Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 13 settembre 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 44 del 19.10.2011)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f.
... - n. fax ... ed indirizzo P.E.C. per il
ricevimento degli atti...) e presso la stessa domiciliato in Roma alla
Via dei Portoghesi 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri a
dottata nella riunione del 28 luglio 2015, ricorrente;
Contro la Regione Campana, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in Napoli, via S. Lucia n.81, intimata;
Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
della legge della Regione Campania, 1° luglio 2011, n. 11, pubblicata
nel BUR n. 43 dell'11 luglio 2011, recante «Disposizioni urgenti in
materia di impianti eolici» per violazione degli articoli 97, 117,
commi 1 e 2, lett. a) e 117, comma 3, Cost.
Fatto
Con la legge n. 11 del l° luglio 2011 la Regione Campania ha
dettato disposizioni urgenti in materia di impianti eolici. Con
l'unica noma di carattere sostanziale contenuta nell'art. 1, comma 2,
il legislatore regionale ha disposto che: «per stabilire una griglia
di sostenibilita' degli impianti eolici, la costruzione di nuovi
aerogeneratori e' autorizzata esclusivamente nel rispetto di una
distanza pari o superiore a 800 metri dall'aerogeneratore piu' vicino
preesistente o gia' autorizzato, a tutela della necessita' di
quest'ultimo di usufruire della frequenza del vento, in relazione
all'intensita' e alla reale capacita' di produrre energia.».
La predetta disposizione si espone a censure di illegittimita'
costituzionale per i seguenti motivi di
Diritto
1. - Violazione dell'art. 117, 1° comma e 2° comma, lett. a)
Cost, e dei principi comunitari di ragionevolezza e proporzionalita'
degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili.
L'art. 1 della legge regionale in esame prevede che la
costruzione di nuovi aerogeneratori sia autorizzata esclusivamente
nel rispetto di una distanza pari o superire a 800 metri
dall'aerogeneratore piu' vicino preesistente o gia' autorizzato.
Tale prescrizione generale si risolve in una limitazione delle
diverse tipologie degli impianti e delle caratteristiche del sito
scelto per l'insediamento.
Pertanto, una distanza fissata a priori per legge, senza che sia
consentita in sede di autorizzazione la valutazione tecnica del caso
concreto, oltre a costituire un ostacolo alla costruzione di impianti
eolici puo' risultare distorsiva della concorrenza, portando a
privilegiare una determinata tipologia di prodotto a discapito di
un'altra, in violazione dei principi comunitari di ragionevolezza e
proporzionalita' degli obblighi posti in sede di autorizzazioni alla
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
La disposizione regionale impugnata viola quindi il principio
posto dalla direttiva 2009/28/CE, in base al quale le norme nazionali
in materia di procedure di autorizzazione agli impianti per la
produzione di elettricita' devono essere proporzionate e necessarie
(art. 13 direttiva 2009/28/CE). Il divieto posto dalla norma
regionale costituisce un ostacolo allo sviluppo della produzione di
energia rinnovabile da fonte eolica potendo influire negativamente
sul raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia da fonte
rinnovabile che l'Italia deve conseguire nell'ambito della Comunita'
europea e di cui e' direttamente responsabile nei confronti della
stessa. Si ravvisa pertanto una violazione dell'art. 117, comma 1, e
comma 2, lett. a) Cost.
2. - Violazione dell'art. 117, comma 3 Cost.
La norma impugnata rientra nella materia della produzione
dell'energia che appartiene alla competenza concorrente dello Stato e
delle Regioni. Conseguentemente le regioni sono tenute ad uniformarsi
ai principi fondamentali della materia determinati dalla legislazione
dello Stato.
Nel caso di specie tali principi non sono rispettati.
Invero le linee per l'autorizzazione degli impianti da fonti
rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre 2010, recepito dal d.lgs. n.
28/2010, che hanno il valore di norme di principio, stabiliscono che
le Regioni possono porre limitazioni e divieti per l'installazione di
specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili
esclusivamente nell'ambito e con le modalita' di cui al paragrafo 17.
Pertanto non possono essere poste limitazioni e contingentamenti
indiretti, come nel caso di specie, attraverso una nonna sulle
distanza, ma devono essere individuati aree e siti non idonei alla
installazione di' specifiche tipologie di impianti, attraverso
un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle
disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del
patrimonio storico e artistico. delle tradizioni agroalimentari
locali, della biodiversita' e del paesaggio rurale che identificano
obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti,
i quali, potrebbero determinare una elevata probabilita' di esito
negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione. Ne deriva che
anche in caso di aree non idonee, non sussiste un divieto generale di
installazione, dato il favor verso le energie rinnovabili, ma e'
rimesso all'iniziativa dell'operatore nell'esercizio del diritto
d'impresa di cui all'art. 41 Cost. proporre una possibile soluzione
tecnica di installazione di un impianto a FR che l'autorita'
precedente dovra' valutare in sede di contemperamento dei vari
interessi pubblici coinvolti. Si ravvisa pertanto, la violazione
dell'art. 117, comma 3, Cost.
3. - Violazione dell'art. 97 Cost.
La norma in questione risulta altresi' contraria ai principi di
buon andamento ed imparzialita' dell'azione amministrativa di cui
all'art. 97 Cost. Infatti, irrigidendo il procedimento di
installazione degli impianti eolici nello schema delle distanze
legali, il legislatore impedisce alla Pubblica Amministrazione di
procedere alle valutazioni che si rendano di volta in volta piu'
opportune per rendere compatibili le esigenze della produzione con
gli altri molteplici interessi che possono concorrere alla scelta
delle soluzioni piu' adeguate.
P.Q.M.
Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 1 della legge della Regione
Campania, n. 11 del 1° luglio 2011, pubblicata nel BUR n. 43 del 17
luglio 2011, recante «Disposizioni urgenti in materia di impianti
eolici» per violazione degli artt. 97 e 117, comma 1, comma 2, lett.
a) e comma 3 Cost.
Unitamente all'originale notificato dal presente ricorso, si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 28 luglio 2011, recante la determinazione
di proposizione del presente ricorso, con allegata relazione
illustrativa.
Roma, addi' 2 settembre 2011
L'Avvocato dello Stato: Guida