RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 Dicembre 2003 - 3 Dicembre 2003 , n. 88
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 dicembre 2003 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 2 del 14-1-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Piemonte, in persona del presidente della
giunta regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 23
settembre 2003 e recante «Disposizioni in materia di tasse
automobilistiche».
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2003 (si
depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la regione Piemonte ha
inteso disciplinare la tassa automobilistica con riferimento alle
modalita' di pagamento, alle riduzioni ed esenzioni e a tutti i
molteplici aspetti connessi a tale tributo.
Come hanno messo in evidenza le decisioni della Corte
costituzionale n. 296/2003 e n. 297/2003, e da ultimo la sentenza
n. 311 del 2003, «legislatore statale, pur attribuendo alle regioni
ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un
limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito,
nonche' l'attivita' amministrativa relativa alla riscossione ed al
recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora
sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della
disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa
automobilistica non puo' oggi definirsi come "tributo proprio della
regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione,
dal momento che la tassa stessa e' stata "attribuita" alle regioni ma
non "istituita" dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente
legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra
nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di
tributi erariali ...».
Pertanto, la legge regionale impugnata, che modifica la
legislazione statale in relazione a quasi tutti gli aspetti
sostanziali e procedurali della tassa automobilistica, incide su
profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e
amministrazione finanziaria e viola la competenza esclusiva dello
Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.
Esempio tipico di questa divergenza sistematica si coglie nella
disciplina dei rimborsi recata rispettivamente dall'art. 1 comma 2 e
dall'art. 3, in relazione alla quale da un lato si prevede
l'irripetibilita' di somme corrisposte extra legem e dall'altrosi
viola il principio statale dell'annualita' del periodo d'imposta.
Analiticamente la legge n. 23 della regione Piemonte viene
impugnata per i seguenti ulteriori specifici motivi:
a) le disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 lettere g)
ed f) della legge regionale contrastano con l'art. 17 del d.P.R. 5
febbraio 1953, n. 39 in quanto prevedono esenzioni dalla tassa
automobilistica per categorie non ricomprese nella normativa statale.
Lo stesso articolo non prevede, altresi', l'esenzione per autoveicoli
elettrici, cosi' come invece previsto dall'art. 20 del citato d.P.R.
n. 39 del 1953. La disparita' di trattamento tra cittadini della
Repubblica in eguali situazioni appare evidente;
b) l'art. 6 prevede il regime tariffario relativo alla tassa
automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile
superiore ai limiti tariffari disposti dalla normativa statale di
riferimento (tabella 2-bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488
aggiunta dall'art. 61 comma 5 della legge 21 novembre 2000 n. 342).
Anche qui si profila una specifica invasione delle competenze statali
stabilite dall'art. 117 comma secondo della Costituzione ed una
disparita' di trattamento tra cittadini.

P. Q. M.

Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003 n. 23 e delle relative
disposizioni in contrasto con l'ordinamento nazionale, e si confida che,
prima della discussione del ricorso, la regione faccia autonomamente
cessare la materia del contendere.

Roma, addi' 22 novembre 2003

Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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