Ricorso n. 87 del 30 ottobre 2008 (Regione Lazio)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2008 , n. 87
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 ottobre 2008 (della Regione Lazio)
(GU n. 1 del 7-1-2009)
Ricorso della Regione Lazio, in persona del Vice Presidente della Giunta regionale Esterino Montino, legale rappresentante, rappresentato e difeso dal prof. avv. Antonio Andreani, giusta deliberazione della Giunta regionale dell'11 ottobre 2008, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Panama n. 52 (Lexjus), per mandato a margine del presente ricorso; contro il Sig Presidente del Consiglio dei ministri, pro-tempore, sedente per la carica in Roma, Palazzo Chigi, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 23 comma 2 della legge 6 agosto 2008 n. 133 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195 recante «conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» per violazione degli artt. 117, terzo quarto e sesto comma e 118 primo comma della Costituzione. F a t t o La disposizione legislativa che si impugna e' formulata nei seguenti termini «in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale territoriale o aziendale da associazioni dei lavoratori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita' di erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». Tale disposizione viene ad incidere direttamente su materia ricadente nella competenza esclusiva della regione, e sulla quale comunque la Regione Lazio ha precedentemente dettato la propria disciplina legislativa. Infatti le regione ha legiferato in materia con la legge regionale 10 agosto 2006 n. 9 «Disposizioni in materia di riforma dell'apprendistato» completando successivamente la disciplina stessa con il regolamento attuativo 21 giugno 2007 n. 7. Nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di conversione del d.-l. n. 112, la Conferenza delle regioni e delle province autonome (IX commissione), pronunciandosi sul punto, aveva proposto in via principale la eliminazione della citata disposizione, con eliminazione del suddetto articolo, ovvero in subordine, con una formulazione che tenesse conto delle competenze regionali fondate sulla Costituzione. Talche' il testo legislativo approvato in via finale viola diversi principi costituzionali, indicati in rubrica. Si propone pertanto impugnazione per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117 quarto comma della Costituzione. La formazione professionale ricade, nell'assetto definito dall'art. 117 della Costituzione, nell'ambito della competenza residuale di cui al quarto comma, non essendo inclusa nell'elenco delle materie attribuite alla legislazione dello Stato, ed essendo esclusa dall'ambito della potesta' concorrente in materia di istruzione, sancita dal successivo terzo comma dell'art. 117. La attribuzione alle regioni di tale competenza e' stata espressamente e reiteratamente riconosciuta dalla Corte costituzionale, valendo a tale proposito il richiamo della specifica e chiara affermazione contenuta nella sentenza n. 50/2005 «come l'istruzione e formazione professionale (spettante) alle regioni». Ne' potrebbe affermarsi che in tale prospettiva sussistano competenze concorrenti dello Stato e delle regioni, come puo' avvenire per ambiti materiali piu' vasti, quali ad esempio la disciplina del lavoro che interessa una pluralita' di attivita' oggetto di normativa. In via piu' specifica, il testo normativo impugnato, dispone modifiche espresse alla disciplina del contratto di apprendistato di cui all'art 49 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, secondo cui «la regolamentazione dei profili normativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi …». Al contrario, la legge statale prevede che nel caso di formazione esclusivamente aziendale la regolamentazione e' rimessa ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) ovvero agli enti bilaterali, e non piu' alle regioni, perpetrando con cio' una vera e propria invasione di campo ed espropriazione di competenza. Tale profilo e' tanto piu' significativo in quanto la nuova norma statale viene ad incidere direttamente sul contenuto della disciplina gia' dettata in sede regionale con la legge regionale n. 9/2006 la quale a) prevede che i profili normativi attinenti all'apprendistato sono definiti con deliberazione della giunta regionale previo accordo con le associazioni di categoria (art.2); b) fornisce la definizione della nozione di formazione formale, definendo contestualmente le modalita' di svolgimento della formazione formale interna (art. 5). A conferma, rileva la interpretazione fornita dal gia' richiamato