Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 29 gennaio 2013  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 8 del 20.2.2013) 
 
     Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici,  in
Roma Via  dei  Portoghesi  12,  domicilia  -  c.f.  …,  Fax
… e PEC …; 
    Contro  la  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta  in   persona   del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore,  per  la  declaratoria
dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 33 del 23
novembre 2012, pubblicata sul B.U.R. n.  49  del  27  novembre  2012,
recante «Modificazione alla legge regionale 3 dicembre  2007.  n.  31
(Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti)». 
    La  presentazione  del  presente  ricorso  e'  stata  decisa  dal
Consiglio dei  ministri  nella  riunione  del  18  gennaio  2013  (si
depositeranno l'estratto del verbale  e  la  relazione  del  ministro
proponente). 
    La legge regionale e' censurabile relativamente alla disposizione
contenuta nell'articolo unico di cui essa consta,  il  quale  prevede
che, nel ciclo integrato dei rifiuti  solidi  urbani  e  dei  rifiuti
speciali non pericolosi, non si  realizzano  ne'  si  utilizzano  sul
territorio  regionale  impianti  di  trattamento   a   caldo,   quali
incenerimento, termovalorizzazione, pirolisi o  gassificazione.  Tale
previsione si pone in contrasto con l'art. 117, comma  2,  lett.  s),
della Costituzione, nonche' con l'art. 15, comma 2. dello Statuto  di
autonomia (L. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), e deve  pertanto  essere
impugnata ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
    Occorre premettere che il trattamento e la gestione  dei  rifiuti
sono riconducibili alla materia, di  potesta'  legislativa  esclusiva
statale, della tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  (art.  117,
secondo comma, lettera s), Cost.) (cfr. Corte costituzionale sentenze
n. 244/2011;  n.  33/2011;  331/2010;  278/2010;  249/2009;  10/2009;
277/2008; 62/2008; n. 247/2006). Ancorche' la tutela dell'ambiente  e
dell'ecosistema costituisca una materia di carattere trasversale, che
puo' interferire  con  altri  ambiti  di  competenza  spettanti  alle
autonomie territoriali (ad esempio,  con  quelli  riconducibili  alle
materie del governo del territorio o della tutela della  salute),  le
disposizioni statali adottate in tale ambito, in specie quelle di cui
al d.lgs. n. 152/2006, vincolano anche la  Valle  d'Aosta  che,  come
rilevato dalla Corte  costituzionale  (sent.  n.  61/2009),  «difetta
tanto di una competenza statutaria  generale  in  materia  di  tutela
dell'ambiente quanto di un titolo statutaria specifico in materia  di
rifiuti». 
    In via preliminare si rileva che  la  norma  censurata  e'  stata
adottata  sulla   base   di   un   referendum   propositivo   indetto
nell'esercizio  del  diritto  di  iniziativa  popolare  delle   leggi
regionali sancito dall'art. 15, comma 2, dello Statuto  di  autonomia
(L. cost. 26 febbraio 1948, n.  4).  Secondo  quanto  previsto  dalla
legge  regionale  25  giugno  2003,  n.   19   (recante   «Disciplina
dell'iniziativa popolare, del referendum  propositivo,  abrogativo  e
consultivo, ai sensi, dell'art.  15,  secondo  comma,  dello  Statuto
speciale»),  il  referendum  e'  subordinato  ad  una   delibera   di
ammissibilita' della proposta di legge  da  parte  della  Commissione
regionale per i procedimenti referendari e  di  iniziativa  popolare,
che si pronuncia espressamente e motivatamente anche in merito  «alla
competenza regionale nella materia oggetto della proposta di legge» e
«alla conformita' della proposta di  legge  alle  disposizioni  della
costituzione, dello Statuto speciale, nonche'  ai  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi  internazionali»  (cfr.
art. 7,  l.r.  n.  19/2003).  Nel  caso  di  specie,  la  Commissione
regionale, con delibera pubblicata su B.U.R. n. 40 del  27  settembre
2011, ha erroneamente ricondotto la proposta di  legge  regionale  in
esame alla materia della «tutela della salute». Ne consegue che,  non
sussistendo la competenza regionale prevista all'art.  7,  lett.  a),
