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N. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 29 luglio 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 29 luglio 2010 (della Regione Siciliana).
(GU n. 36 dell'8-9-2010)
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Ricorso della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro
tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che
disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli
avvocati Michele Arcadipane e Beatrice Fiandaca, elettivamente
domiciliato presso la sede dell'Ufficio della Regione Siciliana in
Roma, via Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso con
deliberazione della Giunta regionale allegata;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli Uffici
della Presidenza del Consiglio dei ministri, e difeso per legge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 6, dell'art. 2, commi 2-octies e
2-undecies, nonche' dell'art. 3, comma 2-bis del d.l. 25 marzo 2010,
n. 40 come convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio 2010,
n. 73 recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in
materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali
operate, tra l'altro nella forma dei cosiddetti "caroselli" e
"cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per
incentivi e sostegno della domanda in particolari settori» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 25 maggio 2010, n. 120 -
Serie generale, per violazione degli artt. 36 e 37 dello Statuto
Siciliano e degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,
recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in
materia finanziaria» nonche' del principio di leale cooperazione.
F a t t o
Il d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni,
con legge 22 maggio 2010, n. 73 recante «Disposizioni urgenti
tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali
internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma dei
cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori» reca disposizioni che violano le prerogative
statutarie di questa Regione in materia finanziaria sancite dagli
artt. 36 e 37 dello Statuto speciale nonche' dalle norme di
attuazione dello stesso in materia finanziaria di cui al d.P.R. 26
luglio 1965, n. 1074, nonche' il principio di leale cooperazione.
Le norme impugnate non indicano fra i propri destinatari le
regioni ad autonomia speciale e, tuttavia, in assenza di espresse
previsioni di garanzia delle competenze loro attribuite dagli statuti
speciali devono ritenersi applicabili anche alle regioni ad autonomia
speciale.
L'art. 1, comma 6 del d.l. n. 40/2010, come convertito con legge
22 maggio 2010, n. 73, stabilisce, al fine di contrastare l'utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, anche agevolativi, la cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche
territoriali, che l'Agenzia delle entrate trasmetta i dati relativi
ai detti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute ai
suindicati enti, anche territoriali, e che le somme cosi' recuperate
siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restino
acquisite all'erario.
Le disposizioni dell'art. 2, commi da 2-septies a 2-decies,
consentono alle societa' ex concessionarie del servizio nazionale
della riscossione la definizione agevolata, mediante versamento di un
importo pari ad una percentuale delle somme dovute - da individuarsi
successivamente con un decreto ministeriale -, delle controversie,
pendenti alla data di conversione del decreto-legge in esame,
relative ad attivita' svolte nell'esercizio in concessione del
servizio di riscossione fino al 30 giugno 1999. L'art. 2, comma
2-decies individua l'oggetto della definizione agevolata (tributi
erariali), ed il successivo comma 2-undecies prevede la destinazione
delle maggiori entrate derivanti dalle predette disposizioni
precisando che il relativo gettito, quantificato in 50 milioni di
euro per il 2010, affluisce, nel medesimo anno ed entro il limite di
17 milioni di euro, al fondo istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per il finanziamento della
partecipazione italiana a missioni internazionali di pace e, nel
limite di 3 milioni di euro, copre gli oneri derivanti dal comma
4-quinquies del medesimo articolo (misure di sostegno ed
incentivazione in favore del settore tessile e dell'abbigliamento).
Inoltre, la norma dell'art. 2, comma 2-undecies in questione
stabilisce che la residua parte del detto gettito venga destinata,
nel medesimo anno ed in varie percentuali, al fondo per il
finanziamento delle spese di partecipazione dell'Italia a missioni di
pace, ad interventi a favore del settore tessile ed a misure a
sostegno dell'editoria.
Quanto alle modalita' di attuazione della disposta riserva
all'erario statale, si osserva che 1'art. 2, comma 2-octies del d.l.
n. 40/2010, come convertito, con modificazioni, con legge 22 maggio
2010, n. 73 stabilisce che essa si realizza mediante il versamento di
un importo pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla
sentenza impugnata o all'ultimo atto amministrativo o all'atto di
citazione.
Tale percentuale, secondo la previsione della disposizione in
esame, e' individuata mediante l'adozione di un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
La disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2-bis, individua le
modalita' di definizione delle controversie tributarie pendenti che
originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado da oltre dieci
anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria
dello Stato nei primi due gradi di giudizio.
In particolare la suddetta norma dell'art. 3, comma 2 bis, del
d.l. n. 40/2010, come convertito, con modificazioni, con legge 22
maggio 2010, n. 73, alla lettera b), prevede l'estinzione delle
controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione con
il pagamento di un importo pari al 5 del valore della controversia
(determinato in base al valore della controversia o del tributo
contestato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado) e
stabilisce che le maggiori entrate cosi' acquisite affluiscano al
fondo di cui all'art. 7-quinquies del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5,
come convertito, con modificazioni, con legge 9 aprile 2009, n. 33
per essere destinate alle esigenze di finanziamento delle missioni
internazionali di pace.
