N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 28 gennaio 2004 (della Regione Puglia)
(GU n. 7 del 18-2-2004)

Ricorre la Regione «Puglia», in persona del presidente della
giunta regionale dott. Raffaele Fitto, rappresentato e difeso
dall'avv. prof. Francesco Paparella ed elettivamente domiciliato in
Roma, corso Trieste n. 88, studio del professore avvocato. Giorgio
Recchia come da mandato a margine del presente atto e in virtu' della
deliberazione n. 7/19/04, della giunta regionale di Puglia;
Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, nella persona
del titolare pro tempore dell'ufficio, per la dichiarazione di
illegittimita' costituzionale dell'art 32, comma 21 e 22, legge 24
novembre 2003, n. 326 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale n. 274/25
novembre 2003 - Supplemento ordinario n. 181), che dispongono
l'attribuzione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
potere di rideterminare i canoni annui di cui all'art. 3 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494 e di fissare l'aumento degli stessi canoni
nella loro rivalutazione del trecento per cento, e per cio' in
violazione del novellato art. 117 e del novellato art. 119 della
Costituzione con conseguente lesione della sfera di competenza della
Regione «Puglia» e del principio di leale collaborazione.
1. - La manovra introdotta dai commi 21, 22, 23, dell'art. 32
legge 24 novembre 2003, n. 326 e' affidata alle seguenti
disposizioni:
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'art. 3
legge 4 dicembre 1993, n. 494;
dal 1° gennaio 2004 i canoni per la concessione d'uso sono
rideterminati nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342,
rivalutate al trecento per cento;
resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del citato decreto
del Ministro di cui al comma 22 (lettera b) relativo alla
classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla
valenza turistica delle stesse.
L'aumento nella misura fissa del 300% e' destinato ad investire i
canoni di concessione - con finalita' turistico-ricreative - di aree,
pertinenze demaniali marittime e specchi acquei ed a gravare sulle
attivita' produttive in genere costituite dalla gestione di
stabilimenti balneari, da esercizi di ristorazione e di generi di
monopolio, da noleggio di imbarcazioni e di natanti in genere; dalla
gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; e
cosi' via.
Naturalmente, nel Paese che ha le coste piu' lunghe di Europa,
queste attivita', e le altre che potrebbero indicarsi, vengono svolte
in condizioni ambientali, sociali ed economiche le piu' diverse fra
loro, sia considerando il livello nazionale della comparazione, sia
operando la stessa comparazione all'interno delle regioni lambite
interamente dal mare, come la Puglia, nella quale la totale
diversita', per fare esempi concreti, fra la complessiva condizione
delle Tremiti, di Policoro e di Tricase, costituisce un dato di fatto
a nostro avviso inconfutabile.
Il richiamo a questa situazione di fatto induce, quindi, a
rendersi conto della legittimita' o non della applicazione a realta'
tanto diverse fra loro di un canone concessorio rivalutato
uniformemente del 300%, alla luce, naturalmente, dell'ordinamento
giuridico di maggior livello interpretato in funzione degli interessi
protetti e secondo le individuate procedure.
2. - Cio' posto, l'impianto sistematico del novellato art. 117
della Costituzione permette di constatare che il demanio naturale
marittimo non trovi luogo fra le materie nelle quali lo Stato ha
legislazione esclusiva; che la materia dei porti ed aeroporti civili
sia compresa fra quelle disciplinate dalla legislazione concorrente;
che il lido del mare, la spiaggia, le rade e le lagune, non
rientrando nel catalogo del secondo e terzo comma dell'art. 117 della
Costituzione, debbano essere sottoposte alla potesta' legislativa
piena delle regioni.
Quanto precede trova conferma nelle seguenti considerazioni.
Alcune, piu' risalenti, incentrate sul disposto dell'art. 59,
d.P.R. n. 616/1977, che ha delegato alle regioni le funzioni
amministrative sulle aree del demanio marittimo, con riferimento alla
loro utilizzazione per finalita' turistico-recettive. Sono restate
nella competenza dello Stato le funzioni relative alla navigazione
marittima, alla difesa e sicurezza nazionale ed alla polizia
doganale.
Il d.lgs. n. 112/1998 ha attribuito alle regioni le funzioni
relative al rilascio delle concessioni sul demanio marittimo ed alla
gestione turistico-ricettiva dello stesso demanio.
Si consideri, in proposito, che la materia del turismo e'
sicuramente nella competenza legislativa piena delle regioni.
Sotto altro aspetto, va rilevato che la materia «porti» (parte
del demanio naturale marittimo) e' inserita nella legislazione
concorrente, id est nella competenza legislativa «propria» della
regione, essendo lo Stato titolare della competenza legislativa
«limitata» ai principi fondamentali (Corte costituzionale,
n. 282/2002).
Sotto ulteriore aspetto, vanno considerate le proposte di
modifica dell'art. 117 della Costituzione, avanzate nella seduta 26
novembre 2003 del Senato sul disegno di legge costituzionale n. 2544,
nel senso di aggiungere sub lettera s) nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato le locuzioni: «Del demanio marittimo, lacuale e
fluviale», «porti e aeroporti civili di interesse nazionale o
internazionale», «linee di navigazione aeree e marittime».
L'intendimento di ricondurre le materie sopradette alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato, costituisce, a nostro
avviso la prova piu' evidente della attuale appartenenza della
materia alla sfera della legislazione propria delle regioni o, a
tutto concedere, a quella della legislazione concorrente (governo del
territorio). Ma, in quest'ultima ipotesi, e' appena il caso di far
notare che la rivalutazione (300%) del canone di concessione
demaniale marittima non costituisce certo un «principio fondamentale»
della legge dello Stato e, per di piu', non e' stata oggetto di
alcuna congiunta valutazione da parte dello Stato e delle regioni.
In conseguenza di cio', alla regione e' stata anche sottratta la
possibilita' di operare, in via legislativa, sulla determinazione di
una autonoma risorsa finanziaria, comunque attratta nella sfera
regionale attraverso il dominio legislativo della materia.


P. Q. M.
Si chiede alla ecc.ma Corte costituzionale di volere, in
accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimita'
costituzionale dell'art. 32, comma 21 e 22, legge 24 novembre 2003,
n. 326 (Gazzetta Ufficiale n. 274/25 novembre 2003 - Supplemento
ordinario n. 181), per violazione degli articoli 117 e 119 della
Costituzione, del principio di leale collaborazione fra Stato e
regione e per la lesione della spesa di competenza della Regione
«Puglia».
Bari - Roma, addi' 20 gennaio 2004
Prof. Avv. Francesco Paparella

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