Ricorso n. 88 del 30 settembre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 settembre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 44 del 30.10.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri (c.f.
…) rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f.
…) fax n. …, P.E.C.
.. presso i cui uffici ex lege
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti della Regione Abruzzo in persona del Presidente
della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'articolo 5 della Legge Regionale
Abruzzo n. 19 del 16 luglio 2013, recante "Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale,
riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre
disposizioni normative", pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 24 luglio
2013, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 19 settembre
2013.
Con la legge regionale n. 19 del 16 luglio 2013, che consta
diciotto articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni per
modificare e integrare la legge regionale 7 giugno 1996, n. 36
(Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei
Consorzi di Bonifica), pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 24 luglio
2013.
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe,
la Regione Abruzzo abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di
dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1) L'art. 5 della Legge Regione Abruzzo n. 19/2013 viola
l'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione.
La legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 19, recante
"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36
(Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei
Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative" presenta
profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 5,
riguardante l'uso dei corsi d'acqua per piccoli impianti
idroelettrici, in quanto eccede le competenze regionali in violazione
dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che
affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema.
Il predetto articolo 5, la cui rubrica fa espresso riferimento ai
"piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012
(Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.
28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da
impianti di fonti rinnovabili, diversi dai fotovoltaici", prevede
che: "1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs. n.
152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE,
nonche' per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami
di corsi d'acqua interclusi tra aree protette, a condizione che
l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al
prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti
interessati, cessano i motivi di preclusione di cui all'articolo 8
della legge regionale n. 17/2007 e dello Studio approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24 luglio 2008 e
successive modifiche e integrazioni:
a) per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b)
del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili
diversi dai fotovoltaici);
b) per gli impianti di potenza nominale di concessione
superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza
nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la
durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie
storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali,
relativi al corso d'acqua interessato, azioni di monitoraggio
effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato
storico utile al fine di attestare le portate del corso d'acqua
interessato dall'intervento e predispone una relazione ideologica,
tesa ad individuare valori ideologici puntuali e di dettaglio in
corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione
accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di
durata delle portate stesse."
La norma in esame rende, di fatto, nulle le disposizioni
dell'art. 8 della legge Regione Abruzzo n. 17/2007, nella parte in
cui, in un quadro di programmazione delle risorse idriche destinabili
alla produzione di energia idroelettrica, limitavano la realizzazione
di impianti idroelettrici su rami di corsi d'acqua regionali alle
ipotesi contemplate dallo "Studio a supporto della programmazione
regionale" approvato con Delibera della Giunta R. n. 671 del 24
luglio 2008.
In particolare, il citato art. 5, comma 1, lettera b), consente
espressamente la realizzazione di impianti idroelettrici di potenza
nominale fino a 1500 KW - peraltro su corsi d'acqua caratterizzati
dalla totale assenza di serie storiche di dati idrometrici
provenienti da fonti ufficiali - anche in quei tratti fluviali per i
quali lo studio sopra citato negava espressamente qualsiasi
intervento di derivazione di acque e di realizzazione di impianti
idroelettrici sulla base di considerazioni dettate da esigenze di
tutela ambientale e di priorita' d'uso delle acque stabilite
dall'art. 95, significativamente intitolato "Pianificazione del
bilancio idrico del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
L'ovvia conseguenza del disposto normativo di cui all'art. 5
citato e' quella di azzerare l'attivita' programmatoria regionale
favorendo un'ampia discrezionalita'.
In proposito, si sottolinea che la particolare indeterminatezza
della citata disposizione regionale consente la realizzazione di
derivazioni a scopo idroelettrico persino in aree protette, ponendo
come unica condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo
in sito limitrofo al prelievo, senza precisare assolutamente il
concetto di limitrofo e, quindi, rendere meno discrezionale
l'applicazione della normativa.
L'applicazione del predetto articolo 5 avrebbe, pertanto,
l'effetto di depotenziare la programmazione regionale in materia di
utilizzo delle risorse idriche, indebolendo drasticamente le
condizioni di tutela delle acque interne attraverso la proliferazione
di opere di derivazione a scopo idroelettrico delle acque fluenti,
con conseguente incremento dei tratti di corsi d'acqua interessati da
alterazioni morfologiche degli alvei e da depauperamento delle
portate e conseguente aggravamento delle situazioni di non
conformita' con gli obblighi comunitari stabiliti dalla Direttiva
"Quadro" sulle acque 2000/60/CE in materia di raggiungimento entro il
2015 dello stato ambientale "buono" delle acque.
Altra grave conseguenza sarebbe la mancata salvaguardia delle
priorita' d'uso previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 152/2006 citato e
dell'esigenza stabilita dall'art. 144, comma 3, del medesimo d.lgs.
n. 152/2006 secondo cui "la disciplina degli usi delle acque e'
finalizzata alla loro razionalizzazione allo scopo di evitare gli
sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare
il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la
pescicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi
geomorfologici e gli equilibri ideologici".
Da quanto esposto appare evidente che lo scopo fondamentale dello
"Studio a supporto della programmazione", come previsto dall'articolo
8, comma 1 e 3, della legge regionale Abruzzo n. 17/2007 citata, era
quello fondamentale di fornire gli elementi di conoscenza necessari
al rilascio delle nuove concessioni di derivazione ad uso
idroelettrico, individuando i tratti fluviali per i quali la
realizzazione di derivazioni determinerebbe evidenti violazioni di
taluni requisiti stabiliti per legge, quali la salvaguardia delle
aree protette e il rispetto del deflusso minimo vitale.
Pertanto, la soppressione delle risultanze di tale Studio,
operata di fatto dall'articolo 5 della legge in esame, tra l'altro
con una formulazione ambigua e non perspicua sul piano giuridico,
determina la cessazione di ogni garanzia a che i procedimenti di
rilascio di nuove concessioni idroelettriche vengano istruiti e
conclusi con modalita' razionalmente e scientificamente fondate ed
esenti da discrezionalita'.
Si segnala, infine, che l'art. 12-bis del T.U. sulle acque ed
impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, come sostituito
dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 citato, stabilisce al
comma 1, tra l'altro, che "il provvedimento di concessione e'
rilasciato se:
a) non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli
obiettivi di qualita' definiti per il corso d'acqua interessato; (e'
chiaro il riferimento allo stato ambientale "buono" che tutti i corpi
idrici devono raggiungere entro il 2015 in conformita' agli obblighi
stabiliti dalla suindicata Direttiva europea);
b) e' garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del
bilancio idrico".
Per quanto sopra esposto, l'art. 5 della legge Regionale Abruzzo
n. 19/2013 citato non rispetta gli standards di tutela volti a
garantire il rispetto della citata normativa nazionale e comunitaria
in materia di salvaguardia delle risorse idriche, e cio' in
violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione. Alla luce delle precedenti considerazioni, infatti, non
puo' porsi in dubbio che la Regione Abruzzo abbia legiferato in
materia sottratta alla propria potesta' e riservata, invece, allo
Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), in base al quale lo
Stato ha legislazione esclusiva in materia di tutela dell'ambiente.
P.Q.M.
Si conclude perche' l'articolo 5 della Legge Regionale Abruzzo n.
19 del 16 luglio 2013, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 19 settembre 2013.
Roma, 20 settembre 2013
L'Avvocato dello Stato: Palmieri