Le richiamate disposizioni dell'art.1, comma 6, art. 2, commi
2-octies e 2-undecies, nonche' dell'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 25
marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni, con legge 22
maggio 2010, n. 73 si appalesano costituzionalmente illegittime e
vengono censurate, in quanto lesive delle attribuzioni dell'autonomia
finanziaria della Regione Siciliana, per le seguenti ragioni di
D i r i t t o
Violazione degli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione,
siciliana e dei correlati articoli 2 e 8 delle norme di attuazione in
materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 -
nonche' del principio di leale cooperazione.
Preliminarmente si osserva che il richiamato art. 1, comma 6, del
d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con modificazioni, con
legge 22 maggio 2010, n. 73 non configura ne' una imposta di nuova
istituzione ne' una entrata derivante da un aumento di aliquota di
un'imposta preesistente, ma prevede una generica riserva all'erario
dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso di tutte le somme
recuperate a titolo di crediti d'imposta illegittimamente utilizzati
senza che sussistano i presupposti come individuati dalla previsione
dell'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 poiche' l'introito
derivante dal recupero dei detti crediti d'imposta di cui al citato
art. l, comma 6 non costituisce ne' nuova ne' maggiore entrata stante
che tale carattere e' riferibile soltanto ai nuovi tributi o
all'aumento di aliquota di tributi preesistenti.
Nel caso considerato il gia' esistente tributo, utilizzato come
credito d'imposta, oltre che privo del carattere della novita', non
e' destinato a soddisfare specifiche esigenze dello Stato in quanto
la previsione dell'art. 1, comma 6 in esame, stabilisce la riserva
all'erario dello Stato e la definitiva acquisizione ad esso delle
somme recuperate.
A cio' aggiungasi che il gettito derivante dall'imposta portata
in detrazione e' sempre stato pacificamente attribuito a questa
Regione. Ed invero, dalle previsioni recate dagli articoli 36 e 37
dello Statuto e dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 emerge
la regola generale secondo la quale, a parte talune individuate
eccezioni, tra le quali sono da ricomprendere le (effettivamente)
nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite
leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari
finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle
leggi medesime, spettano alla Regione Siciliana, oltre alle entrate
tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette
o indirette, comunque denominate.
Ora, la norma in esame non configura ne' una imposta di nuova
istituzione ne' una entrata derivante da un aumento di aliquota di
un'imposta preesistente, ma detta una specifica disciplina volta al
recupero dei crediti d'imposta illegittimamente utilizzati e,
pertanto, e' lesiva dei parametri rubricati.
Le norme degli articoli 2, comma 2-undecies, e 3, comma 2-bis,
del citato d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito dalla legge 22
maggio 2010, n. 73 dettano una specifica disciplina relativa,
rispettivamente, alla definizione agevolata delle controversie di cui
ai commi da 2-septies a 2-decies del medesimo articolo, pendenti alla
data di conversione del decreto-legge in esame, ed all'estinzione
(art. 3, comma 2-bis), delle controversie tributarie pendenti innanzi
alla Corte di cassazione con il pagamento di un importo pari al 5
del valore della controversia (determinato in base al valore della
controversia o del tributo contestato nell'atto introduttivo del
giudizio di primo grado).
In particolare, il comma 2-undecies prevede la destinazione delle
maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da
2-septies a 2-decies precisando che il relativo gettito, quantificato
in 50 milioni di euro per il 2010, affluisca, nel medesimo anno ed
entro il limite di 17 milioni di euro, al fondo istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento della
partecipazione italiana a missioni internazionali di pace e, nel
limite di 3 milioni di euro, copra gli oneri derivanti dal comma
4-quinquies del medesimo articolo (misure di sostegno ed
incentivazione in favore del settore tessile e dell'abbigliamento).
Inoltre, la norma dell'art. 2, comma 2-undecies in questione
stabilisce che la residua parte del detto gettito venga destinata,
nel medesimo anno ed in varie percentuali, al fondo per il
finanziamento delle spese di partecipazione dell'Italia a missioni di
pace, ad interventi a favore del settore tessile ed a misure a
sostegno dell'editoria.
Anche le norme surriportate si profilano lesive dei parametri
statutari, delle norme di attuazione e del principio di leale
cooperazione rubricati in quanto, oltre a comportare un pregiudizio
economico per la Regione, ne violano le attribuzioni in materia
finanziaria.
Infatti, esse determinano, in violazione delle eccezioni
espressamente previste dall'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, la destinazione allo Stato del gettito di imposte spettanti
alla Regione ed assegnate all'erario statale per specifiche
finalita', senza considerare le riconosciute spettanze della Regione
Siciliana sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel
proprio territorio (art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074).
