Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in cancelleria il 17 gennaio 2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 8 del 22.02.2012 ) 

 

 

 

     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i  cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

    Contro la regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta Regionale  pro  tempore  per  la   declaratoria   di   illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 5 della  Legge  Regionale  9  novembre 2011 n. 39, come da delibera del Consiglio dei Ministri  in  data  23

dicembre 2011.

    Sul B.U.R. Abruzzo 10 novembre 2011 n. 71 e' stata pubblicata  la Legge Regionale 9  novembre  2011  n.  39  recante  «Disposizioni  in materia di entrate».

    Il  Presidente  del  Consiglio  ritiene  che   tale   legge   sia censurabile nelle disposizioni contenute nell'art. 2, nella parte  in cui sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n. 35/2011,  e nell'art.  5  e,  pertanto,   propone   questione   di   legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 comma 1 Cost. per i seguenti

 

                               Motivi

 

    1. L'art. 2 della L.R. n. 39/2011, nel sostituire l'art. 3  della L.R. n. 35/2011, dispone al comma 2,  lett.  b)  e  c),  che  per  il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n.  57/2001  volti  a valorizzare  l'Aereoporto  dell'Abruzzo  le  economie  di  spesa  ivi previste, pari a 2,8 milioni di euro si provvede  mediante  l'impiego delle seguenti economie di spesa:

        «b) quanto a euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni  alle  imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 - UPB 8.02.002 - denominato: Fondo unico per le  agevolazioni  alle  imprese  -  d.lgs.  n.  112/98.  Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali,

    Enti locali, Bilancio, Attivita'  sportive,  su  richiesta  della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e  Logistica  e  della Direzione  Sviluppo  Economico,  e'  autorizzato  ed  effettuare   la reiscrizione della somma di euro  1.200.000,00  di  cui  al  presente comma sul capitolo  di  spesa  242422  -  UPB  06.02.004  denominato:

Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8 novembre 2001, n. 57;

        c) quanto a euro 1,6 milioni mediante impiego delle  economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno.  Il  Servizio Bilancio  della  Direzione  Riforme   Istituzionali,   Enti   locali,

Bilancio, Attivita' sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilita' e Logistica e della Direzione Affari  della Presidenza, competente in materia di Programmazione,  e'  autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul  capitolo  di  spesa  242422  -  UPB  06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R.8  novembre 2001, n. 57».

    1.1 Orbene, allo  stato,  non  risulta  approvato  dalla  Regione Abruzzo il rendiconto  generale  relativo  all'esercizio  finanziario 2010.

    1.2  Pertanto,  il  legislatore  regionale,  non  osservando   il disposto  dell'art.  25  del  d.lgs  n.  76/2000,  viola  i  principi fondamentali e le norme di coordinamento in materia di bilancio e  di contabilita' delle regioni.

    1.3 Peraltro, l'art. 3, comma 2, lett. b) della L.R. n.  35/2001, nella sua originaria formulazione - in base alla quale allo scopo  di valorizzare l'Aereoporto  d'Abruzzo  si  sarebbe  provveduto  con  la riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dalla  convenzione denominata «Agensud 78/88» - e' stato  impugnato  innanzi  a  codesta

Ecc.ma Corte

    1.4 Lo stanziamento  ivi  contemplato,  infatti,  non  prevedendo adeguata copertura finanziaria, violava l'art.  81,  comma  4,  della Costituzione, secondo cui  ogni  altra  legge  che  importi  nuove  e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

    1.5 Anche l'art. 2 della L.R. n.  39/2011,  nella  parte  in  cui sostituisce l'art. 3, comma 2, lett. b), della L.R. n. 35/2011, viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione in quanto, pur modificando  la programmazione  delle  economie  di  spesa,  non  prevede,   per   la valorizzazione   dell'Aereoporto   d'Abruzzo,   adeguata    copertura finanziaria.

    2. L'art. 5 della L.R. n. 39/2001  sostituisce  l'art.  31  della L.R. n. 35/2011, il quale dispone  interventi  a  favore  dei  malati oncologici.

    2.1 L'art.  31,  comma  4,  della  L.R.  n.  35/2011,  nella  sua originaria formulazione, e' stato impugnato innanzi a codesta  Ecc.ma Corte, in quanto, nel disporre le variazioni di bilancio  in  termini di competenza e di  cassa,  determinava  un  saldo  negativo  di  1,9 milioni di'  euro,  in  violazione  dell'art.  81,    comma,  della Costituzione.

    2.2 Il  comma  1  dell'art.  31  della  L.R.  n.  35/2011,   come sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 39/2011, prevede che «le entrate derivanti dall'applicazione  dell'art.  85  della  L.R.  n.  15/2004,

quantificate per l'esercizio corrente in euro 200.000, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori  di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati».

    L'art. 85 della  L.R.  n.  15/2004  detta  norme  in  materia  di recupero dei sottotetti.

    2.3 Alla luce dell'aleatorieta' delle predette entrate, il  comma 5 dell'art. 31 dispone ora che «l'erogazione della spesa  di  cui  al presente  articolo  e'  consentita  solo  nei  limiti  delle  entrate preventivamente accertate».

    2.4  Pertanto,  il  legislatore   regionale,   rinviando   a   un provvedimento della Giunta regionale la copertura finanziaria,  viola l'art. 81, comma 4, della Costituzione.

    3. Si osserva, a sostegno dei motivi di ricorso, che  l'art.  17, comma 1, della L. 31.12.2009 n. 196 - le cui  disposizioni,  a  mente dell'art.  1,  comma  4,  costituiscono  «principi  fondamentali  del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117 della

Costituzione e sono finalizzate  alla  tutela  dell'unita'  economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione», prevede che:

    «In   attuazione   dell'articolo   81,   quarto   comma,    della Costituzione, ciascuna legge che  comporti  nuovi  o  maggiori  oneri indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative  previsioni  di  spesa,  definendo   una specifica clausola di salvaguardia, da redigere secondo i criteri  di cui al comma 12, per la compensazione degli effetti che  eccedano  le previsioni medesime. In ogni caso la clausola  di  salvaguardia  deve garantire la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale,  tra

l'onere e la relativa copertura. La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori  oneri,  ovvero  minori  entrate,  e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita':

        a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei  fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia  l'utilizzo di  accantonamenti  del  conto  capitale  per  iniziative  di   parte corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in  adempimento di obblighi internazionali;

        b)   mediante   riduzione   di   precedenti    autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni  fossero  affluite  in conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali  presso  la  Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale  iscrizione  nello  stato  di

previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

        c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove  o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi  o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  dei  proventi derivanti da entrate in conto capitale».

 

 

                                P.Q.M.

 

    Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare costituzionalmente  illegittimi  e  conseguentemente  annullare   gli articoli 2 e 5 della Legge Regione Abruzzo n. 39/2011 , nelle parti e per i motivi illustrati nel presente ricorso.

    Con l'originale notificato del ricorso si depositera':

        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  23 dicembre 2011 in copia autentica con l'allegata relazione.

          Roma, addi' 9 gennaio 2012

 

                   L'avvocato dello Stato: Maddalo

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