Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato  (C.P.... - n. fax ... ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ...)  e  presso  la  stessa

domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, giusta  delibera  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione  del  28  luglio  2011 ricorrente contro la Regione Marche, in persona del Presidente  della Giunta Regionale in carica,  con  sede  in  Ancona,  Via  Gentile  da Fabriano, n.  9,  intimata  per  la  declaratoria  di  illegittimita'

costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), dell'art.  3,  comma 4, dell'art. 5, commi 1, lettera c), e  10,  dell'art.  8,  comma  4, dell'art. 9, comma 2, lettera d), dell'art. 12, comma 1,  lettere  c) ed e), dell'art. 13,  degli  allegati  A1,  A2,  B1  e  B2  nel  loro complesso, dell'allegato Al, punto n), dell'allegato  A2,  punto  h),

dell'allegato B1, punto 2h), dell'allegato B2, punti 7p) e 7q)  della legge della Regione Marche del 26 marzo 2012, n.  3,  pubblicata  nel B.U.R. Marche del 5 aprile 2012, n. 33, recante «Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)» per  violazione  degli artt. 9 e 117,  primo  comma  e  secondo  comma,  lettera  s),  della

Costituzione.

 

                                Fatto

 

    Con la legge 26 marzo 2012, n. 33, la Regione Marche ha approvato norme  in  materia  di  procedure  di  competenza  regionale  per  la valutazione di impatto ambientale.

    Tra le disposizioni introdotte ve ne sono diverse -  segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c), l'art. 3, comma 4, l'art. 5, commi  1, lettera c), e 10, l'art. 8, comma 4, l'art. 9, comma 2,  lettera  d), l'art. 12, comma 1, lettere c) ed e), l'art. 13, gli allegati Al, A2, B1 e B2 nel loro complesso, l'allegato Al, punto n),  l'allegato  A2, punto h), l'allegato B1, punto 2h) e l'allegato B2, punti 7p) e 7q) - che si prestano a censure  di  illegittimita'  costituzionale  per  i seguenti motivi di

 

                               Diritto

 

    1.  Alcune  delle  disposizioni  oggetto  del  presente   ricorso risultano non conformi a quanto stabilito dalla direttiva  2011/92/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  13  dicembre  2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (di seguito «VIA») di determinati progetti pubblici  e  privati.  Di  conseguenza,  esse violano l'articolo 117, comma 1, della Costituzione che  impone  alla Regioni  il   rispetto   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento comunitario nell'esercizio della loro potesta' legislativa.

    1.1. L'articolo 2, comma 1, lettera  e),  definisce  il  progetto quale «insieme di elaborati tecnici concernenti la  realizzazione  di impianti opere  o  interventi».  L'articolo  1,  paragrafo  2,  della direttiva comunitaria 2011/92/UE, invece, qualifica il progetto  come «la realizzazione dei lavori di costruzione, di  impianti  od  opere» ovvero di «altri interventi sull'ambiente naturale o  sul  paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo».

Risulta evidente che tali definizioni sono tra loro non  equivalenti, dal momento che la norma regionale confonde la nozione di  «progetto» con  la  «documentazione  progettuale»  (l'insieme  degli   elaborati tecnici) che deve essere preparata dal committente  e  trasmessa  nel corso della procedura di VIA alle autorita' competenti. Tra  l'altro, la definizione espressa nella legge regionale  non  comprende  ne'  i lavori di costruzione,  ritenuti  dalla  normativa  europea  distinti dagli impianti, dalle opere e dagli altri interventi sull'ambiente  e sul paesaggio, ne'  gli  interventi  sull'ambiente  e  sul  paesaggio destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

    1.2. La normativa regionale ha fissato delle soglie al  di  sotto delle quali i singoli progetti non sono assoggettabili a procedura di VIA. Le soglie previste negli allegati A1 (Tipologie  progettuali  da sottoporre a VIA regionale), A2 (Tipologie progettuali da  sottoporre a  VIA  provinciale),  Bl  (Tipologie  progettuali  da  sottoporre  a verifica di assoggettabilita' regionale) e B2 (Tipologie  progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilita'  provinciale)  sono  di tipo dimensionale.

    E' pacifico che la direttiva comunitaria lasci agli Stati  membri la facolta' di stabilire soglie e criteri per determinare, in maniera generale ed astratta, quali progetti, di cui  all'allegato  II  della stessa, debbano essere assoggettati a  procedura  di  VIA.  Tuttavia, anche nel caso in cui decidano di  stabilire  soglie  per  facilitare tale determinazione, gli Stati membri hanno l'obbligo di prendere  in considerazione i criteri  di  cui  all'allegato  III,  come  peraltro discende dal contenuto dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva.

