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N. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 8 del 22-2-2006)
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L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio
2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio X dal
titolo «Riproposizione di norme in materia di uffici stampa»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da
questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»,
per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non
oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il presidente della
regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
In sede di Commissione bilancio sono stati successivamente
elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la
mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
In particolare, il disegno di legge ripropone con modifiche ed
integrazioni quanto contenuto nell'art. 19, commi 1 e 2 del d.d.l.
1084, impugnato per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della
Costituzione.
Il provvedimento legislativo sostanzialmente introduce forme di
stabilizzazione del personale che in atto svolge e/o che abbia, per
un limitato periodo di tempo, svolto le funzioni di addetto stampa
e/o portavoce o, ancora, attivita' giornalistica o editoriale
comunque contrattualizzata, presso testate editate dagli enti
pubblici destinatari delle norme.
Nello specifico, infatti, i commi 1 e 4 dell'art. 1 prevedono che
le istituzioni locali, gli enti strumentali della regione, le aziende
del servizio sanitario regionale e il presidente della regione, nel
nominare i componenti dei propri uffici stampa, debbono «con
priorita» avvalersi del personale prima indicato.
Orbene, dal combinato disposto delle norme richiamate anche
indirettamente dal provvedimento in esame, ovverossia l'art. 127
della l.r. 17/2004, l'art. 9 della legge 150/2000 e l'art. 72 della
l.r. 41/1985, si evince, cosi' come peraltro evidenziato anche in un
parere dell'Ufficio legislativo e legale della presidenza della
regione, che la nomina dei componenti degli uffici stampa avviene in
via fiduciaria tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche o tra
il personale esterno secondo le modalita' di cui all'art. 7, comma 6,
d.lgs 29/1993, che appunto disciplina il conferimento di incarichi
fiduciari ad esperti di provata competenza. Proprio perche' si tratta
di nomina fiduciaria, che per costante giurisprudenza e' sorretta da
amplissima discrezionalita' e non richiede alcuna valutazione
comparativa o motivazione nella scelta, l'attuale previsione di un
criterio di priorita' appare confliggente con i principi posti dagli
articoli 3 e 97 della Costituzione, in considerazione del particolare
carattere dell'incarico.
La disposizione sembra invero costituire una forma di jus
specialis, volta a tutelare le aspettative delle unita' che hanno o
che abbiano avuto, anche per un breve periodo, rapporti contrattuali
con le pubbliche amministrazioni, compromette per la generalita' dei
soggetti titolati la possibilita' di ricoprire gli incarichi in
questione e menoma la potesta' dell'ente pubblico di avvalersi di
quelle professionalita', a suo giudizio, ritenute migliori.
Inoltre, la previsione contenuta nel comma 1 dispone
l'applicazione «tout court» della qualifica di redattore capo e del
relativo trattamento economico, previsto per il personale
dell'ufficio stampa della presidenza della regione, agli addetti
degli uffici corrispondenti presso i comuni, gli enti strumentali
della regione, le istituzioni locali e le aziende del servizio
sanitario regionale.
Detta previsione viola palesemente gli articoli 3, 97 e 81,
quarto comma della Costituzione, giacche' da un canto comprime
l'autonomia organizzativa degli enti locali, imponendo loro maggiori
oneri senza indicare e/o assegnare le risorse con cui farvi fronte e
dall'altro attribuisce il trattamento di una qualifica superiore, non
solo senza subordinarla alla verifica del possesso dei requisiti e
della capacita' dei destinatari, ma anche in assenza del puntuale
riscontro della necessita' della stessa qualifica, in relazione
all'attivita' svolta che va correlata indubbiamente alla dimensione
dell'ente.
P. Q. M.
Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale, con il presente atto impugna le sottoelencate disposizioni
del d.d.l. 1095/stralcio X dal titolo «Riproposizione di norme in
materia di uffici stampa» approvato dall'A.R.S. il 20 gennaio 2006:
art. 1, comma 1 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 81,
quarto comma e 114 della Costituzione;
art. 1, commi 2, 3 e 4 limitatamente agli ultimi due periodi,
per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
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