N.   9  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 febbraio 2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 21 febbraio 2011 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 16-3-2011)

    
    Ricorso del Presidente dei Consiglio dei ministri pro tempore, ex
lege rappresentato e difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,
presso cui e' domiciliato in Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12,  ex
delibera del Consiglio dei ministri  assunta  nella  riunione  del  9
febbraio 2011; 
    Contro la Regione Abruzzo, in persona del  legale  rappresentante
pro  tempore,  con  sede  in  l'Aquila   per   la   declaratoria   di
illegittimita'  costituzionale  nell'articolo  6,  comma   2,   legge
regionale Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante  «Nuovo  ordinamento
del Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo»,  pubblicato  nel
Bollettino  ufficiale  della  Regione  Abruzzo,  Anno  XLI,   n.   15
straordinario. 
 
                              F a t t o 
 
    L'art. 6, comma 2, della legge regionale Abruzzo 9 dicembre 2010,
n. 51 recante  «Nuovo  ordinamento  del  Bollettino  ufficiale  della
Regione Abruzzo», pubblicato nel Bollettino ufficiale  della  Regione
Abruzzo, Anno XLI, n. 15  straordinario,  prevede  genericamente  che
«Nelle more dell'assegnazione del personale, anche tramite  procedura
selettiva, sono prorogati i contratti di  collaborazione  attualmente
in essere presso l'ufficio  BURA  fino  a  completa  copertura  della
pianta organica di cui al comma l». La legge regionale  relativamente
alla disposizione contenuta nell'art. 6, comma 2 teste' ricordato, e'
censurabile, poiche' violatrice di  varie  disposizioni  dalla  Carta
costituzionale, per i motivi di seguito dedotti. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Come si e' gia' segnalato l'art. 6, comma 2 in  parola  statuisce
che  «Nelle  more  dell'assegnazione  del  personale,  anche  tramite
procedura selettiva, sono prorogati  i  contratti  di  collaborazione
attualmente in essere presso l'ufficio BURA fino a completa copertura
della pianta organica di cui al comma 1». 
    La legge nel suo complesso  prevede  la  pubblicazione  del  c.d.
«BURAT» (Bollettino  Ufficiale  della  regione  Abruzzo  telematico);
l'art. 5 stabilisce che «la pubblicazione del BURAT e'  curata  dalla
struttura organizzativa appositamente predisposta, ai sensi dell'art.
6, presso la Presidenza della giunta regionale». 
    L'art.  6  reca  disposizioni  sulla  «struttura   organizzativa»
predetta:  nel  comma  1  provvede  all'assegnazione  di   personale,
definendone la pianta organica e, nel comma 2, prevede  quanto  sopra
trascritto. 
    Tale ultima disposizione si pone in contrasto con gli artt. 3, 97
e 117 Cost. 
A) Contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. 
    Innanzi tutto, infatti, la generica previsione del comma  2,  che
non indica alcun termine, si pone in palese contrasto con i  principi
di ragionevolezza, imparzialita'  e  buon  andamento  della  pubblica
amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost. Esso  infatti  non  si
pone come mera misura transitoria, di  effetto  limitato  al  periodo
temporale necessario a garantire la copertura della  pianta  organica
con i meccanismi di legge, ma, al contrario, essendo del tutto  privo
di  qualsiasi  indicazione  temporale,  consente   un   generalizzato
meccanismo di proroga dei rapporti in essere, senza limiti  temporali
e senza il rispetto dei requisiti richiesti dall'art. 7, comma 6, del
d.lgs. n. 165/2001, per il conferimento di tali incarichi. 
    E' quindi palese l'insanabile contrasto della norma con l'art. 97
Cost., ed in particolare con il disposto  dei  commi  I  e  III,  non
essendo compatibile con  i  principi  di  organizzazione  della  P.A.
secondo la legge,  di  buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione
amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite  concorso.
Appare inoltre violato il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 
B) Contrasto con l'art. 117 Cost. 
    Si  evidenzia  inoltre   il  contrasto  con  l'art.  117,   della
Costituzione, sotto due profili. Innanzi tutto  l'art.  117,  secondo
comma, lettera  l),riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile (cio'  in  quanto  le  disposizioni  del
d.lgs. n. 165/2001 rappresentano principi  ai  quali  il  legislatore
regionale deve fare riferimento); proprio  su  tali  rapporti  incide
illegittimamente la disposizione impugnata. 
    Sotto altro  profilo  la  norma  regionale,  considerata  la  sua
genericita', viola le disposizioni contenute nell'art. 9,  comma  28,
del d.l. n. 78/2010, come convertito in legge n. 122/2010, secondo le
quali il ricorso a personale con  contratti  di  collaborazione  puo'
avvenire, per gli enti ivi  previsti,  a  decorrere  dall'anno  2011,
esclusivamente «nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per
le stesse finalita' nell'anno 2009». 
    Poiche' detta  disposizione  costituisce  principio  generale  al
quale debbono adeguarsi le regioni e le province autonome ai fini del
coordinamento della finanza pubblica, materia affidata dall'art. 117,
terzo comma Cost. alla competenza regionale di tipo  concorrente,  la
norma regionale contrasta altresi' con  il  citato  art.  117,  comma
terzo, Cost. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si solleva la  questione  di  legittimita'  costituzionale  della
legge regionale dinanzi a  codesta  Corte  costituzionale,  ai  sensi
dell'art. 127 Cost., e si chiede che  l'ecc.ma  Corte  costituzionale
dichiari l'illegittimita' costituzionale nell'art. 6, comma  2  legge
regionale Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51 recante  «Nuovo  ordinamento
del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo». 
    Si deposita delibera Cons. ministri e allegato. 
        Roma, addi' 14 febbraio 2011 
 
                 L'avvocato dello Stato: De Giovanni 
 
 

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