Ricorso n. 88 del 30 ottobre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 ottobre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 2 del 2015-01-14)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F.
…, n. fax … ed indirizzo P.E.C. per il
ricevimento degli atti: …, presso i
cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro
la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale
in carica, con sede in Ancona, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 10 settembre 2014, n. 22,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, dell'11
settembre 2014, n. 86, limitatamente all'art. 1, comma 2.
F a t t o
La legge della Regione Marche n. 22, dell'anno 2014, reca
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
della Regione (Legge finanziaria 2014)».
L'art. 1 della legge, al comma 2, dispone che: «Nella tabella C
della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: "42701 - Per spese contrattuali
per il servizio del trasporto pubblico locale - 2.113.929,51'', e'
inserita la voce: "42703 - Contributo straordinario alla societa'
Aerdorica S.p.A. per la definizione degli adempimenti fiscali
pregressi - 1.100.000,00''».
La disposizione della legge regionale che si e' qui sopra
trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione
assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 ottobre 2014,
viene impugnata per i seguenti;
M o t i v i
1. - La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge
della Regione Marche n. 22/2014, prevede un finanziamento di oltre un
milione di euro a favore della societa' Aerdorica S.p.A., che
gestisce l'Aeroporto delle Marche, per la definizione degli
adempimenti fiscali pregressi.
Il predetto finanziamento non risulta essere stato sottoposto al
vaglio della Commissione europea che avrebbe dovuto valutare la
compatibilita' della norma con l'impatto sugli scambi tra i Paesi
membri e appare configurarsi, quindi, come un aiuto di Stato non
autorizzato.
La disposizione, pertanto, si pone in contrasto con gli articoli
107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque l'art. 117,
comma 1, della Costituzione.
2. - Come e' noto, gli aiuti di Stato incompatibili con il
mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E., si sostanziano
in agevolazioni di natura pubblica volte a favorire, in qualsiasi
forma, imprese o produzioni e, quindi, idonee a falsare la
concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli stati
membri.
La nozione di aiuto di Stato e', quindi, come ha avuto modo di
precisare codesta Corte (sentenza n. 299, del 2013), di natura
complessa e l'ordinamento comunitario riserva alla competenza
esclusiva della Commissione europea la verifica della compatibilita'
dell'aiuto con il mercato interno.
A tal fine l'art. 108, paragrafo 3, T.F.U.E. dispone che: «Alla
Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue
osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se
ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a
norma dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non
puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura
abbia condotto a una decisione finale».
In sede nazionale, poi, l'art. 45, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle
politiche dell'Unione europea), stabilisce che: «Le amministrazioni
che notificano alla Commissione europea progetti volti a istituire o
a modificare aiuti di Stato ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contestualmente alla
notifica, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le politiche europee una scheda sintetica della
misura notificata».
3. - Alla luce delle disposizioni che si sono richiamate, sono
evidenti i vizi che inficiano la norma che si censura.
E' infatti evidente che la Regione Marche, con l'art. 1, comma 2,
della L.R. n. 22/2014, ha adottato un atto definitivo di concessione
di un contributo, superiore alla soglia «de minimis», ad una societa'
aeroportuale, senza aver preventivamente sottoposto alla Commissione
europea il progetto, le modalita' ed il contenuto della erogazione
stessa.
Ne', per altro verso, il beneficio appare condizionato alla
verifica di compatibilita' da parte della stessa Commissione.
Conclusivamente, deve rilevarsi che l'art. 1, comma 2, della
legge della Regione Marche n. 22, dell'anno 2014, nell'attribuire un
finanziamento di euro 1.100.000,00 alla societa' Aerdorica S.p.A.,
senza preventiva notifica del progetto di legge alla Commissione
europea ed in assenza del parere favorevole di quest'ultima, si pone
in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, e con
l'art. 108, paragrafo 3, del T.F.U.E. e deve, pertanto, essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo.
In tal senso, del resto, appare gia' orientata la giurisprudenza
di codesta Ecc.ma Corte che, con la richiamata sentenza n. 299,
dell'anno 2013, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale di una
analoga disposizione legislativa della Regione Abruzzo con la quale
si disponeva un identico finanziamento a favore della societa' che ha
in gestione l'Aeroporto d'Abruzzo.
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
ministri, come sopra rappresentato e difeso;
P. Q. M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 10
settembre 2014, n. 22, della Regione Marche;
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1) Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri,
assunta nella riunione del 30 ottobre 2014 e della relazione allegata
al verbale;
2) Copia della impugnata legge della Regione Marche n.
22/2014.
Roma, 6 novembre 2014
L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri