Ricorso n. 89 del 2 dicembre 2014 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
Cancelleria il 2 dicembre 2014 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 3 del 2015-01-21)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F.
…, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti …, presso i cui uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione
Lombardia, in persona del Presidente della Giunta Regionale in
carica, con sede in Milano, Piazza Citta' di Lombardia n. l per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e
3 della Legge Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27, intitolata
«Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione
Europea relativi alle attivita' estrattive di cava», pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 40, supplemento del
1° ottobre 2014, per contrasto con il decreto legislativo n. 152/2006
(artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17) nonche' con la direttiva 2001/42/CE
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (art. 6,
comma 2) in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della
Costituzione.
E cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa
assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014.
Fatto
La legge della Regione Lombardia 1° ottobre 2014, n. 27,
intitolata «Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti
dell'Unione Europea relativi alle attivita' estrattive di cava» e
pubblicata nel B.U.R. Lombardia n. 40, supplemento del 1° ottobre
2014, stabilisce, all'art. 2, comma 1, che «Fatto salvo quanto
indicato al comma 3, l'efficacia dei piani delle cave di cui all'art.
1, comma 1, e' sospesa fino alla presa d'atto, da parte
dell'autorita' proponente, individuata ai sensi della deliberazione
del Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1,
l.r. 11 marzo 2005, n. 12), del rapporto ambientale elaborato nel
processo di VAS e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione
della presente legge». Il comma 3 del medesimo articolo prevede che
«Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto
ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del
Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di
gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attivita'
estrattiva, ai sensi della l.r. 14/1998, purche' gli interventi
previsti siano compatibili con le previsioni del rapporto
ambientale».
Le disposizioni della legge regionale summenzionate sono
costituzionalmente illegittime e, giusta deteminazione assunta dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 novembre 2014, sono
impugnate per i seguenti
Motivi
1. Violazione del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare
del combinato disposto degli arte 6, 13, 14, 15, 16 e 17, nonche'
della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 giugno 2001, segnatamente dell'art. 6, comma 2, in relazione
all'art. 117, commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.
La legge regionale in esame, nel disciplinare le attivita'
estrattive di cava e l'efficacia dei relativi piani allo scopo di
garantire l'applicazione della direttiva 2001/42/CE (concernente la
valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente) e di
superare il precontenzioso UE «Caso UE Pilot 2706/11/ENVI», presenta
evidenti aspetti di illegittimita' costituzionale.
In via preliminare, va osservato che, ai sensi dell'art. 6
del decreto legislativo n. 152/2006 (Nonne in materia ambientale), i
piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull'ambiente e sul patrimonio culturale sono soggetti a valutazione
ambientale strategica (VAS).
Il medesimo decreto legislativo n. 152/2006 dispone, agli artt.
13, 14, 15, 16 e 17, che la suddetta procedura di VAS si conclude con
un parere motivato prodromico alla approvazione dei suddetti piani e
programmi. Cio' premesso, l'art. 2, comma 1 della legge regionale in
esame prevede che l'efficacia dei piani cave e' sospesa fino alla
presa d'atto da parte dell'autorita' proponente del rapporto
ambientale e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della
legge regionale stessa.
Il successivo comma 3 del medesimo articolo stabilisce che, nel
periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e
l'approvazione del piano cave da parte del Consiglio regionale, le
province possono approvare i progetti di gestione produttiva di
Ambito Territoriale Estrattivo (ATE) ed autorizzare l'esercizio
dell'attivita' estrattiva, purche' gli interventi previsti siano
compatibili con le previsioni del rapporto ambientale.
Le richiamate norme presentano i seguenti aspetti di
illegittimita' costituzionale.
In primo luogo, va evidenziato il contrasto tra tali previsioni e
quanto disposto dalla citata normativa statale di riferimento
(decreto legislativo. n. 152/2006). In particolare, «la presa d'atto
del Rapporto Ambientale» di cui al comma 1 dell'art. 2 l.r. n.
27/2014 e' una fase non prevista dalla disciplina statale all'interno
della procedura di valutazione ambientale strategica e, pertanto,
essa non puo' costituire il presupposto per l'approvazione del piano
che - come sopra ricordato - discende solo dalla positiva conclusione
della procedura di VAS.
