Ricorso n. 89 del 13 ottobre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2009 , n. 89
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 13 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 46 del 18-11-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata del 7 agosto 2009, n. 25, pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, recante «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 2 ottobre 2009, per le seguenti motivazioni. La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente la realizzazione di interventi edilizi straordinari volti al rilancio dell'economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'art. 8, comma 3, nella parte in cui la stessa prevede che, in fase di ultimazione dei lavori, e' fatto obbligo, oltre che di allegare la certificazione di qualificazione energetica, prevista dalla normativa vigente, anche di «istituire un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo che sara' definito con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il regolamento indichera', altresi', i contenuti e le modalita' di redazione e di aggiornamento dello stesso». Tale disposizione, oltre a connotarsi per una certa contraddittorieta' rispetto alle finalita' perseguite dalla legge, ovvero l'incentivazione dell'edilizia privata, aggravando gli adempimenti e gli oneri amministrativi, posti a carico dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si pone in contrasto con diverse norme costituzionali. La prefata norma, accollando ai privati una serie di accertamenti nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e documenti, (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica amministrazione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza) viola l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l'art. 97 Cost., in relazione al principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cosi' come, peraltro, gia' rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza del 15 ottobre 2003, n. 315, pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante «Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della pubblica e privata incolumita'». La norma regionale, oggetto della presente impugnazione, si appalesa incostituzionale anche sotto un altro profilo; la stessa impone, infatti, delle prestazioni che si atteggiano come «prestazioni imposte» per la cui previsione vige, ai sensi dell'art. 23 Cost., una specifica riserva di legge; trattasi di prestazioni, peraltro, che, incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul diritto di proprieta', garantiti, rispettivamente, dagli articoli 41 e 42 della Costituzione, non possono che trovare la loro fonte nella disciplina statale. Da quanto sopra discende che l'art. 8, comma 3, risulta dettato anche in aperta violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si evidenzia come codesta ecc. ma Corte abbia, anche di recente, ribadito che «nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, la regolamentazione statale, in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile. Questa Corte ha altresi' precisato che l'esigenza di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte costituzionale, sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369). In subordine, si rileva come la previsione dell'istituzione obbligatoria di un fascicolo di fabbricato attiene, comunque, alla competenza legislativa statale in materia di governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata materia che, per evidenti ragioni di uniformita' di trattamento sull'intero territorio nazionale, non puo' essere rimessa alle singole, ed inevitabilmente differenti, discipline regionali; a cio' si aggiunga che un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per le proprie leggi in materia. Per i predetti motivi, la norma di cui all'art. 8, comma 3, eccede dalla competenza legislativa regionale invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della materia del governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata del 7 agosto 2009, n. 25, pubblicata sul B.U.R. del 7 agosto 2009, n. 34, recante «Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale». Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, con l'allegata relazione. Roma, addi' 3 ottobre 2009 L'avvocato dello Stato: Maurizio Borgo