Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 ottobre 2014  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri).
 


(GU n. 2 del 2015-01-14)

    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F.
…,  n.  fax  …  ed  indirizzo   P.E.C.   per   il
ricevimento degli atti: …, presso  i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n.  12,  contro
la Regione Marche, in persona del Presidente della  Giunta  Regionale
in carica, con sede in Ancona, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della  legge  regionale  10  settembre  2014,  n.  22,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  Marche,  dell'11
settembre 2014, n. 86, limitatamente all'art. 1, comma 2.
 
                              F a t t o
 
    La legge  della  Regione  Marche  n.  22,  dell'anno  2014,  reca
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2014 e  pluriennale  2014-2016
della Regione (Legge finanziaria 2014)».
    L'art. 1 della legge, al comma 2, dispone che: «Nella  tabella  C
della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: "42701 - Per spese  contrattuali
per il servizio del trasporto pubblico locale  -  2.113.929,51'',  e'
inserita la voce: "42703 -  Contributo  straordinario  alla  societa'
Aerdorica  S.p.A.  per  la  definizione  degli  adempimenti   fiscali
pregressi - 1.100.000,00''».
    La disposizione  della  legge  regionale  che  si  e'  qui  sopra
trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione
assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 ottobre  2014,
viene impugnata per i seguenti;
 
                             M o t i v i
 
    1. - La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della  legge
della Regione Marche n. 22/2014, prevede un finanziamento di oltre un
milione di  euro  a  favore  della  societa'  Aerdorica  S.p.A.,  che
gestisce  l'Aeroporto  delle  Marche,  per   la   definizione   degli
adempimenti fiscali pregressi.
    Il predetto finanziamento non risulta essere stato sottoposto  al
vaglio della Commissione  europea  che  avrebbe  dovuto  valutare  la
compatibilita' della norma con l'impatto sugli  scambi  tra  i  Paesi
membri e appare configurarsi, quindi, come  un  aiuto  di  Stato  non
autorizzato.
    La disposizione, pertanto, si pone in contrasto con gli  articoli
107 e 108, paragrafo 3, del Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque  l'art.  117,
comma 1, della Costituzione.
    2. - Come e' noto,  gli  aiuti  di  Stato  incompatibili  con  il
mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E., si  sostanziano
in agevolazioni di natura pubblica volte  a  favorire,  in  qualsiasi
forma,  imprese  o  produzioni  e,  quindi,  idonee  a   falsare   la
concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli  stati
membri.
    La nozione di aiuto di Stato e', quindi, come ha  avuto  modo  di
precisare codesta Corte  (sentenza  n.  299,  del  2013),  di  natura
complessa  e  l'ordinamento  comunitario  riserva   alla   competenza
esclusiva della Commissione europea la verifica della  compatibilita'
dell'aiuto con il mercato interno.
    A tal fine l'art. 108, paragrafo 3, T.F.U.E. dispone  che:  «Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti  le  sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare  aiuti.  Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno  a
norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato  membro  interessato  non
puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale  procedura
abbia condotto a una decisione finale».
    In sede nazionale, poi,  l'art.  45,  comma  1,  della  legge  24
dicembre  2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e  delle
politiche dell'Unione europea), stabilisce che:  «Le  amministrazioni
che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire  o
a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3,  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente  alla
notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento per le politiche  europee  una  scheda  sintetica  della
misura notificata».
    3. - Alla luce delle disposizioni che si  sono  richiamate,  sono
evidenti i vizi che inficiano la norma che si censura.
    E' infatti evidente che la Regione Marche, con l'art. 1, comma 2,
della L.R. n. 22/2014, ha adottato un atto definitivo di  concessione
di un contributo, superiore alla soglia «de minimis», ad una societa'
aeroportuale, senza aver preventivamente sottoposto alla  Commissione
europea il progetto, le modalita' ed il  contenuto  della  erogazione
stessa.
    Ne', per altro  verso,  il  beneficio  appare  condizionato  alla
verifica di compatibilita' da parte della stessa Commissione.
    Conclusivamente, deve rilevarsi che  l'art.  1,  comma  2,  della
legge della Regione Marche n. 22, dell'anno 2014, nell'attribuire  un
finanziamento di euro 1.100.000,00 alla  societa'  Aerdorica  S.p.A.,
senza preventiva notifica del  progetto  di  legge  alla  Commissione
europea ed in assenza del parere favorevole di quest'ultima, si  pone
in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione,  e  con
l'art. 108, paragrafo  3,  del  T.F.U.E.  e  deve,  pertanto,  essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
    In tal senso, del resto, appare gia' orientata la  giurisprudenza
di codesta Ecc.ma Corte che,  con  la  richiamata  sentenza  n.  299,
dell'anno 2013, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di una
analoga disposizione legislativa della Regione Abruzzo con  la  quale
si disponeva un identico finanziamento a favore della societa' che ha
in gestione l'Aeroporto d'Abruzzo.
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso;

 
                              P. Q. M.
 
    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 10
settembre 2014, n. 22, della Regione Marche;
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
        1) Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri,
assunta nella riunione del 30 ottobre 2014 e della relazione allegata
al verbale;
        2) Copia  della  impugnata  legge  della  Regione  Marche  n.
22/2014.
          Roma, 6 novembre 2014
 
             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri

 

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