L'allegato III della direttiva distingue: 1) le  caratteristiche  dei progetti,  che  devono   essere   considerate   tenendo   conto,   in particolare, delle loro dimensioni, del cumulo  con  altri  progetti, dell'utilizzazione di risorse naturali, della produzione di  rifiuti, dell'inquinamento e disturbi ambientali;  2)  la  localizzazione  dei progetti,  cosi'  che  la  sensibilita'   ambientale   possa   essere considerata tenendo conto, in particolare, dell'utilizzazione attuale

del territorio e delle capacita' di carico dell'ambiente naturale; 3) le caratteristiche  dell'impatto  potenziale,  con  riferimento,  tra l'altro,  all'area  geografica  e  alla  densita'  della  popolazione interessata. Una  regione  la  quale,  sulla  base  dell'articolo  4, paragrafo 2, della  direttiva,  stabilisce  soglie  e/o  criteri  che tengano conto solo della dimensione dei progetti, senza  prendere  in considerazione anche gli altri criteri summenzionati, eccede i limiti della discrezionalita' di cui dispone  ai  sensi  degli  articoli  2, paragrafo 1 e 4, paragrafo 2, della direttiva.  Ne  discende  che  le soglie di tipo esclusivamente dimensionale,  fissate  negli  allegati della legge  regionale  per  le  attivita'  corrispondenti  a  quelle

dell'allegato II della direttiva, non sono conformi alla stessa.

    1.3. L'articolo 3, comma 4, stabilisce che le soglie dimensionali fissate per le attivita' produttive di cui agli allegati B1 e B2 sono incrementate del 30 per cento quando: a) i progetti siano localizzati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate, individuate ai sensi della legge regionale 23 febbraio  2005,  n.  16;  b)  si  tratti  di

progetti di trasformazione o  ampliamento  di  impianti  che  abbiano ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) 19 marzo 2001, n. 761, sull'adesione  volontaria  delle  organizzazioni  a  un sistema comunitario di ecogestione e audit; c) si tratti di  progetti di  trasformazione  o  ampliamento  di  impianti   in   possesso   di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.

    Al riguardo, occorre osservare che gli  incrementi  delle  soglie dimensionali,  di  cui  agli  allegati  B1  e  B2,  non  prendono  in considerazione tutti gli elementi indicati  nell'allegato  III  della direttiva, ma solo alcuni di essi  (la  localizzazione  dei  progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi),  escludendo,  tra

l'altro, il cumulo con altri progetti, la  sostenibilita'  ambientale delle aree geografiche e  il  loro  impatto  su  zone  di  importanza storica, culturale o  archeologica.  La  disposizione  regionale  e', pertanto, non conforme alla direttiva.

    1.4. L'articolo  8,  comma  4,  non  prevede,  nell'ambito  della procedura di verifica di assoggettabilita' a VIA, per il proponente - il quale provvede, a proprie spese, a pubblicare nel BUR e  nell'albo

pretorio dei Comuni interessati l'avviso contenente  le  informazioni da fornire al  pubblico  -  l'obbligo  di  specificare  nel  predetto avviso: il fatto  che  sul  progetto  occorrera'  verificare  la  sua assoggettabilita' ad una procedura di VIA; i termini  entro  i  quali

potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al  progetto, compreso quelli entro i quali  dovranno  essere  acquisiti  i  pareri delle amministrazioni competenti sul progetto; le modalita'  con  cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari  di  accesso agli uffici pubblici e possibilita' di estrarne copia, scaricare file

etc.); la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto  di decisione finale.

    Oltre  a  cio',  l'art.  13,  con   riferimento   agli   obblighi informativi concernenti la procedura di VIA, non  contempla,  tra  le informazioni che devono essere  pubblicate  a  cura  del  proponente, l'indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l'acquisizione dei  pareri  da  parte delle competenti amministrazioni, le modalita', i giorni e gli  orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura  possono  essere acquisite  dal  pubblico  interessato,  la  natura  delle   possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione.

