N.   9  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006.
 
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  3  febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)

(GU n. 8 del 22-2-2006) 

    L'Assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta  del 20 gennaio
2006,  ha  approvato  il  disegno  di  legge n. 1095 - stralcio X dal
titolo  «Riproposizione  di  norme  in  materia  di  uffici  stampa»,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
    L'Assemblea  regionale,  a  seguito  dell'impugnativa proposta da
questo  Ufficio  il  14  dicembre  2005  avverso  il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della  Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per   consentire  l'immediata  operativita'  delle  disposizioni  non
oggetto  di  gravame,  nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine  del  giorno  n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione  a  promulgare  la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo   a   riproporle  al  fine  di  consentire  che  codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
    In  sede  di  Commissione  bilancio  sono  stati  successivamente
elaborati  tredici  testi  normativi che in alcuni casi contengono la
mera  riscrittura  delle  norme  oggetto  di  gravame,  in  altri  la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
    In  particolare,  il  disegno di legge ripropone con modifiche ed
integrazioni  quanto  contenuto  nell'art. 19, commi 1 e 2 del d.d.l.
1084,  impugnato  per  violazione  degli  articoli  3,  51 e 97 della
Costituzione.
    Il  provvedimento  legislativo sostanzialmente introduce forme di
stabilizzazione  del  personale che in atto svolge e/o che abbia, per
un  limitato  periodo  di tempo, svolto le funzioni di addetto stampa
e/o   portavoce  o,  ancora,  attivita'  giornalistica  o  editoriale
comunque   contrattualizzata,   presso  testate  editate  dagli  enti
pubblici destinatari delle norme.
    Nello specifico, infatti, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che
le istituzioni locali, gli enti strumentali della regione, le aziende
del  servizio  sanitario regionale e il presidente della regione, nel
nominare   i  componenti  dei  propri  uffici  stampa,  debbono  «con
priorita» avvalersi del personale prima indicato.
    Orbene,  dal  combinato  disposto  delle  norme  richiamate anche
indirettamente  dal  provvedimento  in  esame,  ovverossia l'art. 127
della  l.r.  17/2004, l'art. 9 della legge 150/2000 e l'art. 72 della
l.r.  41/1985, si evince, cosi' come peraltro evidenziato anche in un
parere  dell'Ufficio  legislativo  e  legale  della  presidenza della
regione,  che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in
via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra
il personale esterno secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 6,
d.lgs  29/1993,  che  appunto disciplina il conferimento di incarichi
fiduciari ad esperti di provata competenza. Proprio perche' si tratta
di  nomina fiduciaria, che per costante giurisprudenza e' sorretta da
amplissima   discrezionalita'   e  non  richiede  alcuna  valutazione
comparativa  o  motivazione  nella scelta, l'attuale previsione di un
criterio  di priorita' appare confliggente con i principi posti dagli
articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare
carattere dell'incarico.
    La  disposizione  sembra  invero  costituire  una  forma  di  jus
specialis,  volta  a tutelare le aspettative delle unita' che hanno o
che  abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali
con  le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalita' dei
soggetti  titolati  la  possibilita'  di  ricoprire  gli incarichi in
questione  e  menoma  la  potesta' dell'ente pubblico di avvalersi di
quelle professionalita', a suo giudizio, ritenute migliori.
    Inoltre,    la   previsione   contenuta   nel   comma 1   dispone
l'applicazione  «tout  court» della qualifica di redattore capo e del
relativo   trattamento   economico,   previsto   per   il   personale
dell'ufficio  stampa  della  presidenza  della  regione, agli addetti
degli  uffici  corrispondenti  presso  i comuni, gli enti strumentali
della  regione,  le  istituzioni  locali  e  le  aziende del servizio
sanitario regionale.
    Detta  previsione  viola  palesemente  gli  articoli  3, 97 e 81,
quarto  comma  della  Costituzione,  giacche'  da  un  canto comprime
l'autonomia  organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori
oneri  senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e
dall'altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non
solo  senza  subordinarla  alla verifica del possesso dei requisiti e
della  capacita'  dei  destinatari,  ma anche in assenza del puntuale
riscontro  della  necessita'  della  stessa  qualifica,  in relazione
all'attivita'  svolta  che va correlata indubbiamente alla dimensione
dell'ente.
                              P. Q. M.
    Con  riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello  Stato  per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale,  con il presente atto impugna le sottoelencate disposizioni
del  d.d.l.  1095/stralcio  X  dal titolo «Riproposizione di norme in
materia di uffici stampa» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006:
        art. 1,  comma 1 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 81,
quarto comma e 114 della Costituzione;
        art. 1, commi 2, 3 e 4 limitatamente agli ultimi due periodi,
per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
        Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
 
 

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