rappresentato dall'Avvocatura
generale  dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per
la  dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art.
134  della  Costituzione,  dell'art.  23 comma 2 della legge 6 agosto
2008  n. 133  pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008
n. 195   recante   «conversione   in  legge  con  modificazioni,  del
decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per
lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la competitivita', la
stabilizzazione  della finanza pubblica e la perequazione tributaria»
per  violazione  degli  artt.  117,  terzo quarto e sesto comma e 118
primo comma della Costituzione.
                              F a t t o
   La  disposizione  legislativa  che  si  impugna  e'  formulata nei
seguenti  termini «in caso di formazione esclusivamente aziendale non
opera  quanto  previsto  dal  comma  5.  In  questa ipotesi i profili
formativi   dell'apprendistato   professionalizzante   sono   rimessi
integralmente  ai  contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale  territoriale  o aziendale da associazioni dei lavoratori e
dei  prestatori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e
gli  enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e
determinano,  per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita'
di  erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della
qualifica  professionale  ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo».
   Tale  disposizione  viene  ad  incidere  direttamente  su  materia
ricadente  nella  competenza  esclusiva  della regione, e sulla quale
comunque  la  Regione  Lazio  ha  precedentemente  dettato la propria
disciplina  legislativa.  Infatti le regione ha legiferato in materia
con  la  legge regionale 10 agosto 2006 n. 9 «Disposizioni in materia
di   riforma   dell'apprendistato»   completando  successivamente  la
disciplina stessa con il regolamento attuativo 21 giugno 2007 n. 7.
   Nell'ambito  dell'iter  di approvazione della legge di conversione
del  d.-l.  n. 112,  la  Conferenza  delle  regioni  e delle province
autonome  (IX  commissione), pronunciandosi sul punto, aveva proposto
in  via  principale  la  eliminazione  della citata disposizione, con
eliminazione  del  suddetto  articolo,  ovvero  in subordine, con una
formulazione  che  tenesse  conto  delle competenze regionali fondate
sulla  Costituzione.  Talche'  il  testo legislativo approvato in via
finale viola diversi principi costituzionali, indicati in rubrica.
   Si propone pertanto impugnazione per i seguenti
                             M o t i v i
1) Violazione dell'art. 117 quarto comma della Costituzione.
   La   formazione   professionale   ricade,   nell'assetto  definito
dall'art.   117  della  Costituzione,  nell'ambito  della  competenza
residuale  di  cui  al  quarto comma, non essendo inclusa nell'elenco
delle  materie  attribuite  alla legislazione dello Stato, ed essendo
esclusa   dall'ambito   della  potesta'  concorrente  in  materia  di
istruzione,  sancita  dal  successivo  terzo  comma dell'art. 117. La
attribuzione alle regioni di tale competenza e' stata espressamente e
reiteratamente  riconosciuta  dalla  Corte  costituzionale, valendo a
tale  proposito  il  richiamo  della  specifica e chiara affermazione
contenuta  nella  sentenza n. 50/2005 «come l'istruzione e formazione
professionale (spettante) alle regioni».
   Ne'   potrebbe  affermarsi  che  in  tale  prospettiva  sussistano
competenze  concorrenti  dello  Stato  e  delle  regioni,  come  puo'
avvenire  per  ambiti  materiali  piu'  vasti,  quali  ad  esempio la
disciplina  del  lavoro  che  interessa  una  pluralita' di attivita'
oggetto di normativa.
   In  via  piu'  specifica,  il  testo  normativo impugnato, dispone
modifiche  espresse alla disciplina del contratto di apprendistato di
cui  all'art  49 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, secondo cui «la
regolamentazione    dei    profili    normativi    dell'apprendistato
professionalizzante  e'  rimessa  alle regioni e province autonome di
Trento   e  Bolzano,  d'intesa  con  le  associazioni  dei  datori  e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale  e  nel  rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
…».  Al  contrario,  la  legge statale prevede che nel caso di
formazione esclusivamente aziendale la regolamentazione e' rimessa ai
contratti  collettivi  (nazionali,  territoriali  o aziendali) ovvero
agli  enti  bilaterali, e non piu' alle regioni, perpetrando con cio'
una   vera   e  propria  invasione  di  campo  ed  espropriazione  di
competenza.
   Tale  profilo e' tanto piu' significativo in quanto la nuova norma
statale viene ad incidere direttamente sul contenuto della disciplina
gia'  dettata  in  sede regionale con la legge regionale n. 9/2006 la
quale  a) prevede che i profili normativi attinenti all'apprendistato
sono definiti con deliberazione della giunta regionale previo accordo
con  le associazioni di categoria (art.2); b) fornisce la definizione
della  nozione  di  formazione  formale, definendo contestualmente le
modalita' di svolgimento della formazione formale interna (art. 5).