della l.r. n. 19/2003, il referendum  non  doveva  essere  dichiarato
ammissibile.  La  violazione   della   norma   interposta   determina
l'incostituzionalita' della legge in esame per  violazione  dell'art.
15, comma 2, dello Statuto di autonomia in relazione all'art. 7 della
legge regionale «statutaria» n. 19/2003. 
    Nel merito, la disposizione regionale contrasta con la  normativa
statale in materia di rifiuti contenuta nel d.lgs.  n.  152/2006.  Da
una lettura sistematica delle disposizioni contenute  nel  richiamato
Codice dell'ambiente, infatti, emerge  che  il  legislatore  statale,
nell'esercizio  della  potesta'  legislativa   esclusiva   attribuita
dall'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione, ha inteso creare
un  sistema  di  gestione  dei  rifiuti   integrato,   che   risponda
all'esigenza di coniugare il principio di prossimita' nella  gestione
dei  rifiuti,  il  principio  di   concorrenza,   il   principio   di
sostenibilita' ambientale e  le  esigenze  di  tutela  della  salute.
L'esame  complessivo  delle  disposizioni  del  codice  dell'ambiente
induce  ad  escludere  che  siano  compatibili  con  la  Costituzione
normative regionali volte a vietare del tutto la realizzazione  e  la
utilizzazione di determinate tipologie di impianti di  smaltimento  o
di recupero dei rifiuti. 
    In particolare, dall'art. 195,  comma  1,  lett.  p),  d.lgs.  n.
152/2006, che riserva allo Stato il compito di individuare i «criteri
generali relativi alle caratteristiche delle  aree  non  idonee  alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti», si ricava,
a contrario, che la Regione non puo' stabilire ex lege  l'inidoneita'
del  suo  intero  territorio  alla  localizzazione   di   determinate
tipologie di  impianti.  perche'  altrimenti  le  competenze  statali
sarebbero sostanzialmente svuotate (ex art. 195, comma 1,  lett.  p).
Il medesimo articolo, alla lettera f) del comma 1, riserva allo Stato
l'individuazione degli impianti  di  recupero  e  di  smaltimento  di
preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e
lo sviluppo del Paese. E',  evidente  che  se  le  Regioni  potessero
vietare  la  realizzazione  degli  impianti  nel   loro   territorio,
l'esercizio di tale attribuzione statale ne risulterebbe compromessa. 
    Inoltre, l'art.  196,  lett.  n),  attribuisce  alle  Regioni  la
competenza a definire i criteri per l'individuazione, da parte  delle
Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti, nonche', alla lett. o), la  definizione  dei
criteri per  l'individuazione  dei  luoghi  o  impianti  idonei  allo
smaltimento. Ne consegue che la previsione, da parte dello  strumento
legislativo regionale,  della  inidoneita'  di  tutto  il  territorio
regionale ad accogliere determinate tipologie di impianto,  contrasta
con il regime delineato dal d.lgs. n. 156/2006 e  con  le  competenze
che quest'ultimo attribuisce ad atti amministrativi delle Province. 
    Inoltre, la disposizione censurata sovverte il principio generale
per cui, di regola, le aree si ritengono  idonee  alla  realizzazione
degli impianti, salvo che non siano definite non  idonee  sulla  base
dei criteri fissati dalla normativa statale in  attuazione  dell'art.
195, comma 1, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si chiede che codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia,  ai
sensi dell'art 127 della  Costituzione,  dichiarare  l'illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
n. 33 del 23 novembre 2012,  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  49  del  27
novembre 2012, recante «Modificazione alla legge regionale 3 dicembre
2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei  rifiuti)»
in quanto eccede dalle competenze  riconosciute  alla  regione  dallo
Statuto speciale di autonomia (L. cost. 26 febbraio  1948,  n.  4)  e
viola  la  competenza  esclusiva  statale  in   materia   di   tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, comma 2, lett. s). 
        Roma, addi' 21 gennaio 2013 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fiengo 

 

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