Ricorso n. 87 del 7 giugno 2012 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.P.... - n. fax ... ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ...) e presso la stessa
domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 luglio 2011 ricorrente contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, Via Gentile da Fabriano, n. 9, intimata per la declaratoria di illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art. 3, comma 4, dell'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 2, lettera d), dell'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), dell'art. 13, degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso, dell'allegato Al, punto n), dell'allegato A2, punto h),
dell'allegato B1, punto 2h), dell'allegato B2, punti 7p) e 7q) della legge della Regione Marche del 26 marzo 2012, n. 3, pubblicata nel B.U.R. Marche del 5 aprile 2012, n. 33, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)» per violazione degli artt. 9 e 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della
Costituzione.
Fatto
Con la legge 26 marzo 2012, n. 33, la Regione Marche ha approvato norme in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale.
Tra le disposizioni introdotte ve ne sono diverse - segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 4, l'art. 5, commi 1, lettera c), e 10, l'art. 8, comma 4, l'art. 9, comma 2, lettera d), l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), l'art. 13, gli allegati Al, A2, B1 e B2 nel loro complesso, l'allegato Al, punto n), l'allegato A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h) e l'allegato B2, punti 7p) e 7q) - che si prestano a censure di illegittimita' costituzionale per i seguenti motivi di
Diritto
1. Alcune delle disposizioni oggetto del presente ricorso risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») di determinati progetti pubblici e privati. Di conseguenza, esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che impone alla Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potesta' legislativa.
1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera e), definisce il progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la realizzazione di impianti opere o interventi». L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di impianti od opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».
Risulta evidente che tali definizioni sono tra loro non equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di «progetto» con la «documentazione progettuale» (l'insieme degli elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente e trasmessa nel corso della procedura di VIA alle autorita' competenti. Tra l'altro, la definizione espressa nella legge regionale non comprende ne' i lavori di costruzione, ritenuti dalla normativa europea distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull'ambiente e sul paesaggio, ne' gli interventi sull'ambiente e sul paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al di sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da sottoporre a VIA provinciale), Bl (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita' regionale) e B2 (Tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita' provinciale) sono di tipo dimensionale.
E' pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati membri la facolta' di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui all'allegato II della stessa, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri di cui all'allegato III, come peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.
L'allegato III della direttiva distingue: 1) le caratteristiche dei progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo con altri progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali; 2) la localizzazione dei progetti, cosi' che la sensibilita' ambientale possa essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale
del territorio e delle capacita' di carico dell'ambiente naturale; 3) le caratteristiche dell'impatto potenziale, con riferimento, tra l'altro, all'area geografica e alla densita' della popolazione interessata. Una regione la quale, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalita' di cui dispone ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1 e 4, paragrafo 2, della direttiva. Ne discende che le soglie di tipo esclusivamente dimensionale, fissate negli allegati della legge regionale per le attivita' corrispondenti a quelle
dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.
1.3. L'articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attivita' produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16; b) si tratti di
progetti di trasformazione o ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di progetti di trasformazione o ampliamento di impianti in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Al riguardo, occorre osservare che gli incrementi delle soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, non prendono in considerazione tutti gli elementi indicati nell'allegato III della direttiva, ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi), escludendo, tra
l'altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilita' ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica. La disposizione regionale e', pertanto, non conforme alla direttiva.
1.4. L'articolo 8, comma 4, non prevede, nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e nell'albo
pretorio dei Comuni interessati l'avviso contenente le informazioni da fornire al pubblico - l'obbligo di specificare nel predetto avviso: il fatto che sul progetto occorrera' verificare la sua assoggettabilita' ad una procedura di VIA; i termini entro i quali
potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto, compreso quelli entro i quali dovranno essere acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalita' con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilita' di estrarne copia, scaricare file
etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione finale.
Oltre a cio', l'art. 13, con riferimento agli obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non contempla, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l'acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalita', i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione.
L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE, recependo la Convenzione di Aarthus, ratificata dall'Unione europea il 17 febbraio 2005, impone di fornire al pubblico una serie di informazioni atte a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di partecipazione dei cittadini alle attivita' decisionali in materia ambientale. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva, «Il pubblico e' informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al piu' tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell'impatto ambientale e, eventualmente, che sia applicabile l'art. 7;
c) informazioni sulle autorita' competenti
responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche' indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;
d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;
e) l'indicazione circa la disponibilita' delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;
j) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalita' alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalita' precise della partecipazione. [...]».
Pertanto, la mancata previsione degli obblighi informativi summenzionati relativi alla procedura di assoggettabilita' a VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) determina la difformita' della normativa regionale de qua da quanto sancito
dall'articolo 6 della direttiva europea.
2. Altre norme, tra quelle oggetto del presente ricorso, si pongono in contrasto con le disposizioni statali di riferimento contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando quindi la violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
2.1. L'articolo 5, comma 1, lettera c), prevede, nel caso in cui l'intervento soggetto alla procedura di VIA deve acquisire anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorita' competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il provvedimento di VIA tiene luogo dell'AIA), che la pubblicazione e la consultazione
del pubblico effettuate ai fini della procedura di VIA sono valide anche ai fini della procedura di AIA, «purche' sia data specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette». L'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 152 del 2006 dispone, a tal proposito, l'obbligo di coordinamento delle procedure e di unicita' della consultazione al pubblico. E', percio', evidente che la norma regionale, subordinando l'unicita' della pubblicazione e della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza
dell'integrazione tra le procedure, non assicura l'osservanza del predetto obbligo e, pertanto, contrasta con l'anzidetta disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
2.2. L'articolo 9, comma 2, lettera d), indica tra i documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l'avvio della fase di consultazione con l'autorita' competente e i soggetti competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio dello studio d'impatto ambientale (c.d.
