Ricorso n. 89 del 26 ottobre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2005.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 48 del 30-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Trieste
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della legge regionale del 18 agosto 2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R.
n. 17 del 22 agosto 2005) recante «Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre
disposizioni per il settore sanitario e sociale; con specifico
riguardo all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) di
tale legge, per contrasto con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2,
della legge costituzionale n. 1/1963, 117, secondo comma della
Costituzione nonche' coi principi fondamentali della legislazione
statale nelle materie in essi trattate; e a cio' a seguito ed in
forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impunativa
della predetta legge regionale assunta nella seduta del 14 ottobre
2005.
Nel B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia
Giulia risulta pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005,
con cui sono state dettate «norme di semplificazione in materia di
igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale».
Avverso tale legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1,
lett. b), c), d), e), f), i), e k) in quanto ritenuti contrastanti
con il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di
legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei
principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle
materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con
il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87
(come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la
declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi
l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico
riguardo alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. b), c), d),
e), f), i), e k) e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni
che seguono.
Ad avviso del ricorrente, alcune disposizioni della legge qui
impugnata, recante norme di semplificazione in materia di igiene,
medicina del lavoro e sanita' pubblica nonche' altre disposizioni per
il settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie
regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge
costituzionale n. 1/1963, incidendo, per un verso, su materie
riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato
e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla
normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del
lavoro. La legge regionale presenta, in particolare, i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione
dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per lo
svolgimento del servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5,
comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile
nazionale»), e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,
attuativo della legge teste' citata, laddove si statuisce che
l'ammissione al servizio civile e' subordinata, tra l'altro, al
possesso del requisito della idoneita' fisica certificata dagli
organi del Servizio sanitario nazionale. In forza della suddetta
previsione, la norma regionale in oggetto appare, pertanto,
censurabile in quanto invade una materia, quale quella del servizio
civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale
essendo riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato»,
di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione (cfr., in tal
senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004).
l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione
dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per
l'assunzione di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma
1, punto 3 del d.P.R. n. 487 del 1994 «(Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), laddove e'
stabilito il principio secondo il quale possono accedere agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che
posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneita'
fisica all'impiego. Di talche', la norma regionale incide
illegittimamente nelle materie, «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme
generali sull'istruzione» che la Costituzione riserva, ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva
dello Stato.
l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della
presentazione del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione
dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa
ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e,
in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977
del 1967 che stabilisce che i minori «possono essere ammessi al
lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno adibiti a seguito di visita medica» e relativa
certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del
datore di lavoro e' sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della
stessa legge. Per i motivi appena esposti, la suddetta norma e' da
ritenersi illegittima in quanto contrastante, da un lato, con
l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi
fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro,
di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
l'art. 2, comma 1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo
della presentazione del certificato di idoneita' fisica,
rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il
mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di
generatori a vapore, riferendosi ad attivita' esposte a particolari
rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di
salute e di tutela e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del
d.lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari
dei lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente». In particolare, poi, per la specifica attivita' inerente
il mestiere di fochino l'accertamento del possesso dei requisiti
fisici indispensabili e' prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del
1956. Mentre, per l'attivita' di conduzione di generatori a vapore il
certificato di idoneita' psicofisica e' richiesto dall'art. 3 del
d.m. 1° marzo 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974)
quale indispensabile per l'abilitazione alla conduzione dei
generatori stessi. La norma in parola appare, pertanto, censurabile
in quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett.
m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia
di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117,
comma 3, Cost.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare l'art. 2, comma 1, b), c), d), e), f),
i), e k) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18
agosto 2005, n. 21.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 15
ottobre 2005;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 17 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 ottobre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 48 del 30-11-2005)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12.
Contro la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Presidente della giunta regionale pro tempore, con sede in Trieste
per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento
della legge regionale del 18 agosto 2005, n. 21 (pubbl. in B.U.R.
n. 17 del 22 agosto 2005) recante «Norme di semplificazione in
materia di igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre
disposizioni per il settore sanitario e sociale; con specifico
riguardo all'art. 2, comma 1, lett. b), c), d), e), f), i) e k) di
tale legge, per contrasto con gli artt. 5, punto 16 e 6, punto 2,
della legge costituzionale n. 1/1963, 117, secondo comma della
Costituzione nonche' coi principi fondamentali della legislazione
statale nelle materie in essi trattate; e a cio' a seguito ed in
forza della determinazione del Consiglio dei ministri di impunativa
della predetta legge regionale assunta nella seduta del 14 ottobre
2005.
Nel B.U.R. n. 17 del 22 agosto 2005 della Regione Friuli-Venezia
Giulia risulta pubblicata la epigrafata legge regionale n. 21/2005,
con cui sono state dettate «norme di semplificazione in materia di
igiene, medicina del lavoro e sanita' pubblica e altre disposizioni
per il settore sanitario e sociale».
