Ricorso n. 89 del 30 settembre 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 30 settembre 2013 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 45 del 6.11.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (CF:
…) in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e
difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato (C.F. … - Fax
… - …), presso i cui
uffici domicilia in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, la
declaratoria di illegittimita' costituzionale della "La legge della
Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante "Modifiche alla legge
regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per
la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della
Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla
legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante" Bilancio di previsione
per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013/2015" e
ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria Regionale 2013),
pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013.
Nella seduta del 19 settembre 2013 il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per gli. affari regionali, ha approvato la
determinazione di impugnare dinanzi alla Corte costituzionale la
legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, su indicata la
quale presenta profili di illegittimita' costituzionale in relazione
al seguente articolo secondo quanto si argomenta e si deduce
l'illegittimita' costituzionale:
1) L'art. 10, comma 1, nell'introdurre il comma 5 quinquies
all'art. 19, della legge n. 28/2011 in materia di riduzione del
rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e
costruzioni in zone sismiche, stabilisce che ".Non e' necessaria
l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6
giugno 2001 (ex art. 13, della legge 3 febbraio 1974, n. 64) per
varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densita'
edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere
sia stato gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur
privio della valutazione sullo studio di Microzonazione sismica di
livello l".
In merito appare opportuno sottolineare che nella legge della
Regione Abruzzo 28/2011, all'art. 5, viene stabilito che gli
strumenti di pianificazione urbanistica, qualunque essi siano (comma
2) devono essere integrati con gli studi di Microzonazione Sismica
(MS).
A tale principio generale viene data attuazione, stabilendo le
procedure di adozione, sia nel caso in cui i suddetti studi non
determinino "incoerenze" con gli strumenti vigenti (comma 5, lettera
a), sia nel caso tali studi determinino necessita' di variante (comma
5, lettera b).
La disposizione in esame, prevedendo che non e' necessaria
l'acquisizione del parere di cui all'art. 89, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per le varianti
urbanistiche che non comportino un aumento della densita' edilizia
e/o modifiche della tipologia edilizia, ove tale parere sia stato
gia' acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della
valutazione sullo studio di micronazione sismica (MS) di livello 1,
si pone in contrasto con il dettato normativo concernente
l'acquisizione del parere sugli strumenti urbanistici previsto dallo
stesso art. 89, del decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001, nonche' con il disposto di cui all'art. 5, comma 3,
dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del
13 novembre 2010, che pone l'obbligo di inserimento degli studi di
microzonazione sismica per tutti gli strumenti di pianificazione
urbanistica.
E' bene sottolineare che, per quanto la necessita' di recepire
gli studi di MS abbia origine nell'OPCM 3907 (art. 5, comma 3), sia
pur limitatamente a quegli studi che vengono finanziati con tale
OPCM, la Regione Abruzzo ha autonomamente recepito l'obbligo di
inserimento degli studi di MS per tutti gli strumenti di
pianificazione urbanistica, con una nonna di indirizzo generale,
volta "alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel
rispetto dei principi fondamentali" (art. 19, legge regionale n.
28/2011).
Il comma 5, dell'art. 19, legge regionale n. 28/2011 disponeva
che, nelle more di nuova approvazione degli strumenti urbanistici
generali, che contengano i suddetti studi di MS, l'attivita'
pianificatoria attuativa, di cui si da elenco con evidente
riferimento agli strumenti previsti dal riordinamento regionale,
possa comunque proseguire alle seguenti due condizioni:
1) lo studio di MS deve comunque essere realizzato (quindi,
implicitamente in modo parziale per gli ambiti territoriali oggetto
degli strumenti attuativi);
2) lo strumento sia sottoposto al parere di cui all'art. 89,
del dPR. 380/2001 (compatibilita' con le condizioni geomorfologiche
del territorio, ex art. 13, legge n. 64/74).
Tale obbligo e' stato correttamente recepito dal comma 5 (come
modificato con legge regionale n. 53/2012) dello stesso art. 19 della
citata legge regionale n. 28/2011 (Disposizioni transitorie) il quale
stabilisce che "In sede di prima applicazione e fino all'approvazione
degli strumenti urbanistici generali che contengono la validazione
regionale dello studio di microzonazione sismica e l'adozione della
carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, l'adozione
degli strumenti urbanistici particolareggiati e loro varianti,
l'approvazione delle lottizzazioni convenzionate e loro varianti,
nonche' l'adozione delle varianti parziali sono ammesse previa
realizzazione dello studio di microzonazione sismica redatto in
attuazione agli indirizzi statali e regionali in materia, da allegare
alla richiesta di parere di cui all'art. 89, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380/2001".
Con la disposizione qui denunciata (art. 10, della legge
regionale n. 20/2013) viene, invece, introdotta con il comma 5
quinquies all'art. 19 della legge regionale n. 28/2011, a tutti gli
effetti, una deroga al comma 5, con riferimento alle varianti,
prevedendo due diverse condizioni:
1) puo' essere assente lo studio di MS;
2) non deve essere acquisito il parere ex art. 89 del dPR
380/2001, se gia' acquisito in sede di pianificazione generale.
Pertanto la disposizione in esame, nel derogare la valenza della
disciplina sulle costruzioni in zone sismiche, annullandone di fatto
l'efficacia, contrasta con il principio fondamentale in materia di
governo del territorio e protezione civile e viola l'art. 117,
secondo comma, lettera s) e terzo comma (ultimo periodo), della
Costituzione, che riserva allo Stato il compito di fissare i principi
fondamentali in tali materie.
Per le argomentazioni come sopra esposte si ritiene che la legge
Regionale della Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20, recante:
"Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)", e ulteriori disposizioni normative" (L. Finanziaria
Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24 luglio 2013,
presenti all'art. 10 su esposti profili d'illegittimita' e pertanto
se ne promuove la questione di legittimita' costituzionale dinanzi a
codesta Corte ai sensi dell'art. 127 Cost. per sentire accogliere le
seguenti
P. Q. M.
Voglia la Ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente
ricorso e per l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 10, della legge Regione Abruzzo 16 luglio 2013 n. 20,
recante "Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante
"Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013
e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria
Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n.
3 recante" Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 -
bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative"
(L. Finanziaria Regionale 2013), pubblicata sul B.U.R. n. 27 del 24
luglio 2013, per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) e
terzo comma (ultimo periodo) Cost.
Si depositeranno con il ricorso:
Legge della Regione Abruzzo: 16 luglio 2013 n. 20;
Originale estratto della delibera 19 settembre 2013 del
Consiglio dei Ministri;
Relazione allegata alla predetta deliberazione.
Roma, 21 settembre 2013
L'Avvocato dello Stato: Di Carlo