N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 ottobre 2005.

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 47 del 23-11-2005)



Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore, per la declaratoria
della illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 7 e 8 della
legge regionale n. 19 dell'11 agosto 2005, pubblicata nel BUR della
Regione Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2005, n. 33, come da
delibera del Consiglio dei ministri in data 14 ottobre 2005.

F a t t o

In data 17 agosto 2005 e' stata pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale
n. 19 dell'11 agosto 2005, recante «Norme in materia di comparto
unico del pubblico impiego regionale e locale nonche' di accesso
all'impiego regionale». Con detta normazione la Regione ha inteso
regolamentare la materia della contrattazione collettiva, nonche'
della rappresentanza e prerogative sindacali nelle amministrazioni
del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.
In particolare, per quanto qui interessa, la legge disciplina la
partecipazione delle OO.SS. alla contrattazione con l'ARERAN (Agenzia
Regionale per la Rappresentanza Negoziale), individuandone la
legittimazione, e regola la conclusione dei contratti. Dispone, poi,
ai commi 7 e 8 dell'art. 1, che «in via transitoria, ai fini della
definizione del primo contratto collettivo del comparto unico,
rispettivamente dell'area del personale dirigenziale e non
dirigenziale, l'ARERAN ammette alla contrattazione, con pari
dignita', le organizzazioni sindacali rappresentative sia del
comparto del personale degli enti locali della regione sia del
comparto del personale regionale, secondo la disciplina di cui ai
commi 7 e 9 dell'art. 16 della legge regionale 13/2000». «L'ARERAN
sottoscrive il contratto di cui al comma 7 verficando previamente,
sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle
trattative ai sensi del medesimo comma 7, che le organizzazioni
sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo, indipendentemente se
rappresentative nel comparto del personale degli enti locali della
regione o nel comparto del personale regionale, rappresentino nel
loro complesso il 51 per cento del totale della rappresentativita'
definita dalla somma delle quote di rappresentativita' ottenute, per
ognuno dei comparti, dalla rideterminazione della rappresentativita'
delle singole organizzazioni sindacali in proporzione al rapporto
intercorrente fra personale in servizio a tempo indeterminato nel
singolo comparto e il numero totale del personale in servizio a tempo
indeterminato nell'intero comparto unico, alla data del 31 dicembre
2001».
Le richiamate disposizioni appaiono in contrasto con il dettato
costituzionale eccedendo le competenze regionali in materia, e devono
pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime e
conseguentemente annullate sulla base delle seguenti considerazioni
in punto di

D i r i t t o

1. - Va premesso che lo Statuto Speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1),
all'art. 4, n. 1, attribuisce alla competenza legislativa esclusiva
della regione, «in armonia con la Costituzione, con i principi
generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme
fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi
internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi
nazionali e di quelli delle altre regioni» la materia
dell'«ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione
e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto».
Rientra, invece, nella potesta' legislativa esclusiva dello
Stato, secondo quanto prescrive l'art. 117, comma 2, lett. l) Cost.
la materia dell'ordinamento civile.
2. - Orbene, come visto la legge regionale in esame, all'art. 1,
commi 7 e 8, prevede in via transitoria e ai fini della definizione
del primo contratto collettivo del comparto unificato relativo al
personale degli enti locali della regione e del personale regionale,
che le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione
collettiva siano individuate sulla base della relativa
rappresentativita', accertata non in base ai criteri stabiliti dal
d.lgs. n. 165/2001, bensi' sulla base di criteri diversi.
Mentre, infatti, il d.lgs. n. 165/2001 fa riferimento ad un
valore non inferiore al 5, quale media tra il dato associativo ed il
dato elettorale, la citata norma regionale, rinviando all'art. 16,
commi 7 e 9 della precedente legge regionale n. 13/2000, fa
riferimento ad un valore pari al 4, inteso come media tra la
percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la
percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle
elezioni delle RSU.
Anche la sottoscrizione del contratto collettivo da parte
dell'ARERAN e' subordinata, dall'art. 1, comma 8 della legge in
esame, alla verifica della rappresentativita' delle organizzazioni
sindacali aderenti al contratto collettivo, calcolata, tuttavia,
secondo parametri diversi da quelli previsti dall'analogo art. 43,
comma 3 del d.lgs. n. 165/2001.
Tali disposizioni risultano quindi illegittime, in quanto,
regolamentando i diritti sindacali (materia che peraltro lo Statuto
speciale non attribuisce in alcun modo alla competenza legislativa
della Regione Friuli Venezia Giulia) e l'ammissione delle
organizzazioni sindacali alla contrattazione collettiva, non
attengono alla materia dello «stato giuridico ed economico del
personale», bensi' a quella dell'«ordinamento civile», riservata alla
potesta' legislativa esclusiva dello Stato per evidenti esigenze di
uniformita' su tutto il territorio nazionale.
3. - Inoltre, la voluta deroga ai principi stabiliti dal d.lgs.
n. 165/2001 non risulta possibile in quanto gli stessi - espressione,
come sono, delle istanze di unitarieta' ed uniformita' espresse dagli
artt. 5 e 120 della Costituzione - si configurano come parametro
costituzionale immodificabile dalle Regioni la cui violazione ben
puo' essere invocata ai fini della impugnazione (cfr. sent. Corte
cost. n. 274/2003, che ha sottolineato come, «nel nuovo assetto
costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia pur sempre
riservata, nell'ordinamento generale della repubblica, una posizione
peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui
all'art. 5 Cost., ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza
unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali, come limiti di tutte le potesta' legislative
(art. 117, primo comma) e dal riconoscimento dell'esigenza di
tutelare l'unita' giuridica ed economica dell'ordinamento stesso
(art. 120, secondo comma). E tale istanza postula necessariamente che
nel sistema esista un soggetto - lo Stato, appunto - avente il
compito di assicurarne il pieno soddisfacimento»).
Concludendo, la legge regionale appare invasiva delle competenze
statali, e pertanto illegittima, per violazione dell'art. 117, comma
1 e comma 2, lett. l), dell'art. 5 e dell'art. 120 della
Costituzione, e deve essere dichiarata pertanto costituzionalmente
illegittima.

P. Q. M.
Voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e
conseguentemente annullare l'art. 1, commi 7 e 8 della legge
regionale n. 19 dell'11 agosto 2005, recante «Norme in materia di
comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nonche' di
accesso all'impiego regionale», pubblicata nel B.U.R. della Regione
Friuli-Venezia Giulia del 17 agosto 2005, n. 33, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 14 ottobre 2005 nelle parti e per i
motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 14
ottobre 2005;
2) copia della legge regionale impugnata.
Con ogni salvezza.
Roma, addi' 14 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Massimo Salvatorelli


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