Avverso tale legge, con specifico riguardo all'art. 2, comma 1,
lett. b), c), d), e), f), i), e k) in quanto ritenuti contrastanti
con il vigente riparto costituzionale delle competenze in materie di
legislazione concorrente (o ripartita) e quindi violative dei
principi dettati o desumibili dalla legislazione statale nelle
materie da essi trattate, il Presidente del Consiglio ministri, con
il presente atto, ricorre ai sensi dell'art. 127, primo comma, della
Costituzione (nuovo testo) e dell'art. 31 legge 11 marzo 1953, n. 87
(come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003,
n. 131) a codesta ecc.ma Corte costituzionale per chiedere la
declaratoria di illegittimita' costituzionale, e quindi
l'annullamento, della epigrafata legge regionale, con specifico
riguardo alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. b), c), d),
e), f), i), e k) e cio' sulla base delle motivazioni e considerazioni
che seguono.
Ad avviso del ricorrente, alcune disposizioni della legge qui
impugnata, recante norme di semplificazione in materia di igiene,
medicina del lavoro e sanita' pubblica nonche' altre disposizioni per
il settore sanitario e sociale, eccedono dalle competenze statutarie
regionali previste agli artt. 5, punto 16, e 6, punto 2, della legge
costituzionale n. 1/1963, incidendo, per un verso, su materie
riservate dalla Costituzione alla legislazione esclusiva dello Stato
e, per altro verso, su principi fondamentali stabiliti dalla
normativa statale in materia di salute e tutela e sicurezza del
lavoro. La legge regionale presenta, in particolare, i seguenti
profili di illegittimita' costituzionale:
l'art. 2, comma 1, lett. b), nel prevedere l'abolizione
dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per lo
svolgimento del servizio civile, si pone in contrasto con l'art. 5,
comma 4, della legge n. 64 del 2001 («Istituzione del servizio civile
nazionale»), e correlato art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002,
attuativo della legge teste' citata, laddove si statuisce che
l'ammissione al servizio civile e' subordinata, tra l'altro, al
possesso del requisito della idoneita' fisica certificata dagli
organi del Servizio sanitario nazionale. In forza della suddetta
previsione, la norma regionale in oggetto appare, pertanto,
censurabile in quanto invade una materia, quale quella del servizio
civile nazionale, riservata alla legislazione esclusiva statale
essendo riconducibile alla materia «difesa e sicurezza dello Stato»,
di cui all'art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione (cfr., in tal
senso, la sentenza della Corte cost. n. 228 del 2004).
l'art. 2, comma 1, lett. d), nel prevedere l'abolizione
dell'obbligo di presentare il certificato di idoneita' fisica per
l'assunzione di insegnanti, si pone in contrasto con l'art. 2, comma
1, punto 3 del d.P.R. n. 487 del 1994 «(Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»), laddove e'
stabilito il principio secondo il quale possono accedere agli
impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che
posseggono, tra gli altri requisiti, anche quello dell'idoneita'
fisica all'impiego. Di talche', la norma regionale incide
illegittimamente nelle materie, «ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «norme
generali sull'istruzione» che la Costituzione riserva, ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lett. g) e n), alla competenza esclusiva
dello Stato.
l'art. 2, comma 1, lett. e) ed f), abolendo l'obbligo della
presentazione del certificato di idoneita' fisica per l'assunzione
dei minori e degli apprendisti minori, incide su normativa relativa
ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro e,
in particolare, sul principio di cui all'art. 8 della legge n. 977
del 1967 che stabilisce che i minori «possono essere ammessi al
lavoro purche' siano riconosciuti idonei all'attivita' lavorativa cui
saranno adibiti a seguito di visita medica» e relativa
certificazione. Principio, questo, la cui inosservanza da parte del
datore di lavoro e' sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 6 della
stessa legge. Per i motivi appena esposti, la suddetta norma e' da
ritenersi illegittima in quanto contrastante, da un lato, con
l'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e, dall'altro, con i principi
fondamentali in materia di salute e di tutela e sicurezza del lavoro,
di cui all'art. 117, comma 3, Cost.
l'art. 2, comma 1, lett. e), i) e k), che elimina l'obbligo
della presentazione del certificato di idoneita' fisica,
rispettivamente, per l'operatore all'impiego di gas tossici, per il
mestiere di fochino e per l'operatore adibito alla conduzione di
generatori a vapore, riferendosi ad attivita' esposte a particolari
rischi, incide sulla normativa riguardante i livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di
salute e di tutela e sicurezza del lavoro, violando l'art. 16 del
d.lgs. n. 626 del 1994, secondo il quale gli accertamenti sanitari
dei lavoratori «comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente». In particolare, poi, per la specifica attivita' inerente
il mestiere di fochino l'accertamento del possesso dei requisiti
fisici indispensabili e' prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 302 del
1956. Mentre, per l'attivita' di conduzione di generatori a vapore il
certificato di idoneita' psicofisica e' richiesto dall'art. 3 del
d.m. 1° marzo 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 16 aprile 1974)
quale indispensabile per l'abilitazione alla conduzione dei
generatori stessi. La norma in parola appare, pertanto, censurabile
in quanto contrastante, per un verso, con l'art. 117, comma 2, lett.
m), Cost. e, per altro verso, con i principi fondamentali in materia
di salute e di tutela e sicurezza del lavoro, di cui all'art. 117,
comma 3, Cost.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente
illegittimi e quindi annullare l'art. 2, comma 1, b), c), d), e), f),
i), e k) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia del 18
agosto 2005, n. 21.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente
ricorso:
1) Estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 15
ottobre 2005;
2) Copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 17 ottobre 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino