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N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 agosto 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 agosto 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 37 del 15-9-2010) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato contro la
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore,
per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua
della legge della Provincia Autonoma di Trento 11 giugno 2010, n. 12,
recante «Sviluppo della mobilita' e della viabilita' ciclistica e
ciclopedonale nonche' modificazioni dell'articolo 52 della legge
provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di
approvazione del piano provinciale della mobilita'», pubblicata nel
BUR n. 25 del 22 giugno 2010.
La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal
Consiglio dei Ministri nella riunione del 16 luglio 2010 (si
depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del
proponente).
La legge 11 giugno 2010, n. 12, della Provincia Autonoma di
Trento, pubblicata nel BUR n. 25 del 22 giugno 2010, prevede,
all'art. 8, la modificazione di alcune disposizioni contenute
nell'art. 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia
di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilita'.
In particolare, con la lettera b) del citato art. 8, il
Legislatore della Provincia ha sostituito il terzo periodo del
suddetto art. 52, disponendo che i pareri della struttura provinciale
competente in materia di urbanistica, dei Comuni territorialmente
interessati, degli Enti gestori dei parchi naturali provinciali se
territorialmente interessati vadano espressi entro quarantacinque
giorni dalla data di ricezione della proposta di piano, decorsi i
quali se ne prescinde. Fermo il rispetto di tale termine, le
Amministrazioni interessate possono chiedere alla Provincia la
convocazione di una conferenza di servizi a fini istruttori.
La disposizione teste' riportata nel suo contenuto viola la
competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema» prevista dall'art. 117, comma 2, lettera s), della
Costituzione.
In particolare, trattandosi di approvazione del piano provinciale
della mobilita', come tale assoggettato a valutazione ambientale
strategica, il termine per l'espressione dei pareri da parte della
struttura e degli Enti interessati non puo' essere inferiore a
sessanta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. n.
152 del 2006 di recepimento della Direttiva 2001/42/CE.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 8, lettera b), della legge della Provincia Autonoma di
Trento 11 giugno 2010, n. 12.
Roma, addi' 26 luglio 2010
Avvocato dello Stato: Carlo Sica
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