Il medesimo art. 2, comma 1 risulta altresi' in contrasto con la
disciplina statale sopra citata nella parte in cui stabilisce il
limite temporale di dodici mesi, dall'entrata in vigore della legge
regionale, oltre il quale il Piano riacquista «comunque» la sua
efficacia, prescindendo completamente dalla conclusione della
procedura di valutazione ambientale strategica.
Inoltre, il carattere preordinato della disciplina VAS rispetto
alla VIA, quest'ultima obbligatoria e propedeutica al rilascio dell'
autorizzazione all'esercizio di alcune attivita' estrattive, non puo'
considerarsi soddisfatto da quanto disposto dall'art. 2, commi 1 e 3,
della legge regionale in esame.
Le descritte disposizioni regionali risultano in palese contrasto
con le nonne relative alla Valutazione ambientale strategica
contenute nel titolo II della parte Seconda del decreto n. 152/2006
(artt. 13, 14, 15, 16 e 17) che costituisce peraltro recepimento ed
attuazione della direttiva 2001/42/CE, che, all'art. 6, comma 2,
stabilisce che la valutazione ambientale strategica deve essere
effettuata per tutti i piani/programmi che definiscono il quadro di
riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti assoggettati
a VIA (elencati negli allegati II, III e IV del decreto legislativo
n. 152/2006), quindi anche per i progetti di cave e torbiere di cui
agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 152/2006.
Per tali motivi, l'art. 2, commi 1 e 3 della legge regionale in
esame, ponendosi in contrasto con la normativa nazionale vigente e'
con il dettato comunitario di settore, viola l'art. 117 Cost., in
particolare il comma 1, che impone alle regione il rispetto degli
obblighi comunitari, nonche' il comma 2, lett. s), ai sensi del quale
lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema».
Al riguardo, occorre osservare che la giurisprudenza
costituzionale e' costante nell'affennare che la «tutela
dell'ambiente rientra nelle competenze legislative esclusive dello
Stato e che, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate
in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni,
anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza,
essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i
livelli della tutela ambientale, senza pero' compromettere il punto
di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato
dalla norma dello Stato» (cfr., fra le altre, Corte Cost., sent. nn.
300/2013, 145/2013, 58/2013, 66/2012 e 225/2009).
Altrettanto costantemente codesta Ecc.ma Corte ha affermato che
la valutazione ambientale strategica disciplinata dal decreto
legislativo n. 152/2006, attuativo dei principi comunitari contenuti
nella direttiva n. 2001/42/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull'ambiente), attiene alla materia di competenza
esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente» (cfr. sent. nn. 227,
192, 129 e 33 del 2011) e che interventi specifici del legislatore
regionale sono ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando
gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza
propria della Regione (cfr. sent. n. 398/2006), circostanza che non
ricorre nel caso di specie.
E' indubbio, pertanto, che «il significativo spazio aperto alla
legge regionale dallo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006
[...] non possa giungere fino a invertire le scelte che il
legislatore statale ha adottato in merito alla sottoposizione a VAS
di determinati piani e programmi; scelte che in ogni caso sono
largamente condizionate dai vincoli derivanti dal diritto
dell'Unione» (cfr. sent. n. 197/2014 e n. 58/2013).
P.Q.M
Per le considerazioni esposte, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede:
che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la
illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 3, della legge
1° ottobre 2014, n. 27, della Regione Lombardia per contrasto con
il decreto legisaltivo n. 152/2006 (artt. 6, 13, 14, 15, 16 e 17)
nonche' con la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.6.2001 (art. 6, comma 2) in relazione all'art. 117,
commi 1 e 2, lett. s) della Costituzione.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1. estratto della determinazione del Consiglio dei Ministri,
assunta nella seduta del 21 novembre 2014 e della relazione allegata
al verbale;
2. copia della impugnata legge della Regione Lombardia n.
27/2014.
Roma, 27 novembre 2014
L'avvocato dello stato: Maria Gabriella Mangia