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N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 21 febbraio 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 12 del 16-3-2011) |
Ricorso del Presidente dei Consiglio dei ministri pro tempore, ex
lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ex
delibera del Consiglio dei ministri assunta nella riunione del 9
febbraio 2011;
Contro la Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante
pro tempore, con sede in l'Aquila per la declaratoria di
illegittimita' costituzionale nell'articolo 6, comma 2, legge
regionale Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante «Nuovo ordinamento
del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo», pubblicato nel
Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, Anno XLI, n. 15
straordinario.
F a t t o
L'art. 6, comma 2, della legge regionale Abruzzo 9 dicembre 2010,
n. 51 recante «Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo», pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Abruzzo, Anno XLI, n. 15 straordinario, prevede genericamente che
«Nelle more dell'assegnazione del personale, anche tramite procedura
selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione attualmente
in essere presso l'ufficio BURA fino a completa copertura della
pianta organica di cui al comma l». La legge regionale relativamente
alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2 teste' ricordato, e'
censurabile, poiche' violatrice di varie disposizioni dalla Carta
costituzionale, per i motivi di seguito dedotti.
D i r i t t o
Come si e' gia' segnalato l'art. 6, comma 2 in parola statuisce
che «Nelle more dell'assegnazione del personale, anche tramite
procedura selettiva, sono prorogati i contratti di collaborazione
attualmente in essere presso l'ufficio BURA fino a completa copertura
della pianta organica di cui al comma 1».
La legge nel suo complesso prevede la pubblicazione del c.d.
«BURAT» (Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo telematico);
l'art. 5 stabilisce che «la pubblicazione del BURAT e' curata dalla
struttura organizzativa appositamente predisposta, ai sensi dell'art.
6, presso la Presidenza della giunta regionale».
L'art. 6 reca disposizioni sulla «struttura organizzativa»
predetta: nel comma 1 provvede all'assegnazione di personale,
definendone la pianta organica e, nel comma 2, prevede quanto sopra
trascritto.
Tale ultima disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 97
e 117 Cost.
A) Contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Innanzi tutto, infatti, la generica previsione del comma 2, che
non indica alcun termine, si pone in palese contrasto con i principi
di ragionevolezza, imparzialita' e buon andamento della pubblica
amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Esso infatti non si
pone come mera misura transitoria, di effetto limitato al periodo
temporale necessario a garantire la copertura della pianta organica
con i meccanismi di legge, ma, al contrario, essendo del tutto privo
di qualsiasi indicazione temporale, consente un generalizzato
meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti temporali
e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di tali incarichi.
E' quindi palese l'insanabile contrasto della norma con l'art. 97
Cost., ed in particolare con il disposto dei commi I e III, non
essendo compatibile con i principi di organizzazione della P.A.
secondo la legge, di buon andamento e imparzialita' dell'azione
amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso.
Appare inoltre violato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.
B) Contrasto con l'art. 117 Cost.
Si evidenzia inoltre il contrasto con l'art. 117, della
Costituzione, sotto due profili. Innanzi tutto l'art. 117, secondo
comma, lettera l),riserva alla competenza esclusiva dello Stato
l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato
regolabili dal codice civile (cio' in quanto le disposizioni del
d.lgs. n. 165/2001 rappresentano principi ai quali il legislatore
regionale deve fare riferimento); proprio su tali rapporti incide
illegittimamente la disposizione impugnata.
Sotto altro profilo la norma regionale, considerata la sua
genericita', viola le disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28,
del d.l. n. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010, secondo le
quali il ricorso a personale con contratti di collaborazione puo'
avvenire, per gli enti ivi previsti, a decorrere dall'anno 2011,
esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per
le stesse finalita' nell'anno 2009».
Poiche' detta disposizione costituisce principio generale al
quale debbono adeguarsi le regioni e le province autonome ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, materia affidata dall'art. 117,
terzo comma Cost. alla competenza regionale di tipo concorrente, la
norma regionale contrasta altresi' con il citato art. 117, comma
terzo, Cost.
P. Q. M.
Si solleva la questione di legittimita' costituzionale della
legge regionale dinanzi a codesta Corte costituzionale, ai sensi
dell'art. 127 Cost., e si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale nell'art. 6, comma 2 legge
regionale Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante «Nuovo ordinamento
del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo».
Si deposita delibera Cons. ministri e allegato.
Roma, addi' 14 febbraio 2011
L'avvocato dello Stato: De Giovanni
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