   A  conferma, rileva la interpretazione fornita dal gia' richiamato
precedente  della  sentenza  della  Corte  n. 50/2005,  la  quale  ha
riconosciuto  che  nella  regolamentazione  dell'apprendistato ne' la
competenza statale ne' quella regionale, ne' la rilevanza privata ne'
quella  pubblica,  si presentano allo stato puro, e che occorre tener
conto  di  tali  interferenze, e che pertanto, in tale situazione, la
previsione  contenuta  nell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (in quella
occasione   impugnata)  -  in  base  alla  quale  le  regioni  devono
regolamentare  i  profili  formativi  dell'apprendistato  sentite  le
associazioni  di  categoria  -  costituisce  corretta  attuazione del
principio di leale collaborazione.
   Appare   pertanto  di  piena  evidenza  cha  la  contestazione  di
illegittimita'  formulata  per  violazione dell'art. 117 quarto comma
della  Costituzione  per lesione della competenza regionale opera non
soltanto  sul  piano  dei principi, ma specificamente sulla normativa
regionale.
2)  Violazione  dell'art.  117  terzo  e quarto comma sotto ulteriore
profilo.
   Come   precedentemente   detto,   sul  punto  e'  intervenuto,  in
attuazione   della   legge   regionale,   un  successivo  regolamento
regionale,  le  cui  previsioni  risultano incompatibili con la nuova
disciplina  statale,  perpetrando  per  questo  aspetto una ulteriore
violazione della competenza normativa regionale, sia sotto il profilo
legislativo che regolamentare.
3)  Violazione  dell'art.  118, per violazione del principio di leale
collaborazione.
   Il  richiamo  a  tale  principio  -  che  ormai  dopo  la  novella
costituzionale del 2001 costituisce ius scriptum e non solo principio
interpretativo  della  Costituzione,  gia'  elaborato ed applicato in
precedenza  dalla  Corte - trova fondamento nel richiamo diretto alla
precedente pronuncia della Corte (gia' citata sentenza n. 50/2005) su
analoga  questione,  in cui si sottolinea con significativa efficacia
la  interferenza in materia di formazione professionale di competenze
istituzionali e materiali diverse.
   Evitando  inutili  e  defatiganti  richiami  a numerose precedenti
pronunzie  della  Corte,  si  puo'  limitare  la  contestazione della
impugnata   norma   statale  alla  considerazione  che  il  contenuto
specifico  specifico  della  novella viene ad escludere tout court la
competenza  delle  regioni disciplinata dal testo precedente (art. 49
cit.),  disattendendo  le  specifiche  richieste formulate in sede di
conferenza  Stato/regioni.  Non  si  vuole  con cio' affermare che le
indicazioni  e  richieste  della  Conferenza  siano vincolanti per la
legislazione  statale,  ma  sottolineare  che  nel  caso di specie la
esigenza  di  un  esame collaborativo e congiunto della disciplina si
presentava  particolarmente necessario, in presenza di una disciplina
innovativa  che  veniva  a  cancellare  attribuzioni  precedentemente
riconosciute  alle  regioni,  e  su  cui alcune di esse hanno emanato
leggi  immediatamente  incise dalla nuova norma in approvazione. Come
reiteratamente  affermato  dalla  stessa Corte, il principio di leale
collaborazione   permea   l'ordinamento   pluralistico   -   in  modo
particolare  nella  sua  evoluzione verso il federalismo - laddove la
interferenza di competenze e funzioni si somma con la specificita' di
possibili  contenuti  che  rivestono peculiarita' territoriali. E nel
caso  di  specie non e' chi non veda come la formazione professionale
possa  essere  collegata a fattispecie lavorative particolari, in cui
la  rilevanza  locale/regionale della disciplina possa manifestare il
suo peso.
   Per  questo  aspetto,  anche la totale mancanza di motivazione che
emerge  dall'esame dei lavori preparatori e dell'iter legislativo sul
punto,  conferma che la scelta legislativa statale non costituisce il
risultato  di  una valutazione ponderata di merito, ma la conseguenza
di  una volonta' preventivamente orientata, in senso difforme da ogni
esigenza  di collaborazione e compartecipazione regionale alla scelta
normativa;  e cio' in contrasto con la espressa richiesta proveniente
dall'organo  (conferenza Stato/regioni) preordinato istituzionalmentc
alla leale collaborazione, anche in sede legislativa.
   Dalle  considerazioni  che  precedono scaturisce la piena conferma
della   contestata   violazione   del   principio   e   della   norma
costituzionale invocata, dell'art. 118 della Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Voglia  l'ecc.ma Corte costituzionale della Repubblica italiana ai
sensi  dell'art.  134 della Costituzione dichiarare la illegittimita'
costituzionale   dell'art.   23   comma  2  della  legge  n. 133/2008
pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  del 21 agosto 2008 n. 195 per
violazione degli artt. 117 e 118 Costituzione.
   Si  depositeranno  copia  della  Gazzetta  Ufficiale n. 195 del 21
agosto  2008  e  della  delibera  della  Giunta  regionale  Lazio  di
impugnazione della legge.
     Firenze-Roma, addi' 16 ottobre 2008
                     Prof. Avv. Antonio Andreani

        
  

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