    L'articolo 6 della direttiva 2011/92/UE, recependo la Convenzione di Aarthus, ratificata  dall'Unione  europea  il  17  febbraio  2005, impone di fornire al  pubblico  una  serie  di  informazioni  atte  a garantire, fin dalla fase precoce, il diritto di  partecipazione  dei cittadini  alle  attivita'  decisionali  in  materia  ambientale.  In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della  direttiva, «Il pubblico e' informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma  adeguata  come  i  mezzi  di  comunicazione  elettronici,   se disponibili, in una  fase  precoce  delle  procedure  decisionali  in materia ambientale di cui all'articolo 2,  paragrafo  2  e,  al  piu' tardi,  non  appena  sia   ragionevolmente   possibile   fornire   le informazioni, sui seguenti aspetti: a) la domanda di  autorizzazione;

b) il  fatto  che  il  progetto  sia  soggetto  a  una  procedura  di valutazione  dell'impatto  ambientale  e,  eventualmente,   che   sia applicabile l'art. 7; 
c)  informazioni  sulle  autorita'  competenti

responsabili dell'adozione della decisione,  quelle  da  cui  possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonche'  indicazioni  sui  termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti; 
d)  la  natura  delle
possibili  decisioni  o  l'eventuale  progetto   di   decisione;  
e)
l'indicazione circa la disponibilita' delle informazioni raccolte  ai sensi dell'articolo 5;
j) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui
possono essere ottenute le informazioni in  oggetto  e  le  modalita' alle quali esse sono rese disponibili; g) le modalita' precise  della partecipazione. [...]».

    Pertanto,  la  mancata  previsione  degli  obblighi   informativi summenzionati relativi alla  procedura  di  assoggettabilita'  a  VIA (articolo 8, comma 4) e alla procedura di VIA (articolo 13) determina la difformita' della normativa regionale de  qua  da  quanto  sancito

dall'articolo 6 della direttiva europea.

    2. Altre norme, tra  quelle  oggetto  del  presente  ricorso,  si pongono in contrasto  con  le  disposizioni  statali  di  riferimento contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, determinando quindi la violazione dell'articolo 117, comma  2,  lettera  s)  della Costituzione, ai sensi del quale lo Stato ha  competenza  legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

    2.1. L'articolo 5, comma 1, lettera c), prevede, nel caso in  cui l'intervento soggetto alla procedura  di  VIA  deve  acquisire  anche l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e le autorita' competenti per le due procedure coincidono (in questo caso il  provvedimento  di VIA tiene luogo dell'AIA), che la pubblicazione  e  la  consultazione

del pubblico effettuate ai fini della procedura di  VIA  sono  valide anche ai fini della procedura di AIA,  «purche'  sia  data  specifica evidenza dell'integrazione tra le procedure suddette». L'articolo 10, comma 2,  del  decreto  legislativo  152  del  2006  dispone,  a  tal proposito, l'obbligo di coordinamento delle procedure e  di  unicita' della consultazione al pubblico. E', percio', evidente che  la  norma regionale,  subordinando  l'unicita'  della  pubblicazione  e   della consultazione del pubblico alla circostanza di una specifica evidenza

dell'integrazione tra le procedure,  non  assicura  l'osservanza  del predetto obbligo e, pertanto, contrasta con l'anzidetta  disposizione del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituisce  espressione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

    2.2. L'articolo 9, comma 2, lettera d), indica  tra  i  documenti che il proponente deve allegare alla domanda per l'avvio  della  fase di consultazione con l'autorita' competente e i  soggetti  competenti in materia ambientale - finalizzata alla specificazione dei contenuti e del livello di dettaglio dello studio  d'impatto  ambientale  (c.d.

fase  di  scoping)  -   l'«elenco   delle   autorizzazioni,   intese, concessioni licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari alla realizzazione  e  all'esercizio del progetto». L'art.  21,  comma  1,  secondo  periodo  del  decreto legislativo n. 152 del 2006, al riguardo, non  si  limita  alle  sole autorizzazioni   c.dd.    "ambientali",    prevedendo    l'inclusione dell'elenco  delle  autorizzazioni,  intese,  concessioni,   licenze,

pareri, nulla osta  e  assensi  comunque  denominati  necessari  alla realizzazione ed esercizio del progetto». La norma regionale, dunque, restringe la portata delle  disposizioni  stabilite  dal  legislatore statale nell'esercizio della sua  esclusiva  competenza  in  subiecta materia, il che ne determina l'incostituzionalita' sotto  il  profilo qui esaminato: cio' alla stregua del  noto  insegnamento  di  codesta ecc.ma Corte costituzionale  secondo  il  quale  la  normativa  sulla valutazione d'impatto ambientale attiene a procedure che accertano in

concreto e preventivamente la «sostenibilita' ambientale» e rientrano nella materia della tutela dell'ambiente, di tal che le Regioni  sono tenute «per un verso, a  rispettare  i  livelli  uniformi  di  tutela apprestati  in  materia;  per  l'altro,  a   mantenere   la   propria legislazione negli ambiti  di  competenza  fissati  dal  c.d.  codice dell'ambiente di  cui  al  d.lgs.  n.  152  del  2006»  (sentenza  n. 227/2011).