fase di scoping) - l'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto». L'art. 21, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 152 del 2006, al riguardo, non si limita alle sole autorizzazioni c.dd. "ambientali", prevedendo l'inclusione dell'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze,
pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto». La norma regionale, dunque, restringe la portata delle disposizioni stabilite dal legislatore statale nell'esercizio della sua esclusiva competenza in subiecta materia, il che ne determina l'incostituzionalita' sotto il profilo qui esaminato: cio' alla stregua del noto insegnamento di codesta ecc.ma Corte costituzionale secondo il quale la normativa sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in
concreto e preventivamente la «sostenibilita' ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di tal che le Regioni sono tenute «per un verso, a rispettare i livelli uniformi di tutela apprestati in materia; per l'altro, a mantenere la propria legislazione negli ambiti di competenza fissati dal c.d. codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152 del 2006» (sentenza n. 227/2011).
2.3. L'articolo 12, comma 1, lettera c), ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, prescrive al proponente di corredare la domanda da presentare all'autorita' competente con la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa. L'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che sia allegata alla domanda «copia dell'avviso a mezzo stampa», ovvero che la pubblicazione a mezzo stampa sia contestuale alla presentazione dell'istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione regionale si evince, invece, che la pubblicazione sia successiva alla presentazione. Cio', peraltro, e' confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12, che sancisce la possibilita' per il proponente di procedere alla pubblicazione a mezzo stampa, trascorsi i termini entro i quali l'autorita' competente verifica la completezza della
documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie. Anche in questo caso e' pertanto evidente che le disposizioni regionali contrastano con la disposizione statale interposta, cosi violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, come gia' ritenuto da codesta ecc. ma Corte, in analoga fattispecie, con la citata sentenza n. 227/2011, cit., nella quale e' stato evidenziato che «tale difformita', non determinando una miglior tutela ambientale, ed anzi ritardando la pubblica conoscenza del procedimento iniziato, e' suscettibile di ritardare per cio' stesso la possibilita' di partecipazione e decisione informata del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia il bene dell'ecosistema, a presidio del quale il legislatore statale, nell'ambito della propria competenza, ha dettato la menzionata
disciplina».
2.4. L'articolo 12, comma 1, lettera e), sempre ai fini dello svolgimento della procedura di VIA, enumera fra i documenti da allegare alla domanda 1'«elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio
dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che la domanda sia corredata di tutte le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale («Alla domanda e' altresi' allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento [...]»). Anche in questo caso, la norma regionale restringe l'ambito delle autorizzazioni rispetto a quanto stabilito dal legislatore statale e si pone, percio', in contrasto con i richiamati principi che codesta ecc.ma Corte ha enunciato nella specifica materia qui esaminata.
2.5. L'allegato Al, al punto n), esenta dalla sottoposizione a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di cui all'art. 10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio 2011, n. 22», vale a dire «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni tramite sonde geotermiche». Detta previsione diverge da quanto stabilito al riguardo dal decreto legislativo n. 152 del 2006 che menziona, alla lettera v) dell'allegato III, tra i progetti per cui la VIA e' obbligatoria, tutti quelli riguardanti «le attivita' di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche».
2.6. L'allegato A2, al punto h), reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». In tal modo viene ampliato
il campo di applicazione della VIA provinciale a progetti non previsti dalla norma nazionale, dato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, allegato III, lettera z), circoscrive l'obbligo di procedura VIA ai soli progetti riguardanti «elettrodi aerei con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza
superiore a 10 km».
2.7. L'allegato Bl, al punto 2.h), esclude dalle tipologie progettuali relative alle attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, da sottoporre a verifica di assoggettabilita' regionale, i rilievi geofisici. Anche in questo caso, emerge un'indebita delimitazione del campo d'applicazione della
norma statale interposta: l'allegato IV, punto 2, lettera g), infatti, non prevede eccezioni in merito ai progetti riguardanti l'attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilita' di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
2.8. L'allegato B2, al punto 7.p) prevede tra i progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilita' provinciale quelli attinenti a «Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti
pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del d.lgs 152/2006, ad esclusione degli impianti che effettuano il recupero di diluenti e solventi esausti presso i produttori degli stessi purche' le quantita' trattate non superino i
100 l/giorno». La disposizione in questione ricalca in parte il contenuto del punto 7, lettera z.a.) dell'allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale, tuttavia, non ammette alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale: anche in questo
caso, pertanto, e' evidente il contrasto della denunciata norma regionale con la disposizione statale interposta.
2.9. L'allegato B2, al punto 7.q), indica tra le tipologie progettuali da sottopone a verifica di assoggettabilita' provinciale gli "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco non pericolosi provenienti dalle attivita' di costruzione e demolizione". In relazione a siffatta tipologia di
impianti, il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'allegato IV, punto 7, lettera z.b), non pone eccezioni di sorta: pertanto anche questa deroga prevista dalla disciplina regionale risulta difforme dalla disposizione statale interposta.
3. L'articolo 5, comma 10, prevede che «Il provvedimento di VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In tal caso la documentazione e' integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e regionali in materia». Detta norma contravviene a quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 146, attribuisce allo Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione, funzione che si estrinseca nell'espressione del parere vincolante ai fini del rilascio da parte del soprintendente e che, all'opposto, viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 152 del 2006, non e' in discussione la necessita' di acquisire comunque l'autorizzazione paesaggistica sulla base del progetto
esecutivo, a valle della VIA, che, come e' noto, ha ad oggetto il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessita' di coerenza e di non contraddizione dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben puo' accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o
sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in sede VIA. La disposizione regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con il combinato disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela paesaggistica.