precedente della sentenza della Corte n. 50/2005, la quale ha riconosciuto che nella regolamentazione dell'apprendistato ne' la competenza statale ne' quella regionale, ne' la rilevanza privata ne' quella pubblica, si presentano allo stato puro, e che occorre tener conto di tali interferenze, e che pertanto, in tale situazione, la previsione contenuta nell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 (in quella occasione impugnata) - in base alla quale le regioni devono regolamentare i profili formativi dell'apprendistato sentite le associazioni di categoria - costituisce corretta attuazione del principio di leale collaborazione. Appare pertanto di piena evidenza cha la contestazione di illegittimita' formulata per violazione dell'art. 117 quarto comma della Costituzione per lesione della competenza regionale opera non soltanto sul piano dei principi, ma specificamente sulla normativa regionale. 2) Violazione dell'art. 117 terzo e quarto comma sotto ulteriore profilo. Come precedentemente detto, sul punto e' intervenuto, in attuazione della legge regionale, un successivo regolamento regionale, le cui previsioni risultano incompatibili con la nuova disciplina statale, perpetrando per questo aspetto una ulteriore violazione della competenza normativa regionale, sia sotto il profilo legislativo che regolamentare. 3) Violazione dell'art. 118, per violazione del principio di leale collaborazione. Il richiamo a tale principio - che ormai dopo la novella costituzionale del 2001 costituisce ius scriptum e non solo principio interpretativo della Costituzione, gia' elaborato ed applicato in precedenza dalla Corte - trova fondamento nel richiamo diretto alla precedente pronuncia della Corte (gia' citata sentenza n. 50/2005) su analoga questione, in cui si sottolinea con significativa efficacia la interferenza in materia di formazione professionale di competenze istituzionali e materiali diverse. Evitando inutili e defatiganti richiami a numerose precedenti pronunzie della Corte, si puo' limitare la contestazione della impugnata norma statale alla considerazione che il contenuto specifico specifico della novella viene ad escludere tout court la competenza delle regioni disciplinata dal testo precedente (art. 49 cit.), disattendendo le specifiche richieste formulate in sede di conferenza Stato/regioni. Non si vuole con cio' affermare che le indicazioni e richieste della Conferenza siano vincolanti per la legislazione statale, ma sottolineare che nel caso di specie la esigenza di un esame collaborativo e congiunto della disciplina si presentava particolarmente necessario, in presenza di una disciplina innovativa che veniva a cancellare attribuzioni precedentemente riconosciute alle regioni, e su cui alcune di esse hanno emanato leggi immediatamente incise dalla nuova norma in approvazione. Come reiteratamente affermato dalla stessa Corte, il principio di leale collaborazione permea l'ordinamento pluralistico - in modo particolare nella sua evoluzione verso il federalismo - laddove la interferenza di competenze e funzioni si somma con la specificita' di possibili contenuti che rivestono peculiarita' territoriali. E nel caso di specie non e' chi non veda come la formazione professionale possa essere collegata a fattispecie lavorative particolari, in cui la rilevanza locale/regionale della disciplina possa manifestare il suo peso. Per questo aspetto, anche la totale mancanza di motivazione che emerge dall'esame dei lavori preparatori e dell'iter legislativo sul punto, conferma che la scelta legislativa statale non costituisce il risultato di una valutazione ponderata di merito, ma la conseguenza di una volonta' preventivamente orientata, in senso difforme da ogni esigenza di collaborazione e compartecipazione regionale alla scelta normativa; e cio' in contrasto con la espressa richiesta proveniente dall'organo (conferenza Stato/regioni) preordinato istituzionalmentc alla leale collaborazione, anche in sede legislativa. Dalle considerazioni che precedono scaturisce la piena conferma della contestata violazione del principio e della norma costituzionale invocata, dell'art. 118 della Costituzione.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 134 della Costituzione dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 23 comma 2 della legge n. 133/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008 n. 195 per violazione degli artt. 117 e 118 Costituzione. Si depositeranno copia della Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 e della delibera della Giunta regionale Lazio di impugnazione della legge. Firenze-Roma, addi' 16 ottobre 2008 Prof. Avv. Antonio Andreani