    2.3.  L'articolo  12,  comma  1,  lettera  c),  ai   fini   dello svolgimento della  procedura  di  VIA,  prescrive  al  proponente  di corredare la domanda da presentare all'autorita'  competente  con  la copia dell'avviso da pubblicare a mezzo stampa. L'articolo 23,  comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che  sia  allegata alla domanda «copia  dell'avviso  a  mezzo  stampa»,  ovvero  che  la pubblicazione a  mezzo  stampa  sia  contestuale  alla  presentazione dell'istanza di VIA. Dalla formulazione della disposizione  regionale si  evince,  invece,  che  la  pubblicazione  sia   successiva   alla presentazione. Cio', peraltro, e' confermato dal comma 6 del medesimo articolo 12, che  sancisce  la  possibilita'  per  il  proponente  di procedere alla pubblicazione a  mezzo  stampa,  trascorsi  i  termini entro i quali l'autorita' competente verifica  la  completezza  della

documentazione e l'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.  Anche in questo caso e' pertanto evidente  che  le  disposizioni  regionali contrastano con la disposizione  statale  interposta,  cosi  violando l'art. 117,  comma  2,  lettera  s)  della  Costituzione,  come  gia' ritenuto da codesta ecc. ma Corte, in  analoga  fattispecie,  con  la citata sentenza n. 227/2011, cit., nella quale e'  stato  evidenziato che  «tale  difformita',  non   determinando   una   miglior   tutela ambientale,  ed  anzi   ritardando   la   pubblica   conoscenza   del procedimento iniziato, e' suscettibile di ritardare per  cio'  stesso la  possibilita'  di  partecipazione  e   decisione   informata   del procedimento medesimo e, quindi, di tutelare con minore efficacia  il bene dell'ecosistema, a presidio del quale  il  legislatore  statale, nell'ambito  della  propria  competenza,  ha  dettato  la  menzionata

disciplina».

    2.4. L'articolo 12, comma 1, lettera e),  sempre  ai  fini  dello svolgimento della procedura  di  VIA,  enumera  fra  i  documenti  da allegare  alla  domanda  1'«elenco  delle   autorizzazioni,   intese, concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta  e   assensi,   comunque denominati, necessari ai fini della  realizzazione  e  dell'esercizio

dell'opera o intervento e dei relativi soggetti competenti in materia ambientale». L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo  n.  152 del  2006  prevede  che  la  domanda  sia  corredata  di   tutte   le autorizzazioni e non solo quelle di natura ambientale («Alla  domanda e'  altresi'  allegato   l'elenco   delle   autorizzazioni,   intese,

concessioni,  licenze,  pareri,  nulla  osta   e   assensi   comunque denominati, gia' acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento  [...]»).  Anche  in  questo caso, la norma  regionale  restringe  l'ambito  delle  autorizzazioni rispetto a quanto  stabilito  dal  legislatore  statale  e  si  pone, percio', in contrasto con i richiamati principi  che  codesta  ecc.ma Corte ha enunciato nella specifica materia qui esaminata.

    2.5. L'allegato Al, al punto n), esenta  dalla  sottoposizione  a VIA regionale «le piccole utilizzazioni locali di  cui  all'art.  10, comma 7, del d.lgs. 11 febbraio  2011,  n.  22»,  vale  a  dire  «gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico

alla temperatura convenzionale dei  reflui  di  15  gradi  centigradi geotermico e  le  utilizzazioni  tramite  sonde  geotermiche».  Detta previsione diverge  da  quanto  stabilito  al  riguardo  dal  decreto legislativo  n.  152  del  2006  che  menziona,   alla   lettera   v) dell'allegato III, tra i progetti per cui  la  VIA  e'  obbligatoria, tutti  quelli  riguardanti  «le  attivita'  di   coltivazione   sulla terraferma degli  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  e  delle  risorse geotermiche».