Ed invero, va rilevato che l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n.
1074, recante «Norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia finanziaria», consente di riservare all'erario
statale esclusivamente le «nuove entrate tributarie il cui gettito
sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a
soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime». In proposito, la codesta
Corte, nel precisare l'ambito di applicazione di tale disposizione,
ha autorevolmente chiarito (cfr. sentenze nn. 47/1968 e 49/1972) che
per nuova entrata tributaria deve intendersi soltanto quell'entrata
«derivante da un atto impositivo nuovo, in mancanza del quale
l'entrata non si sarebbe verificata», e, di conseguenza, ha affermato
(cfr. sentenza n. 430/1996) che «rimane cosi' preclusa, in via
generale, la devoluzione allo Stato di entrate tributarie erariali,
riscosse nel territorio della Regione Siciliana, ma prive del
carattere di novita'».
Nella fattispecie di che trattasi manca l'indefettibile requisito
della novita' dell'entrata, poiche' le norme in questione non hanno
carattere additivo rispetto al regime fiscale preesistente, ma
incidono su fattispecie gia' oggetto di tassazione.
Pertanto, nessun dubbio puo' sussistere nella fattispecie in
esame circa la spettanza - per quanto da riscuotere nel territorio
regionale - delle imposte in questione in capo alla Regione
Siciliana.
Quanto alle modalita' di attuazione della disposta riserva
all'erario statale, si osserva che l'art. 2, comma 2-octies del d.l.
n. 40/2010, come convertito con legge 22 maggio 2010, n. 73,
stabilisce che essa si realizza mediante il versamento di un importo
pari ad una percentuale delle somme dovute in base alla sentenza
impugnata o all'ultimo atto amministrativo o all'atto di citazione.
Tale percentuale, secondo la previsione della disposizione in
esame e' individuata mediante l'adozione di un decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Ora, si rileva in subordine, che la previsione surriportata, che
stabilisce le modalita' di attuazione della riserva all'erario
statale di entrate di esclusiva spettanza regionale, omette di
prevedere qualsiasi partecipazione della Regione Siciliana al
procedimento finalizzato all'adozione del decreto in questione e,
pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale
(sentenza n. 288/2001; sentenze nn. 347 e 348/2000) si profila
illegittima rispetto ai parametri di cui all'art. 36 dello Statuto
siciliano ed al principio di leale cooperazione.
Quanto alla disposizione dell'art. 3, comma 2-bis, del citato
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 come convertito con la legge 22
maggio 2010, n. 73 si rileva, sotto altro aspetto del medesimo
profilo, che esso riserva allo Stato il gettito recuperato mediante
la definizione agevolata di tutte indistintamente le controversie
tributarie di cui alla lettera b), facendolo confluire nel fondo
istituito ai sensi dell'art. 7-quinquies, comma 1, del d.l. 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33; cio', oltre a comportare un pregiudizio economico
per la Regione, ne viola le attribuzioni in materia finanziaria, in
quanto in tal modo si determina, in buona sostanza, una sostituzione
di una entrata spettante alla Regione con un'altra neppure nuova
assegnata viceversa allo Stato per proprie e preesistenti finalita',
senza considerare le riconosciute spettanze della Regione Siciliana
sul gettito in questione, relativo a quanto riscosso nel proprio
territorio.
Dalle considerazioni sopra svolte e dalla giurisprudenza
costituzionale citata, deriva che le disposizioni nazionali in esame,
prive di una clausola di salvaguardia delle prerogative delle Regioni
a Statuto speciale (sentenza n. 29/2004), sono lesive dei suindicati
parametri statutari.
P.Q.M.
Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1,
comma 6, dell'art. 2, commi 2-octies e 2-undecies, nonche' dell'art.
3, comma 2-bis del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 come convertito, con
modificazioni, con legge 22 maggio 2010, n. 73, recante «Disposizioni
urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro nella forma
dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento
alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al
finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in
particolari settori» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica 25 maggio 2010, n. 120 - Serie generale, per violazione
degli artt. 36 e 37 dello Statuto Siciliano e degli artt. 2 e 8 del
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello
Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria» nonche' del
principio di leale cooperazione in quanto lesivi delle attribuzioni
della Regione Siciliana e dell'autonomia finanziaria della stessa
quali risultano dalle suenunciate disposizioni statutarie e dalle
correlate norme di attuazione in materia finanziaria di cui agli
artt. 2 e 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
Con riserva di ulteriori deduzioni.
Si deposita con il presente atto la deliberazione di Giunta
regionale di autorizzazione a ricorrere.
Palermo, addi' 21 luglio 2010
Avv. Michele Arcadipane - Avv. Beatrice Fiandaca
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