    2.6. L'allegato A2, al punto h), reca, tra quelle da sottoporre a VIA provinciale, la classe di progetto «Elettrodotti per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore  a  100  kV  con tracciato di lunghezza superiore a 10 km». In tal modo viene ampliato

il campo  di  applicazione  della  VIA  provinciale  a  progetti  non previsti dalla norma nazionale, dato che il  decreto  legislativo  n. 152 del 2006, allegato III,  lettera  z),  circoscrive  l'obbligo  di procedura VIA ai  soli  progetti  riguardanti  «elettrodi  aerei  con tensione nominale superiore a  100  kV  con  tracciato  di  lunghezza

superiore a 10 km».

    2.7. L'allegato  Bl,  al  punto  2.h),  esclude  dalle  tipologie progettuali relative alle attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e   gassosi   in   terraferma,   da   sottoporre   a   verifica    di assoggettabilita' regionale, i rilievi  geofisici.  Anche  in  questo caso, emerge un'indebita delimitazione del campo d'applicazione della

norma  statale  interposta:  l'allegato  IV,  punto  2,  lettera  g), infatti, non prevede eccezioni  in  merito  ai  progetti  riguardanti l'attivita' di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre alla verifica di assoggettabilita' di competenza  delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

    2.8. L'allegato B2, al punto  7.p)  prevede  tra  i  progetti  da sottoporre  a  verifica  di  assoggettabilita'   provinciale   quelli attinenti  a  «Impianti  di  smaltimento  e   recupero   di   rifiuti

pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a  R9,  della  parte quarta  del  d.lgs  152/2006,  ad  esclusione  degli   impianti   che effettuano il recupero  di  diluenti  e  solventi  esausti  presso  i produttori degli stessi purche' le quantita' trattate non superino  i

100 l/giorno». La disposizione  in  questione  ricalca  in  parte  il contenuto del punto 7, lettera z.a.)  dell'allegato  IV  del  decreto legislativo n. 152 del 2006 il quale, tuttavia,  non  ammette  alcuna esclusione in merito a siffatta classe progettuale: anche  in  questo

caso, pertanto, e'  evidente  il  contrasto  della  denunciata  norma regionale con la disposizione statale interposta.

    2.9. L'allegato B2,  al  punto  7.q),  indica  tra  le  tipologie progettuali da sottopone a verifica di assoggettabilita'  provinciale gli "Impianti di smaltimento e recupero di  rifiuti  non  pericolosi, con  capacita'  complessiva  superiore  a   10   t/giorno,   mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1  a  R9,  della  parte quarta del d.lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti  mobili  per il recupero in loco non pericolosi  provenienti  dalle  attivita'  di costruzione e demolizione". In  relazione  a  siffatta  tipologia  di

impianti, il decreto legislativo n. 152 del  2006,  all'allegato  IV, punto 7, lettera z.b), non pone eccezioni di  sorta:  pertanto  anche questa deroga prevista dalla disciplina  regionale  risulta  difforme dalla disposizione statale interposta.

    3. L'articolo 5, comma 10, prevede che «Il provvedimento  di  VIA comprende l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146  del d.lgs. 42/2004, ove necessaria. In  tal  caso  la  documentazione  e' integrata con quanto previsto dalle disposizioni statali e  regionali in materia». Detta norma contravviene a quanto stabilito  dal  Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 146,  attribuisce  allo  Stato una funzione di rilievo in sede di autorizzazione,  funzione  che  si estrinseca  nell'espressione  del  parere  vincolante  ai  fini   del rilascio da  parte  del  soprintendente  e  che,  all'opposto,  viene obliterata dalla disposizione regionale. Anche nella procedura di VIA statale, nonostante il richiamo di cui all'articolo 26 del d.lgs.  n. 152 del 2006, non  e'  in  discussione  la  necessita'  di  acquisire comunque  l'autorizzazione  paesaggistica  sulla  base  del  progetto

esecutivo, a valle della VIA, che, come e' noto,  ha  ad  oggetto  il progetto preliminare o quello definitivo. Se, dunque, rimane ferma la necessita' di coerenza e di  non  contraddizione  dell'autorizzazione paesaggistica rispetto al parere reso in sede VIA, ben puo' accadere, in concreto, che l'autorizzazione paesaggistica possa essere negata o

sottoposta a particolari condizioni in relazione ad aspetti esecutivi di dettaglio non valutati in  sede  VIA.  La  disposizione  regionale risulta, per questo motivo, in contrasto con  il  combinato  disposto degli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della  Costituzione,  che riserva allo Stato la  competenza  esclusiva  in  materia  di  tutela paesaggistica.

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